Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 288/2019, avente ad oggetto “vendita di cose mobili", vertente
TRA
Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Angelo Maiello e Cristiana Coviello, elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avv.
Angelo Maiello, come da mandato in atti;
ATTRICE
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte 1 (già rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Mario Esposito, con studio in CP_1 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato e comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore, depositata il
3.4.2024;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte_1Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio [...]
Controparte 3 al fine di accertarne la responsabilità contrattuale da inadempimento e di condannarla al risarcimento dei danni, ed in particolare del danno alla immagine, da liquidare equitativamente, e del danno da lucro cessante a far data dal 10.10.2017 e sino al ripristino delle condizioni contrattuali convenute, quest'ultimo da liquidare nella somma di € 106.606,58, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria come per legge, dal fatto e sino al soddisfo, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio, ivi comprese le spese della fase cautelare, revocando i
Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 la quale, disconoscendo la scrittura privata posta a fondamento della domanda attorea, nei suoi contenuti e nella sottoscrizione in calce, in quanto non apposta dall'amministratore e legale rappresentante della società, domandava il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 3.378,00, quale parte dell'incasso conseguito dalla prima e non versato alla società, nonché al risarcimento del danno all'immagine, indicato nell'atto in €1.00 e da lite temeraria, quest'ultimo da liquidare in € 5.000,00, con vittoria delle spese di lite.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, ritenuta matura per la decisione, era riservata a sentenza, con termini 190 c.p.c., all'udienza del 22.10.2025.
La domanda della società attrice è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
In via del tutto preliminare, tuttavia, va dichiarata inammissibile la istanza di revoca dei provvedimenti cautelari ante causam emessi dal Tribunale su ricorso della odierna attrice.
Ed infatti, pur essendo rivedibile, in sede di merito, la disciplina delle spese di lite, da tanto non discende la possibilità di revoca delle ordinanze emesse in sede cautelare. ( sul tema Cass. n. 6180/2019 ma anche 11800/2012)
In diritto e quanto alla riesaminabilità del solo riparto delle spese di lite, si è precisato che: ".
L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;
qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla 1. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito...". (cfr. Cass. n. 6180/2019)
Nel caso concreto, tuttavia, le ordinanze emesse, sfavorevoli alla società attrice, si fondano non su valutazioni inerenti al merito della domanda, ma su profili di inammissibilità e di nullità dell'atto introduttivo, carente di allegazioni specifiche, in particolare in ordine alla instauranda azione di merito;
esse, pertanto, appaiono del tutto corrette, non essendovi ragione alcuna per operarne la revisione in questa sede.
Quanto all'odierno giudizio, la domanda risarcitoria della parte attrice appare fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Prima di esaminare le emergenze probatorie, va correttamente qualificato il disconoscimento della scrittura privata operato dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
Nella sostanza, ed al di là delle espressioni testuali esplicitate, la società non disconosce alcuna sottoscrizione, ma eccepisce che colui che ha sottoscritto il contratto in nome e per conto della società, non fosse a tanto legittimato, in quanto persona fisica diversa dall'amministratore e legale rappresentante Controparte_4
Al fine di dimostrare i propri assunti, la società convenuta ha anche depositato la certificazione camerale dalla quale effettivamente emerge come l'amministratore unico della società fosse, effettivamente, Controparte_4
Rinviando l'esame di tale profilo al prosieguo della trattazione, in fatto, la parte attrice pone a fondamento della domanda il contratto di noleggio software ed hardware stipulato il 16.8.2017 avente ad oggetto: la concessione da parte della società odierna attrice a di un sistema Controparte_2 hardware e software per la gestione della biglietteria al canone mensile di € 85,00 oltre IVA;
la fornitura di carta tecnica per la stampa dei biglietti al costo di € 0,17 per ogni biglietto;
la predisposizione ed istallazione, da parte del noleggiatore (cioè la società attrice ) di punti vendita all'interno della città di
CP_1 su indicazione dell'utilizzatore (la società sportiva), punti vendita autorizzati in via esclusiva alla vendita dei biglietti per le partite casalinghe.
Il contratto poneva a carico del noleggiatore l'obbligo di versare i corrispettivi dei biglietti venduti in prevendita, al netto dei diritti di prevendita ( di € 1.00 a biglietto) entro il mercoledì successivo rispetto alla partita. (la domanda riconvenzionale di ripetizione della convenuta si fonda su tale previsione)
Il contratto aveva durata di due stagioni, ovvero 2017/2018 e 2018/2019, con possibilità di rinnovo, salvo disdetta e, all'art. 10, prevedeva il diritto del noleggiatore al risarcimento del danno in caso di risoluzione anticipata da parte dell'utilizzatore (l'odierna convenuta) in mancanza “di fatto e colpa in capo al noleggiatore".
