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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1
Spagliardi presso il cui studio sito in Genova, via Roma
2/42 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesca Gazzari presso il cui studio sito in Genova, Via
I. Frugoni, 3/2 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza n. 2235/2024 del 12.7.2024
della IV Sezione del Tribunale di Genova:
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, previa
revoca della ordinanza istruttoria del 4.12.2023 del
Tribunale di Genova:
- ammettere tutti i capitoli di prova per interpello e
testi, dedotti da nella seconda memoria ex Parte_1
art. 183 c.p.c. del 3.5.2023 e riportati a pag. 7 del
presente ricorso;
- disporre, al fine di accertare l'effettiva e complessiva
consistenza economico-patrimoniale e reddituale della
appellata, indagini di Polizia Tributaria con specifico
incarico di relazionare in ordine ai redditi ed ai proventi
di qualsivoglia natura, anche esenti ai fini Irpef,
riferiti e/o riferibili alla signora Controparte_1
dalla data della sentenza di separazione sino
[...]
alla data odierna, accertando per il medesimo arco
temporale, anche interrogando l'Anagrafe Tributaria e/o
Archivio dei Rapporti Finanziari, l'esistenza di rapporti
bancari di qualsiasi tipo intestati o cointestati
all'appellata o sui quali ella abbia od abbia avuto delega
ad operare;
acquisendo anche la documentazione delle
operazioni finanziarie relative all'elenco dei rapporti
intrattenuti (conti correnti, carte di credito/debito,
finanziamenti ecc.) nonché relative agli estratti conto
dei rapporti stessi;
- conseguentemente, rimettere la causa sul ruolo
istruttorio per l'espletamento dei mezzi di prova.
2 Nel merito,
- accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto di
al percepimento di un assegno Controparte_1
divorzile e comunque rigettare ogni domanda dalla stessa
proposta;
- in via subordinata, ridurre l'ammontare dell'assegno
divorzile percepito dall'appellata nella misura ritenuta
di giustizia;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e del
compenso di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre
spese generali e accessori di legge”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
esperiti gli incombenti di rito:
- Nel merito: rigettare la domanda formulata in via principale e in via subordinata dal sig. con Pt_1
conferma del diritto della sig.ra a percepire un CP_1
assegno divorzile e conferma della sentenza n. 2235/2024
emessa dalla Sezione IV del Tribunale di Genova a definizione del giudizio di divorzio rg. nr. 5419/2022,
perché infondata, pretestuosa, temeraria e non provata,
per i motivi di cui in narrativa.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie dedotte dall'appellante per i motivi di cui in narrativa;
nella malaugurata ipotesi di ammissione delle stesse,
ammettere a sua volta le istanze istruttorie dedotte dalla sig.ra nel giudizio rg. 5419/2022 nella memoria CP_1
3 ex art. 183/6°comma nr. 2) c.p.c. e rinnovate in sede conclusiva, che si intendono integralmente richiamate.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre,
anche in via istruttoria.
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e condanna per lite temeraria.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022
[...]
esponeva: Pt_1
- di aver contratto matrimonio in Torino in data 29 luglio
1989 con e che dall'unione Controparte_1
nascevano i figli (10 maggio 1991) e (6 Per_1 Per_2
gennaio 1998) entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che i due coniugi si erano separati come da sentenza n.
