Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04916/2025REG.PROV.COLL.
N. 05882/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5882 del 2023, proposto da
RD TO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (GE), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 454 del 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti l’Avvocato Maddalena Aldegheri e l’Avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Il signor AR BE ha impugnato la cartella di pagamento n. 07720210008940420000, con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare sulla produzione di latte relativa alle annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, pari a ad € 293.091,82, oltre ai relativi interessi ed oneri di riscossione.
1.1.‒ Il ricorrente ha dedotto:
i) nullità o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, stante il contrasto con il diritto dell’Unione europea dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (i debiti per prelievo latte, oggetto della cartella qui impugnata, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, siccome frutto di operazioni di compensazione – peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale – effettuate in violazione del diritto dell’Unione europea);
ii) l’intervenuta decadenza;
iii) l’intervenuta prescrizione;
iv) violazione di legge ed eccesso di potere per illegittima duplicazione del ruolo;
v) difetto di motivazione della cartella e del ruolo, a causa della mancata indicazione dei recuperi PAC effettuati e per errata quantificazione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e di interessi;
vi) nullità della notifica;
vii) carenza di motivazione per mancanza degli elementi essenziali (in particolare, per mancata indicazione nella cartella di pagamento degli atti di accertamento presupposti e della relativa data di notifica, errata indicazione degli interessi, anche di mora, e difetto di motivazione in ordine al termine di decorrenza degli stessi e comunque alla pretesa).
2.‒ Con sentenza n. 454 dell’11 aprile 2023, il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo non fondate le censure volte a contestare vizi propri degli atti impugnati ed inammissibili quelle volte a far valere l’illegittimità derivata del titolo sulla scorta del quale era stata emessa la cartella.
3.‒ Il ricorrente di primo grado ha, quindi, proposto appello, sostenendo in via preliminare l’erroneità della sentenza per errata individuazione dell’atto di accertamento presupposto alla cartella impugnata in primo grado. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’atto di accertamento del prelievo non sarebbe la comunicazione GE, ai sensi della legge n. 33 del 2009, prot. n. GE.AGA.2018.0025544, bensì le comunicazioni – non conosciute dal ricorrente – riportanti gli esiti delle compensazioni nazionali per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 inviate al tempo ai primi acquirenti del ricorrente (segnatamente le seguenti comunicazioni inviate ad ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino s.c.a.r.l.: per il prelievo 1997/1998, la comunicazione n. 86759904591, con raccomandata 600402444314 del 3 luglio 2000; per il prelievo 1998/1999, la comunicazione n. 86759904591, con raccomanda 600402444314 del 3 luglio 2000; per il prelievo 1999/2000, la comunicazione n. 96759904590, con raccomanda 600403938895 del 20 ottobre 2000).
Su queste basi, l’appellante ripropone i motivi di primo grado, censurando la sentenza appellata nella parte in cui:
- ha ritenuto inammissibile l’assorbente motivo svolto sub III del ricorso introduttivo, con il quale è stata eccepita la prescrizione della pretesa creditoria di GE in riferimento i prelievi dal 1997/1998 al 1999/2000: il termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui sono stati comunicati gli esiti della compensazione nazionale e, pertanto, risulterebbe ampiamente decorso prima della cartella di pagamento del 2021 (e anche della Comunicazione AG del 2018, qualora la si volesse configurare quale atte interruttivo);
- ha ritenuto inammissibile l’assorbente motivo svolto sub I del ricorso introduttivo, con il quale è stata eccepita la nullità ovvero l’illegittimità comunitaria della cartella di pagamento e del ruolo, per mancata disapplicazione delle norme interne in materia;
- ha rigettato il secondo motivo di ricorso con cui è stata eccepita la decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602 del 1973;
- ha rigettato il quarto motivo di ricorso con il quale è stata eccepita l’illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero;
- ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto l’ an ed il quantum della pretesa;
- ha omesso di pronunciarsi con riferimento al sesto motivo di ricorso, con cui era stata eccepita la nullità della cartella per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, nonché per mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e dalla data di notifica degli stessi al ricorrente;
- ha ritenuto inammissibile l’assorbente motivo svolto sub VII del ricorso introduttivo avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 64 del c.p.a.
