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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. ,837/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PALATTELLA CRISTINA RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. BERNARDINI CP_1 C.F._2
BEATRICE RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, ed all'esito del Parte_1 passaggio in giudicato della decisione, l'emissione di sentenza di divorzio in relazione al matrimonio celebrato con a Ginosa (TA) in data 10/06/2009 (atto Parte II, Serie A, Ufficio 1, CP_1 num.13). Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 907/2024 datata 24.9.2024 che recepiva il seguente accordo:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Orte che ivi potrà vivere unitamente ai figli. Parte_1
3. Il Sig lascerà l'abitazione entro CP_1
4. affida ori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro CP_1 itolo di contributo per il mantenimento dei figli (euro 600,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l'assegno unico dovrà essere percepito unicamente dalla sig.r . Parte_1
7. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni a di Euro 500,00 a titolo di CP_1 per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
A seguito dell'emissione dell'indicata sentenza, fissata l'odierna udienza - sostituita con lo scambio di note scritte - per le determinazioni sulla domanda di divorzio, le parti trasmettevano le seguenti congiunte conclusioni scritte:
“chiede che il Tribunale adito, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi conciliare, emessi i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse dei minori, rimetta la causa in decisione e all'esito: 1) Dichiari lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e celebrato il 10- Parte_1 CP_1
6-2009 a Ginosa (TA), ordinando al competente ufficio di procedere all'annotazione dell'emandanda sentenza;
2) Confermi le condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto fra i coniugi all'udienza del 18-9-24 ed omologate con sentenza n. 907/24 quanto all'affidamento congiunto dei figli, il contributo di mantenimento da versare in favore della sig.ra e dei minori, l'assegnazione Pt_1 della casa familiare, la regolamentazione di ogni altro aspetto economico intercorso fra le stesse parti” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BA) il 28/02/1980 e nato a [...] ( n relazione al matrimonio CP_1 celebrato a Ginosa (TA) in data 10/06/2009 (atto Parte II, Serie A, Ufficio 1, num.13) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da conclusioni congiunte indicate nella parte narrativa della presente decisione.
3. spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. ,837/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PALATTELLA CRISTINA RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. BERNARDINI CP_1 C.F._2
BEATRICE RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale, ed all'esito del Parte_1 passaggio in giudicato della decisione, l'emissione di sentenza di divorzio in relazione al matrimonio celebrato con a Ginosa (TA) in data 10/06/2009 (atto Parte II, Serie A, Ufficio 1, CP_1 num.13). Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del processo, veniva emessa sentenza parziale di separazione n. 907/2024 datata 24.9.2024 che recepiva il seguente accordo:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Orte che ivi potrà vivere unitamente ai figli. Parte_1
3. Il Sig lascerà l'abitazione entro CP_1
4. affida ori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
5. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro CP_1 itolo di contributo per il mantenimento dei figli (euro 600,00 per figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l'assegno unico dovrà essere percepito unicamente dalla sig.r . Parte_1
7. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni a di Euro 500,00 a titolo di CP_1 per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
A seguito dell'emissione dell'indicata sentenza, fissata l'odierna udienza - sostituita con lo scambio di note scritte - per le determinazioni sulla domanda di divorzio, le parti trasmettevano le seguenti congiunte conclusioni scritte:
“chiede che il Tribunale adito, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi conciliare, emessi i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse dei minori, rimetta la causa in decisione e all'esito: 1) Dichiari lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e celebrato il 10- Parte_1 CP_1
6-2009 a Ginosa (TA), ordinando al competente ufficio di procedere all'annotazione dell'emandanda sentenza;
2) Confermi le condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto fra i coniugi all'udienza del 18-9-24 ed omologate con sentenza n. 907/24 quanto all'affidamento congiunto dei figli, il contributo di mantenimento da versare in favore della sig.ra e dei minori, l'assegnazione Pt_1 della casa familiare, la regolamentazione di ogni altro aspetto economico intercorso fra le stesse parti” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BA) il 28/02/1980 e nato a [...] ( n relazione al matrimonio CP_1 celebrato a Ginosa (TA) in data 10/06/2009 (atto Parte II, Serie A, Ufficio 1, num.13) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da conclusioni congiunte indicate nella parte narrativa della presente decisione.
3. spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco