Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 540/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. RINALDI GIOVANNI;
Parte_1
contro
– con il Funzionario dott. Controparte_1
CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 19/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente in collegamento da remoto Avv. RINALDI GIOVANNI, per la parte resistente a dr.ssa e la dr.ssa Desy Controparte_2
COLOMBRITA come da delega agli atti telematici.
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
1
L'Avv. RINALDI GIOVANNI insiste per l'accoglimento del ricorso, al quale si riporta.
La parte resistente insiste per il rigetto per i motivi indicati nella memoria difensiva
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 540/2024, avente per oggetto “differenze retributive”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RINALDI, WALTER MICELI, NICOLA ZAMPIERI, FABIO GANCI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 28/08/2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, spiegando di avere lavorato come docente alle dipendenze del convenuto con una serie di contratti a tempo determinato, CP_1
essendo poi stato immesso in ruolo a far data dal 1.9.2020. Assumendo che, nel rispetto del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, deve esservi parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato, con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ed al trattamento retributivo, il ricorrente ha chiesto, anche per il periodo di servizio preruolo, l'applicazione in suo favore dei gradoni stipendiali previsti nel regime anteriore al CCNL 4.8.2011, rassegnando le seguenti conclusioni: 3 IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, CON CONSEGUENTE CONDANNA del Controparte_1
a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli
[...] incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato - IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, CON CONSEGUENTE CONDANNA del
a pagare al ricorrente il valore retributivo della fascia Controparte_1 stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - CONDANNARE L resistente al pagamento, in favore della Controparte_3 ricorrente, delle differenze retributive per gli scatti di anzianità maturati in fase di precariato e dopo l'immissione in ruolo pari ad € 4.851,49 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il si è costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
preliminarmente la prescrizione del diritto azionato, in ogni caso assumendo di avere correttamente ricostruito la carriera del ricorrente, altresì rilevando che gli anni scolastici
1985/1986, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1991/92, 1992/93 e 1993/94, fatti valere dal ricorrente, non possono essere considerati equiparabili a quelli prestati dagli insegnanti a tempo indeterminato, in quanto caratterizzati da un numero esiguo di giorni di servizio e/o da una marcata discontinuità e frammentarietà tra un incarico.
2. Il ricorrente deduce, in punto di diritto, che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato;
lamenta che in conseguenza dell'errato computo dell'anzianità di servizio, egli non sia stato correttamente inquadrato nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio. In particolare assume che, in virtù dell'equiparazione dell'insegnamento svolto con contratti a tempo determinato a quello svolto con contratti a tempo indeterminato, gli debbano essere applicati i gradoni stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva vigente prima del 2011, operando la clausola di salvaguardia dell'art. 2 CCNL 4.8.2011. Sul punto la difesa attorea deduce testualmente quanto segue: 4 “Per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute preliminarmente occorre precisare che al momento dell'immissione in ruolo (01.09.2020), spetterebbe un'anzianità di
6 anni, 0 mesi e 0 giorni. Lo stesso pertanto avrebbe diritto alla fascia 3-8 già durante l'anno scolastico 2018/2019 ed avendo maturato la fascia 9-14 solamente il 01.09.2023 al ricorrente ad oggi spettano: Fascia 3-8 dal mese di luglio 2019 (prescrizione quinquennale) ad agosto
2023 Totale 49 mesi x € 99,01 mensili = € 4.851,49” (pag. 12 del ricorso).
2. La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Vero è che nella giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt. Cass. nn. 20918/19,
22558/2016) è ormai consolidato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato ormai in numerose pronunce, la Corte
è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
In tale prospettiva si è anche imposta un'applicazione dell'art. 2 del CCNL del 2011 rispettosa di detto principio di parità di trattamento. La citata disposizione della contrattazione collettiva del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che:
“Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad
5 personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”.
Per evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si deve quindi ritenere che le disposizioni transitorie trovino applicazione anche al lavoratore precario, il cui servizio pre ruolo sia equiparabile a quello del lavoratore a tempo indeterminato e che - essendo in servizio alla data del 1.9.2010- abbia maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2; ciò proprio in ragione del fatto che egli ha comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del “precariato”.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che - con riferimento alla norma transitoria sopra richiamata- ha chiarito trattarsi di disposizione posta “a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l.”. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, relativo ad una lavoratrice immessa in ruolo in data successiva al 1.9.2010, la Corte ha statuito che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
6 3. La citata clausola di salvaguardia, peraltro, ha come presupposto che si tratti di “personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010”; anche se il principio di equiparazione sopra illustrato ne implica l'estensione al personale che abbia lavorato a tempo determinato, non si può comunque prescindere dalla circostanza che si tratti di personale “già in servizio” a quella data. È quindi dirimente -nel senso di escludere l'applicabilità di tale clausola- la circostanza che nel caso in esame il prof. non abbia nemmeno fornito prova Pt_1
di essere stato in servizio alla data del 1.9.2010. Ha anzi egli stesso allegato che negli anni scolastici dal 1994/1995 al 2014/2015 compresi, non ha svolto nessuna supplenza (cfr. pag. 2 del ricorso). Di ciò si trae conferma dalle risultanze del decreto di ricostruzione della carriera
(doc. n. 3 di parte ricorrente).
Peraltro, l'equiparabilità implica che i lavoratori assunti con contratti a termine abbiano prestato un servizio comparabile ai lavoratori a tempo indeterminato, in ragione di plurimi contratti precari susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità: in tal caso, infatti, la natura, durata e frequenza delle prestazioni lavorative (e l'esperienza professionale per l'effetto maturata) non differiscono in concreto da quelle del personale in ruolo (a tempo indeterminato), mentre un'obiettiva diversificazione di trattamento è giustificata laddove il dipendente sia stato assunto per pochi giorni e/o con sensibile discontinuità e frammentarietà, fra un'assunzione e l'altra.
Considerato che il ricorrente per un ventennio (tanto è il tempo trascorso dalla supplenza dell'a.s. 1993/1994 a quella dell'a.s. 2015/2016) non ha prestato alcun servizio di docenza, non vi è ragione (anche a prescindere dal predetto presupposto dell'essere in servizio alla data del
1.9.2010) di applicare, nella sua situazione, l'equiparazione in esame e quindi di ritenere che gli si estenda la clausola di salvaguardia, che implicherebbe l'ultrattività della contrattazione collettiva previgente.
In una situazione di tal fatta, il riconoscimento di un servizio preruolo di anni sei (come effettuato nel decreto di ricostruzione della carriera) e l'applicazione della contrattazione collettiva vigente alla data di assunzione in ruolo non determinano alcun effetto discriminatorio, sicchè le domande del ricorrente vanno rigettate.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che il si è difeso tramite propri funzionari, sicché va applicata la riduzione dei CP_1
compensi ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € 600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 19 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
8