4.– GE e ER si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.
5.‒ Con memoria del 10 aprile 2025, le aziende appellate hanno contestato, nel merito, l’appello e hanno depositato una serie di documenti relativamente ai quali hanno richiesto istanza di ammissione ai sensi dell’art. 104 c.p.a., stante la loro indispensabilità ai fini della decisione.
6.‒ Con memoria di replica del 18 aprile 2025, l’appellante eccepisce l’inammissibilità della nuova documentazione, in quanto depositata tardivamente, nonché in violazione dell’art. 104 c.p.a., in quanto si tratterebbe di documentazione che era nella disponibilità di GE fin dal primo grado di giudizio e che pertanto doveva essere depositata in quella sede.
5.‒ All’odierna udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ In via preliminare, il Collegio, cui è rimessa la completa cognizione del rapporto controverso in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, ritiene non necessario acquisire, ai sensi dell’art. art. 104, comma 2, del c.p.a., la documentazione allegata tardivamente dall’Amministrazione con la memoria del 10 aprile 2024, oltre i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a. per il deposito della documentazione (quaranta giorni liberi prima dell’udienza, fissata per il giorno 15 maggio 2025).
La suddetta documentazione (come risulta anche dal relativo indice), riguarda infatti atti del giudizio (ricorso in appello e memoria), documentazione già acquisita (cartella impugnata, comunicazione GE), pronunce giurisprudenziali comunque conosciute dal Collegio e altri atti (relativi alla domanda di rateizzazione e al dettaglio GE dei dovuti e riscossi) parimenti non «indispensabili ai fini della decisione della causa».
1.1.‒ Venendo ora al merito, va rilevato che su questioni analoghe a quelle oggetto del presente appello questa Sezione si è già più volte pronunciata e da tali statuizioni il Collegio ritiene di non doversi discostare.
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., la sentenza può quindi essere redatta in forma semplificata e la motivazione «può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme».
2.– Il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l’inammissibilità delle censure incentrate sull’illegittimità dell’atto costituente il ‘titolo’ giuridico ‒ ritualmente notificato e autonomamente impugnabile ‒ sulla scorta del quale è stata poi emessa la cartella impugnata in questa sede.
La cartella di pagamento, infatti, avendo la mera funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, può essere impugnata per fare valere i vizi degli atti presupposti, soltanto se questi ultimi non siano stati previamente notificati.
Tale preclusione, tratta dalla giurisprudenza tributaria dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr., ex plurimis: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 30 marzo 2021, n. 8737; 25 maggio 2018, n.13113; 23 maggio 2018, n. 12759), può considerarsi espressiva di un principio generale (quindi applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materie di sua giurisdizione) delle procedure esecutive della riscossione mediante ruolo (a cui rinvia l’art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).
2.1.‒ Nel caso di specie, risulta che i conferimenti del latte sono stati inizialmente comunicati ai primi acquirenti (segnatamente le sopra citate comunicazioni inviate ad ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino s.c.a.r.l.: per il prelievo 1997/1998, con raccomandata 600402444314 del 3 luglio 2000; per il prelievo 1998/1999, con raccomanda 600402444314 del 3 luglio 2000; per il prelievo 1999/2000, con raccomanda 600403938895 del 20 ottobre 2000), i quali svolgono il ruolo di meri di sostituti del produttore (che resta il debitore del prelievo e a cui va imputata ogni omissione).
Successivamente, per i medesimi importi e per le stesse campagne annuali, GE ha inviato all’odierno appellante l’intimazione prevista dall’art. 8-quinquies, comma 1 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con tale intervento normativo, il legislatore ha inteso riattivare la procedura di recupero, assegnando ad GE il compito di intimare a ciascun debitore il pagamento dei prelievi esigibili – in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali – con contestuale trasmissione dei relativi importi per l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del predetto decreto legge.
Nella intimazione di GE (GE.AGA.2018.0025544 del 2 ottobre 2018: vedi doc. 6, allegazioni ricorso di primo grado) è riportato il dettaglio delle imputazioni di prelievo che concorrono alla determinazione del debito esigibile, nonché la tabella riepilogativa dei tassi di interesse applicati ed il relativo periodo di vigenza.
Infine, è seguita la cartella di pagamento da parte dell’Agenzia per la riscossione, riportante espressamente quale titolo per l’iscrizione a ruolo del credito erariale il predetto atto di GE, in forza del quale lo Stato ha esperito la procedura di riscossione coattiva.
Erra, dunque, parte appellante nel ritenere che il ‘titolo’ fosse costituito dagli atti di accertamento precedenti all’atto di intimazione (il fatto poi che la comunicazione inviata al primo acquirente non fosse conosciuta dall’azienda appellante, non elimina il fatto che la stessa fosse comunque tenuta a contestare gli importi imputati a titolo di prelievo in occasione della notifica del primo atto utile, come di fatto poi è avvenuto).
2.2.‒ Il T.a.r. per il Veneto, con sentenza n. 1611 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo e collettivo (introdotto con n.r.g. n. 2 del 2019) avente ad oggetto (tra gli atti impugnati anche) la predetta comunicazione GE prot. 2018.0025544 del 2 ottobre 2018).
L’appello avverso la sentenza di primo grado è stato dichiarato perento da questa Sezione, con decreto presidenziale del 6 dicembre 2024, n. 1334 («considerato che non risulta presentata istanza di fissazione nel termine di cui all’articolo 71, comma 1, del codice del processo amministrativo»).
Ne consegue, per le ragioni anzidette, che il produttore non ha, in questa sede, la possibilità di muovere nuovamente contestazioni sul merito degli atti prodromici regolarmente notificati (e poi divenuti irretrattabili), ovvero con riguardo all’esatta determinazione del debito dell’azienda verso GE (Consiglio di Stato sez. VI, sentenza del 15 novembre 2023, n. 9772).
2.3.‒ In primo luogo, sono inammissibili le censure incentrate sulla violazione del diritto europeo, in quanto i prelievi iscritti a ruolo sarebbero stati conteggiati dall’amministrazione italiana in contrasto con i regolamenti comunitari in materia.
Il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
2.4– Quanto all’eccezione di prescrizione, va preliminarmente richiamato l’orientamento che ritiene applicabile, in subiecta materia, per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), mentre per gli interessi il termine prescrizionale quinquennale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504, secondo cui non è applicabile, invece, il termine prescrizionale breve, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, nonché essendo il termine predetto, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del regolamento citato, un termine minimo e non un termine massimo, facendo il diritto unionale salvi i termini più lunghi eventualmente stabiliti dai legislatori nazionali).
Su queste basi, la prescrizione del credito fiscale, asseritamente maturata nel periodo precedente alla notifica dell’atto GE, non può essere eccepita nei confronti dell’atto a valle, in virtù dell’assunto sopra richiamato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla notifica dell’atto GE, il decorrere del termine prescrizionale è stato impedito dalla pendenza del giudizio. Il Collegio non intende, infatti, discostarsi dall’orientamento della Sezione (cfr. ex plurimis: sentenze n. 2441 del 2025, n. 6078 del 2024, n. 7609 del 2023, n. 10303 del 2023, che riprende le indicazioni della Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799), secondo cui: «il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “[l]a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “[p]er effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “[s]e l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore […] ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso)».
Va, peraltro, escluso, sempre sulla scorta del su menzionato orientamento, che debba trovare, nel caso di specie, applicazione, il comma 3 del già citato art. 2945 cc. (secondo cui “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”). Se, infatti, appare fuori di dubbio che la perenzione sia equiparabile all’estinzione del giudizio (come ritenuto da ultimo da Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2022, n. 17619) l’effetto solo immediatamente interruttivo della prescrizione disegnato dalla disposizione in parola (con esclusione dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio) non opera nell’ipotesi in cui la vicenda estintiva dipenda dall’inerzia di una parte che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. Ciò sulla scorta della considerazione che la perdita dell’effetto interruttivo permanente (con il conseguente rischio di vedere estinto per prescrizione il diritto di credito) costituisce, in realtà, una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere idonea attività processuale; sanzione che, pertanto, non potrebbe essere applicata per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva sulla base della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Dette considerazioni paiono, peraltro, da confermare anche alla luce della concreta operatività dell’istituto della perenzione del processo amministrativo ex art. 81 e ss. c.p.a. Infatti, quest’ultimo, per come disegnato, prevede che solo il ricorrente possa dichiarare, a seguito di comunicazione di avviso di perenzione quinquennale, di avere interesse alla decisione (art. 82, comma 2 c.p.a.) con la conseguenza che la parte resistente, anche se ne avesse un concreto interesse, non sarebbe in condizione di opporsi alla perenzione e, quindi, di impedire che con l’estinzione del processo amministrativo venga meno anche l’effetto interruttivo-sospensivo ex art. 2945 comma 2 c.c.
È, quindi da escludere, in conclusione, che il credito azionato da GE a mezzo dell’atto impugnato in prime cure sia prescritto.
Ciò senza contare la sospensione della prescrizione per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto del sistema di proroghe previsto dalla normativa volta a fronteggiare l’emergenza pandemica (cfr. l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 che richiama l’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015).
Per mera completezza, va pure considerato che tra l’acquirente ed il produttore vi è un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall’ente preposto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 323; Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4996 e 20 maggio 2009, n. 3101). Ai sensi dell’art. 1310, comma 1, del c.c. «[g]li atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori […]».
2.5.‒ Anche i vizi concernenti il computo delle somme esposte a debito (perché asseritamente già recuperate per compensazione da AG con i premi PAC liquidati all’azienda appellante) avrebbero dovuto formare oggetto di censura avverso l’atto di intimazione e non nei confronti della successiva cartella di pagamento.
Per quanto riguarda, invece, i premi PAC maturati o riconosciuti successivamente alla notifica dell’atto di intimazione presupposto alla cartella di pagamento, sarebbe stato onere di parte ricorrente dedurre e provare la sussistenza dello specifico relativo credito eventualmente non computato.
La censura dell’azienda agricola appare invece del tutto generica al riguardo.
L’appellante non ha dimostrato che i recuperi di premi PAC (medio tempore intervenuti) non siano stati regolarmente contabilizzati e detratti dai debiti originari.
L’Amministrazione, peraltro, ha dedotto ‒ senza specifica contestazione di controparte ‒ di avere effettuato compensazioni per complessivi € 67.560,62 per le campagne lattiere 1995/96, 2000/01, 2004/05, 2005/06 e 2008/09; mentre, con riferimento ai prelievi supplementari di cui alle campagne lattiere per cui è causa, GE non ha effettuato alcuna compensazioni con i premi PAC spettanti al produttore.
3.– Anche la censura sull’intervenuta decadenza del potere di riscossione è stata già ritenuta infondata da questa Sezione.
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina ex art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
I termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 25 in parte qua).
In altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 citato, non implica dunque l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero due anni dall’accertamento del debito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504).
4.– Non merita condivisione neppure la doglianza relativa all’asserita duplicazione del ruolo.
È stato, infatti, osservato che ‒ sebbene l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso GE, venga equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’art. 8-ter, 2° comma, della legge n. 33 del 2009 ‒ ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (cfr. Consiglio Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; sez. VI n. 9772 del 2023).
5.– Il produttore lamenta, poi, il difetto di motivazione della cartella esattoriale.
5.1.‒ Secondo la giurisprudenza tributaria (le cui statuizioni sono senza dubbio estensibili anche all’odierno contenzioso in quanto espressive di principi generali), allorché la cartella di pagamento segua l’adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi, la medesima cartella è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Soltanto quanto la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Trib., n. 35343 del 2022; Sezioni Unite, n. 22281 del 2022).
5.2.‒ Su queste basi, la censura è priva di pregio.
