Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di EC
n. 404 del 7/02/2023
Oggetto: pensione di inabilità ex L. 222/1984
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, R.G. n°589/2023 tra
in qualit à di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
rappresent ati e difesi dagli avv.ti Antoni o Natale e Gi ulio Pal amà
Appel lanti e
n persona del P residente p.t., Controparte_1
rappresent ato e difes o dagli avv.t i Ester Cascio e Mari a Teresa P etrucci
Appell ato
SVOLGIMENTO DEL PR OCESS O
Con ri corso del 22/07/2020 prem esso di possedere un'anzianit à Persona_1
com plessiva di 16 anni e 9 m esi nel Fondo pensioni l avoratori dipendenti i n qualit à di lavorat ore s ubordi nat o dal 1/3/ 1980 al 10/7/ 1999 nonché di essere tit ol are dell a posi zione assi curati va in vest e di t itol are di impresa artigi ana dal 1/10/ 1999 al
31/12/2011 per un t otal e di 8 anni e 4 m esi, con cont ribuzione versat a nell a gestione aut onom a degli es poneva di essere st ato ri conosciuto inabi le a quals iasi CP_2
profi cuo l avoro dal 1/12/2013 e per gli effetti destinat ari o dell e provvidenze economiche (pensione di i nabilit à ed i ndennità di accom pagnam ento) in qualit à d i
[...]
per mancanza del requisit o speci fi co cont ri butivo relativo al t ri enni o CP_3
precedente la domanda. Chi edeva pert ant o di chi ararsi il propri o di ritto al la pensi one di inabili tà ex l.222/1984 a decorrere dal 1/02/2020 ovvero dal primo giorno successi vo all a present azione dell a domanda amm inist rati va e per gli effett i condannare l ' al pagamento dell a rel ati va prest azione a decorrere da tal e CP_1
dat a, olt re access ori di l egge.
L' costituit osi con memoria del 28/05/2021, cont est ava gli avversi ass unti CP_1
chi edendo i l rigetto i ntegral e del ri corso.
A seguito del decesso del ri corrente avvenuta il 25/01/ 2021, si Persona_1
cost ituivano gli eredi con com parsa del 20/04/ 2021, insist endo per l'accogl imento del ri corso int rodutti vo.
Con la sent enza in epigrafe i ndi cata, il Tri bunal e di EC ha rigett ato il ri cors o prom osso dagl i eredi di sulla base dell a rit enuta infungibilit à del Persona_1
requisito sanit ario previs to dall a L. 118/1971 e di quello previ sto dalla L. 222/1984
e ri tenendo l a condi zione di inabi lit à ci vil e non equiparabil e a quelle previ st e dalla legge com e caus a d i s ospens ione l egal e del rapporto assi curat ivo previ denzi al e, anche tenut o conto dell a compatibi lità della pensi one di inabi lità civil e di cui era titol are il de cui us con l 'atti vità lavorativa, ai sensi dell a norm ati va vigent e. Il giudi ce di primo grado h a compensato l e spese di lite.
Avverso l a s entenza di primo grado, con ri corso del 5/08/2023 hanno propos to appell o in quali tà di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
l am ent ando errat a i nterpret azione dell 'art. 2 L. 222/84 e, per gli effetti , errat a
[...]
applicazione del l'art. 37 DPR 818/ 57. S econdo l a prospett azione di part e appell ant e, avrebbe errato il Tri bunal e nel ri tenere divergenti le condi zioni di inabi lit à ci vil e dett at e dall'art. 1 2 dell a L. 118/71 (in t ema di norm e i n favore dei m util ati e inval i di civil i) con l'i nabilit à pensi onabil e previst a dall 'articolo 2 dell a L. 222/84 (pensione ordi nari a di inabi lit à) in t em a di “R evisione della disciplina della invali dit à pensionabile”. Hanno richi am ato, sul punto, quanto espresso dal la S.C . con l a sent enza n .
13495/2003, confermat a dalle s uccessi ve pronunce, la qual e, nel regolare u n contenzi oso avente ad oggett o l a concessi one di una pensi one di vecchi ai a anti cipat a ex l ege 503/92, prevista per gli i nvalidi non inferiore all '80%, ha st abilito: “è l o stesso dato t est ual e dell a di spos izione ad autori zzarne una interpretazione che incl ude nel regi me derogatorio della nuova discipl ina della et à pensi onabil e anche
i soggetti che la l egge n. 222 del 1984 qualifi ca "inabili ", i soggetti cioè per i qual i un'infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione ma l a total e per dita dell a capacità di l avoro”.
Sulla scort a di t al e ri conos cim ento, part e appell ante ha reit erat o l a t esi già sost enut a in prim o grado, ossi a che lo st atus di i nabile qual e i nvalido ci vile comport erebbe ex se, al pari dei casi previsti dal l'art. 37 DPR 818/57, una sospensi one del rapporto assi curativo previdenzi al e obbligatorio, con conseguent e neutrali zzazione del periodo, in sede di veri fi ca dei requisiti contributi vi e, in part icol are, del requisit o del prescritt o numero minim o di cont ributi nell'ul timo qui nquennio ai fini del di ritto all a pensione di i nvalidit à.
Hanno pert ant o chiesto, in ri forma dell'impugnat a sent enza, l'accoglim ento del l e concl usioni già form ulat e i n prim o grado, vint e l e spese del doppio grado.
costit uitosi con memori a del 4/03/2025, ha chi esto l a conferm a dell a sent enza CP_1
impugnat a ed il rigetto i ntegral e del ri corso. Ha ri badito che l a condi zione d i inabilit à civil e non è equi parabil e a quell e previst e dalla l egge come caus a di sospensione l egale del rapporto assi curati vo previdenziale, anche t enut o conto dell a com pati bilit à dell a pensi one di i nabilit à civile - di cui era tit olare il de cuius - con l'attività lavorativa, ai sensi della normativa vigente. Correttamente, quindi, il
Tri bunal e avrebbe rit enut o che “la condizione morbosa deve essere tal e d a pregiudica r e di per s é la pos sibil ità di esplet are qual siasi atti vità lavorati va e per tal via di gar antir si una posiz ione contri buti va. Che è quant o non discend e automati cament e dal la condizi one di tit ol arità di pensione di i nabilit à ci vil e la cui spet tanza è calib rata sull a nozi one di incapacità lavorati va generi ca e di per s é non incompatibi le con l 'espl et ament o di una attività lavorati va in consi derazi one del l a capacità l avorativa s pecifi ca.”
All'udienza del 14/03/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispett ivi scritti , l a caus a è s tat a deci sa com e da disposi tivo. MOTI VI DELL A DECISIO NE
All a l uce del principio d i diri tto afferm at o dall a Cort e di C assazione nell a sentenza n.26667 del 19/6/ 2018, l 'appello deve rit enersi fondato.
Nel la citata s ent enza, la Suprem a C ort e ha indicat o l a corrett a int erpret azione dell'art.37 D.P.R. n.818/1957 e ha chiarito “che, ai fi ni dell a neutrali zzazione del requisit o contri buti vo specifi co (il periodo cont ributivo mi nimo ri chi esto nell'ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso del rapporto. E che, nell 'ipotesi i n cui il requisito cont ributivo specifi co non sia stat o maturato i n cons eguenz a della malatt ia dell 'assicurat o, la prestazione di invali dità deve essere riconosciuta ugual ment e sulla base del possesso del requisito assi curati vo generi co (cons ist ent e nel versament o di cinque anni compl essi vi di contribuzione comunque matur ati ), In tal caso la legge richiede, dunque, come requisit o contributi vo, soltanto un'anzi anità assi curati va di cinque anni , ma non prescrive che es so mat uri nell 'ultimo qui nquennio precedent e la domanda amminist rati va. Di r equisito contributi vo cd. mobi le non è dato perciò discorr er e quando l 'i mpedi ment o al l avoro ex art.37 cit. sussista per l 'int ero p eriodo util e all a maturazi one del requisito s pecifi co (tre anni nell 'ult imo qui nquennio); dovendos i ritenere i n tal caso s ufficiente il sol o requisito generico ovvero che si ano trascors o almeno cinque anni dal la dat a di i nizio dell 'assi curazione e vi sia stat o un versamento o u n accredi to di al meno cinque anni . Mentre nessuna norma prevede che questo requisit o sia mobil e ovvero debba mat urare nel qui nquennio ant ecedent e la presentazi one dell a domanda.”.
Nel caso concret o - a front e dell a tot al e e perm anent e inabi li tà lavorat iva al 100% accertat a dall ' nei confronti d i on verbal e sanitario del 1/12/ 2013 CP_1 Persona_1
(al l. E ricorso prim o grado part e ri corrent e) - appare evident e che il requi sit o contri buti vo cd. m obile o s peci fi co occorrent e per il ri con osci ment o dell a pensi one di inabilit à ex L. n.222/1984 (156 settim ane cont ributive nell 'ultim o qui nquennio, in quest o caso decorrent e a ri troso dal la dom anda ammi nist rativa) non è m at urato propri o a caus a del l'impedim ento derivante dall a mal att ia dell 'assi curato.
In alt ri t ermi ni, nel quinquennio ant eri ore alla domanda ammi nist rativa del
28/01/2020, - in ragi one di uno dei fat ti specificam ent e previ sti Persona_1 dall'art.37 D.P.R. n.818/1956 - si è trovato in una situazione di impossibilità di svolgere profi cuo lavoro e d i vedersi accreditare l a corrispondent e cont ri buzione previdenzi al e. Ne consegue che, alla l uce del principio afferm ato dalla Suprem a Cort e, nel l a fat tispeci e opera l a neut rali zzazione di t al e periodo e del connesso requisi to speci fi co, ess endo ri levant e il solo requi sito cont ributivo generi co consist ente nel fat to che siano trascorsi al meno ci nque anni dal la data di i nizio dell a sua assi curazione previdenzi ale e che si ano st ati accredi tat i o versati in suo favore alm eno ci nque anni d i contri buzione (che equivalgono a 260 contri buti setti manali).
Dal la document azi one deposit ata in gi udi zio dal de cuius em erge, infatti, che quest'ultimo vantava un'anzianità complessiva pari a 25 anni (requisito generico) per cont ribuzi one vers ata e accredit at a nella gesti one autonom a degli artigi ani e nel
Fondo pensioni l avorat ori dipendenti;
possedeva pert anto il requisi to contri buti vo generi co (5 anni di anzi anit à assi curativa e 5 anni di cont ri buti = 260 contri buti settim anali ) che occorre per l'as segno ordinari o di invali dit à richi esto in giudizio.
Quanto al requisi to sanit ari o, che l' contest a anche nell a present e fas e di CP_1
giudi zio, si oss erva che ai s ensi dell'art.1 dell a L. n. 224/84 si considera i nvalido, ai fini del di ritt o all 'ass egno ordi nario nell 'am bito dell 'assi curazione obbli gatori a per l'i nvalidi tà, la vecchi aia ed i s uperstit i, l 'assi curato l a cui capacit à di l avoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini , sia ridott a in m odo perm anente a caus a d i infermit à o di fet to fi sico o mentale, a m eno di un t erzo.
Ebbene, dall a docum ent azione s anit ari a i n atti è em erso che affett o Persona_1
dal 2013 da “car cinoma del r etto con metastasi pol monari ed epati che in corso di chemi ot erapia” - si trovava nella impossibilità di svolgere proficuo lavoro dallo stesso anno, avendo financo necessit à di assi st enza continua per svolgere gli at t i quoti diani.
Pert anto, in accogli ment o dell 'appello e in riform a del la sentenza di primo grado deve ri conos cersi a part e appell ante il di ritto alla pensione di inabilit à ordinari a a decorrere dal 1/02/2020.
L' è conseguent em ent e t enut o a corri spondere i ratei della relat iva prest azi one, CP_1
oltre accessori com e per l egge.
Le spese proces suali sono regol at e in dispositi vo secondo il pri nci pio d i soccom benza, con di strazione ex art .93 c.p.c.
P. Q . M. visto l 'art . 437 c.p.c.; definit ivament e pronunci ando sul l'appello propost o con ricorso del 05/08/2023 d a in qualit à Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di - nei confronti di , avverso la sentenza del 07/02/2023 Persona_1 CP_1
n° 404/2023 del Tribunale di EC, così provvede:
a) accogli e l 'appello e, per l 'effet to, accert a che si è trovato nelle Persona_1
condi zioni per l 'att ri buzione dell a pensione di inabili tà ordinaria a decorrere dal 1 ° febbraio 2020 e condanna l' al pagam ent o, i n favore degl i eredi di CP_1 Per_1
, dei rat ei di pensi one mat urati dal 1° febbraio 2020 al 25 gennaio 2021, ol tre
[...]
accessori com e per l egge;
b) condanna parte appell at a al pagam ento, in favore di part e appellant e, dell e spes e dell e spese del doppio grado, li qui dat e i n euro 1.865,00 per il pri mo grado ed in euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfet arie del 15% ed accessori com e per l egge, con dist razione per l 'avv. Ant onio Nat al e.
Così deciso in EC il 14/03/2025.
IL PRES IDENTE
Dott .ssa C at eri na Mainolfi