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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
*
Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n. 1051/2021 r.g. vertente fra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio ed in qualità di Parte_4 C.F._4 dece sentati e difesi dagli Avv.ti Egidia Persona_1
AR e GE TI;
ATTORI IN RIASSUNZIONE e
(C.F. , nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo;
CP_2
(C.F. ), in persona del Parte_5 P.IVA_2
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_6
C.F. ), in persona della dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico del Prato;
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. , Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
*
Oggi 03/12/2025, alle ore 12:10, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
RL EG Presidente
LO MA Consigliere Relatore
Giorgia Maria Ricotti Consigliere nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per gli attori in riassunzione, l'Avv. GE TI e l'Avv. Egidia AR;
pagina 1 di 20 per nella sua qualità di procuratore di nessuno è CP_1 Controparte_2 comparso;
per il , l'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_5
per l'Avv. Luigi Marotti in sostituzione dell'Avv. Del Prato;
Controparte_3
per nessuno è comparso. Controparte_5
I procuratori delle parti si riportano agli atti e discutono oralmente la causa.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 2 di 20 N. R.G. 1051/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1051/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio ed in qualità di Parte_4 C.F._4 dece sentati e difesi dagli Avv.ti Egidia Persona_1
AR e GE TI;
ATTORI IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(C.F. , nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo;
CP_2
(C.F. ), in persona del Parte_5 P.IVA_2
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_6
C.F. ), in persona della dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico del Prato;
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. , Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE avente a oggetto riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23600/20 depositata il 27.10.2020.
CONCLUSIONI
pagina 3 di 20 In data 03/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 923/08 ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione perpetrata sui terreni di proprietà dell'attore attraverso la costruzione delle installazioni realizzate dalle società Omnitel Pronto Italia S.p.A. (oggi, per e Blu S.p.A. (oggi, CP_1 Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, CP_3
- dichiarare l'inefficacia delle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Civitella in Val di Chiana e le società di telecomunicazioni, con la conseguenza di - condannare il
[...]
, la e la in solido fra Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 loro, ovvero ognuno per la parte di propria spettanza, al pagamento della somma di € 898.634,60, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento degli ulteriori importi che saranno maturati durante il periodo necessario alla pronuncia di codesta Ecc.ma Corte di Appello, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il , la e la Parte_5 Controparte_2 [...]
in r l etta CP_3 rifusione degli ulteriori danni provocati dalla illegittima occupazione, anche con riferimento agli sconfinamenti rispetto alle prescrizioni comunali, come peraltro già accertati dal CTU, nella misura complessiva di € 509.443,74 alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento degli ulteriori importi che saranno maturati durante il periodo necessario alla pronuncia di codesta Ecc.ma Corte di Appello, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza e deduzione;
respingere, perché del tutto destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dai sigg. AR, in proprio e nella qualità di eredi di , per i motivi Persona_1 spiegati in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Parte_5 legale rappresentante pro-tempore e, conseguentemente, condannarlo a risarcire tutti i danni subiti da parte ricorrente, manlevando e tenendo indenne dalla Controparte_2 pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti;
ovvero condannare il predetto
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a Parte_5 gni e qualsiasi importo (per capitale, interessi, rivalutazione Controparte_2 monetaria e spese legali) che la stessa venisse condannata a corrispondere ai ricorrenti a seguito del presente giudizio ovvero, in ogni caso, ridurre la richiesta di risarcimento danni
pagina 4 di 20 ex adverso formulata, previa determinazione del grado e della misura delle responsabilità dei convenuti nella causazione dei fatti per cui è causa che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e di onorari”
Per il : Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, respingere, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai signori
, , e , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi del de cuius;
nonché rigettare tutte le richieste Persona_1 formulate degli appellati ( ) in ordine alla denegata Controparte_7 CP_8 CP_5 responsabilità del cupazione dei terreni di Parte_5 supposta proprietà dei AR e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 923/2008 resa dal Tribunale di Arezzo;
respingere altresì la richiesta dell'appellante di condanna dell'Ente ai paventati danni, anche da sconfinamento, e la richiesta di manleva delle compagnie telefoniche appellate nei confronti delle pretese risarcitorie avanzate dagli appellanti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o parte dei motivi di appello, accertare le responsabilità delle compagnie telefoniche, in solido ovvero ognuno nella misura di spettanza, nella causazione dei fatti e condannarle a manlevare e tenere indenne il
. Parte_5
In ogni caso respingere la richiesta di condanna ex art. 96 cpc atteso che il Parte_5
ha partecipato - con la presenza del Sindaco – agli incontri preliminari all'avvio di
[...] mediazione, per poi giustificare motivatamente la mancata disponibilità ad entrare in mediazione delegata.
Con reiezione delle contrarie istanze e domande di merito ed istruttorie.
Con vittoria di spese diritti e onorari”
Per Controparte_3
“-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli eredi AR perché tardivo;
-in subordine, e condizionatamente al denegato rigetto dell'eccezione preliminare, nel merito: respingere l'appello proposto dagli eredi AR avverso la sentenza n. 923/08 del Tribunale di Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_3
-sempre in via di appello incidentale condizionato: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della o, in subordine, per le ragioni esposte, Controparte_3 respingere le domande attrici in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto;
-sempre in via di appello incidentale condizionato, riformare il capo di sentenza che ha compensato le spese di lite tra l'attore e la ed ha posto le spese di c.t.u., nella CP_9 Co misura del 25% a carico della stessa, condannando gli eredi del sig. Persona_1
a rimborsare alla le spese legali relative al primo Controparte_3 ponendo le spese di c.t.u. integralmente a carico degli appellanti, con conseguente condanna di questi ultimi a restituire alla le somme corrisposte al c.t.u. in Controparte_3 ottemperanza alla sentenza impugnata;
pagina 5 di 20 - inoltre, nella non creduta ipotesi in cui l'appello principale fosse, in tutto o in parte dichiarato ammissibile e accolto e l'appello incidentale respinto, accertare l'esclusiva responsabilità del per i fatti di cui è causa, e per l'effetto Parte_5 condannarlo in vi uarducci i danni eventualmente subiti dal loro dante causa in relazione all'occupazione di cui al presente giudizio, ovvero condannare il a manlevare e tenere indenne la comparente di tutto quanto questa Pt_5 fosse tenuta a ndere agli appellanti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, maggiorati del rimborso delle spese forfetarie, dell'iva e della c.a.p. dovute per legge”.
Per Controparte_5
“chiede che venga disposta l'estromissione della dal Controparte_5 presente giudizio con tutte le conseguenze di legge one delle spese tra la stessa e tutte le altre parti del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.6.2003 (successivamente Persona_1 deceduto, con conseguente subentro nella causa dei suoi eredi , ed Pt_1 Pt_2 Pt_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Arezzo il Parte_4 [...]
nonché le compagnie telefoniche (già Parte_5 Controparte_10
Omnitel Pronto Italia s.p.a.), e Controparte_5 Controparte_11
(già Blu s.p.a.), lamentando l'illegittima occupazione di alcuni terreni che asseriva essere di sua proprietà, sui quali il Comune aveva autorizzato l'installazione di ripetitori di telefonia mobile, e chiedendo in conseguenza il risarcimento del danno nei confronti di tutti i convenuti in solido.
1.1 Nello specifico esponeva l'attore che l'ente comunale, sull'errato presupposto di esserne proprietario, aveva individuato e concesso in godimento alle tre compagnie, per l'installazione dei relativi impianti, un'area (indicata come “sito 15”) in realtà a lui appartenente, ubicata in località “La Crocina”; che, in particolare, le società telefoniche, nel procedere ai lavori, avevano occupato una parte del tratto di strada, vicinale privata, di sua proprietà, prospiciente i suoi terreni, sconfinando, per la gran parte, all'interno di essi;
che quindi egli si era visto interdetto l'uso della strada di accesso ai fondi e di parte di questi;
che, medio tempore, il aveva percepito i canoni per l'occupazione della citata strada, Pt_5 incamerando un importo complessivo pari, alla data della citazione, ad € 107.738,33; che l'occupazione degli immobili era da ritenersi illegittima, in quanto l'attore non aveva prestato il suo consenso alla messa a disposizione delle aree, né aveva mai subito un procedimento di pagina 6 di 20 esproprio, e consisteva in un illecito permanente;
che, pertanto, era dovuto al AR il risarcimento del danno, comprendente una serie di voci, dovendo anzitutto essere a lui
“stornati” i canoni percepiti da chi non era proprietario degli immobili e spettando altresì al medesimo il risarcimento di “tutti gli ulteriori danni provocati dall'illegittima occupazione
(quali ad es. i danni provocati dagli sbancamenti di terra e dal deposito dei materiali) che emergeranno in corso di causa” (pag. 7 originaria citazione).
1.2 Si costituiva in giudizio il in il quale, nel chiedere il Parte_5 Parte_5 rigetto della domanda, osservava che il sito oggetto di controversia, localizzato lungo l'A1, consisteva in una strada, a confine con i terreni di proprietà del AR, avente da tempo immemorabile uso pubblico, tanto da essere inserita nell'elenco delle strade vicinali soggette a pubblico transito stilato dal Comune nel 1966 ed essere così rappresentata nelle mappe catastali;
che, dunque, con l'installazione delle stazioni radio base vi era stata occupazione di suolo pubblico, senza alcuna violazione dei diritti dell'attore, il quale, d'altro canto, non era stato privato dell'accesso alle sue proprietà (peraltro consistenti in terreni abbandonati da tempo e da un'ex abitazione colonica ridotta a rudere), esistendo altra via che consentiva di raggiungerle diramandosi alcuni metri prima dalla suddetta strada.
