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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/07/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2014 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Alfonso Forlenza e Parte_1
Vincenzo LL
ATTORE
contro
(già Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti Marco Turci e Faustino Manfredonia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
sul presupposto di aver stipulato con essa una polizza assicurativa per
[...]
garantire il furto e la perdita totale dell'imbarcazione da diporto modello Manò
32.50. L'attore asseriva di aver subito il furto totale dell'imbarcazione in data
01/04/2011, in Boscoreale (NA), presso il parcheggio di , alla Controparte_2
Via Cangiani nr. 62, e di aver inoltrato denuncia di sinistro alla convenuta compagnia assicurativa nonché alla società con la quale aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria per l'utilizzo del natante. Successivamente al rigetto della domanda di indennizzo, si rivolgeva dapprima al Tribunale di
Torre Annunziata, il quale si dichiarava territorialmente incompetente, e poi
2 all'intestato Tribunale affinché la convenuta venisse condannata al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto di € 125.000,00 o del diverso importo accertato in corso di causa.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la Controparte_1
(già , la quale resisteva alla
[...] Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo, in via principale, il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, nel merito, la non operatività della polizza e della garanzia, contestando altresì il quantum dell'indennizzo e formulando domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento delle spese sostenute per il giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata
e per il procedimento di arbitrato, oltre all'eventuale risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contradditorio, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali per poi giungere all'udienza cartolare del 15/07/2025
per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, ciò in ragione delle dichiarazioni rese dalla e allegate alla produzione CP_3 Controparte_4
di parte attrice (cfr. doc. nr. 8 e 9). D'altronde, oggetto della presente controversia non è il contratto di leasing intercorso tra e la Parte_1
MPS Leasing e Factoring S.p.a. ma il rapporto tra l'attore e la
[...]
[...
[...] [ che trova fonte nella polizza n. 6918102410751, Controparte_5
sottoscritta dall'attore medesimo.
Passando al merito, occorre rammentare che in materia di responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la
Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore
istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015). Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il creditore
che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale
4 del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non ha l'onere di
provare l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare la
circostanza dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto invece
spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio si estende anche alle
obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani, 03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame, parte attrice provava la fonte negoziale del proprio diritto depositando in atti il contratto di assicurazione stipulato con la controparte,
circostanza invero non contestata dall'odierna convenuta. D'altronde, dal fascicolo di causa emerge chiaramente che la polizza sottoscritta da Pt_1
risultava operativa alla data in cui si consumava il furto
[...]
dell'imbarcazione (in atti sono rinvenibili sia la polizza recante n.
6918102410751 con validità un anno a partire dal 10/06/2009 e tacito rinnovo,
sia il documento di polizza n. 6346100072478 con validità sino al 10/06/2011).
Detto ciò, l'art. 14 del contratto di assicurazione (Rischi esclusi) prevede che
“Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da [...] b) colpa
grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è
affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo;
c) Insufficienza delle misure e/o
dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto
stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia
stagionale, in acqua o a terra [...]” e parte convenuta eccepiva l'inoperatività
della polizza proprio in funzione di tali previsioni.
In materia, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “Le clausole di un
contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa
all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi
5 non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma
individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore
stesso; l'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento
costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere
dell'assicurato fornire la relativa prova. Nel caso in cui la polizza non preveda
la copertura per i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato è onere di
quest'ultimo fornire la prova che la sua condotta, in relazione all'evento
verificatosi, non sia stata connotata appunto da siffatta colpa grave” (Tribunale
Bari sez. II, 23/02/2023, n.664).
Orbene, nel caso in esame il compendio probatorio, documentale e fotografico,
e le escussioni testimoniali effettuate in corso di causa portano a reputare sufficientemente provata la ricostruzione del fatto operata dalla parte attrice e l'assenza di colpa grave in capo alla stessa.
Innanzitutto, il teste di parte convenuta escusso all'udienza Testimone_1
del 09/03/2017, dichiarava che “[...] l'area era munita di sistemi di
videosorveglianza sia interno che esterno che ricopre tutto il perimetro del
deposito, ma al momento del mio sopralluogo l'intero impianto era fuori
servizio. Preciso che il Sig. LL mi riferì che i ladri avevano tagliato i fili
collegati al punto di osservazione”. E ancora sul punto 9) della memoria di parte convenuta, ovvero sulla registrazione di effrazioni e scasso dei cancelli, il teste dichiarava “Non posso riferire su tale circostanza in quanto non ero
presente la notte tra il 31 marzo e il 1° aprile 2011, né mi è stato riferito nulla
dal Sig. LL. Al momento del mio sopralluogo i cancelli erano operativi”.
Anche il teste , sentito all'udienza del 28/06/2018, dichiarava Testimone_2
che “[...] sono stato io ad accorgermi per primo che l'imbarcazione era stata
6 rubata ed a chiamare i Carabinieri alle 4.30 del mattino [...] la barca era
transennata per separarla dalle altre imbarcazioni ed impediva l'accesso delle
persone a tale barca [...] all'epoca c'era un antifurto e le telecamere attivi.
Preciso che al momento in cui sono arrivati i Carabinieri ci siamo accorti che
l'antifurto e le videocamere non funzionavano perché erano stati tagliati i fili”.
Tali dichiarazioni, appaiono sufficienti a provare l'adozione, da parte del gestore dell'area in questione (e, quindi, dell'attore) di misure e sistemi di protezione dell'unità da diporto durante la sua giacenza, con conseguente esclusione della colpa grave dell'attore. D'altronde, sebbene dall'istruttoria emergesse incertezza riguardo al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza al momento del furto (anche se appare plausibile l'ipotesi che a mettere fuori uso i cancelli ed il sistema di video sorveglianza fossero stati i ladri), alcun dubbio può dirsi sussistente in merito alla recinzione dell'area in questione, chiaramente evincibile dalle fotografie in atti,
rappresentando tale misura di sicurezza un sufficiente mezzo di protezione del bene in esame (anche perché la polizza per cui è causa non richiedeva specificamente l'adozione di sistemi di videosorveglianza ma unicamente l'adozione di misure di protezione).
L'accertamento dell'operatività della polizza e la sussistenza del fatto garantito confermano il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo da parte della convenuta. Pertanto, bisogna ora soffermarsi sulla sua quantificazione. Orbene,
in relazione al quantum dell'indennizzo, parte attrice chiedeva il pagamento di
€ 125.000,00 per il furto dell'imbarcazione. La somma deve però individuarsi anche alla luce delle disposizioni indicate nella polizza sottoscritta e, in particolare, dell'art.11 (Somma assicurata) secondo cui “La somma assicurata
7 è quella indicata nella scheda di Polizza. Nel caso di mancata indicazione
partitaria dei valori nella scheda di polizza, la somma assicurata si intende
riferita soltanto alla partita <>, salvo che sia provata la
preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d) alla data di decorrenza
annuale della Polizza. Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i
valori dichiarati in Polizza dal Contraente non equivalgono a stima. Nel caso
in cui si tratti di unità costruita in serie (esclusi pertanto gli esemplari unici) ed
acquistata nuova nei novanta giorni precedenti la stipula della Polizza, i valori
dichiarati, se verificati congrui in relazione ai listini di commercio e/o fatture
di vendita, si considerano stimati per i primi tre anni di durata
dell'Assicurazione”. Orbene, nel caso in esame appare pacifico che la stipula della polizza fosse contestuale all'acquisto del natante e che il furto avvenisse nei tre anni successivi e, pertanto, deve ritenersi che la somma indicata nella scheda di polizza, pari ad € 125.000,00, sia da considerarsi quale stima del valore del bene;
di conseguenza, su tale importo bisogna parametrare l'indennizzo, applicando le ulteriori condizioni contrattuali quali scoperti e franchigie. Tali condizioni sono indicate nell'art. 22 delle Condizioni generali di assicurazione che, per la sottrazione totale in conseguenza di furto, rapina e pirateria di unità da diporto di lunghezza fino a 10 metri, prevede l'applicazione di uno scoperto del 20%. Dalla scheda tecnica del natante de quo è possibile appurare che la lunghezza dello stesso fosse di 9,92 metri, circostanza quest'ultima che permette di includerlo tra le unità indicate nel punto b) del richiamato articolo 22. Ne consegue che la somma di € 125.000,00 va ridotta della percentuale del 20% quale valore dello scoperto e, dunque, l'indennizzo va quantificato in € 96.000,00.
8 Inoltre, è opportuno rammentare che “Nelle assicurazioni contro i danni (nel
cui ambito va ricondotta l'assicurazione contro il furto o la rapina) il debito
dell'assicuratore verso l'assicurato, relativo all'indennizzo, come risulta dal
costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa
assicurata in tutte le disposizioni di legge che regolano la materia, ed in
particolare negli art. da 1904 a 1909 c.c., ha natura di debito di valore, e,
come tale, è adeguabile alla sopravvenuta svalutazione monetaria ancorché
convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un
massimale, in quanto assolve ad una funzione reintegrativa della perdita subita
dal patrimonio dell'assicurato” (Corte appello Napoli, 20/02/2001). Pertanto,
l'importo indicato andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del furto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
andranno inoltre riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare, in favore di l'importo di € Parte_1
96.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 11.977,00 oltre spese generali, CPA e IVA Parte_1
9 come per legge, con attribuzione agli avv.ti Alfonso Forlenza e
Vincenzo LL, dichiaratisi antistatari.
Nola, 28/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2014 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Alfonso Forlenza e Parte_1
Vincenzo LL
ATTORE
contro
(già Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
con il patrocinio degli avv.ti Marco Turci e Faustino Manfredonia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
sul presupposto di aver stipulato con essa una polizza assicurativa per
[...]
garantire il furto e la perdita totale dell'imbarcazione da diporto modello Manò
32.50. L'attore asseriva di aver subito il furto totale dell'imbarcazione in data
01/04/2011, in Boscoreale (NA), presso il parcheggio di , alla Controparte_2
Via Cangiani nr. 62, e di aver inoltrato denuncia di sinistro alla convenuta compagnia assicurativa nonché alla società con la quale aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria per l'utilizzo del natante. Successivamente al rigetto della domanda di indennizzo, si rivolgeva dapprima al Tribunale di
Torre Annunziata, il quale si dichiarava territorialmente incompetente, e poi
2 all'intestato Tribunale affinché la convenuta venisse condannata al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto di € 125.000,00 o del diverso importo accertato in corso di causa.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la Controparte_1
(già , la quale resisteva alla
[...] Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo, in via principale, il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, nel merito, la non operatività della polizza e della garanzia, contestando altresì il quantum dell'indennizzo e formulando domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento delle spese sostenute per il giudizio originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata
e per il procedimento di arbitrato, oltre all'eventuale risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contradditorio, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali per poi giungere all'udienza cartolare del 15/07/2025
per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, ciò in ragione delle dichiarazioni rese dalla e allegate alla produzione CP_3 Controparte_4
di parte attrice (cfr. doc. nr. 8 e 9). D'altronde, oggetto della presente controversia non è il contratto di leasing intercorso tra e la Parte_1
MPS Leasing e Factoring S.p.a. ma il rapporto tra l'attore e la
[...]
[...
[...] [ che trova fonte nella polizza n. 6918102410751, Controparte_5
sottoscritta dall'attore medesimo.
Passando al merito, occorre rammentare che in materia di responsabilità
contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore spetta unicamente la prova dell'esistenza di un'obbligazione inadempiuta, mentre è il debitore a dover provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria. Sul punto la
Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che “In tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento
deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata
eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio
adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore
istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando
ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto
estintivo della propria obbligazione” (Cass. civ. 826/2015). Di recente, la giurisprudenza di merito recependo tali principi ha ribadito che “Il creditore
che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale
4 del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Invece non ha l'onere di
provare l'inadempienza dell'obbligato, si può limitare ad allegare la
circostanza dell'inadempimento della controparte. Al debitore convenuto invece
spetta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio si estende anche alle
obbligazioni di risultato” (Tribunale Trani, 03/02/2023, n.182).
Nel caso in esame, parte attrice provava la fonte negoziale del proprio diritto depositando in atti il contratto di assicurazione stipulato con la controparte,
circostanza invero non contestata dall'odierna convenuta. D'altronde, dal fascicolo di causa emerge chiaramente che la polizza sottoscritta da Pt_1
risultava operativa alla data in cui si consumava il furto
[...]
dell'imbarcazione (in atti sono rinvenibili sia la polizza recante n.
6918102410751 con validità un anno a partire dal 10/06/2009 e tacito rinnovo,
sia il documento di polizza n. 6346100072478 con validità sino al 10/06/2011).
Detto ciò, l'art. 14 del contratto di assicurazione (Rischi esclusi) prevede che
“Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti da [...] b) colpa
grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è
affidata l'Unità da diporto a qualsiasi titolo;
c) Insufficienza delle misure e/o
dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto
stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia
stagionale, in acqua o a terra [...]” e parte convenuta eccepiva l'inoperatività
della polizza proprio in funzione di tali previsioni.
In materia, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “Le clausole di un
contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa
all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi
5 non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma
individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore
stesso; l'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento
costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere
dell'assicurato fornire la relativa prova. Nel caso in cui la polizza non preveda
la copertura per i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato è onere di
quest'ultimo fornire la prova che la sua condotta, in relazione all'evento
verificatosi, non sia stata connotata appunto da siffatta colpa grave” (Tribunale
Bari sez. II, 23/02/2023, n.664).
Orbene, nel caso in esame il compendio probatorio, documentale e fotografico,
e le escussioni testimoniali effettuate in corso di causa portano a reputare sufficientemente provata la ricostruzione del fatto operata dalla parte attrice e l'assenza di colpa grave in capo alla stessa.
Innanzitutto, il teste di parte convenuta escusso all'udienza Testimone_1
del 09/03/2017, dichiarava che “[...] l'area era munita di sistemi di
videosorveglianza sia interno che esterno che ricopre tutto il perimetro del
deposito, ma al momento del mio sopralluogo l'intero impianto era fuori
servizio. Preciso che il Sig. LL mi riferì che i ladri avevano tagliato i fili
collegati al punto di osservazione”. E ancora sul punto 9) della memoria di parte convenuta, ovvero sulla registrazione di effrazioni e scasso dei cancelli, il teste dichiarava “Non posso riferire su tale circostanza in quanto non ero
presente la notte tra il 31 marzo e il 1° aprile 2011, né mi è stato riferito nulla
dal Sig. LL. Al momento del mio sopralluogo i cancelli erano operativi”.
Anche il teste , sentito all'udienza del 28/06/2018, dichiarava Testimone_2
che “[...] sono stato io ad accorgermi per primo che l'imbarcazione era stata
6 rubata ed a chiamare i Carabinieri alle 4.30 del mattino [...] la barca era
transennata per separarla dalle altre imbarcazioni ed impediva l'accesso delle
persone a tale barca [...] all'epoca c'era un antifurto e le telecamere attivi.
Preciso che al momento in cui sono arrivati i Carabinieri ci siamo accorti che
l'antifurto e le videocamere non funzionavano perché erano stati tagliati i fili”.
