Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4737/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4737/2019 R.G., vertente tra: tra ( nato in [...] il [...] e la Parte_1 CodiceFiscale_1 sig.ra ( nata in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
24/12/1979, entrambi residenti in [...], in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale congiunta sulla figlia minore ) nata in [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
16/08/2005; in proprio, Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Ruffinotti ( ) del CodiceFiscale_4 foro di Roma, e presso il cui studio – sito in Roma alla Via Poggi D'Oro n. 21 sono domiciliati appellanti e
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
( già , così ridenominata con Decreto del Controparte_2
Commissario ad Acta n. U00606 del 30/12/2015) con sede in Via Acquaregna nn. 1/15 – 00019 Tivoli, codice fiscale rappresentata e difesa in primo P.IVA_1 grado dall'Avv. Emanuela Vergari ), e presso di questi CodiceFiscale_5 domiciliata nel suo studio in Subiaco, Via Francesco Petraca n. 12 appellata e
) nato in [...] il [...] e Controparte_3 CodiceFiscale_6 residente in Castelnuovo di Porto, Località Valleiorio rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Fabio Alberici ( ) e presso il cui studio, sito CodiceFiscale_7 in Roma alla via delle Fornaci n. 38 è domiciliato Appellato
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, nata in [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_8 ed ivi residente in [...], appellata contumace E (CF E PI ), in persona del rappresentante legale Controparte_5 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Antonio Liverani ( ) e presso il cui studio, sito in Roma alla Via XX CodiceFiscale_9 settembre n. 3 è domiciliata appellata OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2 proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale congiunta sulla figlia (all'epoca) minore proponevano appello avverso la sentenza del Persona_1 tribunale di Tivoli n. 1824/2018 emessa il 27.12.2018, con la quale, accertata la responsabilità del medico e della ostetrica Controparte_3 Controparte_4 per i danni subiti (con IP del 30%) per una errata manovra durante il parto alla neonata costoro sono stati condannati unitamente alla , Persona_1 CP_6 quantificati in complessivi euro 205.228,00, oltre interessi come in motivazione, per il danno biologico conseguente alla ITA e ITP, e alla IP del 30%, con la personalizzazione massima per “la particolare incidenza sulla vita di relazione e sessuale”. Con un unico motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto la mancanza di motivazione sulla domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa generica di su cui hanno inciso le Persona_1 lesioni (sofferenza del plesso brachiale sx), con le limitazione funzionali riportate durante il parto, come accertato dal CTU, chiedendone quindi la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. , con la condanna delle parti appellate, in solido fra loro, alla corresponsione dei danni patrimoniali, quantificati nella somma di € 192.227,65, oltre interessi sino al soddisfo, calcolato con il criterio del riferimento al triplo della pensione sociale, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Si sono costituiti con distinte comparse gli appellati, deducendo la infondatezza della domanda, nonché della somma richiesta, e chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo la società assicuratrice anche la inammissibilità dell'appello per la novità della domanda proposta.
Pagina 2 In corso di causa, con memoria del 28 gennaio 2025, si è costituita anche la parte lesa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, insistendo per Persona_1
l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione, all'esito della discussione orale.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la novità della domanda, sollevata dalla società assicuratrice, atteso che essa risulta ritualmente proposta nel primo grado di giudizio, laddove gli attori hanno chiesto al giudice adito di voler liquidare tutti i danni “di qualsiasi genere e tipo riportati dalla piccola in misura allo stato indeterminabile” (cfr. atto di citazione pag. 6): Per_1 va rilevato peraltro che la S.C. (Cass. Sentenza n. 2340 del 24/01/2024) ha statuito che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis”.
Va altresì dichiarata in via preliminare inammissibile la documentazione prodotta per l'udienza del 3 aprile 2025 dall'appellante in quanto tardiva (essendo disponibile sin dal 2023), e comunque concretamente irrilevante ai fini di causa, che può essere definita a prescinderne, alla luce della motivazione che segue.
Nel merito, l'appello è infondato.
Premesso che il CTU ha rilevato che le lesioni subite abbiano inciso sulla capacità lavorativa generica, (“Saranno precluse tutte quelle scelte lavorative che prevedono la completa integrità fisica”: pag. 31 della relazione), la Corte reputa, ritenendo di condividere analoga giurisprudenza di legittimità in materia, che la lesione della capacità lavorativa generica debba essere risarcita all'interno del danno biologico, e non quale danno patrimoniale, se non laddove risultino altre circostanze (adeguatamente allegate e provate) che consentano di indurre, anche in via presuntiva, e secondo un criterio di regolarità causale, una riduzione del reddito futuro e quindi (anche) un danno patrimoniale apprezzabile.
La S.C. ha infatti statuito, con motivazioni che questa Corte condivide a cui integralmente si rinvia, che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere
Pagina 3 automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico” (Cass. sent. 17931 del 04/07/2019). Il principio è stato ribadito più di recente con Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023:
“In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico”.
La diversa soluzione (risarcimento del danno patrimoniale) , richiesta da parte appellante, richiede che possa inferirsi, dalle circostanze del caso e dalla particolarmente grave incidenza delle lesioni sulle capacità psico-fisiche della persona, e “alla stregua di un criterio di regolarità causale”, che “risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto” (v. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 , che ha statuito a riguardo però di un caso più grave di lesioni comportanti “ la difficoltà di deambulazione, la zoppia e il basculamento del bacino” ove il danno da perdita della capacità lavorativa generica non era stato risarcito né in termini di "appesantimento" del risarcimento tabellare del pregiudizio non patrimoniale, né sub specie di danno patrimoniale futuro).
Nel caso in esame, in presenza di un danno incidente in maniera solo parzialmente limitativa della estensione dell'arto (in particolare risulta : “Elevazione anteriore del braccio sinistro arriva a 90 gradi, abduzione ridotta di circa la metà, gomito atteggiato in semiflessione sui trenta gradi. Movimento di rotazione del braccio dietro il dorso è abolito. Estensione del gomito ridotta di 30 gradi. Flessione ridotta di 15 gradi. Flesso estensione del polso di sinistra ridotta di 10 gradi. Movimenti di lateralità conservati.
… Motilità delle dita conservata. Apprezzabile ipostenia nei movimenti di contro resistenza sempre a sinistra”), si reputa non potersi automaticamente inferire (“secondo un criterio di regolarità causale”), una diminuita capacità di produrre reddito, tenuto conto anche della mancanza di alcun altra specifica allegazione ai fini del richiesto danno patrimoniale,
Ne consegue che l'appello, fondato sulla omessa valutazione del danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa generica, risulta infondato e deve essere respinto.
Tenuto conto di talune oscillazioni giurisprudenziali sulla materia, si reputa di compensare integralmente le spese ulteriori del grado.
P.Q.M.
Pagina 4 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, compensa le spese del grado tra le parti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Roma, 3 aprile 2025 La Presidente est. Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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