1.3 Si costituiva (poi divenuta , la Controparte_11 Controparte_3 quale, nel merito, eccepiva preliminarmente di non dover rispondere dei fatti addebitati, essendo stata convenuta in giudizio quale società incorporante la Blu s.p.a., firmataria della convenzione con il la quale ultima società, tuttavia, antecedentemente Pt_5 all'incorporazione, aveva ceduto ad il ramo d'azienda comprendente il sito oggetto CP_12 di causa;
in subordine, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate nei propri confronti, poiché: a) con la stipula della convenzione, da ricondurre ad un contratto di locazione, la società concessionaria aveva conseguito la mera detenzione del fondo su cui era stata realizzata la stazione radio base, sicché l'“obbligazione restitutoria” dei canoni, fatta valere dall'attore con domanda riconducibile alla previsione di cui all'art. 1148 c.c., non poteva che gravare sul Comune quale possessore;
b) qualora l'ente avesse disposto illegittimamente di un bene altrui, la responsabilità per i danni causati da tale comportamento sarebbe stata ad esso esclusivamente imputabile, con conseguente obbligo di risarcire in via esclusiva l'attore ovvero di manlevare e tenere indenne la società di telefonia per le conseguenze della lite;
c) i danni difettavano, comunque, di prova.
1.4 Si costituiva anche la quale anch'essa sosteneva, nel merito, Controparte_10
pagina 7 di 20 l'infondatezza delle domande attoree, osservando che: a) non rispondeva al vero che l'area individuata nel piano di localizzazione del come sito 15, in cui erano stati realizzati gli Pt_5 impianti di telefonia mobile, appartenesse al AR, in quanto le componenti delle stazioni radio installate da erano state interamente posizionate all'interno Controparte_10 di una strada comunale, in piena conformità ai limiti territoriali individuati dalla convenzione con il senza sconfinamento nei prospicienti terreni dell'attore; b) ove fosse risultata Pt_5
l'illegittima occupazione di una proprietà altrui, il solo responsabile dei danni sarebbe stato il che durante tutto l'iter inerente alla localizzazione del sito 15 ed alla concessione in Pt_5 uso della relativa area, aveva reiteratamente qualificato lo stesso come di sua proprietà; c) ad ogni modo, i criteri di quantificazione del danno indicati ex adverso erano arbitrari, occorrendo piuttosto avere riguardo a quelli in ipotesi valevoli per la determinazione dell'indennità di esproprio. Per tali motivi, la suddetta convenuta instava per il rigetto delle domande di parte attrice chiedendo ed ottenendo, altresì, di effettuare autonoma chiamata in causa del Comune di per essere da questo rilevata indenne in ipotesi Parte_5 di soccombenza e per ottenere, nei suoi confronti, condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale formulazione ed accoglimento di una domanda di demolizione delle installazioni radio, pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'opera e a quelli conseguenti all'interruzione del pubblico servizio.
1.5 Si costituiva infine la quale, analogamente alle Controparte_5 altre società convenute, rilevava di avere preso in concessione dal Comune di in Parte_5 [...]
una porzione di terreno ritenendo che l'ente fosse titolare di idoneo titolo e chiedeva Parte_5 pertanto di essere manlevata e garantita dal rispetto alle pretese del AR;
Pt_5 aggiungeva di non essere tenuta a corrispondere alcunché all'attore, avendo versato al quale creditore apparente, le somme dovute per la concessione;
contestava, poi, la Pt_5 richiesta di condanna solidale dei convenuti al pagamento della cifra di € 107.738,33 per la pretesa abusiva occupazione delle aree, evidenziando come venissero in rilievo posizioni separate, ed eccepiva infine la nullità della citazione sull'aspetto inerente ai presunti danneggiamenti subiti dall'attore a seguito dei lavori, per assoluta genericità.
1.6. Istruita la causa con prove testimoniali e CTU, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 923/08, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di Con quello amministrativo sollevata dal e dalle società e Parte_5
e respingeva, nel merito, la domanda attorea, condannando il Controparte_10
AR a rifondere le spese di lite al compensando le spese di lite tra il medesimo Pt_5
pagina 8 di 20 e le altre parti convenute e ponendo le spese di CTU a carico dell'attore e delle tre società di telefonia per il 25% ciascuno.
In particolare, nel merito della domanda, il Tribunale osservava che:
- sulla questione relativa alla natura privata o pubblica della strada oggetto di causa, gli elementi raccolti in giudizio (inserimento della strada in questione tra le strade vicinali ad uso pubblico sin dal 30.4.1966; adibizione di essa, da epoca immemorabile, al pubblico transito, anche veicolare, e periodica sottoposizione a manutenzione da parte dello stesso Pt_5 come riferito dai testi) inducevano a ritenere che l'ente locale “non solo aveva da tempo formalmente riconosciuto la funzione pubblica della strada…ma alla data di approvazione del piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile (14.10.2000), ne aveva da tempo acquistato la proprietà in base ad un fatto (la concreta ed effettiva destinazione ultraventennale a pubblico transito) idoneo a trasferire il dominio su detto bene”, non rilevando in contrario che, a quell'epoca, la strada fosse ormai scarsamente utilizzata, a causa della presenza di un tracciato alternativo, avendo la stessa già da decenni perso la sua natura di bene privato assumendo a tutti gli effetti il carattere di strada comunale;
“e quando il
nel 2000, ha deciso di sottrarla, definitivamente ed in maniera irreversibile, alla Pt_5 destinazione di pubblico transito (a causa, appunto, del sopravvenuto scarso utilizzo), ciò ha determinato, di fatto, la cessazione della patrimonialità indisponibile di detto bene, indisponibilità derivante dal combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 c.c.”
(pag. 19 sentenza), con passaggio del bene al patrimonio disponibile dell'ente;
- il dunque, dando in uso l'area in questione alle compagnie telefoniche, non Pt_5 aveva fatto che disporre legittimamente del suo patrimonio, né poteva rispondere dell'eventuale sconfinamento operato dalle società, nella realizzazione delle installazioni, sui terreni limitrofi, pacificamente appartenenti all'attore, in difformità dai limiti delle concessioni edilizie, riguardanti la sola area già adibita a strada pubblica;
- a tale ultimo riguardo il AR avrebbe avuto diritto, in ipotesi, ad essere risarcito dalle società convenute per il danno subito a causa dell'indebita e definitiva occupazione di porzioni di terreno di sua proprietà, individuate dal CTU in complessivi mq. 51,24, di cui mq. Con 30,34 per lo sconfinamento delle postazioni telefoniche ed e mq. 21 determinati CP_5 dall'ampliamento della strada (non potendo trovare accoglimento, in proposito, l'eccezione di Con difetto di legittimazione passiva sollevata da , posto che l'illecito extracontrattuale – in difetto di prova e prima ancora di allegazione che l'impianto di telefonia fosse stato installato pagina 9 di 20 da dopo l'acquisto del ramo di azienda comprendente il sito - si era concretizzato CP_12 con la condotta della società incorporata, con conseguente permanere della responsabilità Con dell'alienante, e perciò di , in ordine alla conseguente obbligazione risarcitoria ex art. 2560, primo comma, c.c.);
- tuttavia, la prova dell'ammontare del danno, consistente nella perdita della disponibilità della porzione di terreno interessata dagli sconfinamenti, era del tutto mancata, dato che esso non poteva essere commisurato, così come preteso dall'attore, al canone corrisposto al dalle società convenute, dovendo, piuttosto, commisurarsi, date le Pt_5 possibilità di esproprio delle aree, al valore venale delle stesse, cui sarebbe stata parametrata la relativa indennità, e in ordine a detto valore l'istante non aveva fornito alcun elemento di prova;
- si imponeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda, giustificandosi tuttavia, per i peculiari motivi della decisione, la compensazione delle spese di lite tra l'attore e le tre società convenute nonché il riparto in pari misura tra le suddette parti delle spese di CTU.
2. Interposto appello dagli eredi di (deceduto in data 10.4.2006), nel Persona_1 relativo giudizio di secondo grado spiegavano appello incidentale per Controparte_10 la riforma della decisione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione nonché della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, e anch'essa per la CP_9 riforma del capo della pronuncia gravata relativo alla compensazione delle spese, oltre che per contestare il rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1703/2014 del 10.9.2014 la Corte d'Appello di Firenze dichiarava la carenza di giurisdizione ordinaria a favore del giudice amministrativo, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio e suddivisione delle spese di CTU in misura uguale tra tutte le parti in causa.
3. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, quest'ultimo, con ordinanza del 16.7.2019, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d'ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.
69/2009 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4. In assenza di attività difensiva delle parti, la S.C., con ordinanza 23600/20 depositata il 27.10.2020, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 10.9.2014 e rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario.
pagina 10 di 20 5. , ed in proprio e in qualità di eredi di Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
hanno quindi riassunto il processo dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Persona_1 rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe e riproponendo il contenuto dell'atto di appello a suo tempo proposto.
5.1 In particolare, con il primo motivo di impugnazione (“erronea qualificazione della strada oggetto di causa”) gli attori avevano inteso contestare la qualificazione come pubblica della strada su cui venivano installati i ripetitori telefonici ad opera delle compagnie convenute in giudizio, censurando il ragionamento seguito al riguardo in sentenza, per avere il giudice di primo grado ritenuto acquisita dal la proprietà dell'area di sedime della Pt_5 strada per effetto del passaggio pubblico ultraventennale avvenuto su di essa, con implicito richiamo all'istituto dell'usucapione; tale ultima circostanza, infatti, se vera, sarebbe valsa a rendere il esclusivamente titolare di servitù pubblica di passaggio, “rendendo così la Pt_5 strada “vicinale pubblica”, ossia di proprietà privata ma di uso pubblico”, diversamente avendosi semplicemente una strada “vicinale privata” perché in uso ai soli fondi confinanti. Si sosteneva inoltre come fossero mancanti, nella fattispecie, le stesse caratteristiche atte a qualificare la strada in argomento come vicinale pubblica, tenuto conto delle conclusioni del
CTU e del materiale fotografico ritraente i luoghi prima dell'inizio dei lavori, da cui emergeva l'impossibilità o quantomeno l'estrema difficoltà del transito per la presenza di fitta vegetazione boschiva, ciò rendendo inattendibili le contrarie dichiarazioni dei testi così come l'affermazione del di avere costantemente pulito e manutenuto l'area; era comunque Pt_5 palese che la destinazione a pubblico passaggio, se mai in origine esistente, fosse venuta meno, come confermato dagli stessi atti ed iniziative del oltre che dalla deposizione Pt_5 del Sindaco dell'epoca, sicché si sarebbe dovuto concludere, comunque, che il bene era tornato nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario privato AR.
Con il secondo motivo (“erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in merito alla sussistenza e relativa prova del danno subito dal sig. ”) gli attori Persona_1 avevano censurato la decisone assunta per avere il Tribunale “incomprensibilmente negato” la tutela risarcitoria, pur avendo riconosciuto l'occupazione illegittima di porzioni di terreno di proprietà del AR, sul presupposto della mancata prova da parte di questi
“dell'esistenza e della…quantificazione del danno subito”. Si sosteneva al riguardo che il giudice di primo grado avesse ipotizzato una “sorta di occupazione senza danno”, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali che riconoscevano, in questi casi, l'esistenza di un danno in re ipsa, direttamente dipendente dalla perdita della disponibilità del bene e pagina 11 di 20 dall'impossibilità di ricavarne utilità e, come tale, non necessitante di prova specifica. Rispetto all'esatta quantificazione del danno, poi, si giudicava erronea la valutazione del Tribunale di non riconoscere validità al criterio indicato in citazione, correttamente ancorato al valore locativo del bene, come da giurisprudenza in materia, e suscettibile di essere utilizzato sia per l'occupazione della strada che per gli sconfinamenti.
5.2 Nell'atto riassuntivo gli attori hanno poi aggiornato le stime del danno a loro dire subito, quantificandolo in € 898.634,60 per i canoni maturati in relazione all'occupazione della strada (ovvero in € 696.000,00 utilizzando, come parametro, il canone direttamente pattuito dagli eredi AR con in relazione ad altra porzione di terreno, con CP_3 contratto del 10.9.2008, per l'installazione di un ulteriore impianto) e in € 509.443,74 per gli sconfinamenti (ovvero in € 394.568,08 a seguire il suddetto diverso parametro).
5.3 Si è costituita nella sua qualità di procuratore di CP_1 Controparte_2
(già ed ancor prima , sollevando, Controparte_13 Controparte_10 preliminarmente, eccezione di giudicato per non avere gli attori impugnato la sentenza di
Corte d'Appello con cui era stata negata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo invece riassunto il giudizio avanti al TAR. Ha poi dedotto l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, ribadendo, ad ogni modo, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di CP_2
in merito all'occupazione della strada indicata dal Comune come di sua proprietà ed il
[...] diritto della società di essere, perciò, in ipotesi, manlevata dallo stesso.
5.3 Si è costituito il contestando la fondatezza dei Parte_5 Parte_5 motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
5.4 Si è costituita eccependo, preliminarmente, la tardività della Controparte_3 notifica dell'atto di citazione in riassunzione, con conseguente inammissibilità dell'appello, in quanto effettuata in data 1.6.2022, oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di regolamento della giurisdizione (27.10.2021). Subordinatamente ha contestato anch'essa, nel merito,
l'impugnazione avanzata e, oltre a riproporre le questioni sollevate in primo grado assorbite dalla sentenza di primo grado (segnatamente, l'obbligo di manleva del , ha spiegato Pt_5 appello incidentale condizionato all'eventuale reiezione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per contestare: I) il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in particolare per non avere quest'ultima mai occupato i terreni CP_9 rivendicati dal AR e per essere detta condotta materiale ascrivibile ad HG3; II) la disposta compensazione delle spese di lite nei rapporti con la parte attrice e l'addebito delle pagina 12 di 20 spese di CTU a carico di nella misura del 25%. CP_3
5.5 Si è costituita, infine, eccependo, a sua volta, la Controparte_5 mancata tempestiva riassunzione del giudizio, con conseguente estinzione dello stesso, per le medesime ragioni spiegate da;
ha poi contestato, nel merito, i motivi di CP_3 gravame, anche sulla scorta della dedotta responsabilità, in via di ipotesi, del Parte_5
in , e reiterato le critiche alle conclusioni del CTU sullo sconfinamento
[...] Parte_5 degli impianti telefonici nei terreni dell'attore.
6. Con ordinanza del 7.12.2022 è stata disposta mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2020. Il procedimento di mediazione è stato introdotto a cura degli attori e ad esso ha partecipato la sola con la quale è stato Controparte_5 raggiunto un accordo di conciliazione, depositato in giudizio, prevedente, a fronte del versamento di una somma da parte della suddetta società, la rinuncia degli attori a qualsiasi ulteriore pretesa verso la stessa collegata ai fatti di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 15/04/2025, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 05/09/2025 per l'acquisizione/la ricostruzione degli atti del fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado di giudizio, con formulazione, altresì, alle parti di una proposta conciliativa, la quale, discussa all'udienza del
15.10.2025 dinanzi al giudice relatore a ciò delegato, non incontrava il consenso unanime delle stesse. Veniva perciò fissata l'udienza del 03/12/2025 dinanzi al Collegio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 03/12/2015 a seguito di discussione orale in presenza, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
***
7. Nell'ordine logico delle questioni, assume valenza assolutamente preliminare quella relativa alla tempestività della riassunzione operata dagli attori a seguito dell'ordinanza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha individuato il giudice ordinario come quello munito di giurisdizione sulla controversia.
7.1 Detta ordinanza è stata emessa, come sopra ricordato, per regolare il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR per la Toscana dopo la declinatoria della pagina 13 di 20 giurisdizione della Corte d'Appello di Firenze in favore del giudice amministrativo e la conseguente riassunzione innanzi a detto TAR della causa, dunque in sede di regolamento di giurisdizione ex art. 59, comma 3, L. 69/2009.
La norma di cui al citato comma prevede che “se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”.
La Cassazione, sul regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio dal TAR, in assenza di attività difensiva delle parti (che, pur potendosi costituire nel relativo procedimento, non lo hanno fatto), ha regolato il conflitto con ordinanza n. 23600/20 del 6.10.2020, depositata in cancelleria il 27.10.2020, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello il 10.9.2014 e rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario (cfr. il provvedimento versato in atti).
7.2 La prosecuzione del giudizio, nei casi di regolamento promosso d'ufficio, pone il problema dell'individuazione del termine (e del relativo dies a quo) per riassumere la causa dinanzi al giudice cui, secondo la pronuncia vincolante della S.C., appartiene la giurisdizione.
Al riguardo, pur mancando l'espressa enunciazione di un termine nel comma 3 dell'art. 59 L. 69/2009, non può aderirsi alla tesi, pure sostenuta dagli attori, secondo cui, nella fattispecie, “la traslatio judicii…per la formulazione prescelta dal legislatore”, non risulterebbe “soggetta a perenzioni di sorta, salvo ovviamente il rispetto degli usuali termini di decadenze e prescrizione del diritto che si intende far valere” (pag. 4 memoria di replica).
La tesi in questione è, invero, inaccettabile in quanto, in palese contrasto con i principi del giusto processo e di ragionevole durata dello stesso, porterebbe, nei casi di regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio, a procrastinare oltremisura la possibilità di coltivare il giudizio (facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda iniziale), con l'unico limite generale di ordine temporale dato dalla prescrizione del diritto sostanziale azionato
(generalmente fissata in dieci anni), una volta esclusi i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui il diritto deve essere esercitato entro uno specifico termine di decadenza.
Una simile tesi non può avere ingresso, sol che si consideri, tra l'altro, che in tutti i casi in cui un giudizio deve essere riassunto da un ufficio giudiziario ad un altro (ad esempio a pagina 14 di 20 seguito di declaratoria di incompetenza, regolamento di competenza o regolamento preventivo di giurisdizione) è previsto dall'ordinamento processuale un termine per la riassunzione (cfr. art. 50 c.p.c.; art. 367, comma 2, c.p.c.).
È dunque necessariamente rimesso all'interprete di ricavare dal sistema, eventualmente per via analogica, il termine applicabile nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 59 L.
69/2009.
7.3 Da questo punto di vista gli indici normativi portano a ritenere applicabile il medesimo termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 367, comma 2, c.p.c. in tema di regolamento preventivo di giurisdizione (per la riassunzione dinanzi al g.o. del processo sospeso a seguito della proposizione dell'istanza ex art. 41 c.p.c.).
In entrambi i casi, invero, viene in rilievo un intervento della S.C. in chiave regolatoria della giurisdizione (su impulso, nell'un caso, delle parti e, nell'altro, dal giudice). Nell'art. 59, comma 3, peraltro, è presente una previsione di raccordo del regolamento promosso d'ufficio al regolamento preventivo di giurisdizione (“Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”) che legittima, sul piano ermeneutico, una lettura coordinata delle relative disposizioni e l'applicazione in via analogica del termine previsto per quest'ultimo onde colmare la lacuna di legge.
7.4 Non convince, invece, l'ulteriore tesi sostenuta dagli attori secondo cui dovrebbe, al più, applicarsi il termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art. 59, con decorrenza da un ulteriore pronuncia (declinatoria della giurisdizione) del TAR per la Toscana, non ancora resa al momento della notifica dell'atto di riassunzione.
7.4.1 Il ragionamento degli attori è, in sostanza, il seguente:
a) l'unico limite perentorio espressamente fissato dall'art. 59 L. 69/2009 è quello previsto dal comma 2, con riferimento al comma 1, ossia il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia del giudice che declini la propria giurisdizione per la riassunzione della causa davanti a quello dichiarato, nel medesimo contesto, munito di giurisdizione (1. “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della
Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti pagina 15 di 20 restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”);
b) pur se la norma prosegue con il terzo comma già sopra riportato (potere del giudice investito della riassunzione di sollevare il conflitto di giurisdizione ed intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione ad indicare il giudice cui appartiene la giurisdizione), il sistema sarebbe congeniato in modo tale che il giudice che ha promosso il regolamento prenda poi atto della pronuncia della Cassazione ed emetta un ulteriore provvedimento per sancire il difetto della propria giurisdizione, tornando a quel punto ad applicarsi il termine di cui al secondo comma dell'art. 59 ai fini della riassunzione dinanzi al giudice definitivamente dichiarato munito di giurisdizione.
7.4.2 Assumono a tal proposito gli attori che il proprio atto di riassunzione notificato l'1.6.2021 sarebbe “ampiamente tempestivo posto che, in conseguenza della sentenza delle
S.U., il Tar Toscana con Avviso di Udienza Pubblica del 22.3.2021 (v. All. H Atto in appello in riassunzione AR) fissava la discussione al riguardo per il 23 giugno 2021. Pertanto, il termine perentorio per la riassunzione dei tre mesi di cui al II comma dell'art. 59 cit., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tar emessa a fronte dell'udienza del 23.6.2021, in uniformità al pronunciamento della S.U. E per l'appunto l'atto di riassunzione in appello risalente all'1.6.2021, è antecedente sinanche rispetto all'udienza stessa del 23.6.2021 dinanzi al TAR” (pag.
7-8 comparsa conclusionale). Concetto ribadito anche in memoria di replica, dove si torna a sottolineare che “la norma [dell'art. 59 cit.] prevede un unico termine perentorio per la riassunzione al suo II comma, nella misura di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice declina la propria giurisdizione in favore di un altro, che espressamente identifica” e, pur ammettendosi che “la situazione presa in considerazione da detto capoverso è ben differente da quella del III comma, che ci occupa, relativa all'intervento delle Sezioni Unite a fronte, appunto, di un conflitto negativo creatosi per il diniego della propria giurisdizione ad opera di entrambi i giudici, sia il primo (la Corte d'appello di Firenze), sia il secondo (il Tar
Toscana)”, si viene ad affermare che, ove si volesse ricercare in altre disposizioni, esterne al terzo comma, un limite temporale applicabile alla fattispecie, sovverrebbe allora “il termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art. 59 cit. rispetto cui, allora, dobbiamo pagina 16 di 20 certamente riconoscere tempestiva la riassunzione operata con l'atto dell'1.6.2021, risultando antecedente addirittura rispetto all'udienza del 23.6.2021 (v. All. H Atto in appello in riassunzione AR) fissata dal Tar Toscana per la pronuncia di difetto di giurisdizione”.
7.4.3 Ora, tuttavia, premesso che nessuna parte ha depositato, né meglio illustrato in dettaglio, il provvedimento che sarebbe stato emesso dal TAR per la Toscana all'udienza del
23.6.2021, la ricostruzione sopra esposta non appare convincente, in primis in quanto sono gli stessi attori ad osservare, come detto, che l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 59, riferita alla pronuncia con cui il giudice declina la propria giurisdizione in favore di un altro, è diversa da quella di cui al terzo comma, che attiene all'intervento delle Sezioni Unite in chiave di regolamento di un conflitto creatosi per il diniego da parte di entrambi i giudici della propria giurisdizione;
in secondo luogo perché, a fronte del provvedimento della S.C. che direttamente individua il giudice dinanzi al quale le parti vengono rimesse (nel caso di specie espressamente la Corte d'Appello di Firenze, come esplicitato nel penultimo capoverso della motivazione dell'ordinanza), sarebbe irragionevole, ancora una volta per contrasto con i principi del giusto processo e di ragionevole durata, collegare il termine di riassunzione della causa ad un ulteriore e futuro pronunciamento, sulla questione, del giudice che ha sollevato il conflitto (rectius al suo passaggio in giudicato).
7.5 Detto ciò, deve a questo punto osservarsi che l'art. 367, comma 2, c.p.c. fa decorrere il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del processo dalla “comunicazione” del pronunciamento sulla giurisdizione. La comunicazione di un provvedimento, in senso tecnico- giuridico, è necessariamente quella effettuata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso. La comunicazione via PEC del direttore della segreteria del TAR per la Toscana datata 2.12.2020, cui fanno riferimento gli attori, è atto diverso, appunto in quanto non proviene dall'ufficio che ha emesso l'ordinanza di regolamento. Essa è più propriamente un avviso, inviato alle parti del ricorso n. 162/2016 iscritto al TAR, circa l'emissione e la trasmissione del provvedimento della Cassazione (“Si comunica che la Corte Cassazione, dopo aver deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione con ordinanza n. 23600/2020 ha inviato a questo T.A.R. l'ordinanza che dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario relativo al ricorso indicato in oggetto”), tanto che alla nota in questione nemmeno risulta allegata l'ordinanza di cui si discorre (almeno a quanto consta dall'esame del suo contenuto).
7.6 Se è così, il termine per la riassunzione non può farsi decorrere dalla data del pagina 17 di 20 2.12.2020, come pretenderebbero gli attori, in quanto esso va calcolato a far data dalla comunicazione del provvedimento effettuata dalla Cassazione che, per le parti non costituite nel relativo procedimento (ivi compresi gli attori), coincide con quella del deposito di esso
(27.10.2020), in ossequio al principio generale per cui “quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza”
(così Cass. 11047/1995 in tema di regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41
c.p.c. e con riferimento al termine di sei mesi previsto dall'art. 367, comma 2; cfr., altresì,
Cass. 3960/1996, Cass. 8024/2003 in tema di regolamento di competenza promosso d'ufficio e Cass. 9760/2020).
7.7 Non basta ad opinare diversamente la considerazione che le parti erano costituite innanzi al TAR e che la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione avvenne d'ufficio ad opera di quest'ultimo. Il procedimento in Cassazione resta infatti distinto e in esso le parti ben avrebbero potuto costituirsi per svolgere attività difensiva, ottenendo in questo caso il diritto di ricevere la comunicazione dell'ordinanza. Né, ancora, la tesi degli attori può giustificarsi solo in ragione della circostanza fattuale che il Tribunale amministrativo abbia dato notizia alle parti dell'esito del regolamento (ciò che, obiettano gli attori, risulterebbe in questa prospettiva irrituale, ultroneo e privo di ratio). Trattasi infatti di un adempimento supplementare che non vale ad integrare la comunicazione di cui trattasi (e che nemmeno, però, si pone extra ordinem).
7.8 In conseguenza di quanto sopra, la riassunzione effettuata con atto notificato solo in data 1.6.2021 deve giudicarsi tardiva, per superamento del suddetto termine semestrale decorrente dal 27.10.2020.
7.9 Ad analoga conclusione si perverrebbe, oltretutto, ove si volesse fare riferimento alla disposizione generale dettata dall'art. 307, comma 3, c.p.c., secondo cui “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere
o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”
(termine così modificato con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e che in precedenza era nel pagina 18 di 20 massimo indicato in sei mesi). In mancanza di una previsione espressa al riguardo nel corpo dell'art. 59, comma 3, L. 69/2009, dovrebbe infatti necessariamente aversi riguardo al termine massimo di sei mesi indicato dall'ultima parte della disposizione in argomento (nella formulazione di essa ratione temporis applicabile alla controversia) ed anche in questo caso la riassunzione risulterebbe intempestiva.
7.10 La tardività della riassunzione emergerebbe, infine, anche ove volesse considerarsi, in via analogica e secondo un'ulteriore ipotesi ricostruttiva, la previsione valevole in tema di regolamento d'ufficio di competenza ex art. 50 c.p.c., in base alla quale “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi [sei per la disciplina ratione temporis applicabile] dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento…il processo continua davanti al nuovo giudice”, facendo la norma sempre riferimento ad un termine massimo, in ipotesi semestrale, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
7.11 Stante la tardività della riassunzione, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni altra questione.
La controvertibilità del tema trattato, legata alla particolare formulazione dell'art. 59 cit.,
e l'assenza di precedenti di legittimità che abbiano affrontato espressamente la questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. dichiara la tardività della riassunzione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 03/12/2025
Il Consigliere estensore
LO MA
Il Presidente
RL EG
Nota pagina 19 di 20 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
*
Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n. 1051/2021 r.g. vertente fra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio ed in qualità di Parte_4 C.F._4 dece sentati e difesi dagli Avv.ti Egidia Persona_1
AR e GE TI;
ATTORI IN RIASSUNZIONE e
(C.F. , nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo;
CP_2
(C.F. ), in persona del Parte_5 P.IVA_2
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_6
C.F. ), in persona della dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico del Prato;
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. , Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
*
Oggi 03/12/2025, alle ore 12:10, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
RL EG Presidente
LO MA Consigliere Relatore
Giorgia Maria Ricotti Consigliere nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: per gli attori in riassunzione, l'Avv. GE TI e l'Avv. Egidia AR;
pagina 1 di 20 per nella sua qualità di procuratore di nessuno è CP_1 Controparte_2 comparso;
per il , l'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_5
per l'Avv. Luigi Marotti in sostituzione dell'Avv. Del Prato;
Controparte_3
per nessuno è comparso. Controparte_5
I procuratori delle parti si riportano agli atti e discutono oralmente la causa.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 2 di 20 N. R.G. 1051/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1051/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti in proprio ed in qualità di Parte_4 C.F._4 dece sentati e difesi dagli Avv.ti Egidia Persona_1
AR e GE TI;
ATTORI IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(C.F. , nella sua qualità di procuratore di CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cusumano e Alessandra Alaimo;
CP_2
(C.F. ), in persona del Parte_5 P.IVA_2
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Picchiotti;
Parte_6
C.F. ), in persona della dott.ssa Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico del Prato;
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. , Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano de Luca;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE avente a oggetto riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23600/20 depositata il 27.10.2020.
CONCLUSIONI
pagina 3 di 20 In data 03/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 923/08 ed in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione perpetrata sui terreni di proprietà dell'attore attraverso la costruzione delle installazioni realizzate dalle società Omnitel Pronto Italia S.p.A. (oggi, per e Blu S.p.A. (oggi, CP_1 Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, CP_3
- dichiarare l'inefficacia delle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Civitella in Val di Chiana e le società di telecomunicazioni, con la conseguenza di - condannare il
[...]
, la e la in solido fra Parte_5 Controparte_2 Controparte_3 loro, ovvero ognuno per la parte di propria spettanza, al pagamento della somma di € 898.634,60, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento degli ulteriori importi che saranno maturati durante il periodo necessario alla pronuncia di codesta Ecc.ma Corte di Appello, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il , la e la Parte_5 Controparte_2 [...]
in r l etta CP_3 rifusione degli ulteriori danni provocati dalla illegittima occupazione, anche con riferimento agli sconfinamenti rispetto alle prescrizioni comunali, come peraltro già accertati dal CTU, nella misura complessiva di € 509.443,74 alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento degli ulteriori importi che saranno maturati durante il periodo necessario alla pronuncia di codesta Ecc.ma Corte di Appello, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per quale procuratrice di CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza e deduzione;
respingere, perché del tutto destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dai sigg. AR, in proprio e nella qualità di eredi di , per i motivi Persona_1 spiegati in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Parte_5 legale rappresentante pro-tempore e, conseguentemente, condannarlo a risarcire tutti i danni subiti da parte ricorrente, manlevando e tenendo indenne dalla Controparte_2 pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti;
ovvero condannare il predetto
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a Parte_5 gni e qualsiasi importo (per capitale, interessi, rivalutazione Controparte_2 monetaria e spese legali) che la stessa venisse condannata a corrispondere ai ricorrenti a seguito del presente giudizio ovvero, in ogni caso, ridurre la richiesta di risarcimento danni
pagina 4 di 20 ex adverso formulata, previa determinazione del grado e della misura delle responsabilità dei convenuti nella causazione dei fatti per cui è causa che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e di onorari”
Per il : Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, respingere, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai signori
, , e , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi del de cuius;
nonché rigettare tutte le richieste Persona_1 formulate degli appellati ( ) in ordine alla denegata Controparte_7 CP_8 CP_5 responsabilità del cupazione dei terreni di Parte_5 supposta proprietà dei AR e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 923/2008 resa dal Tribunale di Arezzo;
respingere altresì la richiesta dell'appellante di condanna dell'Ente ai paventati danni, anche da sconfinamento, e la richiesta di manleva delle compagnie telefoniche appellate nei confronti delle pretese risarcitorie avanzate dagli appellanti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o parte dei motivi di appello, accertare le responsabilità delle compagnie telefoniche, in solido ovvero ognuno nella misura di spettanza, nella causazione dei fatti e condannarle a manlevare e tenere indenne il
. Parte_5
In ogni caso respingere la richiesta di condanna ex art. 96 cpc atteso che il Parte_5
ha partecipato - con la presenza del Sindaco – agli incontri preliminari all'avvio di
[...] mediazione, per poi giustificare motivatamente la mancata disponibilità ad entrare in mediazione delegata.
Con reiezione delle contrarie istanze e domande di merito ed istruttorie.
Con vittoria di spese diritti e onorari”
Per Controparte_3
“-preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli eredi AR perché tardivo;
-in subordine, e condizionatamente al denegato rigetto dell'eccezione preliminare, nel merito: respingere l'appello proposto dagli eredi AR avverso la sentenza n. 923/08 del Tribunale di Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_3
-sempre in via di appello incidentale condizionato: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della o, in subordine, per le ragioni esposte, Controparte_3 respingere le domande attrici in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto;
-sempre in via di appello incidentale condizionato, riformare il capo di sentenza che ha compensato le spese di lite tra l'attore e la ed ha posto le spese di c.t.u., nella CP_9 Co misura del 25% a carico della stessa, condannando gli eredi del sig. Persona_1
a rimborsare alla le spese legali relative al primo Controparte_3 ponendo le spese di c.t.u. integralmente a carico degli appellanti, con conseguente condanna di questi ultimi a restituire alla le somme corrisposte al c.t.u. in Controparte_3 ottemperanza alla sentenza impugnata;
pagina 5 di 20 - inoltre, nella non creduta ipotesi in cui l'appello principale fosse, in tutto o in parte dichiarato ammissibile e accolto e l'appello incidentale respinto, accertare l'esclusiva responsabilità del per i fatti di cui è causa, e per l'effetto Parte_5 condannarlo in vi uarducci i danni eventualmente subiti dal loro dante causa in relazione all'occupazione di cui al presente giudizio, ovvero condannare il a manlevare e tenere indenne la comparente di tutto quanto questa Pt_5 fosse tenuta a ndere agli appellanti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, maggiorati del rimborso delle spese forfetarie, dell'iva e della c.a.p. dovute per legge”.
Per Controparte_5
“chiede che venga disposta l'estromissione della dal Controparte_5 presente giudizio con tutte le conseguenze di legge one delle spese tra la stessa e tutte le altre parti del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26.6.2003 (successivamente Persona_1 deceduto, con conseguente subentro nella causa dei suoi eredi , ed Pt_1 Pt_2 Pt_3
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Arezzo il Parte_4 [...]
nonché le compagnie telefoniche (già Parte_5 Controparte_10
Omnitel Pronto Italia s.p.a.), e Controparte_5 Controparte_11
(già Blu s.p.a.), lamentando l'illegittima occupazione di alcuni terreni che asseriva essere di sua proprietà, sui quali il Comune aveva autorizzato l'installazione di ripetitori di telefonia mobile, e chiedendo in conseguenza il risarcimento del danno nei confronti di tutti i convenuti in solido.
1.1 Nello specifico esponeva l'attore che l'ente comunale, sull'errato presupposto di esserne proprietario, aveva individuato e concesso in godimento alle tre compagnie, per l'installazione dei relativi impianti, un'area (indicata come “sito 15”) in realtà a lui appartenente, ubicata in località “La Crocina”; che, in particolare, le società telefoniche, nel procedere ai lavori, avevano occupato una parte del tratto di strada, vicinale privata, di sua proprietà, prospiciente i suoi terreni, sconfinando, per la gran parte, all'interno di essi;
che quindi egli si era visto interdetto l'uso della strada di accesso ai fondi e di parte di questi;
che, medio tempore, il aveva percepito i canoni per l'occupazione della citata strada, Pt_5 incamerando un importo complessivo pari, alla data della citazione, ad € 107.738,33; che l'occupazione degli immobili era da ritenersi illegittima, in quanto l'attore non aveva prestato il suo consenso alla messa a disposizione delle aree, né aveva mai subito un procedimento di pagina 6 di 20 esproprio, e consisteva in un illecito permanente;
che, pertanto, era dovuto al AR il risarcimento del danno, comprendente una serie di voci, dovendo anzitutto essere a lui
“stornati” i canoni percepiti da chi non era proprietario degli immobili e spettando altresì al medesimo il risarcimento di “tutti gli ulteriori danni provocati dall'illegittima occupazione
(quali ad es. i danni provocati dagli sbancamenti di terra e dal deposito dei materiali) che emergeranno in corso di causa” (pag. 7 originaria citazione).
1.2 Si costituiva in giudizio il in il quale, nel chiedere il Parte_5 Parte_5 rigetto della domanda, osservava che il sito oggetto di controversia, localizzato lungo l'A1, consisteva in una strada, a confine con i terreni di proprietà del AR, avente da tempo immemorabile uso pubblico, tanto da essere inserita nell'elenco delle strade vicinali soggette a pubblico transito stilato dal Comune nel 1966 ed essere così rappresentata nelle mappe catastali;
che, dunque, con l'installazione delle stazioni radio base vi era stata occupazione di suolo pubblico, senza alcuna violazione dei diritti dell'attore, il quale, d'altro canto, non era stato privato dell'accesso alle sue proprietà (peraltro consistenti in terreni abbandonati da tempo e da un'ex abitazione colonica ridotta a rudere), esistendo altra via che consentiva di raggiungerle diramandosi alcuni metri prima dalla suddetta strada.
1.3 Si costituiva (poi divenuta , la Controparte_11 Controparte_3 quale, nel merito, eccepiva preliminarmente di non dover rispondere dei fatti addebitati, essendo stata convenuta in giudizio quale società incorporante la Blu s.p.a., firmataria della convenzione con il la quale ultima società, tuttavia, antecedentemente Pt_5 all'incorporazione, aveva ceduto ad il ramo d'azienda comprendente il sito oggetto CP_12 di causa;
in subordine, deduceva l'infondatezza delle pretese avanzate nei propri confronti, poiché: a) con la stipula della convenzione, da ricondurre ad un contratto di locazione, la società concessionaria aveva conseguito la mera detenzione del fondo su cui era stata realizzata la stazione radio base, sicché l'“obbligazione restitutoria” dei canoni, fatta valere dall'attore con domanda riconducibile alla previsione di cui all'art. 1148 c.c., non poteva che gravare sul Comune quale possessore;
b) qualora l'ente avesse disposto illegittimamente di un bene altrui, la responsabilità per i danni causati da tale comportamento sarebbe stata ad esso esclusivamente imputabile, con conseguente obbligo di risarcire in via esclusiva l'attore ovvero di manlevare e tenere indenne la società di telefonia per le conseguenze della lite;
c) i danni difettavano, comunque, di prova.
1.4 Si costituiva anche la quale anch'essa sosteneva, nel merito, Controparte_10
pagina 7 di 20 l'infondatezza delle domande attoree, osservando che: a) non rispondeva al vero che l'area individuata nel piano di localizzazione del come sito 15, in cui erano stati realizzati gli Pt_5 impianti di telefonia mobile, appartenesse al AR, in quanto le componenti delle stazioni radio installate da erano state interamente posizionate all'interno Controparte_10 di una strada comunale, in piena conformità ai limiti territoriali individuati dalla convenzione con il senza sconfinamento nei prospicienti terreni dell'attore; b) ove fosse risultata Pt_5
l'illegittima occupazione di una proprietà altrui, il solo responsabile dei danni sarebbe stato il che durante tutto l'iter inerente alla localizzazione del sito 15 ed alla concessione in Pt_5 uso della relativa area, aveva reiteratamente qualificato lo stesso come di sua proprietà; c) ad ogni modo, i criteri di quantificazione del danno indicati ex adverso erano arbitrari, occorrendo piuttosto avere riguardo a quelli in ipotesi valevoli per la determinazione dell'indennità di esproprio. Per tali motivi, la suddetta convenuta instava per il rigetto delle domande di parte attrice chiedendo ed ottenendo, altresì, di effettuare autonoma chiamata in causa del Comune di per essere da questo rilevata indenne in ipotesi Parte_5 di soccombenza e per ottenere, nei suoi confronti, condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale formulazione ed accoglimento di una domanda di demolizione delle installazioni radio, pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'opera e a quelli conseguenti all'interruzione del pubblico servizio.
1.5 Si costituiva infine la quale, analogamente alle Controparte_5 altre società convenute, rilevava di avere preso in concessione dal Comune di in Parte_5 [...]
una porzione di terreno ritenendo che l'ente fosse titolare di idoneo titolo e chiedeva Parte_5 pertanto di essere manlevata e garantita dal rispetto alle pretese del AR;
Pt_5 aggiungeva di non essere tenuta a corrispondere alcunché all'attore, avendo versato al quale creditore apparente, le somme dovute per la concessione;
contestava, poi, la Pt_5 richiesta di condanna solidale dei convenuti al pagamento della cifra di € 107.738,33 per la pretesa abusiva occupazione delle aree, evidenziando come venissero in rilievo posizioni separate, ed eccepiva infine la nullità della citazione sull'aspetto inerente ai presunti danneggiamenti subiti dall'attore a seguito dei lavori, per assoluta genericità.
1.6. Istruita la causa con prove testimoniali e CTU, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 923/08, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di Con quello amministrativo sollevata dal e dalle società e Parte_5
e respingeva, nel merito, la domanda attorea, condannando il Controparte_10
AR a rifondere le spese di lite al compensando le spese di lite tra il medesimo Pt_5
pagina 8 di 20 e le altre parti convenute e ponendo le spese di CTU a carico dell'attore e delle tre società di telefonia per il 25% ciascuno.
In particolare, nel merito della domanda, il Tribunale osservava che:
- sulla questione relativa alla natura privata o pubblica della strada oggetto di causa, gli elementi raccolti in giudizio (inserimento della strada in questione tra le strade vicinali ad uso pubblico sin dal 30.4.1966; adibizione di essa, da epoca immemorabile, al pubblico transito, anche veicolare, e periodica sottoposizione a manutenzione da parte dello stesso Pt_5 come riferito dai testi) inducevano a ritenere che l'ente locale “non solo aveva da tempo formalmente riconosciuto la funzione pubblica della strada…ma alla data di approvazione del piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile (14.10.2000), ne aveva da tempo acquistato la proprietà in base ad un fatto (la concreta ed effettiva destinazione ultraventennale a pubblico transito) idoneo a trasferire il dominio su detto bene”, non rilevando in contrario che, a quell'epoca, la strada fosse ormai scarsamente utilizzata, a causa della presenza di un tracciato alternativo, avendo la stessa già da decenni perso la sua natura di bene privato assumendo a tutti gli effetti il carattere di strada comunale;
“e quando il
nel 2000, ha deciso di sottrarla, definitivamente ed in maniera irreversibile, alla Pt_5 destinazione di pubblico transito (a causa, appunto, del sopravvenuto scarso utilizzo), ciò ha determinato, di fatto, la cessazione della patrimonialità indisponibile di detto bene, indisponibilità derivante dal combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 c.c.”
(pag. 19 sentenza), con passaggio del bene al patrimonio disponibile dell'ente;
- il dunque, dando in uso l'area in questione alle compagnie telefoniche, non Pt_5 aveva fatto che disporre legittimamente del suo patrimonio, né poteva rispondere dell'eventuale sconfinamento operato dalle società, nella realizzazione delle installazioni, sui terreni limitrofi, pacificamente appartenenti all'attore, in difformità dai limiti delle concessioni edilizie, riguardanti la sola area già adibita a strada pubblica;
- a tale ultimo riguardo il AR avrebbe avuto diritto, in ipotesi, ad essere risarcito dalle società convenute per il danno subito a causa dell'indebita e definitiva occupazione di porzioni di terreno di sua proprietà, individuate dal CTU in complessivi mq. 51,24, di cui mq. Con 30,34 per lo sconfinamento delle postazioni telefoniche ed e mq. 21 determinati CP_5 dall'ampliamento della strada (non potendo trovare accoglimento, in proposito, l'eccezione di Con difetto di legittimazione passiva sollevata da , posto che l'illecito extracontrattuale – in difetto di prova e prima ancora di allegazione che l'impianto di telefonia fosse stato installato pagina 9 di 20 da dopo l'acquisto del ramo di azienda comprendente il sito - si era concretizzato CP_12 con la condotta della società incorporata, con conseguente permanere della responsabilità Con dell'alienante, e perciò di , in ordine alla conseguente obbligazione risarcitoria ex art. 2560, primo comma, c.c.);
- tuttavia, la prova dell'ammontare del danno, consistente nella perdita della disponibilità della porzione di terreno interessata dagli sconfinamenti, era del tutto mancata, dato che esso non poteva essere commisurato, così come preteso dall'attore, al canone corrisposto al dalle società convenute, dovendo, piuttosto, commisurarsi, date le Pt_5 possibilità di esproprio delle aree, al valore venale delle stesse, cui sarebbe stata parametrata la relativa indennità, e in ordine a detto valore l'istante non aveva fornito alcun elemento di prova;
- si imponeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda, giustificandosi tuttavia, per i peculiari motivi della decisione, la compensazione delle spese di lite tra l'attore e le tre società convenute nonché il riparto in pari misura tra le suddette parti delle spese di CTU.
2. Interposto appello dagli eredi di (deceduto in data 10.4.2006), nel Persona_1 relativo giudizio di secondo grado spiegavano appello incidentale per Controparte_10 la riforma della decisione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione nonché della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, e anch'essa per la CP_9 riforma del capo della pronuncia gravata relativo alla compensazione delle spese, oltre che per contestare il rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1703/2014 del 10.9.2014 la Corte d'Appello di Firenze dichiarava la carenza di giurisdizione ordinaria a favore del giudice amministrativo, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio e suddivisione delle spese di CTU in misura uguale tra tutte le parti in causa.
3. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, quest'ultimo, con ordinanza del 16.7.2019, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d'ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.
69/2009 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4. In assenza di attività difensiva delle parti, la S.C., con ordinanza 23600/20 depositata il 27.10.2020, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 10.9.2014 e rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario.
pagina 10 di 20 5. , ed in proprio e in qualità di eredi di Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
hanno quindi riassunto il processo dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Persona_1 rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe e riproponendo il contenuto dell'atto di appello a suo tempo proposto.
5.1 In particolare, con il primo motivo di impugnazione (“erronea qualificazione della strada oggetto di causa”) gli attori avevano inteso contestare la qualificazione come pubblica della strada su cui venivano installati i ripetitori telefonici ad opera delle compagnie convenute in giudizio, censurando il ragionamento seguito al riguardo in sentenza, per avere il giudice di primo grado ritenuto acquisita dal la proprietà dell'area di sedime della Pt_5 strada per effetto del passaggio pubblico ultraventennale avvenuto su di essa, con implicito richiamo all'istituto dell'usucapione; tale ultima circostanza, infatti, se vera, sarebbe valsa a rendere il esclusivamente titolare di servitù pubblica di passaggio, “rendendo così la Pt_5 strada “vicinale pubblica”, ossia di proprietà privata ma di uso pubblico”, diversamente avendosi semplicemente una strada “vicinale privata” perché in uso ai soli fondi confinanti. Si sosteneva inoltre come fossero mancanti, nella fattispecie, le stesse caratteristiche atte a qualificare la strada in argomento come vicinale pubblica, tenuto conto delle conclusioni del
CTU e del materiale fotografico ritraente i luoghi prima dell'inizio dei lavori, da cui emergeva l'impossibilità o quantomeno l'estrema difficoltà del transito per la presenza di fitta vegetazione boschiva, ciò rendendo inattendibili le contrarie dichiarazioni dei testi così come l'affermazione del di avere costantemente pulito e manutenuto l'area; era comunque Pt_5 palese che la destinazione a pubblico passaggio, se mai in origine esistente, fosse venuta meno, come confermato dagli stessi atti ed iniziative del oltre che dalla deposizione Pt_5 del Sindaco dell'epoca, sicché si sarebbe dovuto concludere, comunque, che il bene era tornato nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario privato AR.
Con il secondo motivo (“erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in merito alla sussistenza e relativa prova del danno subito dal sig. ”) gli attori Persona_1 avevano censurato la decisone assunta per avere il Tribunale “incomprensibilmente negato” la tutela risarcitoria, pur avendo riconosciuto l'occupazione illegittima di porzioni di terreno di proprietà del AR, sul presupposto della mancata prova da parte di questi
“dell'esistenza e della…quantificazione del danno subito”. Si sosteneva al riguardo che il giudice di primo grado avesse ipotizzato una “sorta di occupazione senza danno”, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali che riconoscevano, in questi casi, l'esistenza di un danno in re ipsa, direttamente dipendente dalla perdita della disponibilità del bene e pagina 11 di 20 dall'impossibilità di ricavarne utilità e, come tale, non necessitante di prova specifica. Rispetto all'esatta quantificazione del danno, poi, si giudicava erronea la valutazione del Tribunale di non riconoscere validità al criterio indicato in citazione, correttamente ancorato al valore locativo del bene, come da giurisprudenza in materia, e suscettibile di essere utilizzato sia per l'occupazione della strada che per gli sconfinamenti.
5.2 Nell'atto riassuntivo gli attori hanno poi aggiornato le stime del danno a loro dire subito, quantificandolo in € 898.634,60 per i canoni maturati in relazione all'occupazione della strada (ovvero in € 696.000,00 utilizzando, come parametro, il canone direttamente pattuito dagli eredi AR con in relazione ad altra porzione di terreno, con CP_3 contratto del 10.9.2008, per l'installazione di un ulteriore impianto) e in € 509.443,74 per gli sconfinamenti (ovvero in € 394.568,08 a seguire il suddetto diverso parametro).
5.3 Si è costituita nella sua qualità di procuratore di CP_1 Controparte_2
(già ed ancor prima , sollevando, Controparte_13 Controparte_10 preliminarmente, eccezione di giudicato per non avere gli attori impugnato la sentenza di
Corte d'Appello con cui era stata negata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo invece riassunto il giudizio avanti al TAR. Ha poi dedotto l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, ribadendo, ad ogni modo, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di CP_2
in merito all'occupazione della strada indicata dal Comune come di sua proprietà ed il
[...] diritto della società di essere, perciò, in ipotesi, manlevata dallo stesso.
5.3 Si è costituito il contestando la fondatezza dei Parte_5 Parte_5 motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
5.4 Si è costituita eccependo, preliminarmente, la tardività della Controparte_3 notifica dell'atto di citazione in riassunzione, con conseguente inammissibilità dell'appello, in quanto effettuata in data 1.6.2022, oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di regolamento della giurisdizione (27.10.2021). Subordinatamente ha contestato anch'essa, nel merito,
l'impugnazione avanzata e, oltre a riproporre le questioni sollevate in primo grado assorbite dalla sentenza di primo grado (segnatamente, l'obbligo di manleva del , ha spiegato Pt_5 appello incidentale condizionato all'eventuale reiezione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per contestare: I) il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in particolare per non avere quest'ultima mai occupato i terreni CP_9 rivendicati dal AR e per essere detta condotta materiale ascrivibile ad HG3; II) la disposta compensazione delle spese di lite nei rapporti con la parte attrice e l'addebito delle pagina 12 di 20 spese di CTU a carico di nella misura del 25%. CP_3
5.5 Si è costituita, infine, eccependo, a sua volta, la Controparte_5 mancata tempestiva riassunzione del giudizio, con conseguente estinzione dello stesso, per le medesime ragioni spiegate da;
ha poi contestato, nel merito, i motivi di CP_3 gravame, anche sulla scorta della dedotta responsabilità, in via di ipotesi, del Parte_5
in , e reiterato le critiche alle conclusioni del CTU sullo sconfinamento
[...] Parte_5 degli impianti telefonici nei terreni dell'attore.
6. Con ordinanza del 7.12.2022 è stata disposta mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2020. Il procedimento di mediazione è stato introdotto a cura degli attori e ad esso ha partecipato la sola con la quale è stato Controparte_5 raggiunto un accordo di conciliazione, depositato in giudizio, prevedente, a fronte del versamento di una somma da parte della suddetta società, la rinuncia degli attori a qualsiasi ulteriore pretesa verso la stessa collegata ai fatti di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 15/04/2025, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e quindi rimessa sul ruolo con ordinanza del 05/09/2025 per l'acquisizione/la ricostruzione degli atti del fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado di giudizio, con formulazione, altresì, alle parti di una proposta conciliativa, la quale, discussa all'udienza del
15.10.2025 dinanzi al giudice relatore a ciò delegato, non incontrava il consenso unanime delle stesse. Veniva perciò fissata l'udienza del 03/12/2025 dinanzi al Collegio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
La causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 03/12/2015 a seguito di discussione orale in presenza, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
***
7. Nell'ordine logico delle questioni, assume valenza assolutamente preliminare quella relativa alla tempestività della riassunzione operata dagli attori a seguito dell'ordinanza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha individuato il giudice ordinario come quello munito di giurisdizione sulla controversia.
7.1 Detta ordinanza è stata emessa, come sopra ricordato, per regolare il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR per la Toscana dopo la declinatoria della pagina 13 di 20 giurisdizione della Corte d'Appello di Firenze in favore del giudice amministrativo e la conseguente riassunzione innanzi a detto TAR della causa, dunque in sede di regolamento di giurisdizione ex art. 59, comma 3, L. 69/2009.
La norma di cui al citato comma prevede che “se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”.
La Cassazione, sul regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio dal TAR, in assenza di attività difensiva delle parti (che, pur potendosi costituire nel relativo procedimento, non lo hanno fatto), ha regolato il conflitto con ordinanza n. 23600/20 del 6.10.2020, depositata in cancelleria il 27.10.2020, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello il 10.9.2014 e rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario (cfr. il provvedimento versato in atti).
7.2 La prosecuzione del giudizio, nei casi di regolamento promosso d'ufficio, pone il problema dell'individuazione del termine (e del relativo dies a quo) per riassumere la causa dinanzi al giudice cui, secondo la pronuncia vincolante della S.C., appartiene la giurisdizione.
Al riguardo, pur mancando l'espressa enunciazione di un termine nel comma 3 dell'art. 59 L. 69/2009, non può aderirsi alla tesi, pure sostenuta dagli attori, secondo cui, nella fattispecie, “la traslatio judicii…per la formulazione prescelta dal legislatore”, non risulterebbe “soggetta a perenzioni di sorta, salvo ovviamente il rispetto degli usuali termini di decadenze e prescrizione del diritto che si intende far valere” (pag. 4 memoria di replica).
La tesi in questione è, invero, inaccettabile in quanto, in palese contrasto con i principi del giusto processo e di ragionevole durata dello stesso, porterebbe, nei casi di regolamento di giurisdizione promosso d'ufficio, a procrastinare oltremisura la possibilità di coltivare il giudizio (facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda iniziale), con l'unico limite generale di ordine temporale dato dalla prescrizione del diritto sostanziale azionato
(generalmente fissata in dieci anni), una volta esclusi i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui il diritto deve essere esercitato entro uno specifico termine di decadenza.
Una simile tesi non può avere ingresso, sol che si consideri, tra l'altro, che in tutti i casi in cui un giudizio deve essere riassunto da un ufficio giudiziario ad un altro (ad esempio a pagina 14 di 20 seguito di declaratoria di incompetenza, regolamento di competenza o regolamento preventivo di giurisdizione) è previsto dall'ordinamento processuale un termine per la riassunzione (cfr. art. 50 c.p.c.; art. 367, comma 2, c.p.c.).
È dunque necessariamente rimesso all'interprete di ricavare dal sistema, eventualmente per via analogica, il termine applicabile nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 59 L.
69/2009.
7.3 Da questo punto di vista gli indici normativi portano a ritenere applicabile il medesimo termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento previsto dall'art. 367, comma 2, c.p.c. in tema di regolamento preventivo di giurisdizione (per la riassunzione dinanzi al g.o. del processo sospeso a seguito della proposizione dell'istanza ex art. 41 c.p.c.).
In entrambi i casi, invero, viene in rilievo un intervento della S.C. in chiave regolatoria della giurisdizione (su impulso, nell'un caso, delle parti e, nell'altro, dal giudice). Nell'art. 59, comma 3, peraltro, è presente una previsione di raccordo del regolamento promosso d'ufficio al regolamento preventivo di giurisdizione (“Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”) che legittima, sul piano ermeneutico, una lettura coordinata delle relative disposizioni e l'applicazione in via analogica del termine previsto per quest'ultimo onde colmare la lacuna di legge.
7.4 Non convince, invece, l'ulteriore tesi sostenuta dagli attori secondo cui dovrebbe, al più, applicarsi il termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art. 59, con decorrenza da un ulteriore pronuncia (declinatoria della giurisdizione) del TAR per la Toscana, non ancora resa al momento della notifica dell'atto di riassunzione.
7.4.1 Il ragionamento degli attori è, in sostanza, il seguente:
a) l'unico limite perentorio espressamente fissato dall'art. 59 L. 69/2009 è quello previsto dal comma 2, con riferimento al comma 1, ossia il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia del giudice che declini la propria giurisdizione per la riassunzione della causa davanti a quello dichiarato, nel medesimo contesto, munito di giurisdizione (1. “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della
Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti pagina 15 di 20 restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”);
b) pur se la norma prosegue con il terzo comma già sopra riportato (potere del giudice investito della riassunzione di sollevare il conflitto di giurisdizione ed intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione ad indicare il giudice cui appartiene la giurisdizione), il sistema sarebbe congeniato in modo tale che il giudice che ha promosso il regolamento prenda poi atto della pronuncia della Cassazione ed emetta un ulteriore provvedimento per sancire il difetto della propria giurisdizione, tornando a quel punto ad applicarsi il termine di cui al secondo comma dell'art. 59 ai fini della riassunzione dinanzi al giudice definitivamente dichiarato munito di giurisdizione.
7.4.2 Assumono a tal proposito gli attori che il proprio atto di riassunzione notificato l'1.6.2021 sarebbe “ampiamente tempestivo posto che, in conseguenza della sentenza delle
S.U., il Tar Toscana con Avviso di Udienza Pubblica del 22.3.2021 (v. All. H Atto in appello in riassunzione AR) fissava la discussione al riguardo per il 23 giugno 2021. Pertanto, il termine perentorio per la riassunzione dei tre mesi di cui al II comma dell'art. 59 cit., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tar emessa a fronte dell'udienza del 23.6.2021, in uniformità al pronunciamento della S.U. E per l'appunto l'atto di riassunzione in appello risalente all'1.6.2021, è antecedente sinanche rispetto all'udienza stessa del 23.6.2021 dinanzi al TAR” (pag.
7-8 comparsa conclusionale). Concetto ribadito anche in memoria di replica, dove si torna a sottolineare che “la norma [dell'art. 59 cit.] prevede un unico termine perentorio per la riassunzione al suo II comma, nella misura di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice declina la propria giurisdizione in favore di un altro, che espressamente identifica” e, pur ammettendosi che “la situazione presa in considerazione da detto capoverso è ben differente da quella del III comma, che ci occupa, relativa all'intervento delle Sezioni Unite a fronte, appunto, di un conflitto negativo creatosi per il diniego della propria giurisdizione ad opera di entrambi i giudici, sia il primo (la Corte d'appello di Firenze), sia il secondo (il Tar
Toscana)”, si viene ad affermare che, ove si volesse ricercare in altre disposizioni, esterne al terzo comma, un limite temporale applicabile alla fattispecie, sovverrebbe allora “il termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art. 59 cit. rispetto cui, allora, dobbiamo pagina 16 di 20 certamente riconoscere tempestiva la riassunzione operata con l'atto dell'1.6.2021, risultando antecedente addirittura rispetto all'udienza del 23.6.2021 (v. All. H Atto in appello in riassunzione AR) fissata dal Tar Toscana per la pronuncia di difetto di giurisdizione”.
7.4.3 Ora, tuttavia, premesso che nessuna parte ha depositato, né meglio illustrato in dettaglio, il provvedimento che sarebbe stato emesso dal TAR per la Toscana all'udienza del
23.6.2021, la ricostruzione sopra esposta non appare convincente, in primis in quanto sono gli stessi attori ad osservare, come detto, che l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 59, riferita alla pronuncia con cui il giudice declina la propria giurisdizione in favore di un altro, è diversa da quella di cui al terzo comma, che attiene all'intervento delle Sezioni Unite in chiave di regolamento di un conflitto creatosi per il diniego da parte di entrambi i giudici della propria giurisdizione;
in secondo luogo perché, a fronte del provvedimento della S.C. che direttamente individua il giudice dinanzi al quale le parti vengono rimesse (nel caso di specie espressamente la Corte d'Appello di Firenze, come esplicitato nel penultimo capoverso della motivazione dell'ordinanza), sarebbe irragionevole, ancora una volta per contrasto con i principi del giusto processo e di ragionevole durata, collegare il termine di riassunzione della causa ad un ulteriore e futuro pronunciamento, sulla questione, del giudice che ha sollevato il conflitto (rectius al suo passaggio in giudicato).
7.5 Detto ciò, deve a questo punto osservarsi che l'art. 367, comma 2, c.p.c. fa decorrere il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del processo dalla “comunicazione” del pronunciamento sulla giurisdizione. La comunicazione di un provvedimento, in senso tecnico- giuridico, è necessariamente quella effettuata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso. La comunicazione via PEC del direttore della segreteria del TAR per la Toscana datata 2.12.2020, cui fanno riferimento gli attori, è atto diverso, appunto in quanto non proviene dall'ufficio che ha emesso l'ordinanza di regolamento. Essa è più propriamente un avviso, inviato alle parti del ricorso n. 162/2016 iscritto al TAR, circa l'emissione e la trasmissione del provvedimento della Cassazione (“Si comunica che la Corte Cassazione, dopo aver deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione con ordinanza n. 23600/2020 ha inviato a questo T.A.R. l'ordinanza che dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario relativo al ricorso indicato in oggetto”), tanto che alla nota in questione nemmeno risulta allegata l'ordinanza di cui si discorre (almeno a quanto consta dall'esame del suo contenuto).
7.6 Se è così, il termine per la riassunzione non può farsi decorrere dalla data del pagina 17 di 20 2.12.2020, come pretenderebbero gli attori, in quanto esso va calcolato a far data dalla comunicazione del provvedimento effettuata dalla Cassazione che, per le parti non costituite nel relativo procedimento (ivi compresi gli attori), coincide con quella del deposito di esso
(27.10.2020), in ossequio al principio generale per cui “quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza”
(così Cass. 11047/1995 in tema di regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41
c.p.c. e con riferimento al termine di sei mesi previsto dall'art. 367, comma 2; cfr., altresì,
Cass. 3960/1996, Cass. 8024/2003 in tema di regolamento di competenza promosso d'ufficio e Cass. 9760/2020).
7.7 Non basta ad opinare diversamente la considerazione che le parti erano costituite innanzi al TAR e che la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione avvenne d'ufficio ad opera di quest'ultimo. Il procedimento in Cassazione resta infatti distinto e in esso le parti ben avrebbero potuto costituirsi per svolgere attività difensiva, ottenendo in questo caso il diritto di ricevere la comunicazione dell'ordinanza. Né, ancora, la tesi degli attori può giustificarsi solo in ragione della circostanza fattuale che il Tribunale amministrativo abbia dato notizia alle parti dell'esito del regolamento (ciò che, obiettano gli attori, risulterebbe in questa prospettiva irrituale, ultroneo e privo di ratio). Trattasi infatti di un adempimento supplementare che non vale ad integrare la comunicazione di cui trattasi (e che nemmeno, però, si pone extra ordinem).
7.8 In conseguenza di quanto sopra, la riassunzione effettuata con atto notificato solo in data 1.6.2021 deve giudicarsi tardiva, per superamento del suddetto termine semestrale decorrente dal 27.10.2020.
7.9 Ad analoga conclusione si perverrebbe, oltretutto, ove si volesse fare riferimento alla disposizione generale dettata dall'art. 307, comma 3, c.p.c., secondo cui “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere
o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”
(termine così modificato con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e che in precedenza era nel pagina 18 di 20 massimo indicato in sei mesi). In mancanza di una previsione espressa al riguardo nel corpo dell'art. 59, comma 3, L. 69/2009, dovrebbe infatti necessariamente aversi riguardo al termine massimo di sei mesi indicato dall'ultima parte della disposizione in argomento (nella formulazione di essa ratione temporis applicabile alla controversia) ed anche in questo caso la riassunzione risulterebbe intempestiva.
7.10 La tardività della riassunzione emergerebbe, infine, anche ove volesse considerarsi, in via analogica e secondo un'ulteriore ipotesi ricostruttiva, la previsione valevole in tema di regolamento d'ufficio di competenza ex art. 50 c.p.c., in base alla quale “se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi [sei per la disciplina ratione temporis applicabile] dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento…il processo continua davanti al nuovo giudice”, facendo la norma sempre riferimento ad un termine massimo, in ipotesi semestrale, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
7.11 Stante la tardività della riassunzione, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni altra questione.
La controvertibilità del tema trattato, legata alla particolare formulazione dell'art. 59 cit.,
e l'assenza di precedenti di legittimità che abbiano affrontato espressamente la questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. dichiara la tardività della riassunzione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 03/12/2025
Il Consigliere estensore
LO MA
Il Presidente
RL EG
Nota pagina 19 di 20 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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