Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
e , con Parte_1 Parte_2
l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppina Angela Turano;
e
, con l'assistenza e Controparte_1
difesa della funzionaria dott.ssa Rossella Scalercio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/08/2019, le parti ricorrenti hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 157-01/2019 (alla Società) e n. 157/2019 (al legale rappresentante) emesse dal Direttore della in data Parte_3
30.05.2019, con le quali era stato ordinato il pagamento della somma di €. 3.300,00, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 22 L.689/1981 per aver violato le disposizioni di cui: art. 3, commi 3 e 3-ter, Decreto Legge 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni della Legge 23.04.2002, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1, Decreto
Legislativo 14.09.2015, n. 151 per aver occupato nella giornata del 05.04.2017 il lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Parte_4
L' si è costituito per sentire rigettare la proposta opposizione. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis, co. 2 del d.l. 510/1996 (convertito in l. n. 608 del 1996) come modificato dalla l. n. 297 del 2006, il datore di lavoro privato deve inviare la comunicazione di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, ove per inizio del rapporto di lavoro si intende la data dalla quale decorre, per il lavoratore, l'obbligo di eseguire la
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2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver adempiuto all'obbligo di preventiva comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro per forza maggiore. Tanto ha dedotto in merito alla forza maggiore: “…il giorno 05 Aprile 2017 la Controparte_2
già impegnata sul cantiere sede dell'ispezione, si è vista costretta, improvvisamente, a
[...]
dover fronteggiare un imprevisto lavorativo manifestatosi sul cantiere/deposito della propria sede legale sito in San Marco Argentano, alla Contrada Destre di Ghiandaro, snc….tra le numerose attività svolte dalla vi rientra anche quella Controparte_3
della produzione di calcestruzzo, infatti la società è dotata di un sofisticato impianto di produzione che richiede continua e delicata manutenzione. L'odierna ricorrente si pregia di fornire detto materiale su numerosi cantieri – anche e soprattutto di natura pubblica – tanto da non potersi permettere il lusso di mancare nelle consegne programmate giornalmente. Alle prime ore dell'alba del giorno 05.04.17, ora in cui solitamente l'amministratore unico dà inizio alla propria attività in attesa dell'arrivo dei dipendenti, nell'avviare l'impianto di calcestruzzo si accorgeva che lo stesso manifestava un mal funzionamento, tanto da rendere impossibile
l'erogazione del cemento e, dunque, si rendeva necessario un suo intervento per favorire la ripresa della produzione. Il Sig. dotato delle capacità tecniche per Parte_2 fronteggiare le emergenze sull'impianto, unitamente alla forza lavoro presente sul cantiere/deposito, si prodigava per risolvere le complicazioni presentatesi al fine di evitare disaggi e/o ritardi nelle forniture di calcestruzzo già programmate per la giornata del 04.05.17.
Ciò ha però comportato che, il legale rappresentante e amministratore unico dell'odierna ricorrente, Sig. unitamente ai lavoratori in forza, si sono visti costretti a Parte_2
rimanere in sede per agevolare la risoluzione del problema venutasi a creare nella propria sede legale ragione per la quale è stato impossibile raggiungere il cantiere di Altomonte
(CS). In virtù di ciò il Sig. , fratello del Sig. , constatata Parte_5 Parte_2
l'impossibilità di quest'ultimo di presenziare sul cantiere di Altomonte (CS) e di eseguire i lavori del giorno 05 Aprile 2017, non rimandabili e di necessario completamento come da accordi sottoscritti tra le parti committente e Società incaricata allo svolgimento dei lavori, si è visto costretto, in sostituzione del di lui fratello - Sig. -, a raggiungere il Parte_2
2 cantiere dell'Hotel Barbieri per effettuarne lo scarico del materiale da utilizzare per eseguire l'opera commissionata. Il Sig. effettuava, da solo, per la giornata del 05 Aprile Parte_5
2017 una attività di mero trasporto della merce per essere scaricata sul luogo di lavoro al solo fine di evitare il blocco giornaliero del cantiere. Giunto sul posto, il Sig. , si è reso Parte_5
conto che da solo gli risultava impossibile eseguire i lavori di scarico previsti per la giornata, e su contatto telefonico con il legale rappresentante ed amministratore unico, gli rappresentava le difficoltà riscontrate e chiedeva l'ausilio di ulteriore unità lavorativa al fine di vedersi coadiuvato nell'esercizio delle attività da porre in essere. In virtù della esplicita richiesta di collaborazione pervenuta dal Sig. , l'amministratore unico dell'odierna ricorrente – Parte_5
-, si è trovato nelle condizioni irreversibili di fare giungere sul cantiere di Parte_2
Altomonte (CS) un lavoratore al fine di cooperare con il Sig. nell'esecuzione Parte_5 dell'attività da effettuare sui luoghi di lavoro. Ad essere individuato quale possibile unità, da impegnare sul cantiere oggetto dell'ispezione, fu il Sig. che contattato Parte_4 telefonicamente dall'amministratore unico, la mattina del 05.04.17 alle ore 06.00 circa, diede immediatamente la sua disponibilità a recarsi a lavoro”.
Ciò che è rimasto indimostrato nel giudizio è il tipo di imprevisto che avrebbe coinvolto il legale rappresentante della società. Il fratello ha così dichiarato: “Il 5.4.2017 mio Parte_5
fratello mi aveva chiesto, la mattina stessa, di trasportare del materiale su Altomonte su un cantiere, dove c'è un ristorante, perché lui era occupato su altri cantieri, aveva avuto altre emergenze”; tanto ha invece dichiarato il teste : “sono autista presso la ditta Testimone_1
CA Francesco. è mio cognato. Sono stato dipendente della Parte_2 [...]
dal 2000 al 2020, prima lavoravo per la ditta del padre. Ero autista. Parte_1
Il 5.4.2017 mi trovavo sul cantiere di c.da a San Marco Argentano, Per_1 Parte_2 avrebbe dovuto portare del materiale ad Altomonte, presso un altro cantiere. C'è stato un problema all'impianto di calcestruzzo sito in c.da e non ha potuto raggiungere Per_1
Altomonte; perciò, ha incaricato il fratello di raggiungere il cantiere di Altomonte Parte_5 al posto suo. Ero lì che stavamo riparando l'impianto”.
L'istruttoria espletata, a fronte di una allegazione generica, non ha sufficientemente chiarito il tipo di evento che ha coinvolto l'impianto di calcestruzzo e la sua durata, tale da configurare un evento di forza maggiore.
3. Quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione irrogata, considerato che l'art. 22 co. 1, lett. a) del d.lgs. 151 del 2015 prevede, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, l'importo di € 3.300 per un lavoratore impiegato
3 irregolarmente risulta non solo correttamente individuato tra il minimo ed il massimo edittale previsto dal legislatore, ma anche congruo alla luce della gravità dei fatti ovvero dell'impiego di forza lavoro “in nero” e del conseguenziale omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Pertanto, alla luce di quanto sin ora esposto, l'opposizione è respinta.
4. La controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 03/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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