2572/21 emessa dal Tribunale di Genova l'1 dicembre 2021: tale sentenza disponeva un assegno di separazione di 750
Euro a suo carico ed a favore della moglie;
- il era docente universitario e percepiva uno Pt_1
stipendio di circa euro 4.000,00 netti mensili, viveva in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 1.000,00, comprensivi delle spese di amministrazione;
- la aveva dichiarato, all'epoca della CP_1
separazione, di percepire mensilmente una retribuzione di euro 1.000,00 per attività di traduzione di testi scientifici ed euro 800,00 per ripetizioni di lingua inglese oltre ad euro 1.100,00 circa mensili derivanti dalla locazione di un immobile di sua proprietà sito in
4 Canada ed era inoltre titolare esclusiva di conti correnti e portafogli titoli per un controvalore di euro 160.000,00
suddivisi in vari conti correnti bancari fra Canada e
Italia; aveva ricavato dalla vendita della ex casa coniugale, in comproprietà al 50% con il marito,
l'ulteriore somma di euro 165.000,00 ed inoltre era anche proprietaria di un immobile sito in IV NA,
acquistato dal . Pt_1
Il chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio senza la previsione di alcun assegno divorzile a favore della CP_1
2.Si costituiva la quale si Controparte_1
associava alla domanda di divorzio ritenendo tuttavia sussistere tutti i presupposti di legge per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Dichiarava di svolgere attività di lavoro autonomo consistente nella correzione di testi scientifici di medicina in lingua inglese e di impartire sporadiche ripetizioni private per un reddito annuo di euro 15.468,00
comprensivo del contributo di mantenimento versato dal marito pari ad euro 3.750,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta
2020.
Nello stesso anno di riferimento, il marito aveva percepito un reddito di euro 92.853,00 lordi, essendo docente di informatica presso l'Università degli studi di Genova ed essendo anche istruttore di yoga, tantra e reiki;
forniva ripetizioni private - individuali e di gruppo - sia presso la propria abitazione, sia presso Associazioni sportive
5 dilettantistiche e che i proventi di tali attività,
derivanti da contratti di collaborazione sportiva, non erano sottoposti alla tassazione Irpef in quanto inferiori ad euro 10.000,00 e non erano riportati nelle DDRR;
a ciò
si aggiungevano i compensi derivanti dalla partecipazione ad eventi, master, corsi universitari, pubblicazioni e attività di supplenza presso altre Università.
La rilevava che vi era un rilevante squilibrio CP_1
fra le condizioni economiche dei coniugi e che la limitata capacità reddituale della moglie era nata dalla scelta condivisa dai coniugi all'epoca del matrimonio allorquando, nel 1994, la famiglia si era trasferita da
Torino a Genova in occasione della vincita da parte del marito della cattedra universitaria di informatica,
abbandonando la propria attività lavorativa di insegnante di lingua inglese che aveva svolto per quindici anni a
Torino per accudire i figli e favorire la crescita professionale del marito.
Durante il periodo di separazione dei coniugi le parti avevano concordato per la divisione delle proprietà
immobiliari, per cui , impiegando parte dei CP_1
propri risparmi, aveva acquistato dal marito la quota del
50% di proprietà dell'immobile di IV NA per un importo pari ad euro 33.500,00 e avevano venduto la ex casa coniugale e il box al prezzo di euro 330.000,00
dividendoselo fra loro metà ciascuno.
Con il ricavato della vendita della ex casa coniugale,
aveva acquistato un immobile a Torino ove era in procinto di tornare e aveva ben pochi risparmi per far fronte alle
6 proprie esigenze di vita, a differenza del marito che poteva contare anche su una polizza pensionistica e sperare in un cospicuo TFR.
Le somme presenti sui conti correnti in Canada derivavano dall'eredità della propria madre ivi compreso l'immobile presente in quel paese da cui percepiva, al netto delle imposte e dei costi di manutenzione, un canone di locazione di circa 350,00 euro netti mensili.
La resistente segnalava altresì di avere problemi di salute essendo affetta da una malattia degenerativa denominata
Sindrome di RE (una malattia autoimmune per cui il sistema immunitario attaccava le ghiandole salivali e lacrimali (oltre a volte altri organi, diagnosticatale nel
2001 per la quale era in cura presso il CMID di Torino e che tale patologia era a propria volta causa di altre malattie. Nel 2020 la convenuta aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico di parotidectomia presso l'Ospedale
di Torino e sosteneva ingenti spese mediche, necessitando di continui controlli e assistenza sanitaria.
Viveva in una modesta abitazione di categoria A/3 composta da quattro vani, mentre il marito abitava in un'immobile di tipo signorile permettendosi un canone di locazione mensile oltre euro 1.000,00 e che gli unici risparmi posseduti dalla convenuta ammontavano ad euro 60.000,00.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2235 del 6 agosto
2024:
-disponeva lo scioglimento del matrimonio;
-poneva a carico di un contributo mensile Parte_1
al mantenimento della ex moglie Persona_3
7 di 600,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-compensava fra le parti le spese legali del primo grado di giudizio.
4. proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello.
Il Tribunale di Genova aveva errato a ritenere che la fosse in condizioni economiche tali da CP_1
necessitare di un contributo al mantenimento.
Infatti la ex moglie possedeva capacità lavorativa, era titolare di redditi da lavoro e disponeva con un rilevante patrimonio, ampiamente sufficiente a garantirle mezzi adeguati per vivere.
La appellata era proprietaria di tre immobili:
-per recente acquisto, di un appartamento di pregio nel pieno centro di Torino (adiacenze Via Po);
-di un altro appartamento in IV NA, anch'esso acquistato di recente e destinato a proprio luogo di vacanza;
-di un terzo immobile in Toronto (Canada), dal quale ritraeva reddito da locazione.
L'appellata percepiva un reddito da lavoro autonomo, per effetto di attività continuativa professionale di ripetizioni e traduzioni dall'inglese; era titolare di conti correnti, con giacenza pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
L'appellante sosteneva di percepire solo redditi da lavoro dipendente, i quali erano integralmente riportati nelle
8 dichiarazioni fiscali prodotte in atti;
sosteneva un canone mensile di locazione di euro 1.000,00, oltre spese.
Il non era proprietario di beni immobili, se non Pt_1
di un piccolo appartamento a Collegno (TO) del tutto privo di valore, ricevuto in eredità dal padre;
aveva donato alla figlia un secondo immobile in Sanremo, anch'esso Per_2
pervenutogli per successione del padre.
Rapportando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare dei coniugi, le rispettive specifiche competenze professionali delle parti e le correlate aspettative professionali successive alla vita matrimoniale, si poteva escludere che sussisteva la rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi.
La (a soli 68 anni) continuare regolarmente a CP_1
tradurre testi dall'inglese o in inglese e a dare ripetizioni nella stessa lingua. Per quanto atteneva alla malattia autoimmune dell'appellata, non era mai stato allegato da controparte che la stessa patologia potesse ostacolare o addirittura impedire il pieno svolgimento dell'attività lavorativa dell'appellata.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere che la CP_1
avesse sacrificato le proprie prospettive economiche nell'interesse della famiglia.
Non vi era prova in atti di una rinuncia della CP_1
a occasioni professionali, né di un accordo in tal senso fra i coniugi, né di un contributo esclusivo o prevalente della stessa appellata alla formazione del patrimonio
9 familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Terzo motivo di appello
LA sentenza era comunque errata nella quantificazione dell'assegno di divorzio.
Il Tribunale non specificava come aveva determinato l'ammontare di 600,00 Euro al mese
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prove testimoniali ed indagini di Polizia Tributaria.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Doveva ritenersi corretto il riconoscimento di un assegno divorzile alla con le finalità perequative- CP_1
compensative che costituivano la ratio della decisione in conformità di quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Il presupposto dello squilibrio delle condizioni reddituali dei coniugi, con indiscutibile vantaggio del
, che compensava il sacrificio della moglie e madre Pt_1
dei suoi figli, la dedizione al matrimonio e alla famiglia della stessa, con un contributo del marito decisamente irrisorio, se rapportato alle sue capacità reddituali e patrimoniali.
Pur non formulando un motivo di appello incidentale chiedeva il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Viste le difese delle parti, formulate all'udienza del 10
settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
10 L'appello proposto può trovare solo un parziale e limitato accoglimento.
Il secondo motivo di appello è infondato.
I due coniugi hanno avuto due figli entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, tenendo conto che la lavorava a casa facendo traduzioni CP_1
e lezioni private di inglese, appare plausibile che la stessa si sia occupata in via prevalente rispetto al marito di allevare i figli né da parte appellante è stata data la prova contraria.
E' certo inoltre che la seguì il marito da Torino CP_1
a Genova nel 1994 quando questi si trasferì per lavoro.
Il trasferimento a Torino ha sicuramente comportato la perdita di tutti coloro che a Torino prendevano ripetizioni da lei in quanto è impensabile che uno studente si muova da Torino a Genova per fare una lezione di inglese.
Inoltre deve essere stato inizialmente difficile per l'appellata in una nuova città ritrovare un certo numero di studenti a cui dare ripetizioni.
Anche il mantenimento dei contatti con coloro che le affidavano traduzioni, tenendo conto che il trasferimento avvenne 31 anni fa in un contesto tecnologico che non è
quello attuale per il lavoro a distanza, è stato sicuramente più difficoltoso.
Si può quindi concludere che l'appellata abbia sostenuto dei sacrifici nell'interesse della famiglia con conseguenze per lei negative dal punto di vista economico.
Circa il primo ed il terzo motivo di appello.
11 Se si esamina la dichiarazione dei redditi 2024 per il
2023 per la si vede che la stessa ha percepito CP_1
nel corso dell'anno 2023:
-€ 9.000 come assegno di mantenimento del marito
-€ 15.138 come redditi provenienti da immobili siti all'estero;
-€ 15.432,00 come reddito da lavoro autonomo, da sottolineare come negli anni precedenti l'appellata aveva guadagnato cifre inferiori ( a seconda degli anni 9.770,00,
8.133,00 , 11.718,00).
Vi è quindi un reddito lordo intorno ai 40.000 Euro
includendo il contributo al mantenimento;
senza di questo siamo intorno ai 31.000 € .
Se si esamina la dichiarazione dei redditi 2024 per il
2023 del ci sono i seguenti redditi lordi: Pt_1
-€ 99.271,00 per redditi da lavoro dipendente;
-€ 3840, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
-€4.800, per canone di locazione di immobile per un totale di 107.911,00 Euro, ossia più del triplo rispetto a quanto guadagna la ex moglie.
Esaminando la dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024
risultano:
-€ 105.053,00 per redditi da lavoro dipendente;
-€ 3.360,00, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
-€ 4.880,00 per canoni di locazione percepiti.
Dal punto di vista patrimoniale la risulta CP_1
proprietaria di due immobili in Italia e dell'immobile in
12 Canada che è in locazione e che produce la metà del suo reddito. Vis sono poi investimenti all'estero dichiarati per € 179.084,00 Euro frutto dell'eredità materna.
Il risulta proprietario di un immobile al 100% che Pt_1
è in locazione e proprietario di una quota minima di altro immobile.
Non è dato sapere quali siano le sue liquidità e gli eventuali titoli.
Vive in un appartamento preso in locazione al costo di
1000,00 Euro al mese.
Ad avviso di questa Corte se la non è in stato CP_1
di bisogno tuttavia sussiste un elemento perequativo per i sacrifici fatti negli anni passati e per la diminuzione delle sue possibilità professionali che giustificano un contributo mensile al mantenimento quantificabile in
400,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2235 del 6
agosto 2024 in parziale accoglimento dell'appello
determina il contributo al mantenimento a favore di
ed a carico di Controparte_1 Parte_1
in Euro 400,00 mensili rivalutabile annualmente in base
agli indici ISTAT.
13 Spese compensate dei due grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divorzio giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1
Spagliardi presso il cui studio sito in Genova, via Roma
2/42 è elettivamente domiciliato come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesca Gazzari presso il cui studio sito in Genova, Via
I. Frugoni, 3/2 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza n. 2235/2024 del 12.7.2024
della IV Sezione del Tribunale di Genova:
In via istruttoria, qualora ritenuto necessario, previa
revoca della ordinanza istruttoria del 4.12.2023 del
Tribunale di Genova:
- ammettere tutti i capitoli di prova per interpello e
testi, dedotti da nella seconda memoria ex Parte_1
art. 183 c.p.c. del 3.5.2023 e riportati a pag. 7 del
presente ricorso;
- disporre, al fine di accertare l'effettiva e complessiva
consistenza economico-patrimoniale e reddituale della
appellata, indagini di Polizia Tributaria con specifico
incarico di relazionare in ordine ai redditi ed ai proventi
di qualsivoglia natura, anche esenti ai fini Irpef,
riferiti e/o riferibili alla signora Controparte_1
dalla data della sentenza di separazione sino
[...]
alla data odierna, accertando per il medesimo arco
temporale, anche interrogando l'Anagrafe Tributaria e/o
Archivio dei Rapporti Finanziari, l'esistenza di rapporti
bancari di qualsiasi tipo intestati o cointestati
all'appellata o sui quali ella abbia od abbia avuto delega
ad operare;
acquisendo anche la documentazione delle
operazioni finanziarie relative all'elenco dei rapporti
intrattenuti (conti correnti, carte di credito/debito,
finanziamenti ecc.) nonché relative agli estratti conto
dei rapporti stessi;
- conseguentemente, rimettere la causa sul ruolo
istruttorio per l'espletamento dei mezzi di prova.
2 Nel merito,
- accertare e dichiarare l'insussistenza di un diritto di
al percepimento di un assegno Controparte_1
divorzile e comunque rigettare ogni domanda dalla stessa
proposta;
- in via subordinata, ridurre l'ammontare dell'assegno
divorzile percepito dall'appellata nella misura ritenuta
di giustizia;
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e del
compenso di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre
spese generali e accessori di legge”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
esperiti gli incombenti di rito:
- Nel merito: rigettare la domanda formulata in via principale e in via subordinata dal sig. con Pt_1
conferma del diritto della sig.ra a percepire un CP_1
assegno divorzile e conferma della sentenza n. 2235/2024
emessa dalla Sezione IV del Tribunale di Genova a definizione del giudizio di divorzio rg. nr. 5419/2022,
perché infondata, pretestuosa, temeraria e non provata,
per i motivi di cui in narrativa.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie dedotte dall'appellante per i motivi di cui in narrativa;
nella malaugurata ipotesi di ammissione delle stesse,
ammettere a sua volta le istanze istruttorie dedotte dalla sig.ra nel giudizio rg. 5419/2022 nella memoria CP_1
3 ex art. 183/6°comma nr. 2) c.p.c. e rinnovate in sede conclusiva, che si intendono integralmente richiamate.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre,
anche in via istruttoria.
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e condanna per lite temeraria.”
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022
[...]
esponeva: Pt_1
- di aver contratto matrimonio in Torino in data 29 luglio
1989 con e che dall'unione Controparte_1
nascevano i figli (10 maggio 1991) e (6 Per_1 Per_2
gennaio 1998) entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che i due coniugi si erano separati come da sentenza n.
2572/21 emessa dal Tribunale di Genova l'1 dicembre 2021: tale sentenza disponeva un assegno di separazione di 750
Euro a suo carico ed a favore della moglie;
- il era docente universitario e percepiva uno Pt_1
stipendio di circa euro 4.000,00 netti mensili, viveva in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 1.000,00, comprensivi delle spese di amministrazione;
- la aveva dichiarato, all'epoca della CP_1
separazione, di percepire mensilmente una retribuzione di euro 1.000,00 per attività di traduzione di testi scientifici ed euro 800,00 per ripetizioni di lingua inglese oltre ad euro 1.100,00 circa mensili derivanti dalla locazione di un immobile di sua proprietà sito in
4 Canada ed era inoltre titolare esclusiva di conti correnti e portafogli titoli per un controvalore di euro 160.000,00
suddivisi in vari conti correnti bancari fra Canada e
Italia; aveva ricavato dalla vendita della ex casa coniugale, in comproprietà al 50% con il marito,
l'ulteriore somma di euro 165.000,00 ed inoltre era anche proprietaria di un immobile sito in IV NA,
acquistato dal . Pt_1
Il chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio senza la previsione di alcun assegno divorzile a favore della CP_1
2.Si costituiva la quale si Controparte_1
associava alla domanda di divorzio ritenendo tuttavia sussistere tutti i presupposti di legge per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Dichiarava di svolgere attività di lavoro autonomo consistente nella correzione di testi scientifici di medicina in lingua inglese e di impartire sporadiche ripetizioni private per un reddito annuo di euro 15.468,00
comprensivo del contributo di mantenimento versato dal marito pari ad euro 3.750,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta
2020.
Nello stesso anno di riferimento, il marito aveva percepito un reddito di euro 92.853,00 lordi, essendo docente di informatica presso l'Università degli studi di Genova ed essendo anche istruttore di yoga, tantra e reiki;
forniva ripetizioni private - individuali e di gruppo - sia presso la propria abitazione, sia presso Associazioni sportive
5 dilettantistiche e che i proventi di tali attività,
derivanti da contratti di collaborazione sportiva, non erano sottoposti alla tassazione Irpef in quanto inferiori ad euro 10.000,00 e non erano riportati nelle DDRR;
a ciò
si aggiungevano i compensi derivanti dalla partecipazione ad eventi, master, corsi universitari, pubblicazioni e attività di supplenza presso altre Università.
La rilevava che vi era un rilevante squilibrio CP_1
fra le condizioni economiche dei coniugi e che la limitata capacità reddituale della moglie era nata dalla scelta condivisa dai coniugi all'epoca del matrimonio allorquando, nel 1994, la famiglia si era trasferita da
Torino a Genova in occasione della vincita da parte del marito della cattedra universitaria di informatica,
abbandonando la propria attività lavorativa di insegnante di lingua inglese che aveva svolto per quindici anni a
Torino per accudire i figli e favorire la crescita professionale del marito.
Durante il periodo di separazione dei coniugi le parti avevano concordato per la divisione delle proprietà
immobiliari, per cui , impiegando parte dei CP_1
propri risparmi, aveva acquistato dal marito la quota del
50% di proprietà dell'immobile di IV NA per un importo pari ad euro 33.500,00 e avevano venduto la ex casa coniugale e il box al prezzo di euro 330.000,00
dividendoselo fra loro metà ciascuno.
Con il ricavato della vendita della ex casa coniugale,
aveva acquistato un immobile a Torino ove era in procinto di tornare e aveva ben pochi risparmi per far fronte alle
6 proprie esigenze di vita, a differenza del marito che poteva contare anche su una polizza pensionistica e sperare in un cospicuo TFR.
Le somme presenti sui conti correnti in Canada derivavano dall'eredità della propria madre ivi compreso l'immobile presente in quel paese da cui percepiva, al netto delle imposte e dei costi di manutenzione, un canone di locazione di circa 350,00 euro netti mensili.
La resistente segnalava altresì di avere problemi di salute essendo affetta da una malattia degenerativa denominata
Sindrome di RE (una malattia autoimmune per cui il sistema immunitario attaccava le ghiandole salivali e lacrimali (oltre a volte altri organi, diagnosticatale nel
2001 per la quale era in cura presso il CMID di Torino e che tale patologia era a propria volta causa di altre malattie. Nel 2020 la convenuta aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico di parotidectomia presso l'Ospedale
di Torino e sosteneva ingenti spese mediche, necessitando di continui controlli e assistenza sanitaria.
Viveva in una modesta abitazione di categoria A/3 composta da quattro vani, mentre il marito abitava in un'immobile di tipo signorile permettendosi un canone di locazione mensile oltre euro 1.000,00 e che gli unici risparmi posseduti dalla convenuta ammontavano ad euro 60.000,00.
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2235 del 6 agosto
2024:
-disponeva lo scioglimento del matrimonio;
-poneva a carico di un contributo mensile Parte_1
al mantenimento della ex moglie Persona_3
7 di 600,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-compensava fra le parti le spese legali del primo grado di giudizio.
4. proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello.
Il Tribunale di Genova aveva errato a ritenere che la fosse in condizioni economiche tali da CP_1
necessitare di un contributo al mantenimento.
Infatti la ex moglie possedeva capacità lavorativa, era titolare di redditi da lavoro e disponeva con un rilevante patrimonio, ampiamente sufficiente a garantirle mezzi adeguati per vivere.
La appellata era proprietaria di tre immobili:
-per recente acquisto, di un appartamento di pregio nel pieno centro di Torino (adiacenze Via Po);
-di un altro appartamento in IV NA, anch'esso acquistato di recente e destinato a proprio luogo di vacanza;
-di un terzo immobile in Toronto (Canada), dal quale ritraeva reddito da locazione.
L'appellata percepiva un reddito da lavoro autonomo, per effetto di attività continuativa professionale di ripetizioni e traduzioni dall'inglese; era titolare di conti correnti, con giacenza pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
L'appellante sosteneva di percepire solo redditi da lavoro dipendente, i quali erano integralmente riportati nelle
8 dichiarazioni fiscali prodotte in atti;
sosteneva un canone mensile di locazione di euro 1.000,00, oltre spese.
Il non era proprietario di beni immobili, se non Pt_1
di un piccolo appartamento a Collegno (TO) del tutto privo di valore, ricevuto in eredità dal padre;
aveva donato alla figlia un secondo immobile in Sanremo, anch'esso Per_2
pervenutogli per successione del padre.
Rapportando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare dei coniugi, le rispettive specifiche competenze professionali delle parti e le correlate aspettative professionali successive alla vita matrimoniale, si poteva escludere che sussisteva la rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi.
La (a soli 68 anni) continuare regolarmente a CP_1
tradurre testi dall'inglese o in inglese e a dare ripetizioni nella stessa lingua. Per quanto atteneva alla malattia autoimmune dell'appellata, non era mai stato allegato da controparte che la stessa patologia potesse ostacolare o addirittura impedire il pieno svolgimento dell'attività lavorativa dell'appellata.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere che la CP_1
avesse sacrificato le proprie prospettive economiche nell'interesse della famiglia.
Non vi era prova in atti di una rinuncia della CP_1
a occasioni professionali, né di un accordo in tal senso fra i coniugi, né di un contributo esclusivo o prevalente della stessa appellata alla formazione del patrimonio
9 familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Terzo motivo di appello
LA sentenza era comunque errata nella quantificazione dell'assegno di divorzio.
Il Tribunale non specificava come aveva determinato l'ammontare di 600,00 Euro al mese
In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prove testimoniali ed indagini di Polizia Tributaria.
5.Si costituiva chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Doveva ritenersi corretto il riconoscimento di un assegno divorzile alla con le finalità perequative- CP_1
compensative che costituivano la ratio della decisione in conformità di quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Il presupposto dello squilibrio delle condizioni reddituali dei coniugi, con indiscutibile vantaggio del
, che compensava il sacrificio della moglie e madre Pt_1
dei suoi figli, la dedizione al matrimonio e alla famiglia della stessa, con un contributo del marito decisamente irrisorio, se rapportato alle sue capacità reddituali e patrimoniali.
Pur non formulando un motivo di appello incidentale chiedeva il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Viste le difese delle parti, formulate all'udienza del 10
settembre 2025 sostituita dalla trattazione scritta, la causa era decisa in camera di consiglio.
10 L'appello proposto può trovare solo un parziale e limitato accoglimento.
Il secondo motivo di appello è infondato.
I due coniugi hanno avuto due figli entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, tenendo conto che la lavorava a casa facendo traduzioni CP_1
e lezioni private di inglese, appare plausibile che la stessa si sia occupata in via prevalente rispetto al marito di allevare i figli né da parte appellante è stata data la prova contraria.
E' certo inoltre che la seguì il marito da Torino CP_1
a Genova nel 1994 quando questi si trasferì per lavoro.
Il trasferimento a Torino ha sicuramente comportato la perdita di tutti coloro che a Torino prendevano ripetizioni da lei in quanto è impensabile che uno studente si muova da Torino a Genova per fare una lezione di inglese.
Inoltre deve essere stato inizialmente difficile per l'appellata in una nuova città ritrovare un certo numero di studenti a cui dare ripetizioni.
Anche il mantenimento dei contatti con coloro che le affidavano traduzioni, tenendo conto che il trasferimento avvenne 31 anni fa in un contesto tecnologico che non è
quello attuale per il lavoro a distanza, è stato sicuramente più difficoltoso.
Si può quindi concludere che l'appellata abbia sostenuto dei sacrifici nell'interesse della famiglia con conseguenze per lei negative dal punto di vista economico.
Circa il primo ed il terzo motivo di appello.
11 Se si esamina la dichiarazione dei redditi 2024 per il
2023 per la si vede che la stessa ha percepito CP_1
nel corso dell'anno 2023:
-€ 9.000 come assegno di mantenimento del marito
-€ 15.138 come redditi provenienti da immobili siti all'estero;
-€ 15.432,00 come reddito da lavoro autonomo, da sottolineare come negli anni precedenti l'appellata aveva guadagnato cifre inferiori ( a seconda degli anni 9.770,00,
8.133,00 , 11.718,00).
Vi è quindi un reddito lordo intorno ai 40.000 Euro
includendo il contributo al mantenimento;
senza di questo siamo intorno ai 31.000 € .
Se si esamina la dichiarazione dei redditi 2024 per il
2023 del ci sono i seguenti redditi lordi: Pt_1
-€ 99.271,00 per redditi da lavoro dipendente;
-€ 3840, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
-€4.800, per canone di locazione di immobile per un totale di 107.911,00 Euro, ossia più del triplo rispetto a quanto guadagna la ex moglie.
Esaminando la dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024
risultano:
-€ 105.053,00 per redditi da lavoro dipendente;
-€ 3.360,00, per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
-€ 4.880,00 per canoni di locazione percepiti.
Dal punto di vista patrimoniale la risulta CP_1
proprietaria di due immobili in Italia e dell'immobile in
12 Canada che è in locazione e che produce la metà del suo reddito. Vis sono poi investimenti all'estero dichiarati per € 179.084,00 Euro frutto dell'eredità materna.
Il risulta proprietario di un immobile al 100% che Pt_1
è in locazione e proprietario di una quota minima di altro immobile.
Non è dato sapere quali siano le sue liquidità e gli eventuali titoli.
Vive in un appartamento preso in locazione al costo di
1000,00 Euro al mese.
Ad avviso di questa Corte se la non è in stato CP_1
di bisogno tuttavia sussiste un elemento perequativo per i sacrifici fatti negli anni passati e per la diminuzione delle sue possibilità professionali che giustificano un contributo mensile al mantenimento quantificabile in
400,00 Euro al mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2235 del 6
agosto 2024 in parziale accoglimento dell'appello
determina il contributo al mantenimento a favore di
ed a carico di Controparte_1 Parte_1
in Euro 400,00 mensili rivalutabile annualmente in base
agli indici ISTAT.
13 Spese compensate dei due grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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