Articolo 21 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 20Articolo 22
Versione
23 maggio 1958
Art. 21.
Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva; in tal caso la sospensione e' disposta con decreto del prefetto.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.
Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958