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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2284/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RO Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2284/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cf. Parte_1
), ivi residente in [...] piano I, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Mariano Nicodemo, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, nato a [...] l'[...] (cf. ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...] piano I, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN TT, giusta procura in atti;
- Resistente -
pagina 1 di 12 All'udienza del 17.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 9.06.2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge, , al quale si è unita in matrimonio in PR LL il Controparte_1
24.10.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PR LL dell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A).
Esponeva in particolare che: dalla convivenza coniugale sono nati i figli (nata nel 2001), (nato nel Per_1 Per_2
2002) e (nata nel 2015); Per_3 il nucleo familiare ha avuto quale unico percettore di reddito il resistente, dipendente della con mansioni di operaio presso lo stabilimento di Augusta e con una Controparte_2 retribuzione annua netta di euro 25.000,00, corrisposta in quattordici mensilità dell'importo di euro 1.800,00 ciascuna;
il medesimo percepisce, inoltre, con cadenza semestrale, premi di produzione nonché gettoni di presenza in qualità di rappresentante sindacale della;
CP_3 dal 2003 al 2019; ha, altresì, gestito un'impresa artigiana individuale che, pur risultando formalmente intestata alla ricorrente, era di fatto condotta dallo stesso, il quale nel tempo ha contratto numerose obbligazioni debitorie;
la crisi coniugale è insorta allorché, in data 4 agosto 2019, la ricorrente, visionando il telefono cellulare del marito e leggendo i messaggi contenuti nella chat whatsapp, scopriva che egli intratteneva, sin dal settembre 2018, una relazione extraconiugale con altra donna, con la quale si era scambiato anelli e alla quale aveva donato un telefono cellulare;
pagina 2 di 12 a seguito della scoperta del tradimento, essendo divenuta intollerabile la convivenza, la ricorrente invitava il marito ad allontanarsi dall'abitazione coniugale.
Tanto premesso, chiedeva: l'addebito della separazione al per la violazione del CP_1 dovere di fedeltà coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno;
il versamento a favore della ricorrente della somma di euro 350,00 per il proprio mantenimento e della somma mensile di 1.000,00 euro per il mantenimento dei tre figli, ivi compresa , ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente.
Chiedeva altresì di condannare il resistente a tenere indenne la ricorrente dei debiti contratti con la ditta gestita a suo nome, risarcendole il relativo danno (domanda, queste ultime, tuttavia, rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni).
Instauratosi il contraddittorio, in data 16.02.2021 si costituiva in giudizio CP_1
il quale si associava alle domande di separazione, affidamento condiviso di
[...]
, unica figlia ancora minorenne, e al suo collocamento presso la madre, con Per_3 assegnazione della casa familiare a quest'ultima e diritto di visita paterno;
chiedeva che la misura del mantenimento, per la moglie, fosse determinata in euro 100, 00, mentre, per i figli, in euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con previsione di versamento diretto per ), deducendo che la sua unica fonte di reddito è determinata dal lavoro Per_2 come operaio con stipendio di circa 1.437,00 euro mensili, dai quali devono decurtarsi le spese di locazione, quelle per il carburante e le somma versate per il mantenimento diretto a
; mentre, domandava il rigetto della domanda risarcitoria. Per_2
Il resistente, in via riconvenzionale, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la crisi coniugale fosse insorta già due anni prima del 2019, per effetto dei comportamenti di disinteresse della moglie, successivamente risultati verosimilmente riconducibili alla relazione extraconiugale da lei intrapresa.
Con ordinanza del 17.02.2021 Presidente, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3
pagina 3 di 12 collocamento presso la madre cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno, nei termini ivi indicati e ponendo a carico del il versamento CP_1 dell'assegno mensile di € 200, 00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro
200,00 per il mantenimento della moglie.
Espletata l'attività istruttoria in forma documentale e con l'assunzione delle testimonianze addotte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, può passarsi al vaglio delle domande oggetto del giudizio.
Domanda di separazione.
Le posizioni assunte dalle parti ed il complesso delle risultanze processuali evidenziano in modo univoco che il rapporto affettivo dei coniugi si è progressivamente logorato al punto da rendere insostenibile la loro convivenza.
Ne è indice evidente il protrarsi della loro separazione ormai da diversi anni senza mai una ripresa della convivenza.
Del resto, la comune posizione delle parti in merito alla loro separazione è la riprova evidente dell'intollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione va pertanto accolta.
Domanda di addebito.
In via preliminare si rileva che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del pagina 4 di 12 comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (in questo senso si veda Cass. Civ. sent.
n. 10682/2000; n. 279/2000 e n. 2444/1999).
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni rese da , secondo Parte_1 cui la crisi irreversibile del matrimonio è insorta in data 4 agosto 2019, allorché ella, visionando le chat presenti sul cellulare del coniuge, ha accertato l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal medesimo con altra donna, non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tali allegazioni devono ritenersi provate.
In ogni caso, a conferma di quanto sostenuto dalla rilevano i messaggi intercorsi tra Pt_1
i coniugi dal 4 al 19 agosto 2019 (docc. nn. 024-027 allegati alla memoria di parte del 29 dicembre 2021), dai quali emerge con chiarezza che la sig.ra aveva appena appreso Pt_1 della relazione extraconiugale del marito e che, per tale ragione, si era verificato un reciproco allontanamento. Il contenuto di tali conversazioni evidenzia, altresì, che il sig.
ammetteva l'infedeltà coniugale, manifestando rammarico e pentimento, e CP_1 giustificava la propria condotta attribuendo, in parte, la responsabilità dell'accaduto ai percepiti comportamenti di distacco assunti da tempo dalla moglie. (cfr. all. 024: CP_1
il 4 agosto 2019: so che ti ho mancato di rispetto, non ho avuto il coraggio di
[...] lasciarti, sai che non ci sopportiamo cerchiamo di fare le persone civili; T.V. – in data 7 agosto 2019 scrive: mi dispiace non volevo mancarti di rispetto, ho gestito male questa situazione, possiamo non andare d'accordo ma non ti volevo fare soffrire;
non ti meritavi questa cosa, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato; AT RO risponde: potevi
pagina 5 di 12 fare mille altre cose ma il tradimento assolutamente No;
anche perché non è stata una scappatella ma una cosa che va avanti da parecchi mesi; T.V. sapendo che ho torto sfacciato sai anche che non è il motivo della nostra separazione perché è da 1 anno o più che non siamo marito e moglie; S.V.: solo adesso ho capito il perché, soddisfi i tuoi piaceri altrove;
è la data esatta del tuo cambiamento che neanche a farlo apposta è la stessa del vostro incontro; T.V: tra la data del mio cambiamento e il fatto che noi non eravamo più una coppia ci sono almeno 7 mesi di differenza;
ma non è una giustificazione, non te lo meritavi; S. V.: io mi sono allontanata per la tua continua assenza, e per tutti i problemi economici che hai causato, anno dopo anno. Ma comunque sei fortunato perché tu ti sei sentito solo soltanto per un anno, io invece ero solo già da parecchi anni prima.
Nonostante ciò io ti amavo e tu non hai mai voluto capire che avevo bisogno della tua presenza. Io ho sempre sperato che tutto con il tempo si sarebbe sistemato e che tu avresti Pe capito ma invece…. scelto la strada più facile e allo stesso tempo la più schifosa e squallida. Complimenti ora sei libero. S. V. (19.08.2019): ero sicura che non avresti mai potuto fare una cosa del genere; T.V: ma non può essere che mi amavi e hai giocato a perdermi;
non ci credo;
S. V.: io purtroppo ho un carattere particolare..mi piaceva quando litigavamo o avevamo problemi venivi sempre tu per fare pace;
aspettavo anche questa volta; T.,V.: ma lo sai che non ti accontentavi neanche più di quello…S.V: comunque
l'ultima cosa che ti volevo dire è che la cosa che mi fa più male del tradimento è capire che di me non ti interessa più niente e che non sei assolutamente pentito di quello che hai fatto;
T.V.: sono pentito…..S. V.: non ti interessa il mio perdono; T.V. si; perché almeno staremmo più sereni e faremmo il bene dei nostri figli;
invece di ignorarci e trattarci male
a prescindere;
io ho sbagliato in maniera esagerata…; S.V.: sei già stanco della tua nuova vita? T.V. no, ero stanco della vecchia, ma la nuova non è semplice e troppa sofferenza per tante persone; S.V. l'importante è che stai bene tu, agli altri la sofferenza passerà; T.V.: ma non sto bene sono più solo di prima).
Dalla lunga conversazione intercorsa tra le parti emerge, in termini chiari, che il rapporto coniugale — pur verosimilmente caratterizzato da incomprensioni reciproche — si sia definitivamente interrotto in conseguenza della scoperta, da parte della moglie, della pagina 6 di 12 condotta fedifraga posta in essere dal , circostanza che ha determinato la CP_1 separazione di fatto e il suo allontanamento dall'abitazione coniugale.
Mentre, diversamente da quanto affermato dal resistente, non risulta provato che la cessazione del vincolo matrimoniale sia riconducibile agli asseriti comportamenti di disinteresse manifestati dalla moglie già alcuni anni prima del matrimonio, comportamenti che — secondo la versione del resistente — lo avrebbero indotto, da circa due anni, a dormire sul divano e a cenare da solo, essendo invece plausibile — come sostenuto dalla sig.ra — che la difficoltà relazionale tra le parti sia da ricondurre alla relazione Pt_1 extraconiugale dallo stesso intrapresa fin dal 2018.
Invero le testimonianze assunte non hanno consentito di provare le circostanza addotte dal
, sia per la scarsa attendibilità dei figli della coppia, e CP_1 Persona_5 Per_6
, sentiti come testi, i quali hanno dichiarato di essere interessati alla causa per
[...] ragioni legate al mantenimento e di avere in ogni caso cattivi rapporti l'una con il padre e l'altro con la madre, sia per la contraddittorietà delle dichiarazioni.
Inoltre, non appaiono dirimenti in tal senso nemmeno le testimonianze del padre del resistente ( ) e della madre della ricorrente ( ), avendo dato Persona_6 Tes_1 delle versioni dei fatti diametralmente opposte: il primo ha riferito di aver visto il figlio dormire sul divano, per lo più negli ultimi anni del matrimonio, o preparare da solo la cena;
mentre, la seconda ha sostenuto, al contrario, che il genero, sin dagli inizi del matrimonio, era solito dormire sul divano e che la figlia preparava i pasti per tutti.
Per altro verso, il resistente non ha fornito alcuna prova a sostegno della dedotta relazione extraconiugale della SI , formulata in termini meramente generici e, peraltro, Pt_1 smentita dal signor — indicato quale presunto amante — il quale, in Controparte_4 conformità con quanto dichiarato dalla ricorrente, ha riferito di aver conosciuto la stessa tramite social network e di averla incontrata personalmente per la prima volta nel maggio
2020, intraprendendo con lei una relazione sentimentale solo nel 2022 (cfr. testimonianza del 11.04.2023). CP_4
Pertanto la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti CP_1 della moglie va invece rigettata.
pagina 7 di 12
Affidamento – collocamento figlia – assegnazione casa familiare e diritto di Per_3 visita paterno.
In assenza di contrasto tra le parti sull'affidamento condiviso della figlia a entrambi Per_3
i genitori e non sussistendo ragioni per derogare al suddetto regime preferenziale individuato dal legislatore, il Collegio potrà provvedere in conformità.
Allo stesso modo, alla luce dell'accordo dei genitori sul collocamento della figlia presso la madre, con la quale da sempre convive, e sulla conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima, deve disporsi di conseguenza.
Il diritto di visita paterno potrà regolarsi secondo liberi accordi e in mancanza secondo la seguente regolamentazione, idonea a garantire l'esercizio del diritto alla bigenitorialità:
- due giorni alla settimana ( martedì e giovedi) dalle ore 17,30 alle ore 21,00;
- a settimane alterne, dal venerdi pomeriggio (ore 16.00), alla domenica sera (ore
20:00);
- durante la stagione estiva per due settimane non consecutive nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi previamente con la madre , entro il 31 maggio di ogni anno;
- per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
Mantenimento moglie.
Preso atto che il resistente non ha contestato il diritto della sig.ra a percepire un Pt_1 assegno di mantenimento personale, la sua quantificazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, risulta che il sig. , operaio CP_1 presso la percepisce un reddito annuo netto compreso tra € 28.000,00 e € Controparte_2
31.500,00, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti. La media mensile,
pagina 8 di 12 calcolata su dodici mensilità, si attesta pertanto tra € 2.300,00 e € 2.500,00. A tal fine non possono essere considerate unicamente le buste paga, le quali forniscono una visione parziale delle somme effettivamente percepite e alle quali si era fatto riferimento in sede presidenziale, non essendo allora disponibili gli ulteriori elementi successivamente acquisiti in fase istruttoria. Da tali importi comunque vanno sottratti gli oneri abitativi del CP_1 che, in mancanza di elementi nuovi, si ritengono ancora pari a circa 400,00 euro mensili
(come da contratto di locazione prodotto).
Per converso, lo stato di inoccupazione della sig.ra non è stato oggetto di Pt_1 contestazione.
Alla luce di tali elementi, si ritiene congruo porre a carico di , a titolo di Controparte_1 mantenimento della moglie, l'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dalla domanda.
