Rigetto
Sentenza 10 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (28/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/06/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04997/2025REG.PROV.COLL.
N. 01220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2024, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GC - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, e ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Emanuele Amati, UNC – Unione Nazionale Consumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti - Verbraucherzentrale Sudtirol, D&G S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 16 novembre 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito GC o Autorità) avviava a carico di -OMISSIS-S.r.l., Società « attiva, tra l’altro, nella proposizione di contratti per la somministrazione di energia elettrica e gas e la vendita telefonica degli stessi » (così definita al § 3 del provvedimento impugnato) per conto di EL Energia S.p.A. in forza di un contratto di agenzia, il procedimento PS 12096 (promosso anche a carico della stessa EL ed altri operatori di mercato partner di quest’ultima nel procacciamento di contratti di fornitura energetica) teso ad accertare « la diffusone da parte di alcune agenzie, sub-agenzie e singoli operatori che operano nel settore dell’energia elettrica come procacciatori di nuovi clienti per conto della società NE Energia S.p.A., di informazioni ingannevoli per il tramite di messaggi preregistrati e/o operatori telefonici in ordine: i) alla presunta data di cessazione (prospettata come “imminente”) del mercato tutelato nel settore dell’energia; ii) alla conseguente necessità di dover stipulare un contratto sul mercato libero con la stessa NE Energia; iii) alla sostanziale continuità dei servizi di gas e luce offerti in regime di mercato libero con il regime di mercato tutelato, in quanto i servizi stessi sarebbero erogati da società appartenenti al medesimo gruppo societario (Gruppo NE) » (§ 11 del provvedimento).
In particolare, veniva ipotizzata una condotta « caratterizzata da profili di aggressività » quanto alle modalità di « acquisizione sul mercato libero di nuovi clienti domestici, e non domestici di piccola dimensione, per conto della società NE Energia » (cosi definiti al § 119 del provvedimento) violativa della disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo, di seguito Codice).
In data 13 luglio 2022 l’Autorità comunicava alle parti la conclusione della fase istruttoria ex art. 16, comma 1, del « Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie » adottato dall’Autorità con delibera 1° aprile 2015, n. 25411 cui seguivano le richieste di parere:
- datata 3 agosto 2022, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ex art. 27, comma 1 bis del Codice (reso il 12 ottobre 2022);
- datata 4 agosto 2022, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ex art. 27, comma 6 del Codice (reso il 31 agosto 2022).
A completamento delle acquisizioni procedimentali GC escludeva la sussistenza di violazioni delle norme che disciplinano la conclusione dei contratti al di fuori dai locali commerciali di cui agli artt. 49, 50, 51, 52, 53 e 56 del Codice non rilevando, nelle condotte contestate, il ricorso alla modalità del c.d. Teleselling ma un’attività di c.d. « presa appuntamento » come declinata nelle Linee guida predisposte da EL.
Tuttavia, evidenziato che le condotte indagate si manifestavano nel periodo di graduale passaggio di milioni di utenti dal mercato tutelato dell’energia al mercato libero, caratterizzato da una elevata vulnerabilità del consumatore domestico e non domestico di piccole dimensioni (c.d. mass market ) dovuta alle obiettive difficoltà di apprezzare l’effettiva convenienza delle soluzioni proposte (causa l’effetto sorpresa del contatto, l’oggettiva difficoltà di comprendere i contenuti delle offerte in assenza di termini di confronto immediatamente disponibili e non ultima una percepita pressione psicologica), GC riteneva che, per evitare di indurre il consumatore in errore o a vincolarsi esprimendo un consenso non pienamente consapevole, dovesse richiedersi ai professionisti di settore un elevato standard di diligenza professionale « non riconducibile ai soli canoni civilistici di valutazione della condotta ed esteso ad una fase antecedente rispetto all’eventuale conclusione del contratto » (§ 126): standard al quale l’Autorità riteneva non essersi conformata la Società.
Per tale ragione GC configurava a carico di -OMISSIS-una violazione dell’art. 20 del Codice, sanzionandola con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo pari a € 100.000,00.
Sofir, con ricorso n. 15920/2023 impugnava la sanzione dinanzi al Tar per il Lazio deducendone l’erroneità per:
I. « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, LETT. H) E DELL’ART. 20 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E, COMUNQUE, ERRONEA VA-LUTAZIONE DEGLI ESITI DELL'INDAGINE SVOLTA DALL'GC. INSUSSISTENZA DELLA CONTESTATA CULPA IN VIGILANDO » affermando l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito e la non riferibilità della violazione al proprio operato essendole contestato un unico episodio peraltro attribuito ad un proprio sub -agente;
II. « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, LETT. H) E DELL’ART. 20 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E, COMUNQUE, ERRONEA VA-LUTAZIONE DEGLI ESITI DELL'INDAGINE SVOLTA DALL'GC. INSUSSISTENZA DELLA CONTESTATA CULPA IN VIGILANDO. ASSENZA DI PROVA CIRCA L’ESISTENZA DI UNA PRATICA COMMER-CIALE SCORRETTA E LESIVA » lamentando la carenza dell’istruttoria svolta dall’Autorità;
III. « VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 9 E 13 DEL D.LGS. 206/2005 E DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 689/1981, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA GRAVITÀ DELL’ILLECITO E SANZIONE IN-FLITTA, ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVO-LEZZE MANIFESTE » sostenendo, in subordine, l’incongruità dell’importo liquidato.
Con motivi aggiunti la Società integrava le proprie doglianze deducendo:
I. « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 D.LGS. 6 SET-TEMBRE 2005, N. 206, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'I-STRUTTORIA E, COMUNQUE, ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL'INDAGINE SVOLTA DALL'GC. INSUSSISTENZA DELLA CONDOTTA CONTESTATA » lamentando l’illegittimità della contestazione di un contratto con firma apocrifa in quanto stipulato in forma cartacea con modalità porta a porta e non tramite procedura telefonica;
II. « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, LETT. H) E DELL’ART. 20 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 LEGGE N. 689/1981. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINI-STRATIVA. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO D'ISTRUT-TORIA E, COMUNQUE, ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL'IN-DAGINE SVOLTA DALL'GC » rilevando la contraddittorietà dell’archiviazione disposta in favore dell’operatore RT PL in presenza di una identica contestazione.
Il Tar, valutati i motivi aggiunti alla stregua di una memoria stante l’omogeneità delle censure formulate con i primi due motivi del ricorso introduttivo, respingeva il gravame con sentenza n. -OMISSIS- del 14 novembre 2023.
-OMISSIS-impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 13 febbraio 2024 deducendone l’erroneità per:
I. « ERROR IN IUDICANDO: INSUSSISTENZA DELL’ELEMENTO OGGETTI-VO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E SS DEL CODICE DEL CONSUMO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CON-TRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI »;
II. « ERROR IN IUDICANDO: INSUSSISTENZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E SS DEL CODICE DEL CONSUMO, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, LETT. H) E DELL’ART. 20 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 SUSSISTENZA DELLA DILIGENZA PROFESSIONALE DI -OMISSIS-- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGI-CITÀ DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI ».
III. « ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 LEGGE N. 689/1981. DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRAD-DITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO »;
IV. « ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 9 E 13 DEL D.LGS. 206/2005 E DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 689/1981, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA GRAVITÀ DELL’ILLECITO E SAN-ZIONE INFLITTA, ECCESSO DI ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DI-FETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZE MANIFE-STE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - TRAVI-SAMENTO DEI FATTI »
GC, costituita in giudizio il 27 febbraio 2024, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 15 maggio 2025 con la quale confutava le avverse censure chiedendo la reiezione dell’appello.
Entrambe le parti chiedevano il passaggio in decisione della causa senza discussione.
All’esito della pubblica udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva decisa.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente vicenda contenziosa, si premette che l’indagine dalla quale scaturiva l’adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto della presente controversia riguardava le dinamiche di mercato sviluppatesi a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas che determinava la proliferazione di una moltitudine di offerte indirizzate alla vasta platea dei consumatori, per lo più già fruitori dei servizi di erogazione in regime tutelato.
Al consumatore era in quel frangente resa disponibile, da parte dei numerosi professionisti del settore, una vasta gamma di soluzioni contrattuali, sovente di difficile comprensione quanto a convenienza anche per un consumatore mediamente avveduto.
Come già rilevato dalla Sezione in presenza di analoga fattispecie, nella situazione declinatasi a seguito della liberalizzazione, il consumatore si trovava ad agire in condizioni di « razionalità limitata » dovuta all’oggettiva difficoltà di operare una scelta consapevole in un contesto caratterizzato da « un elevato livello di disinformazione e uno scarso livello di comprensione delle offerte, anche tra coloro i quali hanno abbandonato il regime di “tutela” » in cui i potenziali clienti venogno contattati con modalità che si prestano ad indurlo in errore anche « riguardo all’effettivo momento di instaurazione di un vincolo contrattuale (il cd. “mercato push”) ». (Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2023, n. 9566)
Ciò implica che, nello specifico mercato, si determinasse una notevole asimmetria informativa fra le parti che, a tutela della più debole posizione del consumatore, avrebbe richiesto al professionista, come anticipato, un elevato standard di diligenza.
L’indagine condotta da GC riguardava le modalità di offerta dei servizi in regime liberalizzato e, in particolare, l’attività di ricerca, contatto e acquisizione del consenso del consumatore da parte di una pluralità di agenzie operanti quali procacciatori nell’interesse di EL con la quale veniva successivamente concluso il contratto di fornitura.
Le condotte oggetto di contestazione a carico delle agenzie partner di EL, fra le quali (per quanto sarà di seguito precisato) l’appellante, consistevano in ripetuti contatti telefonici a mezzo di operatori di call center , o in alcuni casi a mezzo segreterie telefoniche automatizzate, effettuati da utenze non ricontattabili, con veicolazione di notizie ingannevoli circa l’imminente cessazione del regime di maggior tutela e prospettando la necessità di optare tempestivamente per il passaggio al libero mercato.
In presenza di una manifestazione di interesse, il consumatore veniva successivamente contattato da EL che formulava offerte di contratto, talvolta presentando il passaggio al nuovo regime come obbligatorio e prospettando la possibilità, nelle more della sottoscrizione, di disservizi, blocchi della fornitura o l’immediata chiusura del contratto (§ 38).
Per quanto riguarda la specifica posizione dell’odierna appellante GC rilevava (§ 54):
- che « i sub-agenti della società hanno contattato numeri di telefono che non erano ancora passati al vaglio dei controlli previsti da NE Energia, poiché tali controlli sarebbero stati comunque effettuati ex-post »;
- che, con riguardo ad un consumatore che aveva più volte segnalato di essere stato contattato da call center di EL nonostante non avesse espresso il consenso e chiesto la cancellazione dai data base utilizzati (evento illustrato al § 40), la condotta era da attribuirsi ad un sub -agente successivamente « interdetto l’utilizzo della procedura “Go To Client” »;
- che era segnalata la stipula di un « contratto con firma apocrifa » stipulato da un sub -agente.
All’esito dell’accertamento GC, con riferimento a Sofir, riconosceva (§ 149):
- che « l’istruttoria non ha evidenziato che la stessa si sia avvalsa di agenzie non autorizzate da NE Energia così come il possesso da parte della stessa di messaggi preregistrati o liste di clienti del mercato tutelato, né di un suo collegamento con sub agenzie o agenti che li hanno utilizzati »;
- che tuttavia « è emerso che gli agenti della società hanno contattato numeri di telefono che non erano ancora passati al vaglio dei controlli predisposti dalla stessa NE Energia, nonché alcuni casi di scorrette modalità di contatto e proposizione delle proposte commerciali da parte di sub agenti della società »,
pervenendo alla conclusione che « gli elementi emersi nel corso del procedimento, complessivamente considerati, inducono a ritenere che la società sia responsabile della mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita, contrario alla diligenza professionale nei termini sopra esposti, in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo » (§ 150).
La sanzione, come anticipato quantificata in € 100.000,00 si determinava:
- riconoscendo la « minore gravità » delle condotte addebitate « rispetto a quelle accertate delle altre agenzie partner »;
- parametrandola al fatturato 2021 ammontante a € 9.600.000,00;
- valutando che « le condotte della società hanno interessato un’amplia platea di consumatori » (§ 208);
- considerando la durata della violazione protrattasi « a partire dal 21settembre 2021 fino al 31 luglio 2022 data di cessazione della procedura “Go to Client” » (§ 209).
Inquadrata nei suesposti termini la vicenda oggetto del presente contenzioso, può procedersi allo scrutinio dei capi d’impugnazione.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui conferma la configurabilità a proprio carico della violazione dell’art. 20 del Codice nonostante sia mancata la prova della lesività della condotta contestata in termini di mancato rispetto delle procedure interne predisposte da EL, fra le quali, per quanto di interesse, la procedura di decuplica finalizzata a prevenire il ripetuto contatto del consumatore da parte di più agenti incaricati e soprattutto il contatto di soggetti che non avevano espresso il consenso ad essere contattati per finalità commerciali.
L’appellante replica alla censura allegando, sotto un primo profilo, che la procedura di decuplica non fosse pienamente efficace nel prevenire i prospettati rischi; sotto un secondo profilo, che le liste utilizzate venivano acquistate da operatori di settore che garantivano la non inclusione di consumatori c.d. non consensati e, sotto un terzo profilo, che non sarebbe comprovato che fra gli oltre cinquecento nominativi inseriti nella lista utilizzata figurassero nominativi consumatori non consensati effettivamente contattati.
Deduce ulteriormente che i casi indicati da GC quali esemplificativi della propria violazione degli standard di diligenza sarebbero, per le ragioni che saranno di seguito esposte, irrilevanti.
In particolare censura la sentenza nella parte in cui premesso che « le pratiche commerciali scorrette siano illeciti di pericolo, relativamente ai quali non è necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea è stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13), essendo invece sufficiente l’esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203) » (principio astrattamente condiviso dall’appellante) perviene alla conclusione che « l’Agcm non era tenuta a provare che gli oltre cinquecento consumatori indicati in una lista non verificata previamente da NE avessero negato il consenso al contatto per finalità di marketing, essendo l’offesa integrata già dal pericolo – inferibile con un giudizio prognostico ex ante – insito in una simile condotta » (punto 9.1 della sentenza).
In tal modo GC avrebbe conferito rilievo al mancato rispetto delle procedure interne regolanti il rapporto con EL senza dar prova della potenziale lesività della condotta attribuita: in particolare non sarebbe provato che i numeri non sottoposti al procedimento di decuplica da parte di EL (condotta oggetto di contestazione) fossero attribuibili a soggetti che non avevano prestato il consenso al contatto.
L’irragionevolezza della valutazione emergerebbe anche alla luce delle considerazioni svolte dalla stessa Autorità che nel provvedimento impugnato riconosce (con riferimento alle condotte attribuite a EL) come « la procedura di deduplica presenta errori e problemi di natura tecnica, causati dalla estrema complessità della stessa, nonché alla possibilità che gli operatori commettano degli errori materiali nella fase di pulitura delle liste, così come evidenziato da alcune agenzie partner» evidenziando come, proprio per tale ragione, sia «demandato alle agenzie partner il compito di depurare le loro liste iniziali dai contatti non consensati o deduplicati » (§ 67).
Ciò smentirebbe, a parere dell’appellante, la tesi per la quale l’utilizzo di liste verificate da EL avrebbe prevenuto qualsivoglia rischio per il consumatore.
GC non avrebbe inoltre considerato che la Società;
- per ovviare a detta criticità, utilizzava liste di clienti consensati acquistate da provider terzi (Società C4b);
- vincolava contrattualmente i sub -agenti a verificare il consenso o ad utilizzare liste acquistate da provider che avessero preventivamente provveduto a ciò.
Il riconoscimento da parte del Tar della correttezza della contestazione in assenza di prova circa l’effettivo contatto di utenti non consensati paleserebbe la carenza di istruttoria traducendosi nel concreto in un’inversione dell’onere della prova.
Nessuna prova sarebbe stata infatti fornita da GC in ordine ad una concreta incisione delle proprie condotte sul comportamento economico dei consumatori.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui riteneva sufficiente a dimostrare l’illiceità dei comportamenti dei sub -agenti l’allegazione da parte di GC di due casi esemplificativi di negligente gestione (il riferimento è due segnalazioni provenienti dall’Avvocato Amati e dall’utente Walter Baricchi).
L’appellante, con riferimento alla denuncia del Baricchi allega che nell’occasione veniva rilevata la firma apocrifa dell’utente apposta su un contrato cartaceo stipulato in modalità « porta a porta » senza contatto telefonico, ovvero una criticità che nulla avrebbe a che vedere con la contestazione mossa dall’Autorità riferita a illeciti commessi nell’ambito delle procedure Go to Client (presa di appuntamento virtuale con contatto telefonico).
Evidenzia in ogni caso che, nel caso in disamina, nei confronti dell’utente venivano effettuate tre Quality Call (procedura di verifica tesa ad accertare l’effettiva comprensione degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto) alle quali l’utente non rispondeva, cui seguiva una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con cui venivano indicate le modalità per manifestare la volontà di non procedere alla stipula, non riscontrata dall’interessato nel termine di 21 giorni determinando il perfezionamento del contratto poi comunicato al Signor Baricchi: vicenda che peraltro precede l’inoltro della segnalazione dalla quale originava il procedimento sanzionatorio.
Quanto alla segnalazione dell’Avvocato Amati, l’appellante deduce che si tratterebbe di una condotta imputabile al proprio sub -agente D&G (che riconosceva le proprie esclusive responsabilità) derubricando l’accaduto ad un singolo episodio insufficiente a configurare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4266/2016).
La censura è infondata.
Deve premettersi che all’appellante, come già evidenziato, è contestata la sola la sola violazione dell’art. 20 del Codice.
La disposizione, al comma 2, prevede che « una pratica commerciale è scorretta se contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ».
Sul punto la Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021 n. 665) ha già avuto modo di precisare come l’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, nel fornire la nozione di pratica commerciale scorretta:
- « individua chiaramente due distinti connotati dell’elemento oggettivo dell’illecito, consistenti nella contrarietà della pratica alla diligenza professionale, da un lato, e nella sua idoneità a coartare l’autonomia negoziale del consumatore medio cui è destinata, dall’altro »;
- precisa che deve farsi riferimento alle caratteristiche dello specifico mercato (quello energetico) e che, nel caso in cui questo sia, come nel caso di specie, di recente liberalizzazione, andrà tenuto presente che « la scelta del consumatore risulta influenzata da calcoli legati anche a variabili tecniche ed economiche nuove e di non facile comprensione » sicché potrà legittimamente richiedersi al professionista uno standard di diligenza rafforzato.
Standard che richiede un effettivo controllo sull’operato dei soggetti cui il professionista demanda lo svolgimento dell’attività rilevando quindi ai presenti fini l’omessa predisposizione di moduli di verifica e controllo dell’operato dei soggetti operanti nel proprio interesse cui è invece addebitato l’aver operato con modalità aggressive e ingannevoli (circa lo specifico tema si rinvia alle considerazioni esposte in sede di scrutinio del successivo capo d’impugnazione).
Non può inoltre che rilevarsi come il ricorso alla procedura di decuplica integrasse un adempimento concordato con la mandate EL in favore della quale -OMISSIS-operava e per tale ragione non poteva essere eluso pur in assenza di certezze circa la sua efficacia.
È altresì pacifico, e ammesso dall’appellante, l’utilizzo di una lista di 546 nominativi non precedentemente verificati da parte di EL in violazione di un preciso impegno contrattuale.
Avuto riguardo alla natura e alla dimensione del fenomeno oggetto di indagine, non può pertanto aderirsi alla tesi di parte appellante circa l’irrilevanza dell’aggiramento delle procedure concordate con EL ai fini della valutazione del rispetto degli standard di diligenza richiesti al professionista.
Non può infatti sottacersi che a carico delle appellanti è configurato un illecito di pericolo che non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio concreto essendo invece sufficiente a fondare l’intervento sanzionatorio l’idoneità della condotta a cagionarlo o anche solo a determinare un’esposizione del consumatore al rischio specifico.
Ben possono quindi singole condotte, di per sé non causalmente determinanti una concreta lesione, essere indicative di una imprudente o superficiale gestione delle funzioni suscettibile di esporre a rischi anche solo potenziali.
