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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2022 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benito de Simone e Giuliano Rocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia Via Cotani 106 ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv Massimo lipparini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia C.so Vannucci 92 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: ACCERTARE E
DICHIARARE che il 2.11.2019 la Sig.ra cadeva all'ingresso del Rio Bar in Perugia, Parte_1
Località Ponte Felcino, Strada della Molinella n. 19/A, a causa della scivolosità della pedana posizionata all'ingresso, e, per l'effetto:
CONDANNARE la società in persona del rappresentante legale pro - tempore, in qualità CP_1 di soggetto custode dei locali del Rio Bar suindicato, al risarcimento, in favore della Sig.ra Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali ed esistenziali, presenti e futuri,
[...] conseguenti alle lesioni subite, nella misura complessiva di € 22.557,71, comprensiva delle spese mediche, ovvero, subordinatamente, nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di anticipazioni e competenze professionali.
Per : CP_1
pagina 1 di 3 Voglia l'Onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto nei termini di sua formulazione.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res – nel caso di specie la pedana bagnata su cui è scivolata parte attrice - a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (M. Franzoni L'Illecito). Pertanto, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c., esonerando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, l'onere probatorio sostanziandosi nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, onerando invece il custode, per andare esente da colpa, di provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo e, quindi, in un evento caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso che ci occupa, dall'espletata istruttoria, è emerso che parte attrice, per sua stessa ammissione, era una cliente abituale del di Perugia e quindi doveva essere Pt_2 sufficientemente a conoscenza dei luoghi, mentre dalla testimonianza della Sig.ra Testimone_1 all'epoca dei fatti dipendente della società convenuta, si è appreso che sulla pedana oggetto del sinistro erano apposte “delle strisce antiscivolo che però erano deteriorate” e che solo successivamente alla caduta della Sig.ra vennero apposti dei segnali di pericolo. Ed allora, se è da escludere nel caso Pt_1 concreto il caso fortuito, essendosi dimostrato che il custode non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare l'evento, sia a causa dell'omessa manutenzione della pedana, che necessitava dell'applicazione di efficienti strisce antiscivolo, sia per l'assenza di segnalazioni di pericolo in caso di pioggia, dall'altra parte, tuttavia, non può non tenersi conto del concorso colposo della danneggiata che, essendo a conoscenza dei luoghi, frequentandoli abitualmente, nella particolare condizione atmosferica (aveva piovuto prima: quando sono entrata aveva cessato di piovere ma era bagnato…
(risposta al cap 2 interrogatorio formale avrebbe dovuto tenere un comportamento diligente e Pt_1 improntato alla prudenza, come esigibile in determinate situazioni contingenti. Si ritiene pertanto un concorso di colpa attribuibile all'attrice pari al 30% nella causazione del sinistro. Dalla CTU espletata dal dott. è emerso che il danno biologico permanente in capo alla è stato accertato Per_1 Pt_1 nella percentuale del 3,5 % e che i gg di invalidità temporanea totale sono stati quantificati in 7, quelli di invalidità temporanea al 50% in 20 e quelli di invalidità temporanea al 25% in 60. Le spese mediche pagina 2 di 3 ritenute congrue in € 1087,82 mentre lo stesso CTU ha accertato che “il quadro residuale è oggi riconducibile diagnosticamente ad un modesto deficit funzionale ed antalgico della mano destra” da cui si deduce l'assenza di un'apprezzabile perdita della capacità lavorativa specifica. Il danno complessivo ammonta pertanto ad € 7.067,92 di cui € 3163,83 quale danno biologico permanente;
€
1797,76 quale danno biologico temporaneo;
€ 1045,51 quale danno morale nella percentuale del
33,33% ed € 1.087,82 quali spese mediche ritenute congrue e giustificate. Considerato il concorso di colpa del 30% in capo alla parte attrice, il danno risarcibile è pari ad € 4947,54
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna in persona del legale rappresentante al pagamento, a titolo di risarcimento, a CP_1
della somma di € 4.947,54 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € CP_1
3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, spese generali 15%, oltre al pagamento integrale della C.T.U. come già liquidata
Perugia, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2022 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benito de Simone e Giuliano Rocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia Via Cotani 106 ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'Avv Massimo lipparini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia C.so Vannucci 92 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: ACCERTARE E
DICHIARARE che il 2.11.2019 la Sig.ra cadeva all'ingresso del Rio Bar in Perugia, Parte_1
Località Ponte Felcino, Strada della Molinella n. 19/A, a causa della scivolosità della pedana posizionata all'ingresso, e, per l'effetto:
CONDANNARE la società in persona del rappresentante legale pro - tempore, in qualità CP_1 di soggetto custode dei locali del Rio Bar suindicato, al risarcimento, in favore della Sig.ra Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, morali ed esistenziali, presenti e futuri,
[...] conseguenti alle lesioni subite, nella misura complessiva di € 22.557,71, comprensiva delle spese mediche, ovvero, subordinatamente, nella diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo, con vittoria di anticipazioni e competenze professionali.
Per : CP_1
pagina 1 di 3 Voglia l'Onorevole Tribunale adito, reiectis contrariis, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto nei termini di sua formulazione.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res – nel caso di specie la pedana bagnata su cui è scivolata parte attrice - a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (M. Franzoni L'Illecito). Pertanto, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c., esonerando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, l'onere probatorio sostanziandosi nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, onerando invece il custode, per andare esente da colpa, di provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo e, quindi, in un evento caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso che ci occupa, dall'espletata istruttoria, è emerso che parte attrice, per sua stessa ammissione, era una cliente abituale del di Perugia e quindi doveva essere Pt_2 sufficientemente a conoscenza dei luoghi, mentre dalla testimonianza della Sig.ra Testimone_1 all'epoca dei fatti dipendente della società convenuta, si è appreso che sulla pedana oggetto del sinistro erano apposte “delle strisce antiscivolo che però erano deteriorate” e che solo successivamente alla caduta della Sig.ra vennero apposti dei segnali di pericolo. Ed allora, se è da escludere nel caso Pt_1 concreto il caso fortuito, essendosi dimostrato che il custode non aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare l'evento, sia a causa dell'omessa manutenzione della pedana, che necessitava dell'applicazione di efficienti strisce antiscivolo, sia per l'assenza di segnalazioni di pericolo in caso di pioggia, dall'altra parte, tuttavia, non può non tenersi conto del concorso colposo della danneggiata che, essendo a conoscenza dei luoghi, frequentandoli abitualmente, nella particolare condizione atmosferica (aveva piovuto prima: quando sono entrata aveva cessato di piovere ma era bagnato…
(risposta al cap 2 interrogatorio formale avrebbe dovuto tenere un comportamento diligente e Pt_1 improntato alla prudenza, come esigibile in determinate situazioni contingenti. Si ritiene pertanto un concorso di colpa attribuibile all'attrice pari al 30% nella causazione del sinistro. Dalla CTU espletata dal dott. è emerso che il danno biologico permanente in capo alla è stato accertato Per_1 Pt_1 nella percentuale del 3,5 % e che i gg di invalidità temporanea totale sono stati quantificati in 7, quelli di invalidità temporanea al 50% in 20 e quelli di invalidità temporanea al 25% in 60. Le spese mediche pagina 2 di 3 ritenute congrue in € 1087,82 mentre lo stesso CTU ha accertato che “il quadro residuale è oggi riconducibile diagnosticamente ad un modesto deficit funzionale ed antalgico della mano destra” da cui si deduce l'assenza di un'apprezzabile perdita della capacità lavorativa specifica. Il danno complessivo ammonta pertanto ad € 7.067,92 di cui € 3163,83 quale danno biologico permanente;
€
1797,76 quale danno biologico temporaneo;
€ 1045,51 quale danno morale nella percentuale del
33,33% ed € 1.087,82 quali spese mediche ritenute congrue e giustificate. Considerato il concorso di colpa del 30% in capo alla parte attrice, il danno risarcibile è pari ad € 4947,54
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna in persona del legale rappresentante al pagamento, a titolo di risarcimento, a CP_1
della somma di € 4.947,54 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Parte_1
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € CP_1
3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, spese generali 15%, oltre al pagamento integrale della C.T.U. come già liquidata
Perugia, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3