Il contratto era sottoscritto, per Controparte_2 'dal Direttore Generale Sportivo [...]
ER_1 il quale apponeva anche il timbro della società.
L'attrice sostiene che alla stipula del contratto le parti sarebbero addivenute a seguito di trattative intercorse con il Presidente della società sportiva, Persona 2
, e che il testo contrattuale sarebbe stato sottoscritto all'interno dei locali della Sede del CP 1 Risulta documentalmente come le prestazioni siano state eseguite per alcuni mesi da parte del noleggiatore, il quale aveva istallato macchinari per la stampa e vendita dei biglietti nei punti vendita autorizzati, curando la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2017/2018, relativamente alle prime 4 partite, indicate alla pag. 2 dell'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che il rapporto abbia concretamente avuto esecuzione, come evincibile dai bonifici effettuati, in osservanza delle obbligazioni assunte, dalla P.R. LAB ed in favore di Controparte_2
[...] e dalla stessa condotta tenuta dalla società sportiva.
Tuttavia, il 10.10.2017 l'amministratore unico autorizzava altra società -GO2- alla gestione del medesimo servizio oggetto del precedente contratto, inviando anche avvisi ai possessori di biglietti acquistati presso punti vendita autorizzati ( in pratica i biglietti già stampati dalla attrice) a restituirli per il rimborso, precisando che con tali biglietti non si sarebbe potuto accedere al campo sportivo per la partita.
Nella nota di risposta alla diffida inoltrata alla società sportiva della Pt 1 la società calcistica "
rappresentava di essersi avvalsa, per le prime giornate di campionato, dei suoi servizi, ma che il contratto precedente era stato stipulato con soggetto a tanto non legittimato e che, comunque, la società aveva violato non meglio specificate norme di settore.
Descritto gran parte del dato documentale, vanno esaminate le risultanze della prova testimoniale e le prime poi devono essere confrontate con l'ulteriore documentazione depositata dalla parte attrice.
In via preliminare, vanno integralmente confermate tutte le ordinanze istruttorie emesse in corso di causa, ivi compresa quella depositata il 2.8.2024, nella quale era rigettata l'ulteriore richiesta istruttoria articolata dalla parte convenuta, di sentire l'amministratore unico della società ed il suo Presidente, quali testi de relato, giusta art. 257 c.p.c., in quanto la loro escussione – nella parte in cui fosse stata considerata ammissibile- non poteva evidentemente supplire all'onere di articolare della prova nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., posto che i fatti sui quali gli stessi avrebbero dovuto deporre costituivano parte del thema decidendum, come perfettamente individuato dalla attrice nell'atto introduttivo e nelle memorie 183 c.p.c. già depositate. Persona 1Il teste già direttore sportivo generale della convenuta dichiarava: che il contratto era stato sottoscritto all'interno della sede del CP 1 ; che all'incontro per la sottoscrizione erano presenti l'amministratore CP 4 ed il Presidente del CP 1 Per_2
[...] ; che la firma fu apposta dopo l'autorizzazione dell'amministratore, benchè egli (cioè il teste stesso) fosse già stato delegato alla firma;
che egli disponeva del timbro del CP_1 che si
,
trovava nella sua stanza;
che era sua competenza la logistica ( affitti di case, ristoranti) e tutta la gestione amministrativa e che per tali funzioni si valeva dei collaboratori del team manager;
che il
Presidente Per 2 curava l'immagine della società; che l'amministratore MM aveva poteri di firma ed aveva delegato il teste per la parte sportiva, logistica ed amministrativa, come risultante dai dati comunicati alla Lega Calcio. (verbale di udienza del 3.12.2019)
Il teste Testimone_1 all'epoca dei fatti responsabile commerciale della convenuta, riferiva che: la società aveva installato la strumentazione tecnica presso i punti vendita autorizzati tra i quali il bar
Parte 2 il bar Ludos, il bar Antoine ed altri;
che sino al mese di agosto le apparecchiature erano presenti. (verbale di udienza del 3.12.2019 citato)
Qualche osservazione si impone quanto al luogo in cui il contratto fu sottoscritto.
Ed infatti, la società convenuta sostiene poco credibile la tesi secondo la quale il contratto sarebbe stato sottoscritto presso la Sede del posto che tale sede coinciderebbe con il Campo SportivoCP 1
Viviani, che nel giorno di stipula sarebbe stato chiuso;
la prova testimoniale proposta verte proprio su tale circostanza.
L'argomento è inconferente.
Ed infatti, il teste di parte convenuta Testimone 2 , già dirigente del settore giovanile della società sportiva, ha dichiarato che era vero che lo stadio Viviani il 16.8.2017 era chiuso, ma che gli uffici amministrativi del CP 1 non si trovavano presso lo stadio, ma alla Via Nazario Sauro.
(verbale di udienza del 17.7.2024)
D'altro canto, risulta documentalmente l'esistenza di un contratto di locazione riguardante proprio un immobile, sito al primo piano di Via Nazario Sauro, in cui il conduttore risulta essere proprio la società sportiva;
il contratto risulta datato 1.6.2017 . (cfr. anche nuova certificazione della Camera di
Commercio del CP_1 )
Sulla scorta di tali argomentazioni, con l'ordinanza depositata il 2.8.2024, si riteneva che la causa fosse matura per la decisione, giacchè gli altri testi della parte convenuta avrebbero dovuto deporre sulla chiusura del Campo Sportivo nel giorno di stipula del contratto, circostanza, appunto, ininfluente.
La prova testimoniale esperita ha pertanto confermato: che il contratto fu effettivamente sottoscritto dalle parti presso la Sede degli uffici amministrativi di via Nazario Sauro;
che al momento della sottoscrizione era presente anche l'amministratore CP_4 che le prestazioni, ivi compresa la fornitura ed installazione delle attrezzature oggetto del contratto, erano state eseguite dalla società attrice.
In merito al dedotto difetto di poteri di rappresentanza in capo al direttore generale sportivo, la cui deposizione si ritiene, peraltro, precisa ed attendibile, in quanto coerente con il dato documentale, la società sostiene che l'unico soggetto dotato di poteri rappresentativi fosse l'amministratore CP_4
La circostanza viene però smentita dalla stessa documentazione depositata dalla società sportiva, e segnatamente dalla certificazione camerale, che testualmente riporta come la rappresentanza legale 66 ノe generale della società, attiva e passiva “spettasse non solo all'amministratore unico ( CP 4 ma anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a Persona 2
Era altresì previsto che l'amministratore, ma anche il Presidente, potessero “nominare per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali”. (cfr. certificato allegato alla produzione di parte convenuta)
La società attrice ha anche fornito la prova di come:
contratti di sponsorizzazione fossero stati sottoscritti dal Presidente Persona 2 ; la sede operativa comunicata dalla società sportiva fosse quella sita in Via Nazario Sauro;
la società avesse comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti che i delegati alla firma per la stagione sportiva 2017/2018 fossero direttore generale,
,ER 2 presidente, e ER 1 che poi si è dimesso dalla carica.
I dati dell'organigramma sono stati inviati alla Lega dalla società e restavano presso la stessa depositati, come le firme dei delegati.
Solo per completezza di esame, si osserva come, secondo le regole generali, la procura, nel caso in cui sia conferita per la stipula di atti non solenni (un contratto di noleggio e contestuale fornitura di beni mobili non è un contratto formale) possa essere rilasciata anche oralmente e, nell'odierna controversia, sia l'amministratore CP_4 sia il Presidente (con il quale erano intercorse trattative) erano legittimati a conferire procure a terzi per la stipula di negozi giuridici.
Conclusivamente, la società attrice ha fornito la prova: della stipula del contratto di noleggio;
della validità ed efficacia, nei confronti della convenuta, dello stesso;
della esecuzione delle prestazioni per alcuni mesi;
della scelta della società di sciogliersi autonomamente dal contratto e dalle obbligazioni in forza di esso assunte, in assenza di qualsiasi inadempimento della controparte.
Pertanto, la condotta della convenuta integra illecito contrattuale e, come previsto anche dal contratto, obbliga il contraente inadempiente al risarcimento del danno che ne sia derivato alla controparte non inadempiente.
In merito alle voci di danno risarcibile, va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei riferiti- ma non provati danni all'immagine, che non possono farsi derivare, in assenza di allegazioni specifiche a sostegno, delle sole comunicazioni, al pubblico, da parte della società, di avere sostituito il gestore del servizio già affidato alla attrice.