Mantenimento figli
Quanto al mantenimento dei figli, deve rilevarsi innanzitutto che rispetto a , ormai Per_2 maggiorenne, la produzione di un'unica busta paga relativa al mese di febbraio 2024, dalla quale risulta un periodo lavorativo, come operaio, di soli due mesi (data assunzione
29.01.2024 e relativa cessazione il 31.03.2024), senza ulteriori indicazioni, non costituisce prova idonea a dimostrare l'intervenuta indipendenza economica del giovane, con la conseguenza che anche rispetto allo stesso deve confermarsi il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Mentre, è inammissibile la domanda di mantenimento diretto del ragazzo, convivente con la madre, come da lui stesso confermato in sede di testimonianza, atteso che la legittimazione a fare tale istanza è di che avrebbe dovuto a tal fine intervenire in giudizio. Per_2
Diversamente per , solo di recente maggiorenne, e , ancora minorenne, Per_7 Per_3 tenuto conto della capacità economica del genitore non collocatario e dei correlativi bisogni dei ragazzi, e preso atto, comunque, della non opposizione del padre, appare equo mantenere la somma prevista in sede presidenziale, pari a 200,00 euro a figlio, quale contributo per il mantenimento da versare, anch'essa alla . Pt_1
pagina 9 di 12 Va poi confermato l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie relative ai figli, non sussistendo ragioni specifiche per addossare esclusivamente a carico del padre l'intero importo.
Versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro dell'obbligato.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto che fosse disposto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, deducendo l'inadempienza dell'obbligato “nel versamento del contributo di mantenimento disposto in sede presidenziale e nei termini indicati” .
Essendo stato il giudizio incardinato nel 2020, non si applica il procedimento diretto di cui all'art. 473 bis. 37 cpc. che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 Dlgs. 149/2022 si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 30.06.2023, mentre a quelli a tale data pendenti si applicano le norme anteriormente vigenti e dunque l'art. 156 comma 6 cc. ai sensi del quale
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto
Invero, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.p.c. il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento, essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).
L'art. 156 comma 6 c.c., nell'attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniugi obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento,
pagina 10 di 12 implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento (cfr anche Cass n.
24051/2021).
A sostegno della domanda ex art. 156, comma 6 c.p.c., la ricorrente ha prodotto pec di sollecito al pagamento e querela del 6 marzo 2025, nei confronti del , per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare, non essendo stato corrisposto quanto dovuto per i mesi di agosto 2024; metà dell'importo di ottobre 2024; dicembre 2024; gennaio, febbraio 2025, marzo, aprile, maggio e giugno 2025.
Dal canto suo il resistente non ha contestato quanto sopra.
Ebbene l'inadempimento del resistente – oltre che incontestato - trova riscontro nella documentazione prodotta dalla ricorrente sopra menzionata e consente di dubitare sul futuro adempimento dello stesso.
Tale accertata inadempienza e la mancanza di qualsivoglia prova contraria consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro (società ) della somma di euro 800,00 dovuta da Controparte_2
per il mantenimento dell'ex moglie. Controparte_1
Le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla ricorrente sono state oggetto di rinuncia e per questo nulla deve disporsi.
Spese del giudizio
Tenuto conto della parziale soccombenza del le spese del giudizio vanno CP_1 compensate per i due terzi e poste a carico del resistente per il restante terzo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati sulla base della media aritmetica dei valori minimi e medi) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva pagina 11 di 12 concretamente svolta per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, pronuncia la separazione personale di e , unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PR LL il 24.10.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PR LL dell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A), con addebito al . CP_1
Dispone che il versi alla entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento per sé, la somma di 300,00 euro mensili, soggetta a rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla domanda e per i figli , e la Per_2 Per_7 Per_3 complessiva somma di 600,00 euro (pari a 200 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat.
Ordina alla (stabilimento Augusta) di trattenere mensilmente dalla Controparte_2 retribuzione dovuta al la somma di 900,00 euro e versarla direttamente a CP_1 Pt_1
[...]
Compensa per due terzi le spese di lite, da liquidarsi complessivamente nella somma di euro 5.712,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ponendo il restante terzo, pari a euro 1.904,00 a carico di che dovrà versare a Controparte_1 favore di . Parte_1
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo relativo alla pronuncia di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PR LL, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa RO Milone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RO Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2284/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cf. Parte_1
), ivi residente in [...] piano I, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Mariano Nicodemo, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
, nato a [...] l'[...] (cf. ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...] piano I, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN TT, giusta procura in atti;
- Resistente -
pagina 1 di 12 All'udienza del 17.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 9.06.2020 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 dal coniuge, , al quale si è unita in matrimonio in PR LL il Controparte_1
24.10.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PR LL dell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A).
Esponeva in particolare che: dalla convivenza coniugale sono nati i figli (nata nel 2001), (nato nel Per_1 Per_2
2002) e (nata nel 2015); Per_3 il nucleo familiare ha avuto quale unico percettore di reddito il resistente, dipendente della con mansioni di operaio presso lo stabilimento di Augusta e con una Controparte_2 retribuzione annua netta di euro 25.000,00, corrisposta in quattordici mensilità dell'importo di euro 1.800,00 ciascuna;
il medesimo percepisce, inoltre, con cadenza semestrale, premi di produzione nonché gettoni di presenza in qualità di rappresentante sindacale della;
CP_3 dal 2003 al 2019; ha, altresì, gestito un'impresa artigiana individuale che, pur risultando formalmente intestata alla ricorrente, era di fatto condotta dallo stesso, il quale nel tempo ha contratto numerose obbligazioni debitorie;
la crisi coniugale è insorta allorché, in data 4 agosto 2019, la ricorrente, visionando il telefono cellulare del marito e leggendo i messaggi contenuti nella chat whatsapp, scopriva che egli intratteneva, sin dal settembre 2018, una relazione extraconiugale con altra donna, con la quale si era scambiato anelli e alla quale aveva donato un telefono cellulare;
pagina 2 di 12 a seguito della scoperta del tradimento, essendo divenuta intollerabile la convivenza, la ricorrente invitava il marito ad allontanarsi dall'abitazione coniugale.
Tanto premesso, chiedeva: l'addebito della separazione al per la violazione del CP_1 dovere di fedeltà coniugale;
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno;
il versamento a favore della ricorrente della somma di euro 350,00 per il proprio mantenimento e della somma mensile di 1.000,00 euro per il mantenimento dei tre figli, ivi compresa , ormai maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente.
Chiedeva altresì di condannare il resistente a tenere indenne la ricorrente dei debiti contratti con la ditta gestita a suo nome, risarcendole il relativo danno (domanda, queste ultime, tuttavia, rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni).
Instauratosi il contraddittorio, in data 16.02.2021 si costituiva in giudizio CP_1
il quale si associava alle domande di separazione, affidamento condiviso di
[...]
, unica figlia ancora minorenne, e al suo collocamento presso la madre, con Per_3 assegnazione della casa familiare a quest'ultima e diritto di visita paterno;
chiedeva che la misura del mantenimento, per la moglie, fosse determinata in euro 100, 00, mentre, per i figli, in euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con previsione di versamento diretto per ), deducendo che la sua unica fonte di reddito è determinata dal lavoro Per_2 come operaio con stipendio di circa 1.437,00 euro mensili, dai quali devono decurtarsi le spese di locazione, quelle per il carburante e le somma versate per il mantenimento diretto a
; mentre, domandava il rigetto della domanda risarcitoria. Per_2
Il resistente, in via riconvenzionale, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, deducendo che la crisi coniugale fosse insorta già due anni prima del 2019, per effetto dei comportamenti di disinteresse della moglie, successivamente risultati verosimilmente riconducibili alla relazione extraconiugale da lei intrapresa.
Con ordinanza del 17.02.2021 Presidente, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi, adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3
pagina 3 di 12 collocamento presso la madre cui assegnava la casa familiare, regolamentando il diritto di visita paterno, nei termini ivi indicati e ponendo a carico del il versamento CP_1 dell'assegno mensile di € 200, 00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e di euro
200,00 per il mantenimento della moglie.
Espletata l'attività istruttoria in forma documentale e con l'assunzione delle testimonianze addotte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, può passarsi al vaglio delle domande oggetto del giudizio.
Domanda di separazione.
Le posizioni assunte dalle parti ed il complesso delle risultanze processuali evidenziano in modo univoco che il rapporto affettivo dei coniugi si è progressivamente logorato al punto da rendere insostenibile la loro convivenza.
Ne è indice evidente il protrarsi della loro separazione ormai da diversi anni senza mai una ripresa della convivenza.
Del resto, la comune posizione delle parti in merito alla loro separazione è la riprova evidente dell'intollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione va pertanto accolta.
Domanda di addebito.
In via preliminare si rileva che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del pagina 4 di 12 comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (in questo senso si veda Cass. Civ. sent.
n. 10682/2000; n. 279/2000 e n. 2444/1999).
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni rese da , secondo Parte_1 cui la crisi irreversibile del matrimonio è insorta in data 4 agosto 2019, allorché ella, visionando le chat presenti sul cellulare del coniuge, ha accertato l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal medesimo con altra donna, non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del resistente.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tali allegazioni devono ritenersi provate.
In ogni caso, a conferma di quanto sostenuto dalla rilevano i messaggi intercorsi tra Pt_1
i coniugi dal 4 al 19 agosto 2019 (docc. nn. 024-027 allegati alla memoria di parte del 29 dicembre 2021), dai quali emerge con chiarezza che la sig.ra aveva appena appreso Pt_1 della relazione extraconiugale del marito e che, per tale ragione, si era verificato un reciproco allontanamento. Il contenuto di tali conversazioni evidenzia, altresì, che il sig.
ammetteva l'infedeltà coniugale, manifestando rammarico e pentimento, e CP_1 giustificava la propria condotta attribuendo, in parte, la responsabilità dell'accaduto ai percepiti comportamenti di distacco assunti da tempo dalla moglie. (cfr. all. 024: CP_1
il 4 agosto 2019: so che ti ho mancato di rispetto, non ho avuto il coraggio di
[...] lasciarti, sai che non ci sopportiamo cerchiamo di fare le persone civili; T.V. – in data 7 agosto 2019 scrive: mi dispiace non volevo mancarti di rispetto, ho gestito male questa situazione, possiamo non andare d'accordo ma non ti volevo fare soffrire;
non ti meritavi questa cosa, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato; AT RO risponde: potevi
pagina 5 di 12 fare mille altre cose ma il tradimento assolutamente No;
anche perché non è stata una scappatella ma una cosa che va avanti da parecchi mesi; T.V. sapendo che ho torto sfacciato sai anche che non è il motivo della nostra separazione perché è da 1 anno o più che non siamo marito e moglie; S.V.: solo adesso ho capito il perché, soddisfi i tuoi piaceri altrove;
è la data esatta del tuo cambiamento che neanche a farlo apposta è la stessa del vostro incontro; T.V: tra la data del mio cambiamento e il fatto che noi non eravamo più una coppia ci sono almeno 7 mesi di differenza;
ma non è una giustificazione, non te lo meritavi; S. V.: io mi sono allontanata per la tua continua assenza, e per tutti i problemi economici che hai causato, anno dopo anno. Ma comunque sei fortunato perché tu ti sei sentito solo soltanto per un anno, io invece ero solo già da parecchi anni prima.
Nonostante ciò io ti amavo e tu non hai mai voluto capire che avevo bisogno della tua presenza. Io ho sempre sperato che tutto con il tempo si sarebbe sistemato e che tu avresti Pe capito ma invece…. scelto la strada più facile e allo stesso tempo la più schifosa e squallida. Complimenti ora sei libero. S. V. (19.08.2019): ero sicura che non avresti mai potuto fare una cosa del genere; T.V: ma non può essere che mi amavi e hai giocato a perdermi;
non ci credo;
S. V.: io purtroppo ho un carattere particolare..mi piaceva quando litigavamo o avevamo problemi venivi sempre tu per fare pace;
aspettavo anche questa volta; T.,V.: ma lo sai che non ti accontentavi neanche più di quello…S.V: comunque
l'ultima cosa che ti volevo dire è che la cosa che mi fa più male del tradimento è capire che di me non ti interessa più niente e che non sei assolutamente pentito di quello che hai fatto;
T.V.: sono pentito…..S. V.: non ti interessa il mio perdono; T.V. si; perché almeno staremmo più sereni e faremmo il bene dei nostri figli;
invece di ignorarci e trattarci male
a prescindere;
io ho sbagliato in maniera esagerata…; S.V.: sei già stanco della tua nuova vita? T.V. no, ero stanco della vecchia, ma la nuova non è semplice e troppa sofferenza per tante persone; S.V. l'importante è che stai bene tu, agli altri la sofferenza passerà; T.V.: ma non sto bene sono più solo di prima).
Dalla lunga conversazione intercorsa tra le parti emerge, in termini chiari, che il rapporto coniugale — pur verosimilmente caratterizzato da incomprensioni reciproche — si sia definitivamente interrotto in conseguenza della scoperta, da parte della moglie, della pagina 6 di 12 condotta fedifraga posta in essere dal , circostanza che ha determinato la CP_1 separazione di fatto e il suo allontanamento dall'abitazione coniugale.
Mentre, diversamente da quanto affermato dal resistente, non risulta provato che la cessazione del vincolo matrimoniale sia riconducibile agli asseriti comportamenti di disinteresse manifestati dalla moglie già alcuni anni prima del matrimonio, comportamenti che — secondo la versione del resistente — lo avrebbero indotto, da circa due anni, a dormire sul divano e a cenare da solo, essendo invece plausibile — come sostenuto dalla sig.ra — che la difficoltà relazionale tra le parti sia da ricondurre alla relazione Pt_1 extraconiugale dallo stesso intrapresa fin dal 2018.
Invero le testimonianze assunte non hanno consentito di provare le circostanza addotte dal
, sia per la scarsa attendibilità dei figli della coppia, e CP_1 Persona_5 Per_6
, sentiti come testi, i quali hanno dichiarato di essere interessati alla causa per
[...] ragioni legate al mantenimento e di avere in ogni caso cattivi rapporti l'una con il padre e l'altro con la madre, sia per la contraddittorietà delle dichiarazioni.
Inoltre, non appaiono dirimenti in tal senso nemmeno le testimonianze del padre del resistente ( ) e della madre della ricorrente ( ), avendo dato Persona_6 Tes_1 delle versioni dei fatti diametralmente opposte: il primo ha riferito di aver visto il figlio dormire sul divano, per lo più negli ultimi anni del matrimonio, o preparare da solo la cena;
mentre, la seconda ha sostenuto, al contrario, che il genero, sin dagli inizi del matrimonio, era solito dormire sul divano e che la figlia preparava i pasti per tutti.
Per altro verso, il resistente non ha fornito alcuna prova a sostegno della dedotta relazione extraconiugale della SI , formulata in termini meramente generici e, peraltro, Pt_1 smentita dal signor — indicato quale presunto amante — il quale, in Controparte_4 conformità con quanto dichiarato dalla ricorrente, ha riferito di aver conosciuto la stessa tramite social network e di averla incontrata personalmente per la prima volta nel maggio
2020, intraprendendo con lei una relazione sentimentale solo nel 2022 (cfr. testimonianza del 11.04.2023). CP_4
Pertanto la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti CP_1 della moglie va invece rigettata.
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Affidamento – collocamento figlia – assegnazione casa familiare e diritto di Per_3 visita paterno.
In assenza di contrasto tra le parti sull'affidamento condiviso della figlia a entrambi Per_3
i genitori e non sussistendo ragioni per derogare al suddetto regime preferenziale individuato dal legislatore, il Collegio potrà provvedere in conformità.
Allo stesso modo, alla luce dell'accordo dei genitori sul collocamento della figlia presso la madre, con la quale da sempre convive, e sulla conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultima, deve disporsi di conseguenza.
Il diritto di visita paterno potrà regolarsi secondo liberi accordi e in mancanza secondo la seguente regolamentazione, idonea a garantire l'esercizio del diritto alla bigenitorialità:
- due giorni alla settimana ( martedì e giovedi) dalle ore 17,30 alle ore 21,00;
- a settimane alterne, dal venerdi pomeriggio (ore 16.00), alla domenica sera (ore
20:00);
- durante la stagione estiva per due settimane non consecutive nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi previamente con la madre , entro il 31 maggio di ogni anno;
- per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
Mantenimento moglie.
Preso atto che il resistente non ha contestato il diritto della sig.ra a percepire un Pt_1 assegno di mantenimento personale, la sua quantificazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, risulta che il sig. , operaio CP_1 presso la percepisce un reddito annuo netto compreso tra € 28.000,00 e € Controparte_2
31.500,00, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti. La media mensile,
pagina 8 di 12 calcolata su dodici mensilità, si attesta pertanto tra € 2.300,00 e € 2.500,00. A tal fine non possono essere considerate unicamente le buste paga, le quali forniscono una visione parziale delle somme effettivamente percepite e alle quali si era fatto riferimento in sede presidenziale, non essendo allora disponibili gli ulteriori elementi successivamente acquisiti in fase istruttoria. Da tali importi comunque vanno sottratti gli oneri abitativi del CP_1 che, in mancanza di elementi nuovi, si ritengono ancora pari a circa 400,00 euro mensili
(come da contratto di locazione prodotto).
Per converso, lo stato di inoccupazione della sig.ra non è stato oggetto di Pt_1 contestazione.
Alla luce di tali elementi, si ritiene congruo porre a carico di , a titolo di Controparte_1 mantenimento della moglie, l'importo mensile di € 300,00, con decorrenza dalla domanda.
Mantenimento figli
Quanto al mantenimento dei figli, deve rilevarsi innanzitutto che rispetto a , ormai Per_2 maggiorenne, la produzione di un'unica busta paga relativa al mese di febbraio 2024, dalla quale risulta un periodo lavorativo, come operaio, di soli due mesi (data assunzione
29.01.2024 e relativa cessazione il 31.03.2024), senza ulteriori indicazioni, non costituisce prova idonea a dimostrare l'intervenuta indipendenza economica del giovane, con la conseguenza che anche rispetto allo stesso deve confermarsi il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Mentre, è inammissibile la domanda di mantenimento diretto del ragazzo, convivente con la madre, come da lui stesso confermato in sede di testimonianza, atteso che la legittimazione a fare tale istanza è di che avrebbe dovuto a tal fine intervenire in giudizio. Per_2
Diversamente per , solo di recente maggiorenne, e , ancora minorenne, Per_7 Per_3 tenuto conto della capacità economica del genitore non collocatario e dei correlativi bisogni dei ragazzi, e preso atto, comunque, della non opposizione del padre, appare equo mantenere la somma prevista in sede presidenziale, pari a 200,00 euro a figlio, quale contributo per il mantenimento da versare, anch'essa alla . Pt_1
pagina 9 di 12 Va poi confermato l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie relative ai figli, non sussistendo ragioni specifiche per addossare esclusivamente a carico del padre l'intero importo.
Versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro dell'obbligato.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto che fosse disposto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, deducendo l'inadempienza dell'obbligato “nel versamento del contributo di mantenimento disposto in sede presidenziale e nei termini indicati” .
Essendo stato il giudizio incardinato nel 2020, non si applica il procedimento diretto di cui all'art. 473 bis. 37 cpc. che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 Dlgs. 149/2022 si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 30.06.2023, mentre a quelli a tale data pendenti si applicano le norme anteriormente vigenti e dunque l'art. 156 comma 6 cc. ai sensi del quale
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto
Invero, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.p.c. il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento, essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).
L'art. 156 comma 6 c.c., nell'attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniugi obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento,
pagina 10 di 12 implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento (cfr anche Cass n.
24051/2021).
A sostegno della domanda ex art. 156, comma 6 c.p.c., la ricorrente ha prodotto pec di sollecito al pagamento e querela del 6 marzo 2025, nei confronti del , per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare, non essendo stato corrisposto quanto dovuto per i mesi di agosto 2024; metà dell'importo di ottobre 2024; dicembre 2024; gennaio, febbraio 2025, marzo, aprile, maggio e giugno 2025.
Dal canto suo il resistente non ha contestato quanto sopra.
Ebbene l'inadempimento del resistente – oltre che incontestato - trova riscontro nella documentazione prodotta dalla ricorrente sopra menzionata e consente di dubitare sul futuro adempimento dello stesso.
Tale accertata inadempienza e la mancanza di qualsivoglia prova contraria consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di versamento diretto da parte del datore di lavoro (società ) della somma di euro 800,00 dovuta da Controparte_2
per il mantenimento dell'ex moglie. Controparte_1
Le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla ricorrente sono state oggetto di rinuncia e per questo nulla deve disporsi.
Spese del giudizio
Tenuto conto della parziale soccombenza del le spese del giudizio vanno CP_1 compensate per i due terzi e poste a carico del resistente per il restante terzo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati sulla base della media aritmetica dei valori minimi e medi) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva pagina 11 di 12 concretamente svolta per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, pronuncia la separazione personale di e , unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PR LL il 24.10.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
PR LL dell'anno 2000, n. 34, parte II, serie A), con addebito al . CP_1
Dispone che il versi alla entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento per sé, la somma di 300,00 euro mensili, soggetta a rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla domanda e per i figli , e la Per_2 Per_7 Per_3 complessiva somma di 600,00 euro (pari a 200 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annua su base Istat.
Ordina alla (stabilimento Augusta) di trattenere mensilmente dalla Controparte_2 retribuzione dovuta al la somma di 900,00 euro e versarla direttamente a CP_1 Pt_1
[...]
Compensa per due terzi le spese di lite, da liquidarsi complessivamente nella somma di euro 5.712,00, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ponendo il restante terzo, pari a euro 1.904,00 a carico di che dovrà versare a Controparte_1 favore di . Parte_1
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo relativo alla pronuncia di separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PR LL, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa RO Milone
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