Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 201 del 8.02.2023 Oggetto: accertamento rapporto di lavoro- rivendicazione crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cosimo Parte_1 Parte_2
Leporale
Appellante
e
, rappresentato e difeso dell'avv. Alfredo Iaia Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 18.12.2017, premetteva che: aveva lavorato alle Controparte_1
dipendenze di continuativamente dal 15.10.1981 al 15.08.2005, con le mansioni di Parte_3
operaio preposto al taglio e montaggio di cucine componibili ed armadi economici, ascrivibili alla categoria D CCNL Boschi, Foreste, Legno, Arredamento, settore Artigianato;
il rapporto di lavoro era stato regolarizzato, alle dipendenze di solo dal 28.7.1982 al 18.9.1986, mentre Parte_3
dal 2.1.1995 al 31.12.2003 era stato dichiarato (solo formalmente ed esclusivamente dal 2.01.1995 all'11.06 1998 e poi di nuovo dal 7.10.2003) alle dipendenze (figlio di e, Parte_1 Pt_3 all'epoca, unico titolare della ditta) e, dal 2.1.2004 al 15.08.2015, era di nuovo proseguito alle dipendenze di che aveva riattivato a proprio nome la ditta individuale;
aveva Parte_3 osservato sempre l'orario di lavoro compreso dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, dal lunedì
1
con ricorso depositato il 06.12.2006 (n.
3365/06 RG) aveva chiesto l'accertamento del suddetto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di e la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 247.576,70 Parte_3
a titolo di differenze retributive;
il predetto giudizio era stato interrotto in data 11.7.2012 per il decesso di e successivamente riassunto nei confronti degli eredi, e si era concluso con Parte_3
sentenza n. 4410 del 19.12.2012, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione degli eredi, in quanto, all'epoca, non avevano ancora accettato l'eredità; nel corso di altro giudizio instaurato per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c., gli eredi Parte_2
e , con atto del 18.4.2014, avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario. Parte_1
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di riproponendo le stesse domande già rivolte verso il
[...] Parte_3
Pa dante causa e chiedendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio R.G. n. 3365/06, nel quale era stata completata l'istruttoria con riferimento ai medesimi fatti per cui è causa.
e si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la Parte_1 Parte_2
prescrizione del credito azionato (ritenendo che non potesse attribuirsi efficacia interruttiva al giudizio iscritto al n. 3365/06 RG, in quanto conclusosi con la declaratoria del difetto di legittimazione passiva nei confronti degli eredi, né all'istanza ex art. 481 c.c., proposta in data
17.01.2014, quando il termine di prescrizione era già decorso), l'inammissibilità della domanda per il periodo dal 28.7.1982 al 19.9.1986 (coperto dal verbale di conciliazione del 30.11.1987) e il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo dall'1.1.93 al 31.12.2003 (durante il quale la ditta era stata intestata a , nei cui confronti non era stata azionata, in proprio, alcuna Parte_1
domanda). Nel merito contestavano le circostanze in fatto rilevando che: il ricorrente aveva sempre svolto attività di manovale;
l'orario di lavoro osservato era stato sempre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e dalle 14.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì e saltuariamente il sabato;
per il periodo 1996-2003
non aveva avuto alcun dipendente e, successivamente, neanche Parte_1 Parte_3
si era avvalso di alcun lavoratore. Chiedevano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando e al pagamento, nei limiti della quota ereditaria, della Parte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 77.264,16, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 5.000,00. In particolare, per il periodo 15.10.1981-2.1.1995, il Tribunale dichiarava la prescrizione dei crediti rivendicati, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione anche in merito al
2 verbale di conciliazione. Con riferimento al periodo compreso dal 2.1.1995 al 31.12.2003 -in cui il ricorrente, sebbene formalmente assunto, per alcuni anni, da , aveva individuato Parte_1
il reale datore di lavoro in riteneva che non fosse emersa prova della titolarità del Parte_3
rapporto in capo a Evidenziava, però, che dalle risultanze istruttorie era emersa la Parte_3 prova di un trasferimento dell'azienda intestata a in favore di Parte_1 Parte_3
che, in forza di ciò, era divenuto, alla data del 2.1.2004, obbligato in solido per i debiti del figlio relativi al rapporto lavorativo intercorso con il ricorrente dal 2.1.1995 al 31.12.2003. Trattandosi di debiti facenti capo al de cuius al momento del suo decesso, riteneva, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la legittimazione passiva dei resistenti in qualità di eredi. Sempre con riferimento al predetto periodo, rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo l'efficacia interruttiva permanente dell'azione giudiziale introdotta con procedimento iscritto al n. 3665/06 RG, anche nei confronti degli eredi, verso i quali il processo era stato riassunto, con l'effetto che la prescrizione quinquennale, interrotta dall'instaurazione del predetto giudizio, era iniziata a decorrere nuovamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza resa il 19.12.2012. Tutto ciò premesso, nel merito riteneva dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro sino al 31.07.2005, ma non anche l'espletamento delle mansioni superiori rivendicate;
rilevava l'insussistenza di prova sufficiente anche in relazione all'espletamento di lavoro straordinario e alla mancata fruizione di ferie e permessi. Pertanto, riteneva la domanda fondata solo in relazione alle somme rivendicate a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria,
13° mensilità e tfr spettanti per le mansioni di operaio manovale, riconducibili alla terza categoria del CCNL di settore applicabile ratione temporis con riferimento al periodo 2.1.1995-31.12.2003 e
2.01.2004-31.07.2005, quantificate nella suddetta cifra di € 77.264,16, per come determinata dal consulente tecnico incaricato nel precedente giudizio iscritto al n. 3365/06 RG.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
censurandola per i seguenti motivi:
1) il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'introduzione del giudizio iscritto al n. 3365/2006 RG - conclusosi con la pronunzia di difetto di legittimazione passiva di e Parte_1 Parte_2
potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti degli odierni appellanti,
[...]
in quanto la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva equivaleva alla mancanza di titolarità del rapporto giuridico instaurato tra le parti, sicché non poteva operare nella specie l'effetto sospensivo della prescrizione, di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. A questo proposito non poteva attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione neppure alla domanda con cui era stata introdotta l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., con l'effetto che, alla data di introduzione del presente giudizio in primo grado (18.12.2017), era interamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
3 2) il Tribunale aveva errato nel ritenere raggiunta la prova in merito al trasferimento dell'azienda di a in quanto mai formalizzato, per come richiesto dall'art. 2556 Parte_1 Parte_3
c.c. In mancanza di prova documentale sul punto e in mancanza di prova dell'esistenza del rapporto di lavoro di al momento di cessazione dell'attività di , non Controparte_1 Parte_1 poteva ritenersi applicabile l'art. 2112 c.c. nei confronti di e dei suoi eredi, odierni Parte_3
appellanti, che quindi non erano legittimati passivi;
3) il Tribunale aveva omesso di valutare le risultanze del verbale ispettivo dell'INPS del 28.10.2003, prodotto in atti, da cui emergeva che dal 1996 al 2003 aveva svolto l'attività senza Parte_1 dipendenti, con l'effetto che nulla spettava a in relazione al suddetto periodo, così Controparte_1 riducendosi il suo eventuale credito nella minore somma di € 42.000,00. Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio , che ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo Controparte_1 grado e le motivazioni sottese alla sentenza impugnata e ha chiesto il rigetto dell''appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi formato il giudicato interno in merito all'accertamento relativo alla maturata prescrizione dei crediti rivendicati per il periodo precedente l'1.01.1995, come anche in merito alle mansioni di manovale espletate dall'appellato (inquadrate al 3° livello del CCNL vigente all'epoca dei fatti) e alla insussistenza del diritto a maggiori compensi relativi a lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi.
Invero, sui predetti punti della decisione gravata parte appellata ha prestato acquiescenza.
Tanto premesso l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
***
Con il primo motivo di appello, gli appellanti si dolgono che il Tribunale -in relazione all'accertato rapporto di lavoro per il periodo compreso dall'1.01.1995 al 31.07.2005- abbia considerato efficacemente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione per effetto del giudizio n. 3365/2006 RG, introdotto da nei confronti di con ricorso Controparte_1 Parte_3
depositato il 06.12.2006. Tale giudizio -prima interrotto per il decesso del convenuto e successivamente riassunto (anche) nei confronti degli odierni appellanti- era stato definito con la sentenza n. 4410 del 19.12.2012, che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato “allo stato” il difetto di
4 legittimazione passiva dei convenuti, in quanto gli stessi non avevano, all'epoca, ancora accettato l'eredità e non avevano, quindi, assunto la qualità di eredi.
A parere degli appellanti, in considerazione della pronuncia con cui era stato definito il giudizio, non poteva ritenersi instaurato un valido rapporto processuale tra le parti di quel processo, con l'effetto che non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.
I suesposti argomenti non appaiono condivisibili.
Per un verso, infatti, deve ritenersi che la riassunzione del giudizio n. 3365/2006 RG nei confronti di e in quanto all'epoca individuati quali chiamati all'eredità, sia stata Parte_1 Pt_2
sufficiente a instaurare un valido rapporto processuale tra le parti.
In proposito si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (cfr. Cass. n. 22870/2015 in cui la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge. Tra le tante conformi, v. Cass. n. 2987/2020, n. 6815/2024).
Tanto chiarito, è noto che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., la domanda giudiziale produce l'interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Con orientamento costante, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-
giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 9542/2024). 5 Solo l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c. -e fatto salvo l'effetto interruttivo provocato dalla domanda giudiziale- l'esclusione dell'effetto permanente dell'interruzione previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
Nella specie, per quanto detto, la domanda giudiziale introdotta il 6.12.2006 nel giudizio n. 3365/2006
RG ha efficacemente interrotto (anche nei confronti degli eredi) la prescrizione dei crediti azionati con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 4410 del 19.12.2012 (che ha definito quel giudizio).
Inoltre, il termine di prescrizione decorrente da tale data è stato ulteriormente interrotto per effetto della istanza per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, depositata da P_
presso la Cancelleria del Tribunale di Brindisi il 17.01.2014 (cfr. documento in atti); tale
[...] istanza, infatti, contiene l'esatta individuazione dei crediti rivendicati da nei confronti P_
e dei suoi eredi. Parte_3
In considerazione di tanto, appare corretta la decisione del Tribunale che ha respinto l'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti rivendicati per il periodo 12.01.1995-31.07.2005.
***
Il secondo e il terzo motivo di appello -riferiti alla mancata prova del rapporto di lavoro tra P_
e , nonché alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., Parte_1
stante la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
In particolare, a proposito dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Controparte_1
e nel periodo compreso dall'1.02.1995 al 31.12.2003, deve evidenziarsi che dal Parte_1
libretto di lavoro di (cfr. allegato al fascicolo di parte appellata), emerge che lo Controparte_1
stesso venne assunto da il 2.01.1995 e che il rapporto di lavoro cessò formalmente Parte_1 in data 11.06.1998. Dal verbale di accertamento ispettivo dell'INPS n. 22687 del 28.10.2003 (cfr. allegato al fascicolo di parte appellante) emerge che venne formalmente assunto Controparte_1
da , nuovamente, in data 7.10.2003. Parte_1
Ferme le predette risultanze documentali, dalla prova testimoniale espletata nel procedimento iscritto al n. 3365/06 RG è emerso, invece, che il rapporto di lavoro di non ha mai subito Controparte_1
interruzioni nel periodo compreso dal 2.01.1995 al 31.12.2003 (data in cui ha Parte_1 cessato l'attività) e che lo stesso è proseguito anche successivamente alla cessazione dell'attività di negli stessi locali in cui, a partire dal gennaio 2004, ha ripreso Parte_1 Parte_3
la propria attività con la omonima ditta individuale.
6 In proposito appare opportuno richiamare la deposizione del teste , a conoscenza Testimone_1
dei fatti di causa in quanto residente, all'epoca, in Ceglie Messapica, alla via Herford, ove pure erano ubicati i locali aziendali delle ditte individuali di e di Il teste - Parte_1 Parte_3
pur non potendo riferire con precisione circa il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non essendo stato costantemente presente nel luogo di lavoro- ha dichiarato di aver riscontrato la presenza di nei locali aziendali per tutto il periodo compreso dal 1996 al 2005. Siffatta circostanza P_
è stata confermata dal teste (che pure frequentava la falegnameria), e dal teste Testimone_2
-escusso all'udienza del 14.01.2009-, il quale ha riferito di essersi rivolto alla ditta Testimone_3
per la realizzazione di lavori di falegnameria in abitazioni di propri congiunti in due Parte_1
occasioni (collocate, cronologicamente, circa dieci e sette anni prima della deposizione e dunque negli anni compresi tra il 1998 e il 2003) e di aver riscontrato, in quelle occasioni, la presenza nei locali aziendali di , che lavorava alle macchie e al montaggio dei pezzi. Controparte_1
Il quadro probatorio sopra sintetizzato consente di affermare con ragionevole certezza l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e per l'intero periodo Controparte_1 Parte_1 compreso dal 2.01.1995 alla data di cessazione dell'attività da parte di quest'ultimo (31.12.2003, cfr. visura camerale in atti); vi è anche prova della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro alle dipendenze di a far data dal 2.01.2004 (data di inizio dell'attività di impresa, cfr. Parte_3
visura camerale).
Quanto poi alla contestata esistenza di un trasferimento di azienda, in mancanza di un atto formale, vale richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. A integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità. La tutela prevista dall'art. 2112 c.c. è affidata all'automatica continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e alla conservazione dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione (cfr. tra le tante Cass. n. 8039/2022).
Nella specie, è stato dimostrato che, nel gennaio 2004, è subentrato al figlio Parte_3 Pt_1
nella gestione della medesima azienda ubicata nei medesimi locali ove erano presenti i medesimi
7 macchinari (cfr. risultanze delle visure camerali e delle deposizioni testimoniali), sicché sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Appare quindi corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la responsabilità di -e, quindi, dei suoi eredi- per i crediti vantati da Parte_3 Controparte_1
nei confronti di per il periodo 2.01.1995-31.12.2003, atteso che l'art. 2112, Parte_1
comma 2, c.c. prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario. Sussiste, inoltre, la responsabilità degli odierni appellanti, quali eredi di per i crediti vantati direttamente nei confronti di quest'ultimo da Parte_3 Controparte_1
per il periodo compreso dal 2.01.2004 al 31.07.2005.
Per tutte le suddette ragioni, allora, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, in mancanza di specifiche censure sui criteri di quantificazione delle somme.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 15.03.2023 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 P_
, avverso la sentenza dell'8.02.2023 n. 201 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
[...]
Rigetta l'appello.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 4.997,00 ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alfredo Iaia.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 15.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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