La Sezione, affrontando lo specifico tema, ha già avuto modo di affermare che « la valutazione della potenzialità lesiva di una condotta posta a base di un illecito di pericolo non richiede la dimostrazione della certezza o della elevata probabilità del verificarsi di una offesa, per effetto della condotta: ciò in coerenza con la ratio di questa tipologia di illeciti, che è quella di anticipare la soglia di tutela e di prevenire il verificarsi di eventi lesivi, riducendo al massimo il rischio dell’inveramento dell’offesa tipica prevista dalla norma » con la conseguenza che devono considerarsi integrati gli estremi per la punibilità della condotta quando il « danno possa costituire conseguenza meramente plausibile della condotta, restando quindi fuori dall’ambito di operatività della norma solo quella condotta per la quale sussista la dimostrazione della oggettiva ed assoluta inidoneità a produrre l’offesa tipizzata dalla norma stessa » (Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2024, n. 5715).
Né rileva che gli eventi riscontrati siano solo due atteso che, come già chiarito dalla Sezione, anche un ipotetico « ridotto numero di soggetti la cui segnalazione ha dato avvio al procedimento rimane irrilevante attesa la natura di illecito di pericolo che la giurisprudenza pacificamente riconosce alla fattispecie delle pratiche commerciali scorrette » (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2024, n. 8610).
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce che GC abbia fornito la prova circa la sussistenza di una culpa in vigilando della Società per omessa predisposizione di efficaci misure di controllo circa l’operato dei propri sub -agenti ritenendo i « modelli di controllo/sorveglianza » apprestati insufficienti ad escludere la propria responsabilità.
Conclusioni cui GC, con valutazione condivisa dal Tar, perveniva rilevando come « le previsioni contrattuali sui sistemi di incentivazione economica (in particolare i premî) fossero tutti correlati al numero dei contratti stipulati senza prevedere alcun serio pregiudizio nel caso di condotte scorrette: vieppiù, gli obiettivi erano sempre impostati sul quantitativo e mai sulla qualità dei negozî conclusi»: affermazione corroborata dal parere dell’Arera che rilevava una «non adeguata formazione del personale commerciale [e] un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dall’art. 8 del codice di condotta commerciale ».
A sostengo dell’erroneità delle illustrate statuizioni -OMISSIS-richiama le previsioni del contratto di agenzia sottoscritto con D&G che avrebbe previsto un articolato sistema di penali/sanzioni in presenza di accertate condotte scorrette.
Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato come nello specifico settore, e nel particolare momento storico caratterizzato dal passaggio del regime tutelato al libero mercato, sia lecito richiedere al Professionista un elevato livello di diligenza professionale a compensazione della posizione di oggettiva debolezza nella quale viene a trovarsi il consumatore chiamato a determinarsi in una condizione di asimmetria informativa suscettibile di condizionarne le scelte.
Standard che comporta anche la predisposizione di procedure di controllò e verifica dell’operato dei soggetti dei quali il professionista si avvale.
Nel caso di specie è accertato che l’appellante abbia incaricato terzi del procacciamento di nuovi clienti ed è indubbio che ciò integri un atto di organizzazione di un’attività da svolgere nel proprio interesse con conseguente necessità di vigilare sull’operato dei delegati.
L’omessa vigilanza sull’attività compiuta dal proprio ausiliario genera dunque una responsabilità diretta del professionista che, tenendo una condotta omissiva, ha concorso nell’illecito del proprio collaboratore, rispondendone personalmente in qualità di coautore.
Circa lo specifico profilo non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso dalla Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2022, n. 3826) affermando:
- che « in subiecta materia, deve darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale, accolto dalla Sezione (25 giugno 2019, n. 4357, 10 marzo 2021, n. 2033), secondo cui l’interposizione di uno o più soggetti nel rapporto fra l’operatore commerciale e la clientela non esclude la responsabilità dell'operatore stesso. In linea di diritto, infatti, si tratta di un semplice corollario della responsabilità per fatto degli ausiliari, sancita in via generale dall’art. 2049 c.c., e in linea logica corrisponde anche alla realtà dei mercati, ove pochissimi operatori, se non nessuno di essi, agiscono senza collaboratori esterni »;
- che « nei casi in cui vi sia l’interposizione di soggetti terzi nell’attività di vendita del professionista, il canone della diligenza richiesta obbliga, in particolare, a monitorare il comportamento dell’attività dei singoli collaboratori esterni e, ciò, al fine di evitare che l’esternalizzazione di alcune fati dell’attività commerciale svolta nei confronti dei consumatori possa costituire il presupposto idoneo a consentire una facile esimente da responsabilità per le condotte che egli stesso volesse assumere non riconducibili al fatto proprio »;
- che « lungi dal configurare una responsabilità oggettiva del professionista, la mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo rappresenta, dunque, una condotta non conforme al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista ».
La responsabilità del professionista non viene inoltre meno in ragione dell’imputabilità delle condotte a soggetti terzi posto che l’avvalimento di tali soggetti comporta un’assunzione di rischio in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda che non esonera il professionista da responsabilità neanche qualora i preposti non operino alle sue dirette dipendenze (fra le tante, Cass. civ., Sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25373).
Ciò premesso, deve convenirsi con GC in meritò alla ritenuta insufficienza di quanto predisposto dall’appellante a tutela delle suesposte esigenze e, in particolare di quanto definito nel contratto di agenzia sottoscritto con D&G.
L’appellante espone che ai sensi dell’art. 3.6 era previsto il « sollevamento dall’incarico dell’agente responsabile» tenuto inoltre a risarcire -OMISSIS-di «tutti i danni subiti ».
La clausola contrattuale contemplava l’ipotesi che potessero verificarsi « comportamenti difformi con le previsioni del presente contratto con particolare riferimento ai codici di condotta commerciale e di tutela del consumatore » facendo « salva ogni più ampia facoltà del Committente di rivalersi sull’Agente per il risarcimento del danno ».
Ai sensi dell’art. 10, inoltre, il sub -agente era tenuto « a manlevare e sollevare -OMISSIS-da ogni e qualsiasi controversia, danno costo od onere che possa insorgere (…) per questioni inerenti il rapporto, sia, ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall’incarico affidato subentrando in ogni conseguente onere e gravame … ».
Il successivo art. 15 prevedeva ulteriormente che « la Committente applicherà all’Agente le medesime penali ad essa applicate da ciascuna Mandante » riservandosi « di richiedere eventuali maggiori danni subiti … » e che l’eventuale « penale verrà regolarmente fatturata all’Agente compensata mediante trattenute sui pagamenti a scadere ».
Rileva il Collegio che le illustrate previsioni non possono essere invocate a sostegno del preteso assolvimento dell’obbligo in questione trattandosi di misure destinate ad operare a illecito già perpetrato e quindi non coerenti con la necessità di prevenire condotte lesive dei diritti del consumatore.
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, si risolvono in una rete di tutele apprestate dalla Società nel proprio esclusivo interesse onde neutralizzare le conseguenze in proprio danno delle condotte illecite poste in essere dal proprio delegato.
Si tratta di misure che non integrano un affidabile presidio a tutela del consumatore al quale dovrebbe essere garantita a monte la predisposizione di un sistema adeguato a prevenire che l’illecito si realizzi in suo danno.
Deve pertanto riconoscersi la correttezza della sentenza impugnata laddove ritiene che quanto predisposto si riduce ad un tentativo di «“scaricare” la responsabilità sui sub-agenti » (punto 9.8).
Del pari non convincono le ulteriori allegazioni dell’appellante circa l’efficacia dei propri modelli di controllo.
A tal proposito l’appellante espone che:
- l’art. 2.3 prevede che « le proposte di vendita dovranno essere consegnate a -OMISSIS-con frequenza giornaliera, secondo le modalità di volta in volta concordate. Resta quindi a carico della Mandante l’attività di valutazione della proposta, la validazione delle stesse e la realiz-zazione della Quality e/o Welcome Call »;
- l’art. 3.7 che -OMISSIS-« si riserva la più ampia facoltà di vigilare sull’esecuzione delle attività del contratto e di procedere a controlli e verifiche delle attività svolte dall’Agente, secondo i tempi e con le modalità che riterrà più opportune. A tal fine l’Agente si obbliga a fornire, su richiesta scritta di -OMISSIS-, tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione che quest’ultima ritenga opportuno acquisire »;
- l’art. 7, che « l’Agente per tutta la durata del rapporto contrattuale oggetto del presente Contratto, e per quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo, è tenuto a dare esecuzione esclusivamente alle disposizioni che ad essa verranno impartite» (comma 1) e che «spetta a -OMISSIS-Srl, anche per il tramite di un proprio delegato da essa indicato, l’esercizio esclusivo della facoltà di verificare l'esecuzione dell'attività sia in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 1662 codice civile, sia all'esito dell’ultimazione dell'attività e di impartire tutte quelle indicazioni e direttive che risultino a proprio insindacabile giudizio necessarie od opportune, condividendo, comunque, gli interventi con -OMISSIS- »;
- l’art. 8 che la Società « si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di procedere a verifiche in corso di erogazione delle attività anche attraverso l’accesso diretto ai locali in cui vengono prestati i servizi» (comma 1) nonché «il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei servizi ai sensi dell'art. 1662 del c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo dell’Agente » (comma 2);
- l’art. 11.1 che « l’agente si obbliga ad impiegare, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto solo ed esclusivamente personale selezionato ed idoneo ».
Anche in questo caso si tratta di norme di condotta imposte all’agente prevedendo in termini generici la possibilità di una verifica circa il rispetto delle direttive senza la previsione di sanzioni dotate di un adeguato effetto dissuasivo.
Quanto all’effettivo ricorso agli interventi ispettivi ipotizzati non può che rilevarsi come si siano risolti, per ammissione della stessa appellante, in due sole ispezioni (peraltro determinate da richieste di intervento) non comprovate in istruttoria così come non ne sono documentati gli esiti in questa sede.
Non emerge inoltre dalla documentazione agli atti alcuna effettiva verifica circa il rispetto dell’obbligo imposto dal richiamato art. 11.1 del contratto di agenzia circa l’idoneità del personale impiegato il cui insufficiente grado di professionalità è rilevato da ARERA nel proprio parere acquisito da GC ove afferma che « non sembrerebbe dimostrata un’adeguata formazione del personale incaricato circa l’effettiva data di cessazione della maggior tutela e, più in generale, sulle conseguenze, in termini di continuità della fornitura, del venir meno del predetto regime ».
Per le suesposte considerazioni deve ritenersi l’insufficienza, nei sensi invocati dall’appellante, delle misure adottate a seguito della segnalazione dell’Avvocato Amati (ovvero la comunicazione dei dati relativi all’operatore autore del contatto oggetto di contestazione indicato nella Società D&G, che si assumeva la responsabilità dell’accaduto ammettendo di aver disatteso gli impegni assunti contrattualmente venendo interdetta dall’utilizzo procedura Go to Client notiziando EL con pec dell’11 ottobre 2021).
Si tratta infatti di misure adottate a posteriori, valutabili semmai ai fini dell’espressione del giudizio di gravità della condotta, ma inidonee a comprovare la predisposizione di un adeguato sistema di controlli e verifiche capace di prevenire la condotta pregiudizievole per il consumatore.
Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza laddove non riconosce la ricorrenza del dedotto vizio di disparità di trattamento rispetto a RT PL S.r.l. la cui posizione veniva archiviata nonostante la « sovrapponibilità ed equiparabilità della fattispecie ».
A sostegno della censura tuttavia l’appellante si limita a richiamare i profili di scorrettezza già illustrati al punto 6.3 della sentenza, peraltro non contestati RT PL (la contestazione richiamata riguarda il caso di un consumatore, non ancora verificato da EL, che riceveva nella medesima giornata più chiamate da diversi agenti nonostante non avesse prestato il consenso al contatto per esigenze di marketing : di queste chiamate una sola era attribuibile ad un sub -agente di Sofir) evidenziando nel contempo che le segnalazioni erano inoltrate dallo stesso Avvocato Amati che denunciava entrambe le società (§ 40 del provvedimento).
GC nega l’identità delle condotte attribuite ai due professionisti rilevando come la comparazione effettuata dall’appellante nell’atto di appello sia stata effettuata con riferimento alle sole affermazioni contenute nelle difese di entrambe e non con riferimento alle contestazioni mosse e agli esiti dell’istruttoria.
Il motivo è infondato.
Si premette che in merito a tale specifica questione il Tar (punto 9.9) affermava che:
- l’appellante non potrebbe invocare « a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole che, in tesi, potrebbe essere stato illegittimamente riservato ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452) »;
- non è comprovata una « identità di situazioni di fatto tale da imporre la parità di trattamento (sulla tipologia di vizio v. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496)» poiché «l’Autorità chiariva come l’illiceità della pratica sia da ricollegare non all’uso del mezzo telefonico per procacciare la clientela, quanto nelle modalità di promozione dei contratti »;
- che la diversità delle posizioni emergeva dagli esiti dell’istruttoria che, con riferimento a Sofir, « faceva emergere profili di scorrettezza (v. supra § 6.3.) » mentre a carico di RT PL) « non venivano raccolti elementi per poter sostenere violazioni nella disciplina consumeristica ».
In merito a quanto dedotto dall’appellante, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, a fronte di determinazioni discrezionali dell’amministrazione, il vizio di disparità di trattamento è rilevabile unicamente in presenza di una assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevolezza del diverso trattamento riservato: elementi la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 256).
Per contro, il vizio non può « essere dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo (cfr., ex multis, Con. St. sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548; idem 8 luglio 2011, n. 4124) » (Cons. Stato, Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 3003).
Le richiamate statuizioni del Tar (qui censurate) sono coerenti con gli illustrati principi giurisprudenziali atteso che manca la prova dell’identità delle condotte contestate che fonderebbe il vizio dedotto.
A sostegno dell’identità delle condotte addebitate alle due società l’appellante, infatti, allega unicamente che entrambi i procedimenti scaturivano da segnalazioni effettuate dal citato Avvocato Amati e che, quindi, il procedimento prendeva avvio da una identica « base di partenza ».
Tuttavia non può che rilevarsi come l’identità della condotta rilevante ai fini della configurazione del vizio non è da individuarsi in relazione alla fattispecie contestata ma avuto riguardo alla concreta fattispecie accertata all’esito dell’istruttoria che viene invece affermata genericamente in assenza di sufficienti allegazioni a conforto (le esposizioni di cui alle pagine 27 e 28 dell’appello, altro non sono che una sintesi delle deduzioni difensive delle due Società).
Insufficiente deve ritenersi anche l’evidenziato utilizzo, da parte di RT PL, della modalità Go to Client a partire dalla fine del 2022 (condotta ritenuta identica alla propria sotto il profilo temporale) posto che, come correttamente rilevato dal Tar, la condotta sanzionabile non veniva dall’Autorità individuata nell’utilizzo del canale telefonico in sé ma nelle concrete modalità con le quali l’attività di contatto veniva effettuata (a mero titolo esemplificativo, non vi è prova che RT PL avesse fatto uso di liste non verificate).
Le generiche contestazioni formulate dall’appellante con il presente capo di impugnazione si risolvono pertanto in una soggettiva critica di valutazioni espressione di ampia discrezionalità, mediante prospettazione di un soggettivo giudizio che si offre come alternativo, in assenza di puntuali rilievi suscettibili di palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, il fondamento della censura.
Con il quarto e ultimo motivo, formulato in subordine (e da scrutinarsi stante l’infondatezza dei motivi precedenti), l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene la quantificazione della sanzione congrua e proporzionata omettendo di apprezzare la « effettiva gravità» della condotta addebitata e la «scarsa diffusione della violazione ».
A sostegno della censura -OMISSIS-evidenzia come l’Autorità non le avrebbe contestato alcuna pratica commerciale ingannevole o aggressiva ma unicamente la violazione dei doveri di diligenza e che le condotte illecite accertate erano attribuibili ad un sub -agente immediatamente interdetto dall’attività.
Non considerati sarebbero inoltre i già illustrati (secondo motivo) contenuti del contratto di sub -agenzia predisposti a presidio della legittimità dell’operato dei propri incaricati così come non sarebbe stata valutata la « effettiva personalità della società » precedentemente mai incorsa in infrazioni.
La sanzione si palesa inoltre incongrua per confronto con quella irrogata alle Società Run e New IN pur in presenza di condotte similari.
Errata sarebbe pertanto la decisione del Tar che riteneva congruo l’importo della sanzione rilevando come GC avesse « fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravità della pratica, si è tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi i dieci milioni di euro), nonché dell’ampia diffusione della condotta contestata e della durata della violazione » (punto 10), effettuando una valutazione « rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principî di logicità e ragionevolezza che regolano l’azione amministrativa: difatti, l’importo finale comminato veniva calcolato tenendo conto della minore gravità della violazione rispetto a quelle commesse dagli altri professionisti sanzionati col medesimo provvedimento giungendo ad una somma poco superiore all’1% dei ricavi a fronte di imprese che si vedevano comminare sanzioni quasi fino al 10% del fatturato. In definitiva, l’importo della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i cri-terî avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428) » (punto 10.1)
Le suesposte doglianze sono infondate.
L’art. 27, comma 9, del Codice, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva che la pratica commerciale scorretta fosse passibile di sanzione amministrativa pecuniaria sino ad un massimo di cinque milioni di euro da quantificare « tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista ».
Ai sensi del successivo comma 13, « per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».
Ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, applicabile per espresso richiamo (nella specie, alla Sezione II della legge citata), « nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ».
L’amministrazione, in coerenza con i suesposti criteri, procedeva alla quantificazione della sanzione riconoscendo, contrariamente a quanto dedotto, la « minore gravità rispetto a quelle accertate delle altre agenzie partner » (apprezzando tutte le sopra richiamate circostanza allegate dalla società) e considerando, in punto « condizioni economiche » il fatturato realizzato nel 2021 ammontante a circa 9.600.000 euro, non obliterando tuttavia la vasta platea di consumatori interessata alle condotte censurate e l’ammontare del beneficio economico ricavato dal professionista in virtù delle stesse (§ 208), nonché la durata protrattasi « dal 21settembre 2021 fino al 31 luglio 2022 data di cessazione della procedura “Go to Client” » (§ 209) fissando, in ragione delle valutazioni in questione, la sanzione, come anticipato, in € 100.000,00, corrispondente a poco più dell’1% del fatturato.
Deve altresì prendersi atto che GC riconosceva in favore dell’appellante il ricorso, a differenza di altri professionisti sanzionati, ad agenzie autorizzate da EL, pur non potendo non rilevare che i propri sub -agenti contattavano « numeri di telefono che non erano ancora passati al vaglio dei controlli previsti da NE Energia, poiché tali controlli sarebbero stati comunque effettuati ex-post » (§ 50).
Quanto alla mancata considerazione dei presidi attivati contrattualmente (oggetto dei contratti sottoscritti con i propri sub -agenti) si rinvia alle considerazioni già esposte in merito all’inidoneità delle misure apprestate, prive di un concreto effetto dissuasivo e quindi inidonee a prevenire rischi per la platea di consumatori.
Infondata è inoltre la pretesa sproporzione della sanzione per raffronto a quella irrogata nel medesimo importo a carico dei professionisti Run e New IN nonostante le condotte di queste ultime società si connotassero per una maggior gravità.
Sul punto, sebbene le condotte addebitate alle due società in questione siano obiettivamente più gravi (si rinvia a quanto evidenziato al § 52 per Run e al § 49 per New IN), non può non rilevarsi che è fuorviante l’allegata identità dell’importo delle sanzioni comminate attesa la diversa incidenza percentuale sul fatturato delle stesse.
La sanzione, infatti, sia pur di identico importo, veniva comminata a fronte di fatturati pari a € 2.500.000,00 (Run) e € 1.900.000,00 New IN, corrispondenti rispettivamente, al 4% circa e 5% circa, ovvero in misura percentuale significativamente superiore a quella rilevabile in relazione alla sanzione inflitta a -OMISSIS-(circa l’1%)
Non può quindi che condividersi il giudizio del Tar circa la congruità della sanzione.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
In ragione della specificità delle questioni oggetto del giudizio può procedersi alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.