TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARTANO GIOVANNA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. DE MELA VINCENZO
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. come all'udienza del 26/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato in data 31.05.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1
con , in data 31.07.1995 in Trapani (TP), regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al numero
216, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Deduceva che dalla loro unione sono nate due figlie: e ER
, oggi entrambe maggiorenni ed indipendenti economicamente. Per_2
Rappresentava che il 16/11/2017 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 977/2017, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionata.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse deduzioni e CP_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 26.03.2025, avvenuta l'interlocuzione tra le parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“revoca dell'obbligo di mantenimento per ed il versamento Per_2
di un assegno di € 150,00 mensili rivalutabili per , in favore della ER madre”.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio pagina 2 di 3 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalle parti all'udienza del 26.03.2025.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 977/2017.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 977/2017 del 16/11/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.1995 in Trapani (TP) tra e , alle condizioni di cui Parte_1 CP_1
alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 03.04.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARTANO GIOVANNA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. DE MELA VINCENZO
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. come all'udienza del 26/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato in data 31.05.2024,
[...]
deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1
con , in data 31.07.1995 in Trapani (TP), regolarmente CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al numero
216, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995.
Deduceva che dalla loro unione sono nate due figlie: e ER
, oggi entrambe maggiorenni ed indipendenti economicamente. Per_2
Rappresentava che il 16/11/2017 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 977/2017, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionata.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse deduzioni e CP_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 26.03.2025, avvenuta l'interlocuzione tra le parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“revoca dell'obbligo di mantenimento per ed il versamento Per_2
di un assegno di € 150,00 mensili rivalutabili per , in favore della ER madre”.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa;
indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di divorzio pagina 2 di 3 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalle parti all'udienza del 26.03.2025.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le parti, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 977/2017.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 977/2017 del 16/11/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.1995 in Trapani (TP) tra e , alle condizioni di cui Parte_1 CP_1
alla proposta conciliativa richiamata in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 03.04.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3