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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 25 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 361/2025 R.G. e al n. 3792/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 29, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.1.2025 Pt_1
premettendo di essere affetto da molteplici patologie, esponeva che aveva presentato,
[...]
in data 11.7.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi della legge n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa dell'1.6.2022 ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del
1 beneficio richiesto;
in data 20.1.2025 aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso.
Lamentava che il c.t.u. aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto. Deduceva, in particolare, che dalla certificazione medica prodotta emergeva che egli era affetto da ipertensione arteriosa (II classe NYHA), nonché da pregresso infarto miocardio trattato con angioplastica. Denunciava, inoltre, l'errore in cui era incorso il c.t.u. per aver sottovalutato le patologie a carico dell'apparato osteo-articolare.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 13.3.2025, eccepiva CP_1
in via preliminare l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla prestazione.
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 25.3.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemica in iperteso in classe funzionale tra I e II NYHA. Note di lombartrosi
a scarsa incidenza funzionale in 67enne con lievi segni di depressione” ed ha motivatamente ritenuto che tali patologie non risultino essere di entità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo delle capacità lavorative e di guadagno in occupazioni confacenti alle attività lavorative del ricorrente.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, il quale lamentava che il c.t.u. avesse sottovalutato la portata invalidante delle patologie da egli sofferte, in particolare l'ipertensione arteriosa
(classe II NYHA), un precedente infarto miocardico trattato con angioplastica e le patologie legate all'apparato osteo-articolare.
In realtà il c.t.u. ha bene sottolineato che, per quanto riguarda le patologie denunciate a carico dell'apparato osteoarticolare, localizzate prevalentemente nella regione lombare della colonna vertebrale, all'esame obiettivo non ha rilevato limitazioni funzionali e che le alterazioni radiologiche osservate, pur presenti, non assumono rilevanza clinica. In merito alla cardiopatia
2 ischemica post-infartuale, ha evidenziato che il ricorrente non presenta una classe d'insufficienza cardiaca da scompenso (III o IV), poiché non sono presenti segni clinici o obiettivi di scompenso cardiaco. Ha, infine, chiarito che risultava documentato come, al momento della dimissione (SC di Cardiologia dell'Ospedale Papardo) dopo il ricovero per infarto del 25.2.2019, l'esame ecocardiografico evidenziasse una frazione d'eiezione (FE) praticamente normale (55%) senza che emergessero successive o attuali ripercussioni cliniche documentate. Ha conseguentemente concluso affermando che le infermità descritte, nel loro insieme, anche se incidono sulla capacità lavorativa non sono tali determinano nel ricorrente l'inabilità prevista dal beneficio richiesto.
Le conclusioni del c.t.u. risultano coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione sanitaria esaminata. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente si è limitata a contestare apoditticamente l'esito dell'accertamento medico-legale espletato durante la fase sommaria ribadendo le osservazioni già formulate avverso la bozza della relazione ed alle quali il c.t.u. ha risposto in maniera completa e convincente.
5.- Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia ed imponga dunque il rigetto della domanda.
6.- Va disposto l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini
Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs.
n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 11.7.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 24.1.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
3 - rigetta le domande;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 25 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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