La cartella impugnata risponde alle regole di garanzia e trasparenza con l’indicazione del titolo della iscrizione a ruolo (la comunicazione GE, ai sensi della legge n. 33 del 2009), delle annate di riferimento, del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale e interessi (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281).
Vero è che il riferimento contenuto nella cartella di pagamento impugnata alla nota GE.AGA.2018.0029134 del 21 dicembre 2018, è in realtà errato; il riferimento corretto ‒ come avverte lo stesso appellante nel ricorso di primo grado ‒ è infatti l’atto GE.AGA.2018.0025544 del 2 ottobre 2018 (vedi doc. 6, allegazioni ricorso di primo grado). Tuttavia, la circostanza che la cartella impugnata riporti in modo parzialmente erroneo i dati identificativi dei presupposti atti di intimazione (protocollo ed esatto giorno di notificazione) appare una mera irregolarità che non ha di per sé portata viziante, in quanto l’azienda appellante non ha contestato che tale erroneo riferimento le abbia comportato un vulnus al diritto di difesa del ricorrente, impedendogli di avere contezza dell’effettivo titolo posto a fondamento della cartella (né ha dedotto l’incoerenza degli importi dovuti ed indicati, rispettivamente nell’atto presupposto e nell’atto di riscossione impugnato: l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15467 del 2019, invocata dall’appellante, in realtà si riferisce al diverso caso in cui il contenuto della cartella non consenta «all’obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito»).
L’iter amministrativo, in definitiva, ha consentito di ricostruire la coerenza temporale e giuridica degli importi dovuti ed indicati negli atti gravati.
5.3.‒ La cartella di pagamento, poi, esplica chiaramente il calcolo degli interessi iscritti a ruolo, riportando la tabella riepilogativa dei tassi di interesse applicati per il periodo di vigenza, nonché delle date di decorrenza degli interessi per ciascuna campagna lattiera e del relativo periodo di applicazione.
6.– Con riferimento agli oneri di riscossione, la doglianza è anch’essa generica e comunque infondata.
Come correttamente replicato dall’Amministrazione, l’aggio previsto dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 112 del 1999, è destinato a remunerare l’attività dell’Ente della riscossione, non in relazione alle singole attività compiute in relazione ad una posizione specifica, bensì l’intera attività di riscossione coattiva, assicurando la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento di tale servizio.
Alle specifiche attività di riscossione compiute nei confronti del singolo debitore iscritto a ruolo, rispondono norme diverse da quella qui in esame, in particolare il comma 6 dello stesso art. 17, secondo il quale all’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese delle procedure esecutive.
Preme, del resto, osservare che la cartella di pagamento reca, in apposita analitica tabella contenuta nella parte relativa al dettaglio degli addebiti, anche con riguardo all’annualità in contestazione, l’indicazione degli «importi a ruolo» e degli «oneri di riscossione», distinti tra quelli «entro le scadenze» e quelli «oltre le scadenze».
7.– Infine, per quanto riguarda la nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata da una casella PEC non censita in alcun registro pubblico, deve richiamarsi ancora una volta la giurisprudenza della Sezione.
La tesi dell’inesistenza e conseguente insanabilità della notifica dell’atto impugnato, a cagione del fatto che il notificante ha utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblichi elenchi, è stata più volte respinta.
È stato statuito che, ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell'indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell'atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente.
Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (da ultimo, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025 n. 385; sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2441; sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504).
L’ipotesi dell’inesistenza ricorre infatti nel solo caso di «totale mancanza materiale dell’atto», nonché «nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 14916 e n. 14917 del 20 luglio 2016).
Può farsi quindi applicazione nella vicenda che occupa della sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c. In particolare, deve rilevarsi che la notificazione effettuata non ha impedito all’azienda agricola odierna appellata di conoscere e di impugnare nei termini l’atto dell’GE, proponendo ricorso dinanzi al T.a.r.
8.– In conclusione, l’appello deve essere interamente respinto.
8.1.‒ Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite del secondo grado di giudizio, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del carattere risalente dei fatti che hanno originato la controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Simeoli | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO