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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3006/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Aguglia Parte_1
e DI TI giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Mordà, Giulia Perin e Giuseppe di Mascio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATA CONTUMACE
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 410/2024, pubblicata in data 02/05/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 21.10.2020, esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della TO Srl, dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019 come addetta al call-center dalla stessa gestito;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato con un contratto di lavoro a progetto, più volte prorogato, anche se la comunicava al centro per CP_2
l'impiego l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con la qualifica di addetta alla vendita telefonica di beni e servizi;
di aver sempre espletato mansioni di addetta al call center nell'ambito dell'appalto di servizi intercorso tra la e la svolgendo CP_2 CP_3 attività di teleselling per conto di quest'ultima seguendo le direttive dei preposti della ( ; Denise;
CP_2 Persona_1 Tes_1 Testimone_2
, osservando l'orario dal 13.4.2017 al 30.4.2018 dal lunedì Testimone_3 al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, oltre a due sabati al mese, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dal 1.5.2018 al 5.6.2019 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 14:00, oltre a due sabati al mese, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Ritenuta la natura subordinata del rapporto e il diritto all'inquadramento nel III Livello del CCNL Telecomunicazioni, assumeva di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 12.865,72 a titolo di differenze retributive, ratei di 13^, indennità sostitutiva di ferie e permessi on goduti e TFR. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la
dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019, è intercorso un unico rapporto di lavoro CP_2 subordinato part-time al 67,20% con inquadramento nel III Livello del CCNL
Telecomunicazioni e che la ricorrente ha lavorato, dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019, esclusivamente nell'ambito dell'appalto e/o subappalto intercorso tra e la CP_2
; per l'effetto, condannare la e la , Controparte_4 CP_2 Controparte_4 in solido tra loro, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, al pagamento in favore del 3
Sig.ra della complessiva somma di € 12.865,72 per i titoli Parte_1 specificatamente indicati nei conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o a quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché al versamento dei maggiori contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc”.
Si costituiva eccependo la propria estraneità ai fatti, Controparte_4 non avendo alcun contratto di appalto con la CP_2
La TO RL rimaneva invece contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della
Premessa l'illegittimità del contratto a progetto sottoscritto con CP_3
osservava che in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. in materia CP_2 di subordinazione, il rapporto di lavoro della ricorrente non doveva ritenersi instaurato con la bensì con la Problem proprietaria dei CP_2 Parte_2 locali e delle attrezzature, i cui preposti esercitavano i poteri datoriali. Non essendo stata tale società evocata in giudizio, le domande formulate nei confronti della dovevano trovare rigetto. Parimenti, il difetto di prova CP_2 della sussistenza di un rapporto di lavoro con la società evocata in giudizio, determinava il rigetto delle domande ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 formulate nei confronti della . Controparte_4
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando 5 motivi di gravame. Con il primo motivo ha lamentato
[...]
l'erronea qualificazione della domanda nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto invocato l'art. 69, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 laddove le domande azionate si fondavano sulla natura subordinata del rapporto. Con il secondo motivo ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame l'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015. Con il terzo motivo ha dedotto l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali dalle quali emergeva la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ed in particolare delle buste paga, del contratto, della CP_2 comunicazione di assunzione e dell'estratto contributivo. Con il quarto motivo di gravame ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 29 del D.Lgs
n. 276/2003 mentre con l'ultimo motivo di gravame ha censurato la 4
regolamentazione delle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone Controparte_4 il rigetto.
TO RL è invece rimasta contumace anche nel grado.
All'odierna udienza questa Corte invitava le parti a prendere posizione sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in CP_5 relazione alla domanda di condanna delle società appellate in solido al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive richieste.
L'appellante chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio mentre l'appellata costituita si rimetteva al Collegio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che l'appellante ha azionato e devoluto al grado anche la domanda di condanna delle società appellate a versare all' i contributi CP_5 previdenziali sulle maggiori retribuzioni rivendicate in giudizio.
Ebbene, in tema di litisconsorzio necessario con l' nelle controversie CP_5 concernenti la regolarizzazione contributiva dei lavoratori dipendenti, la Suprema Corte con la sentenza n. 23376/2020, dando seguito all'orientamento espresso dalle precedenti sentenze n. 8956/2020, n. 19679/2020, n. 14853/2019 e n. 9394/2017, ha ribadito quanto segue: “… nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una 5
situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, cod.civ. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
22. prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in 6
alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
25. le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
26. fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
…”. Applicando al caso di specie questi principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che, rispetto alle domande di versamento delle maggiori contribuzioni formulate dall'appellante, il contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario CP_5
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra riportata, il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto. 7
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Peraltro, -come avvalorato in via induttiva proprio dalla sentenza n. 23376/2020 della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo immediatamente le parti avanti al primo Giudice- il dictum non pregiudica in alcun modo i contraddittori, ma anzi li garantisce, perché consente che l'emananda sentenza sia opponibile all' titolare sostanziale CP_5 del rapporto contributivo pure oggetto di cognizione in questa sede e ciò con un intervento officioso operato nel pieno rispetto del principio del giusto processo, in specie sotto il profilo della sua ragionevole durata.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio, in applicazione di principi giurisprudenziali consolidatisi durante il precedente grado di giudizio (art. 92 c.p.c).
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti costituite le spese del grado.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR TR
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3006/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Aguglia Parte_1
e DI TI giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con gli avv.ti Andrea Mordà, Giulia Perin e Giuseppe di Mascio che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATA CONTUMACE
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Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 410/2024, pubblicata in data 02/05/2024
___________________
Con ricorso al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro depositato in data 21.10.2020, esponeva: Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze della TO Srl, dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019 come addetta al call-center dalla stessa gestito;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato con un contratto di lavoro a progetto, più volte prorogato, anche se la comunicava al centro per CP_2
l'impiego l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con la qualifica di addetta alla vendita telefonica di beni e servizi;
di aver sempre espletato mansioni di addetta al call center nell'ambito dell'appalto di servizi intercorso tra la e la svolgendo CP_2 CP_3 attività di teleselling per conto di quest'ultima seguendo le direttive dei preposti della ( ; Denise;
CP_2 Persona_1 Tes_1 Testimone_2
, osservando l'orario dal 13.4.2017 al 30.4.2018 dal lunedì Testimone_3 al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, oltre a due sabati al mese, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dal 1.5.2018 al 5.6.2019 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 14:00, oltre a due sabati al mese, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Ritenuta la natura subordinata del rapporto e il diritto all'inquadramento nel III Livello del CCNL Telecomunicazioni, assumeva di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 12.865,72 a titolo di differenze retributive, ratei di 13^, indennità sostitutiva di ferie e permessi on goduti e TFR. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la
dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019, è intercorso un unico rapporto di lavoro CP_2 subordinato part-time al 67,20% con inquadramento nel III Livello del CCNL
Telecomunicazioni e che la ricorrente ha lavorato, dal 13 aprile 2017 al 5 giugno 2019, esclusivamente nell'ambito dell'appalto e/o subappalto intercorso tra e la CP_2
; per l'effetto, condannare la e la , Controparte_4 CP_2 Controparte_4 in solido tra loro, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, al pagamento in favore del 3
Sig.ra della complessiva somma di € 12.865,72 per i titoli Parte_1 specificatamente indicati nei conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o a quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché al versamento dei maggiori contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc”.
Si costituiva eccependo la propria estraneità ai fatti, Controparte_4 non avendo alcun contratto di appalto con la CP_2
La TO RL rimaneva invece contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della
Premessa l'illegittimità del contratto a progetto sottoscritto con CP_3
osservava che in applicazione dei principi sanciti dalla S.C. in materia CP_2 di subordinazione, il rapporto di lavoro della ricorrente non doveva ritenersi instaurato con la bensì con la Problem proprietaria dei CP_2 Parte_2 locali e delle attrezzature, i cui preposti esercitavano i poteri datoriali. Non essendo stata tale società evocata in giudizio, le domande formulate nei confronti della dovevano trovare rigetto. Parimenti, il difetto di prova CP_2 della sussistenza di un rapporto di lavoro con la società evocata in giudizio, determinava il rigetto delle domande ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 formulate nei confronti della . Controparte_4
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando 5 motivi di gravame. Con il primo motivo ha lamentato
[...]
l'erronea qualificazione della domanda nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto invocato l'art. 69, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 laddove le domande azionate si fondavano sulla natura subordinata del rapporto. Con il secondo motivo ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame l'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015. Con il terzo motivo ha dedotto l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali dalle quali emergeva la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ed in particolare delle buste paga, del contratto, della CP_2 comunicazione di assunzione e dell'estratto contributivo. Con il quarto motivo di gravame ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 29 del D.Lgs
n. 276/2003 mentre con l'ultimo motivo di gravame ha censurato la 4
regolamentazione delle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone Controparte_4 il rigetto.
TO RL è invece rimasta contumace anche nel grado.
All'odierna udienza questa Corte invitava le parti a prendere posizione sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in CP_5 relazione alla domanda di condanna delle società appellate in solido al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive richieste.
L'appellante chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio mentre l'appellata costituita si rimetteva al Collegio.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che l'appellante ha azionato e devoluto al grado anche la domanda di condanna delle società appellate a versare all' i contributi CP_5 previdenziali sulle maggiori retribuzioni rivendicate in giudizio.
Ebbene, in tema di litisconsorzio necessario con l' nelle controversie CP_5 concernenti la regolarizzazione contributiva dei lavoratori dipendenti, la Suprema Corte con la sentenza n. 23376/2020, dando seguito all'orientamento espresso dalle precedenti sentenze n. 8956/2020, n. 19679/2020, n. 14853/2019 e n. 9394/2017, ha ribadito quanto segue: “… nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una 5
situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, cod.civ. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
22. prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in 6
alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
25. le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
26. fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
…”. Applicando al caso di specie questi principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che, rispetto alle domande di versamento delle maggiori contribuzioni formulate dall'appellante, il contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario CP_5
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra riportata, il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto. 7
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Peraltro, -come avvalorato in via induttiva proprio dalla sentenza n. 23376/2020 della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo immediatamente le parti avanti al primo Giudice- il dictum non pregiudica in alcun modo i contraddittori, ma anzi li garantisce, perché consente che l'emananda sentenza sia opponibile all' titolare sostanziale CP_5 del rapporto contributivo pure oggetto di cognizione in questa sede e ciò con un intervento officioso operato nel pieno rispetto del principio del giusto processo, in specie sotto il profilo della sua ragionevole durata.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio, in applicazione di principi giurisprudenziali consolidatisi durante il precedente grado di giudizio (art. 92 c.p.c).
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti costituite le spese del grado.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR TR
( F.to dig.te)