Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 28/01/2025 N. 1972/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to PITTARELLO ANDREA Parte_1
nonchè UT AT ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.ta C.F._1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
. rappresentato e difeso Controparte_1 Pt_2 dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SAVARE',
1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/6 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 13.2.24 la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo al Giudice:
“accertare e dichiarare che, a decorrere dal 01.08.2020, nessuna somma è dovuta dalla
Sig.ra all' per Parte_1 Controparte_2
i motivi esposti, e conseguentemente revocare i provvedimenti di rideterminazione delle pensioni n. 023-490938552174 cat. SOCOM, codice fiscale e n. 075- C.F._2
490901746722 cat. SOAUT, codice fiscale C.F._2
- per l'effetto, disporre la rettifica delle sopra indicate pensioni solo pro futuro e rideterminare le somme chieste in ripetizione secondo le norme regolanti la materia e i principi giurisprudenziali esposti nel presente ricorso. in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La ricorrente – con decorrenza 01.08.2013 - è titolare di n. 2 trattamenti pensionistici per i superstiti:
- della pensione n. 023-490938552174, cat. SOCOM, percependo l'importo: di euro 515,57 per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2021; di euro 525,37 lordi mensili per il periodo dal gennaio 2022 a tutto dicembre 2022; infine di euro 563,73 lordi mensili per il periodo da gennaio 23 al 31 luglio 23;
- della pensione n. 075-490901746722, cat. SOAUT percependo la somma di euro 215,66 mensili lordi dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2021; di euro 219,76 lordi mensili dal 1° gennaio 22 al 31 dicembre 22; e di euro 235,80 lordi mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2023.
La ricorrente lamenta che, con due diversi provvedimenti, ha ritenuto di dover Pt_2
rideterminare le due pensioni affermando di avere corrisposto importi superiori rispetto al dovuto vale a dire: nella misura di euro 12.707,09 quanto alla pensione SOCOM;
nella misura di euro 4.146,38 quanto alla pensione SOAUT;
nel contempo ha rideterminato la pensione
SOCOM in euro 386,41 lordi mensili e la pensione SOAUT nella misura di euro 253,81 lordi mensili.
2/6 Dott. Riccardo Atanasio Il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente è stato respinto da . Pt_2
Successivamente la ricorrente ha ricevuto due provvedimenti entrambi recanti la data dell'8 gennaio 2024 con i quali comunicava che avrebbe provveduto al recupero delle somme Pt_2
asseritamente erogate in maniera indebita trattenendole dalle pensioni.
Lamenta che ha proceduto alla ripetizione dell'indebito illegittimamente in quanto non Pt_2 ha effettuato tempestivamente l'azione di ripetizione dell'indebito nonostante fosse stata informata da parte della stessa ricorrente circa i mutamenti reddituali intervenuti ed in quanto certamente la ricorrente aveva ricevuto le somme senza tenere alcun comportamento doloso.
Da parte sua invece oppone che intanto può operare il principio della irripetibilità in Pt_2
quanto sia a conoscenza o comunque sia stata messa a conoscenza del nuovo reddito Pt_2
dell'assistito.
Oltre che in caso di dolo dell'interessato, avrebbe diritto a ripetere l'indebito tutte le volte Pt_2
nelle quali l'errore nella irrogazione della pensione, non più dovuta nella misura precedente, sia da imputare alla tardiva o mancata comunicazione da parte dell'assistito all' del Pt_2
nuovo reddito.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda della ricorrente non è fondata.
L'art. 52 della L 88/89 dispone:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
La successiva L. 30 dicembre 1991, n. 412 all'art. 13, comma 1 ha fornito una interpretazione autentica della legge prevedendo:
" Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato
3/6 Dott. Riccardo Atanasio da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La Cassazione da ultimo con la sentenza n. 10337 del 18/04/2023 – richiamata dalla stessa ricorrente - ha così disposto:
20. L'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
21. Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
22. L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n.
412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass.
n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del
2020).
23. Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata Pt_2 alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama
Cass. n. 17417 del 2016 cit. 24. La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (art. 13, co. 2, legge n. 412/1991), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 d.l. n. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma
2-bis all'art. 13”.
4/6 Dott. Riccardo Atanasio Il fatto rilevante e decisivo nella fattispecie che ci occupa è che l'assistito ha comunicato la variazione del proprio reddito all'Amministrazione delle finanze ma non anche ad , il Pt_2
quale ne è venuto a conoscenza solo successivamente, quando Agenzia delle Entrate le ha trasmesso il dato.
Più precisamente va ricordato che, nel corso dell'anno 2020, la ricorrente ha percepito redditi per € 25.962 da fabbricati ed € 12.939 da partecipazioni, laddove il limite reddituale previsto era di € 26.810.
La ricorrente ha comunicato il 10.11.21 questo dato all'Agenzia delle entrate, che l'ha reso disponibile all solo in data 12.4.23. Pt_2
tempestivamente, vale a dire in data 26.7.23, ha provveduto a rideterminare l'importo Pt_2 della pensione ed a revocare l'integrazione al minimo
Questi fatti sono pacifici.
Contrariamente a quanto affermato dalla la stessa Corte di Cassazione da lei Parte_1 richiamata espone che va parificato al dolo dell'interessato la omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti ai fini del calcolo della pensione. Ebbene, non si può non condividere l'assunto di il quale afferma che non poteva certo essere a conoscenza Pt_2 della variazione del reddito della ricorrente la quale lo aveva comunicato all'Agenzia delle entrate ma non all' interessato. CP_1
Non è poi condivisibile la tesi della ricorrente per la quale la comunicazione di ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.22 (vale a dire entro il 31.12. dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi per l'anno
2020).
Infatti, l'art. 13 comma 2 della L. 412/91 – come interpretato dallo stesso con la CP_1 circolare n. 31 del 2.3.2006 - dispone che “l deve procedere al recupero delle somme CP_1
indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale qualora la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato”.
Ma è di tutta evidenza che non può essere presa in considerazione la data in cui la dichiarazione dell'assistito è stata effettivamente compiuta bensì quella in cui quella dichiarazione è stata resa conoscibile all' ; in questo caso, la data in cui Agenzia delle CP_1 entrate l'ha resa conoscibile all' . CP_1
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
5/6 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente, l'istante deve essere condannata a rimborsare all' le spese di Pt_2
lite che liquida in e 1.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare ad le Parte_1 Pt_2 spese di lite che liquida in € 1500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Milano, 28/01/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
6/6 Dott. Riccardo Atanasio