Tali dichiarazioni, appaiono sufficienti a provare l'adozione, da parte del gestore dell'area in questione (e, quindi, dell'attore) di misure e sistemi di protezione dell'unità da diporto durante la sua giacenza, con conseguente esclusione della colpa grave dell'attore. D'altronde, sebbene dall'istruttoria emergesse incertezza riguardo al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza al momento del furto (anche se appare plausibile l'ipotesi che a mettere fuori uso i cancelli ed il sistema di video sorveglianza fossero stati i ladri), alcun dubbio può dirsi sussistente in merito alla recinzione dell'area in questione, chiaramente evincibile dalle fotografie in atti,
rappresentando tale misura di sicurezza un sufficiente mezzo di protezione del bene in esame (anche perché la polizza per cui è causa non richiedeva specificamente l'adozione di sistemi di videosorveglianza ma unicamente l'adozione di misure di protezione).
L'accertamento dell'operatività della polizza e la sussistenza del fatto garantito confermano il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo da parte della convenuta. Pertanto, bisogna ora soffermarsi sulla sua quantificazione. Orbene,
in relazione al quantum dell'indennizzo, parte attrice chiedeva il pagamento di
€ 125.000,00 per il furto dell'imbarcazione. La somma deve però individuarsi anche alla luce delle disposizioni indicate nella polizza sottoscritta e, in particolare, dell'art.11 (Somma assicurata) secondo cui “La somma assicurata
7 è quella indicata nella scheda di Polizza. Nel caso di mancata indicazione
partitaria dei valori nella scheda di polizza, la somma assicurata si intende
riferita soltanto alla partita <>, salvo che sia provata la
preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d) alla data di decorrenza
annuale della Polizza. Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i
valori dichiarati in Polizza dal Contraente non equivalgono a stima. Nel caso
in cui si tratti di unità costruita in serie (esclusi pertanto gli esemplari unici) ed
acquistata nuova nei novanta giorni precedenti la stipula della Polizza, i valori
dichiarati, se verificati congrui in relazione ai listini di commercio e/o fatture
di vendita, si considerano stimati per i primi tre anni di durata
dell'Assicurazione”. Orbene, nel caso in esame appare pacifico che la stipula della polizza fosse contestuale all'acquisto del natante e che il furto avvenisse nei tre anni successivi e, pertanto, deve ritenersi che la somma indicata nella scheda di polizza, pari ad € 125.000,00, sia da considerarsi quale stima del valore del bene;
di conseguenza, su tale importo bisogna parametrare l'indennizzo, applicando le ulteriori condizioni contrattuali quali scoperti e franchigie. Tali condizioni sono indicate nell'art. 22 delle Condizioni generali di assicurazione che, per la sottrazione totale in conseguenza di furto, rapina e pirateria di unità da diporto di lunghezza fino a 10 metri, prevede l'applicazione di uno scoperto del 20%. Dalla scheda tecnica del natante de quo è possibile appurare che la lunghezza dello stesso fosse di 9,92 metri, circostanza quest'ultima che permette di includerlo tra le unità indicate nel punto b) del richiamato articolo 22. Ne consegue che la somma di € 125.000,00 va ridotta della percentuale del 20% quale valore dello scoperto e, dunque, l'indennizzo va quantificato in € 96.000,00.
8 Inoltre, è opportuno rammentare che “Nelle assicurazioni contro i danni (nel
cui ambito va ricondotta l'assicurazione contro il furto o la rapina) il debito
dell'assicuratore verso l'assicurato, relativo all'indennizzo, come risulta dal
costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa
assicurata in tutte le disposizioni di legge che regolano la materia, ed in
particolare negli art. da 1904 a 1909 c.c., ha natura di debito di valore, e,
come tale, è adeguabile alla sopravvenuta svalutazione monetaria ancorché
convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un
massimale, in quanto assolve ad una funzione reintegrativa della perdita subita
dal patrimonio dell'assicurato” (Corte appello Napoli, 20/02/2001). Pertanto,
l'importo indicato andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del furto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
andranno inoltre riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare, in favore di l'importo di € Parte_1
96.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 11.977,00 oltre spese generali, CPA e IVA Parte_1
9 come per legge, con attribuzione agli avv.ti Alfonso Forlenza e
Vincenzo LL, dichiaratisi antistatari.
Nola, 28/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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