Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7519 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7519/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Dott. Alfredo CHI Presidente R.G.N. 18971/99 Cron. 17315 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Rep. 2723 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud.14/11/00 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OPE dal Sig. S ENTENZA 3000 per diritti Ls il 4.GIU. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE A. R. ARREDAMENTI di ARIPPA ROSANGELA, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA ROMA VIA CUNFIDA 20, presso l'avvocato FRANCESCO OLIVETI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MENCONI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SAIS Srl, in persona del legale rappresentante pro domiciliata in ROMA VIA XX tempore, elettivamente l'avvocato MASSIMILIANO VOLO 2000 SETTEMBRE 1, presso 2103 RANCATI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO -1- TIEZZI MAESTRI, giusta procura a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorso;
Rilasciata copia legale al Sig. OLIVETI - controricorrente per diritti +3 12011 2001 avverso la sentenza n. 931/98 della Corte d'Appello di il IL CANCELLIERE FIRENZE, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Menconi, che ha LIRE 2000 CANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per BE363378 l'accoglimento del ricorso. AU767520 N E R A B BE363382 BE363383 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza pubblicata il 22 luglio 1998, dichiarava improcedibile l'appello proposto da EL AR contro la sentenza del Tribunale di CI (pronunciata nei confronti della AR opponente a decreto di ingiunzione e della società a r.
1. SAIS), perché la prodotta copia della sentenza impugnata, benchè recante in calce la certificazione di autenticità del cancelliere, era incompleta, pressocchè integralmente priva della sezione dedicata allo svolgimento del processo, sicchè "integrandosi vicendevolmente la parte precipuamente motiva con quella più particolarmente espositiva, non è dato sapere sulla base di quali elementi di fatto i primi giudici siano pervenuti alla decisione". La produzione della copia della "addirittura di tutta (o quasi)sentenza priva l'esposizione del fatto" doveva essere, a giudizio della Corte di merito, riferita a negligenza dell'appellante, al cui doveroso e pur sommario controllo non sarebbe potuta sfuggire l'incompletezza della copia rilasciata dal cancelliere. Contro questa decisione EL AR ha 3 proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi di impugnazione, cui la società a r.l. SAIS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 347 e 348 c.p.c. e censura la decisione per avere la Corte di merito disatteso il principio affermato giurisprudenza di legittimità secondo cui nella l'improcedibilità dell'appello deve pur sempre comportamento colpevole ricollegarsi a un dell'appellante, da escludersi nella ipotesi in cui Lever della sentenza impugnata, sia stata come nella specie prodotta una copia incompleta ma certificata conforme all'originale dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata (non essendo ragionevole porre a carico dell'appellante l'onere di verificare l'autenticità -e quindi la completezza della copia rilasciata dal pubblico ufficiale depositario dell'originale). In ogni caso la equiparazione della fattispecie di produzione di copia incompleta a quella di omessa produzione è legittima soltanto se la lacuna riguardi punti e argomenti della decisione dalla cui conoscenza il giudice di appello non possa prescindere al fine del riesame e sempre che la n e at L 4 lacuna non possa essere integrata attraverso la lettura di altri atti e documenti del processo: come invece sarebbe stato nella specie agevole, fatto riferimento, quanto alle conclusioni delle parti, al verbale della udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale e, quanto alla vicenda monitoria, alla copia del decreto di ingiunzione prodotta dall'opponente, con la ricostruzione completa dello svolgimento del processo. deduce Con il secondo motivo la ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione là dove la Corte di merite /afferma di adeguarsi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (che considera adempiuto in ogni caso l'onere di produzione della copia della sentenza se essa sia "autenticata" dal cancelliere), ma poi pone tuttavia a carico dell'appellante il dovere di verificare la completezza della copia stessa sotto sanzione di improcedibilità dell'impugnazione. Critica per altro come illogica la motivazione del convincimento circa la sussistenza di colpa nella mancata constatazione della incompletezza della copia, priva di una sola pagina e per altro attinente allo svolgimento del processo "che Celan 5 solitamente nella pratica non è oggetto di disamina da parte di chi conosce la vicenda processuale". 2.- La unitaria censura argomentata nei due motivi di impugnazione (che debbono perciò essere congiuntamente esaminati) è fondata. Afferma la Corte di merito di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito con la sentenza 2948/1998, secondo - agli effetti degli cui, ferma la equiparazione tra le ipotesi di mancata artt. 347 e 348 c.p.c. - produzione della copia della sentenza appellata e di produzione di copia incompleta, la sanzione di improcedibilità dell'appello deve essere pur sempre comportamento colpevole а unricollegata dell'appellante, non ravvisabile quando l'autenticità e la conformità all'originale della attestate dal cancelliere presso il copia siano giudice a quo, pubblico ufficiale depositario della sentenza. Ma a ben vedere la Corte di merito non solo non condivide la assolutezza di questo 1998 principio (Cass. 2948/ esclude espressamente che il dovere di diligenza dell'appellante si spinga fino al punto di verificare la corrispondenza all'originale della copia certificata conforme), ma d l in pratica lo capovolge là dove nella specie imputa u o W a negligenza dell'appellante - sanzionabile con la improcedibilità dell'appello il non aver verificato che la prodotta copia della sentenza, rilasciata dall'ufficio del cancelliere, era mancante di una (sola) facciata, per di più relativa alla sezione del testo dedicata allo "svolgimento del processo": e dunque afferma il principio contrario, secondo cui l'onere di produzione di copia della sentenza appellata implica per l'appellante il dovere di controllo conformità all'originale della copiadella rilasciata dal cancelliere. Erronea è pure la affermazione conclusiva nel testo della sentenza qui impugnata (che costituisce una autonoma ragione della decisione), secondo la quale non sarebbe dato al Collegio cui la causa -- sia stata rimessa per la decisione e che abbia l'incompletezza della copia dellaconstatato di rimettere le parti davanti sentenza all'istruttore dando termine all'appellante per la produzione della copia integrale, vero essendo al contrario che al rilievo di un difetto della copia certificata conforme dal cancelliere (e tale da non comportare la sanzione di improcedibilità Abund dell'appello) non può funzionalmente seguire che quel provvedimento ordinatorio (e soltanto l'inosservanza del termine dato per la nuova 4 produzione incontrerà la sanzione della improcedibilità dell'impugnazione). Accolto dunque il ricorso e cassata la sentenza impugnata (che ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello), la causa è rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Firenze perché, פ י י verificata la produzione di copia completa della י sentenza appellata, proceda al riesame del merito (provvedendo anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).
P.Q.M.
40000 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 280000 impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione. Giovanin bosaved, est. ti feed Roma, 14 novembre 2000 CORTE SUP ORAZIONE IL CAAstele Des 4 2001 ELLIERE 9