Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2021, proposto da
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce (A.S.I. Lecce), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Palma Modoni e Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oronzo Palma Modoni in Maglie, via S.A. Abate, 23;
contro
RO PU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino, 11/A;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto
del Consorzio A.S.I. di Lecce a vedersi corrispondere da RO PU S.p.A. la somma residua dovuta di € 59.665,54 oltre I.V.A., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di saldo del pagamento del “contributo di infrastrutturazione” dovuto dalla Società intimata, assegnataria del lotto n. 60 ubicato nell’Agglomerato Industriale Lecce/Surbo in cui sorge l’opificio della predetta con una superficie asservita di mq. 13.714;
nonché per la condanna della Società intimata al pagamento della predetta somma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO PU S.p.A.;
Vista l’istanza a firma congiunta di tutti i difensori di tutte le parti costituite in giudizio di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e/o richiesta di cessazione della materia del contendere, con spese compensate depositata in giudizio il 10 febbraio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv.ti F.F. Tuccari e A. Vantaggiato, quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. O. Palma Modoni, per la parte ricorrente, l’Avv. F. Meo, in sostituzione dell'Avv. T. Millefiori, per la parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alla controparte il 26 aprile 2021 e depositato in giudizio il 13 maggio 2021, (non in riassunzione, a seguito della sentenza con cui il Tribunale Civile di Lecce n. 1688 del 3 maggio 2018, ha declinato la propria giurisdizione in favore del G.A.), il Consorzio odierno ricorrente, ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a vedersi corrispondere da RO PU S.p.A. la somma residua dovuta di € 59.665,54 oltre I.V.A., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di saldo del pagamento del “contributo di infrastrutturazione” dovuto dalla Società intimata assegnataria del lotto n. 60 ubicato nell’Agglomerato Industriale Lecce/Surbo in cui sorge l’opificio della predetta con una superficie asservita di mq. 13.714, nonché per la condanna della Società intimata in tal senso.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone che, RO PU S.p.A. è proprietaria di un terreno contraddistinto dal lotto n° 60 ubicato nell’agglomerato industriale A.S.I. di Lecce-Surbo, Comune di Surbo, al Viale Belgio, Foglio n.19, particella 826 sub 11, con superficie asservita di 13.714,00 mq., su cui insiste un opificio che sviluppa una superficie coperta pari a 6.861,55 mq. (6.740 mq. di fabbricato oltre a mq. 121,55 per tettoie e pensiline), così come riportato nell’atto di “Determinazione del Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune nell’Agglomerato” del 25 luglio 2016.
2.2. Espone, inoltre, il Consorzio ricorrente di aver chiesto, con raccomandata del 3 febbraio 2016 e successivamente con missiva del 1 marzo 2016, ad RO PU S.p.A. la somma di € 82.284,00 oltre I.V.A., a titolo di pagamento del “Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune realizzati dall’Ente nell’agglomerato industriale” in cui ha sede la Società stessa, e che il 13 luglio 2016, RO PU S.p.A. ha rimesso a mezzo bonifico bancario all’odierno ricorrente l’importo di € 27.594,52 (pari ad € 22.618,46 oltre ad € 4.976,52 per IVA al 22%). Pertanto, il Consorzio A.S.I. di Lecce, con missiva del 9 settembre 2016, avrebbe ribadito il debito di € 82.284,00 oltre I.V.A. di RO PU S.p.A. e avrebbe trattenuto il versamento effettuato dalla stessa ditta a titolo di acconto sul maggior credito del Consorzio. Infine, espone la parte ricorrente che al momento della proposizione del ricorso, la creditoria del Consorzio A.S.I. di Lecce nei confronti di RO PU S.p.A. ammonta ad € 59.665,54 (pari ad € 82.284,00 - € 22.618,46) oltre I.V.A., interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.3. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. del 27 ottobre 2016, il Consorzio A.S.I. Lecce ha richiesto all’A.G.O. l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della RO PU S.p.A. per il pagamento della residua somma dovuta di € 59.665,54 (pari ad € 82.284,00 - € 22.618,46) oltre I.V.A., nonchè interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di saldo per il pagamento del contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere, degli impianti e servizi realizzati dal Consorzio nell’ambito dell’agglomerato industriale in cui è ubicato l’opificio di RO PU S.p.A., ed il Tribunale Civile di Lecce - Sezione Commerciale, in accoglimento del citato ricorso, ha ingiunto con decreto n. 3017/2016 del 17 novembre 2016, alla Società RO PU di pagare in favore del predetto Consorzio la somma di € 72.791,30 (I.V.A. inclusa), oltre accessori e spese legali. Successivamente RO S.p.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, con sentenza n. 1688/2018 pubblicata il 3 maggio 2018, il Tribunale Civile di Lecce ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A..
3. A sostegno del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Consorzio ricorrente ha dedotto la sussistenza dell’obbligo di corresponsione del c.d. “contributo di infrastrutturazione” da parte delle aziende ricadenti nell’agglomerato industriale gestito dal predetto Consorzio (quale la Società odierna resistente) ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge Regionale n. 2 del 2007, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lett. a) della L.R. n. 2 del 2007.
4. In data 14 maggio 2021, si è costituita in giudizio, RO PU S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il 10 febbraio 2024 entrambe le parti in causa hanno depositato apposita istanza, a firma congiunta di tutti i difensori, di dichiarazione della improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse e/o istanza di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, facendo presente che - nelle more del giudizio - RO PU S.p.A. è stata ammessa ed ha proceduto alla regolarizzazione agevolata pagando il contributo di infrastrutturazione di che trattasi.
6. Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. In via preliminare, ritiene il Collegio di condividere, sul punto della giurisdizione, quanto già statuito nella pronuncia declinatoria della giurisdizione resa dal Tribunale Ordinario di Lecce - n. 1688 del 3 maggio 2018, che ha fatto correttamente applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 8619 del 2015.
Infatti, come più volte (in precedenza) chiarito da questa Sezione, la controversia in esame, inerente il c.d. “contributo di infrastrutturazione”, ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., relativa alle controversie “ aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia ”.
8. Ciò premesso, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), infatti, va ribadito che: “ La cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato ” (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). “ È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata, al contrario, dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).
8.1. Ne deriva che, poiché nella fattispecieconcreta di cui è causa, alla stregua della predetta esplicita istanza, a firma congiunta di tutti i difensori delle parti costituite in giudizio, di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e/o richiesta di cessazione della materia del contendere, depositata in giudizio il 10 febbraio 2024, poichè - nelle more del giudizio - RO PU S.p.A. è stata ammessa ed ha proceduto alla regolarizzazione agevolata pagando (in misura convenzionalmente ridotta) il contributo di infrastrutturazione di che trattasi, non resta al Tribunale che dichiarare il ricorso introduttivo del presente processo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono i presupposti di legge, in relazione all’esito del presente giudizio e alla esplicita richiesta delle parti in tal senso, per disporre la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO