Articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 ottobre 1989
Art. 7. 1. L'autorita' preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice.
2. Nel registro sono altresi' annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.
Nota all' art. 7 :
Il comma 3 dell'art. 161 del codice di procedura penale prevede che:
"L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 2, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorita' che ha disposto la scarcerazione.
L'avvertimento e' tuttavia omesso quando la scarcerazione e' disposta dal pubblico ministero".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989