A diversa considerazione si addiviene, invece, quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, che la parte attrice ha calcolato sulla scorta dei corrispettivi previsti in contratto per le diverse prestazioni fornite, e sulla scorta dei dati, comunicati dalla medesima società e resi pubblici, della affluenza allo stadio degli spettatori per le varie partite casalinghe del calendario calcistico 2017/2018 e 2018/2019. Sul punto, la società convenuta, non ha preso posizione, limitandosi a generiche contestazioni e non ha prodotto eventuale documentazione contraria, atta a confutare la prova documentale offerta dalla società attrice.
Il calcolo contenuto alle pagg. 5, 6 e 7 dell'atto di citazione è coerente con gli importi di cui al contratto ed è fondato sul valore della media ponderata di circa 4.000 spettatori per ciascuna gara casalinga.
(cfr. produzione documentale allegata al fascicolo della attrice)
Pertanto e conclusivamente, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della società attrice ed a titolo di danno da lucro cessante, della somma complessiva di € 106.606,58 derivante dalla sommatoria delle voci meglio specificate alla pag. 7 dell'atto di citazione.
In difetto di specifica e pertinente contestazione da parte della convenuta e di un calcolo coerente con i dati acquisiti, anch' essi non oggetto di specifica contestazione, si è ritenuto inutile l'espletamento di
CTU. (cfr. statistiche con dati medi allegato 12 ma anche prospetti relativi al dettaglio degli eventi allegato 3 della produzione dell'attore)
Va accolta, parzialmente, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, la quale ha domandato la restituzione dell'incasso effettuato dalla attrice e non versato, come previsto in contratto, pari ad € 3.378,00, sommatoria degli incassi delle prevendita di biglietti per la partita CP_1
- Altamura e di quelli della partita CP 1 - Cerignola.
Sul punto si rileva come la parte attrice non abbia contestato specificamente né l'an né il quantum della domanda di ripetizione, neanche nella prima memoria 183 c.p.c., mentre la domanda che si fonda proprio sulle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, nè ha fornito prova di avere riversato all'utilizzatore gli incassi delle due partite casalinghe indicate.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale, parimenti proposta dalla convenuta, di condanna al risarcimento del danno all'immagine e da lite temeraria, domande infondate, per l'insieme delle ragioni sin qui esaminate.
Pertanto, accolta la domanda risarcitoria dell'attrice ed accolta la sola domanda di ripetizione della convenuta, ed infine operata la compensazione tra i rispettivi crediti, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 103.228,58.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, pertanto, di debito di valore, sulla somma predetta, via via annualmente rivalutata, andranno calcolati gli interessi legali dal dovuto- da individuare nella data della diffida immediata inoltrata a mezzo PEC il 10.10.2017- al saldo.
La reciproca soccombenza legittima la compensazione, tra le parti, delle spese di lite nella sola quota di un quarto;
per la restante parte, esse, come per legge, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta. Le spese sono liquidate, al netto della quota compensata, in € 8.250,00 oltre spese forfettarie IVA e
CPA come per legge ed oltre spese vive, queste ultime liquidate in € 786,00.
I compensi sono determinati in base alla natura della causa, al suo valore, alle attività processuali svolte
(studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022, applicati in importo base sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in relazione al livello di complessità, non elevatissimo, delle questioni giuridiche affrontate.
Ne va disposato il pagamento in favore dei procuratori costituiti per la società attrice, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Pt 1 nei confronti di Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione Pt 1
disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di revoca dei provvedimenti cautelari disposti ante causam e rigetta la domanda di riforma delle relative statuizioni sulle spese di lite;
2) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 16-8-2017, la condanna al risarcimento del danno in favore della società attrice, che liquida nella somma
€ 106.606, 58;
3) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, e condanna la parte attrice al pagamento, in favore della prima, della somma di € 3.378,00;
4) Disposta la compensazione tra i reciproci debiti sino a concorrenza reciproca, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcitorio, in favore della società attrice, della somma di € 103.228,58, oltre interessi legali sulla predetta somma, via via annualmente rivalutata, dal dovuto 10.10.2017- al saldo;
5) Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
6) Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di tre quarti delle spese di lite, quota che liquida in € 8.250,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA ed oltre spese vive, queste liquidate in € 786,00, compensando la restante quota e disponendone il pagamento in favore dei procuratori costituiti per la parte attrice, per dichiarato anticipo.
Potenza, 14.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro