TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2051 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA C.F. , con l'Avv. AMELIA Parte_1 C.F._1
FABRIZIO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E C.F. , con l'Avv. RASO CP_1 C.F._2
SIMONA, giusta procura speciale in atti;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI All'udienza del 1.7.2025. sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Floro, 11D, viene assegnata al marito. La moglie se ne è già allontanata, andando di fatto ad abitare presso la figlia in Guidonia Montecelio (RM), Via Spagna, 73. Persona_1
2. I figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_2 Persona_1 indipendenti.
3. I coniugi dichiarano di voler regolamentare i propri rapporti patrimoniali, provvedendo nel seguente modo: 2
a. relativamente alla casa coniugale sita in Comune di Guidonia Montecelio (RM), Via Floro 11/D, - distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Guidonia Montecelio (RM) alla Sezione Urbana MAR foglio5: p.lla 1195 sub. 2 e 12 graffati, Via Floro snc, piano T-1-S1, Interno 1, Z.c. 1, Cat. A/7, Classe 1, Vani 5, R.C. Euro 555,19 (abitazione e area annessa di pertinenza), p.lla 195 sub. 9 e 22 graffati, Via Floro snc, Piano S1, Interno D, Z.c. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. Mq. 44, R.C. Euro 90,90 (garage e corte annessa di pertinenza), P.lla 1195, sub. 11 e 18 graffati, Via Floro snc, Piano S1, Interno2, Z.c. 1, Cat. C/6, Classe 3 Cons. Mq. 21 R.C. Euro 43,38 (box e area annessa di pertinenza) - la moglie Sig.ra si impegna e si Parte_1 obbliga al trasferimento in favore del marito Sig. della sua CP_1 quota di un mezzo della piena proprietà; b. relativamente all'immobile sito a Pomezia (RM) loc. Torvajanica, via Polonia n. 164, int. 1 piano T identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 34 p.lla 497 sub.1 Cat.A/2, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, rendita 397,67, il marito Sig. si impegna e si obbliga a CP_1 trasferire la propria quota di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1 la quale diverrà piena proprietaria di tale immobile. Tali trasferimenti immobiliari, ritenuti necessari per la definizione della crisi matrimoniale, verranno posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione dei coniugi, e i coniugi si impegnano a porli in essere entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. A fronte dei suindicati reciproci trasferimenti immobiliari, non sarà previsto alcun conguaglio in denaro, ed il maggior valore della quota della casa coniugale sita in Guidonia Montecelio (RM) trasferita dalla moglie al marito, rispetto al minor valore della quota della casa sita in Pomezia loc. Torvajanica trasferita dal marito alla moglie, sarà inteso quale assegno perequativo di mantenimento una tantum versato dalla moglie in favore del marito, in sede di separazione dei coniugi. I costi notarili e gli oneri di tali atti suddetti saranno corrisposti al 50% da entrambi i coniugi.” All'udienza del 1.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Diritto La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2051/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 3
e C.F. ; C.F._1 CP_1 C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
FABRIZIO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E C.F. , con l'Avv. RASO CP_1 C.F._2
SIMONA, giusta procura speciale in atti;
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI All'udienza del 1.7.2025. sostituita dal deposito di note di trattazione, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Floro, 11D, viene assegnata al marito. La moglie se ne è già allontanata, andando di fatto ad abitare presso la figlia in Guidonia Montecelio (RM), Via Spagna, 73. Persona_1
2. I figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_2 Persona_1 indipendenti.
3. I coniugi dichiarano di voler regolamentare i propri rapporti patrimoniali, provvedendo nel seguente modo: 2
a. relativamente alla casa coniugale sita in Comune di Guidonia Montecelio (RM), Via Floro 11/D, - distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Guidonia Montecelio (RM) alla Sezione Urbana MAR foglio5: p.lla 1195 sub. 2 e 12 graffati, Via Floro snc, piano T-1-S1, Interno 1, Z.c. 1, Cat. A/7, Classe 1, Vani 5, R.C. Euro 555,19 (abitazione e area annessa di pertinenza), p.lla 195 sub. 9 e 22 graffati, Via Floro snc, Piano S1, Interno D, Z.c. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. Mq. 44, R.C. Euro 90,90 (garage e corte annessa di pertinenza), P.lla 1195, sub. 11 e 18 graffati, Via Floro snc, Piano S1, Interno2, Z.c. 1, Cat. C/6, Classe 3 Cons. Mq. 21 R.C. Euro 43,38 (box e area annessa di pertinenza) - la moglie Sig.ra si impegna e si Parte_1 obbliga al trasferimento in favore del marito Sig. della sua CP_1 quota di un mezzo della piena proprietà; b. relativamente all'immobile sito a Pomezia (RM) loc. Torvajanica, via Polonia n. 164, int. 1 piano T identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 34 p.lla 497 sub.1 Cat.A/2, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, rendita 397,67, il marito Sig. si impegna e si obbliga a CP_1 trasferire la propria quota di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1 la quale diverrà piena proprietaria di tale immobile. Tali trasferimenti immobiliari, ritenuti necessari per la definizione della crisi matrimoniale, verranno posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione dei coniugi, e i coniugi si impegnano a porli in essere entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione. A fronte dei suindicati reciproci trasferimenti immobiliari, non sarà previsto alcun conguaglio in denaro, ed il maggior valore della quota della casa coniugale sita in Guidonia Montecelio (RM) trasferita dalla moglie al marito, rispetto al minor valore della quota della casa sita in Pomezia loc. Torvajanica trasferita dal marito alla moglie, sarà inteso quale assegno perequativo di mantenimento una tantum versato dalla moglie in favore del marito, in sede di separazione dei coniugi. I costi notarili e gli oneri di tali atti suddetti saranno corrisposti al 50% da entrambi i coniugi.” All'udienza del 1.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Diritto La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2051/2025 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 3
e C.F. ; C.F._1 CP_1 C.F._2
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai