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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18894 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 e vertente
TRA
Avv. ( nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM), il 13/07/1971, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, Vill. 56/58, con domicilio telematico;
attore
E
), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 04/03/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea VIEL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 38, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Oggetto: Revoca rinuncia all'eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2024 le parti concludevano richiamando le conclusioni rassegnate nei propri scritti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. in Parte_1
proprio, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sorella germana,
esponendo: Controparte_1
che in data 18 maggio 1991 la convenuta era stata ammessa, in qualità di aspirante socia, nella Sibelius – Società Cooperativa Edilizia a.r.l., per il tramite del padre,
Avv. Gabriele SA D'AR, già socio di detta cooperativa, avente ad oggetto l'attività di acquisto terreni finalizzata alla costruzione di case da assegnare in proprietà individuale ai soci;
che l'anzidetta società aveva edificato un villino sito in Roma, Via dei Colli della
Farnesina n. 164 della consistenza di n. 10 (dieci) appartamenti con relative pertinenze;
che, l'Avv. Gabriele SA D'AR aveva intestato fiduciariamente alla sig.ra le quote sociali della cooperativa Sibelius corrispondenti alla Parte_2
proprietà dell'immobile sito all'int. 1 di Via dei Colli della Farnesina n. 164 e che, con scrittura privata del 17.01.2000, dette quote sociali erano state trasferite dalle sig.re e quali eredi della defunta sig.ra CP_2 CP_3 Parte_2
alla convenuta Avv. a fronte del versamento del prezzo di Controparte_1
Lire 104.900,00; che la convenuta era dunque divenuta intestataria fiduciaria delle quote sociali e dell'immobile per conto dei fiducianti genitori, Gabriele SA D'AR e TO
LU GI, affinché figurasse proprietaria dell'immobile solo formalmente e curasse nell'interesse di questi ultimi l'esercizio dei diritti relativi all'immobile, con l'obbligo di restituirlo a richiesta dei familiari;
che, a sostegno di quanto dedotto: i) il prezzo di acquisto delle quote sociali era stato pagato interamente dai genitori della convenuta la quale non aveva percepito redditi sino al 2013; ii) le spese di registrazione della scrittura privata erano state pagate dalla società partecipata al 50% dalle parti Controparte_4
in causa;
iii) la somma di € 32.274,33 era stata pagata quale acconto per l'atto di compravendita dell'immobile dall'attore iv) il prezzo Parte_1
2 dell'appalto per i lavori dell'immobile era stato pagato interamente dal suddetto attore e dalla madre delle parti in causa, sig.ra TO LU GI;
che, a seguito del decesso dell'Avv. Gabriele SA D'AR, avvenuto in data
24.02.2005, l'attore, unitamente alla sorella, odierna convenuta e al fratello, aveva rinunciato all'eredità paterna, in favore della madre TO LU GI, nel convincimento che l'asse ereditario del padre fosse composto dal solo dall'immobile sito all'int. 4 di Via dei Colli della Farnesina n. 164, acquistato quindi iure hereditatis dalla madre, e che l'immobile sito all'int. 1, intestato fiduciariamente alla sorella, sarebbe rientrato nel relictum post mortem della madre;
che, in seguito alla morte del padre, l'immobile sito all'int.1 rimaneva dunque nella proprietà della convenuta in virtù di accordo fiduciario tra fratelli;
che la convenuta aveva, con dolo determinante, indotto l'attore e il fratello a rinunciare all'eredità del padre manifestando, solo successivamente, di fronte a terzi, la volontà di disporre dell'immobile sito all' int. 1 come se fosse proprio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via principale: revocare la rinuncia all'eredità dell'Avv. ai sensi dell'art. 526 c.c., per tutti i motivi esposti in Parte_1
narrativa e per l'effetto - dichiarare l'accettazione implicita dell'eredità da parte dell'Avv. e di conseguenza la qualità ereditaria dell'Avv. Parte_1 Parte_1
nei confronti della sorella , in qualità di detentrice senza titolo
[...] CP_1
dell'immobile di Via dei colli della Farnesina n. 164 o, in subordine
- ripristinare la delazione con la ricostituzione per il chiamato della possibilità di accettare l'eredità, - sempre in via principale, accertare la sussistenza di un negozio fiduciario con conseguente condanna all'adempimento del medesimo da parte della convenuta CP_1
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione, oltre che della domanda, della emananda sentenza, con esclusione da ogni sua responsabilità;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Si costituiva la convenuta deducendo: Controparte_1
3 la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca della rinuncia, avendo essa stessa rinunciato all'eredità del padre, devoluta quindi in favore della sola madre;
la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto alla domanda avente ad oggetto il negozio fiduciario, tanto che lo stesso attore aveva introdotto, quale difensore della madre, altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del medesimo negozio fiduciario;
l'infondatezza nel merito della domanda, attesa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le rinunzie dei tre fratelli e un più ampio accordo tra loro stipulato, nonché l'inesistenza di alcun patto fiduciario.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per l'impugnazione ex art. 526 c.c., e la carenza di legittimazione attiva dell'attore per la domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario tra la convenuta ed i genitori della medesima, con conseguente rigetto della domanda attrice;
2) sempre in via preliminare, comunque dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda a causa della pendenza di altro procedimento instaurato dall'unico erede del Sig. Gabriele SA d'AR
(Tribunale di Roma, N.R.G.: 31879/2020) avente ad oggetto la medesima domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario tra la convenuta ed i genitori della medesima, con conseguente rigetto della domanda attrice;
3) comunque rigettare le domande tutte avanzate nel merito dall'attore, per la violazione del litisconsorzio necessario, e per integrale infondatezza in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte;
4) Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.., in assenza peraltro di qualsivoglia prova scritta.”
Respinta, con ordinanza del 15.02.2021, la richiesta di sospensione del giudizio e di integrazione del contraddittorio verso il terzo fratello ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.10.2024.
4 In data 07.10.2024 interveniva in giudizio il terzo fratello, Controparte_5
aderendo alle domande formulate dall'attore.
[...]
La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
<<<<< >>>>>
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità oltre che l'irrilevanza della documentazione depositata dalle parti con gli scritti conclusionali, nonché
l'infondatezza della richiesta dell'attore di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di quanto riferito da controparte con riguardo ad un sequestro disposto a carico dell'attore trattandosi di fatti storici e non di affermazioni offensive.
Tanto premesso, le domande proposte da parte attrice, cui ha aderito il terzo fratello costituendosi in giudizio il giorno antecedente l'udienza di precisazione delle conclusioni, vanno respinte per i motivi di seguito indicati.
Con riguardo alla domanda di “revoca della rinuncia all'eredità”, preliminarmente va evidenziato come la revoca sia atto di parte, eventualmente esercitabile alle condizioni di cui all'art. 525 c.c. e non giudizialmente pronunciabile;
la rinuncia è invece impugnabile per dolo o violenza ai sensi dell'art. 526 c.c. ai fini di un eventuale annullamento.
Nel caso in questione, trattandosi di successione apertasi nel 2005, pacificamente accettata dalla madre quale ulteriore chiamata, il diritto di revoca non è più esercitabile.
Deve quindi ritenersi che l'azione sia volta ad un annullamento della detta rinuncia, domanda rispetto alla quale deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta. E' infatti pacifico che non solo l'attore ma anche la convenuta ed il terzo fratello abbiano rinunciato all'eredità, sicché l'eredità si è devoluta per intero a favore della sola madre, unica ad aver tratto vantaggio dalle rinunce e come tale unica legittimata rispetto alla domanda odierna.
5 La evidenziata carenza di legittimazione travolge altresì la domanda volta all'accertamento del dolo che avrebbe determinato la rinuncia, integrato secondo la prospettazione di parte attrice dall'inadempimento al negozio fiduciario.
Parte attrice ha altresì proposto autonoma domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario, chiedendo la condanna della convenuta all'adempimento.
Rispetto a detta domanda, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Ed infatti, secondo la prospettazione attrice, il negozio fiduciario sarebbe intervenuto tra la sorella e i genitori;
non avendo parte attrice allegato che il detto patto integrasse un contratto a favore di terzi e, nella specie, a favore proprio, deve ritenersi che unici soggetti legittimati a farne valere tanto l'esistenza quanto l'inadempimento siano gli stipulanti, ossia i genitori.
Inoltre, non essendo l'attore erede in ragione della intervenuta rinuncia e della definitiva perdita del diritto di accettare, neppure è immaginabile che possa lui esercitare i diritti del padre rispetto al detto patto, né che possa lamentare l'eventuale natura di donazione indiretta realizzata con il patto, eventualmente lesiva di possibili diritti ereditari, cui ha rinunciato.
A confermare l'evidenziata carenza di legittimazione è lo stesso attore che, in veste di difensore della madre, ha introdotto ricorso per sequestro, successivo reclamo
(entrambi respinti) e conseguente giudizio di merito, con cui ha chiesto di accertare l'esistenza del detto negozio fiduciario e il suo inadempimento.
Le domande quindi vanno respinte l'una per carenza di legittimazione della convenuta, l'altra per carenza di legittimazione dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al
DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa di particolare complessità e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge le domande proposte da parte attrice Parte_1
verso SA D'AR; CP_1
6 • condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore della convenuta nella misura di € 20.000,00 Controparte_1
per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18894 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 e vertente
TRA
Avv. ( nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM), il 13/07/1971, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, Vill. 56/58, con domicilio telematico;
attore
E
), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 04/03/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea VIEL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 38, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Oggetto: Revoca rinuncia all'eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2024 le parti concludevano richiamando le conclusioni rassegnate nei propri scritti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. in Parte_1
proprio, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sorella germana,
esponendo: Controparte_1
che in data 18 maggio 1991 la convenuta era stata ammessa, in qualità di aspirante socia, nella Sibelius – Società Cooperativa Edilizia a.r.l., per il tramite del padre,
Avv. Gabriele SA D'AR, già socio di detta cooperativa, avente ad oggetto l'attività di acquisto terreni finalizzata alla costruzione di case da assegnare in proprietà individuale ai soci;
che l'anzidetta società aveva edificato un villino sito in Roma, Via dei Colli della
Farnesina n. 164 della consistenza di n. 10 (dieci) appartamenti con relative pertinenze;
che, l'Avv. Gabriele SA D'AR aveva intestato fiduciariamente alla sig.ra le quote sociali della cooperativa Sibelius corrispondenti alla Parte_2
proprietà dell'immobile sito all'int. 1 di Via dei Colli della Farnesina n. 164 e che, con scrittura privata del 17.01.2000, dette quote sociali erano state trasferite dalle sig.re e quali eredi della defunta sig.ra CP_2 CP_3 Parte_2
alla convenuta Avv. a fronte del versamento del prezzo di Controparte_1
Lire 104.900,00; che la convenuta era dunque divenuta intestataria fiduciaria delle quote sociali e dell'immobile per conto dei fiducianti genitori, Gabriele SA D'AR e TO
LU GI, affinché figurasse proprietaria dell'immobile solo formalmente e curasse nell'interesse di questi ultimi l'esercizio dei diritti relativi all'immobile, con l'obbligo di restituirlo a richiesta dei familiari;
che, a sostegno di quanto dedotto: i) il prezzo di acquisto delle quote sociali era stato pagato interamente dai genitori della convenuta la quale non aveva percepito redditi sino al 2013; ii) le spese di registrazione della scrittura privata erano state pagate dalla società partecipata al 50% dalle parti Controparte_4
in causa;
iii) la somma di € 32.274,33 era stata pagata quale acconto per l'atto di compravendita dell'immobile dall'attore iv) il prezzo Parte_1
2 dell'appalto per i lavori dell'immobile era stato pagato interamente dal suddetto attore e dalla madre delle parti in causa, sig.ra TO LU GI;
che, a seguito del decesso dell'Avv. Gabriele SA D'AR, avvenuto in data
24.02.2005, l'attore, unitamente alla sorella, odierna convenuta e al fratello, aveva rinunciato all'eredità paterna, in favore della madre TO LU GI, nel convincimento che l'asse ereditario del padre fosse composto dal solo dall'immobile sito all'int. 4 di Via dei Colli della Farnesina n. 164, acquistato quindi iure hereditatis dalla madre, e che l'immobile sito all'int. 1, intestato fiduciariamente alla sorella, sarebbe rientrato nel relictum post mortem della madre;
che, in seguito alla morte del padre, l'immobile sito all'int.1 rimaneva dunque nella proprietà della convenuta in virtù di accordo fiduciario tra fratelli;
che la convenuta aveva, con dolo determinante, indotto l'attore e il fratello a rinunciare all'eredità del padre manifestando, solo successivamente, di fronte a terzi, la volontà di disporre dell'immobile sito all' int. 1 come se fosse proprio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via principale: revocare la rinuncia all'eredità dell'Avv. ai sensi dell'art. 526 c.c., per tutti i motivi esposti in Parte_1
narrativa e per l'effetto - dichiarare l'accettazione implicita dell'eredità da parte dell'Avv. e di conseguenza la qualità ereditaria dell'Avv. Parte_1 Parte_1
nei confronti della sorella , in qualità di detentrice senza titolo
[...] CP_1
dell'immobile di Via dei colli della Farnesina n. 164 o, in subordine
- ripristinare la delazione con la ricostituzione per il chiamato della possibilità di accettare l'eredità, - sempre in via principale, accertare la sussistenza di un negozio fiduciario con conseguente condanna all'adempimento del medesimo da parte della convenuta CP_1
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione, oltre che della domanda, della emananda sentenza, con esclusione da ogni sua responsabilità;
- con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Si costituiva la convenuta deducendo: Controparte_1
3 la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca della rinuncia, avendo essa stessa rinunciato all'eredità del padre, devoluta quindi in favore della sola madre;
la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto alla domanda avente ad oggetto il negozio fiduciario, tanto che lo stesso attore aveva introdotto, quale difensore della madre, altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del medesimo negozio fiduciario;
l'infondatezza nel merito della domanda, attesa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le rinunzie dei tre fratelli e un più ampio accordo tra loro stipulato, nonché l'inesistenza di alcun patto fiduciario.
Concludeva quindi chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per l'impugnazione ex art. 526 c.c., e la carenza di legittimazione attiva dell'attore per la domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario tra la convenuta ed i genitori della medesima, con conseguente rigetto della domanda attrice;
2) sempre in via preliminare, comunque dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda a causa della pendenza di altro procedimento instaurato dall'unico erede del Sig. Gabriele SA d'AR
(Tribunale di Roma, N.R.G.: 31879/2020) avente ad oggetto la medesima domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario tra la convenuta ed i genitori della medesima, con conseguente rigetto della domanda attrice;
3) comunque rigettare le domande tutte avanzate nel merito dall'attore, per la violazione del litisconsorzio necessario, e per integrale infondatezza in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte;
4) Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.., in assenza peraltro di qualsivoglia prova scritta.”
Respinta, con ordinanza del 15.02.2021, la richiesta di sospensione del giudizio e di integrazione del contraddittorio verso il terzo fratello ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.10.2024.
4 In data 07.10.2024 interveniva in giudizio il terzo fratello, Controparte_5
aderendo alle domande formulate dall'attore.
[...]
La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità oltre che l'irrilevanza della documentazione depositata dalle parti con gli scritti conclusionali, nonché
l'infondatezza della richiesta dell'attore di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di quanto riferito da controparte con riguardo ad un sequestro disposto a carico dell'attore trattandosi di fatti storici e non di affermazioni offensive.
Tanto premesso, le domande proposte da parte attrice, cui ha aderito il terzo fratello costituendosi in giudizio il giorno antecedente l'udienza di precisazione delle conclusioni, vanno respinte per i motivi di seguito indicati.
Con riguardo alla domanda di “revoca della rinuncia all'eredità”, preliminarmente va evidenziato come la revoca sia atto di parte, eventualmente esercitabile alle condizioni di cui all'art. 525 c.c. e non giudizialmente pronunciabile;
la rinuncia è invece impugnabile per dolo o violenza ai sensi dell'art. 526 c.c. ai fini di un eventuale annullamento.
Nel caso in questione, trattandosi di successione apertasi nel 2005, pacificamente accettata dalla madre quale ulteriore chiamata, il diritto di revoca non è più esercitabile.
Deve quindi ritenersi che l'azione sia volta ad un annullamento della detta rinuncia, domanda rispetto alla quale deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta. E' infatti pacifico che non solo l'attore ma anche la convenuta ed il terzo fratello abbiano rinunciato all'eredità, sicché l'eredità si è devoluta per intero a favore della sola madre, unica ad aver tratto vantaggio dalle rinunce e come tale unica legittimata rispetto alla domanda odierna.
5 La evidenziata carenza di legittimazione travolge altresì la domanda volta all'accertamento del dolo che avrebbe determinato la rinuncia, integrato secondo la prospettazione di parte attrice dall'inadempimento al negozio fiduciario.
Parte attrice ha altresì proposto autonoma domanda di accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario, chiedendo la condanna della convenuta all'adempimento.
Rispetto a detta domanda, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
Ed infatti, secondo la prospettazione attrice, il negozio fiduciario sarebbe intervenuto tra la sorella e i genitori;
non avendo parte attrice allegato che il detto patto integrasse un contratto a favore di terzi e, nella specie, a favore proprio, deve ritenersi che unici soggetti legittimati a farne valere tanto l'esistenza quanto l'inadempimento siano gli stipulanti, ossia i genitori.
Inoltre, non essendo l'attore erede in ragione della intervenuta rinuncia e della definitiva perdita del diritto di accettare, neppure è immaginabile che possa lui esercitare i diritti del padre rispetto al detto patto, né che possa lamentare l'eventuale natura di donazione indiretta realizzata con il patto, eventualmente lesiva di possibili diritti ereditari, cui ha rinunciato.
A confermare l'evidenziata carenza di legittimazione è lo stesso attore che, in veste di difensore della madre, ha introdotto ricorso per sequestro, successivo reclamo
(entrambi respinti) e conseguente giudizio di merito, con cui ha chiesto di accertare l'esistenza del detto negozio fiduciario e il suo inadempimento.
Le domande quindi vanno respinte l'una per carenza di legittimazione della convenuta, l'altra per carenza di legittimazione dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al
DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa di particolare complessità e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge le domande proposte da parte attrice Parte_1
verso SA D'AR; CP_1
6 • condanna al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1
favore della convenuta nella misura di € 20.000,00 Controparte_1
per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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