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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
OT IA, OR
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0177620240000096000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013294156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130010848222000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140004111260000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento in data 07.01.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di ipoteca n. 01776202400000960000 per un importo complessivo di euro 96.931,37, notificata il 4-11-2024.
Eccepiva preliminarmente di non essere proprietario di immobili ma titolare di meri diritti di abitazione sugli immobili siti in Benevento alla c.da luogo_1 snc, in NCEU Fol.numero_1 Sub 2, 3, 4 e 5 e che detto diritto non era ipotecabile
Nel merito contestava la prescrizione del tributo con riferimento alle cartelle asseritamente notificate tra il
2009 e il 2014, di sanzioni e interessi per le cartelle notificate dal 2009 al 2019.
Eccepiva il difetto di motivazione e allegazione degli atti richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'onere della prova della pretesa gravante su AGENZIA.
Concludeva chiedendo “1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'atto oggetto di impugnazione per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;
2. accertare e dichiarare, per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato, come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi compresi le sanzioni e gli interessi applicati;
3. condannare la resistente al rimborso delle somme che il ricorrente sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi e spese come per legge;
4. condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti difensori antistatari, avendone fatta anticipazione”.
Regolarmente costituita AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento ad avvisi di addebito e due cartelle rientranti nella giurisdizione del giudice del lavoro;
la definitività delle cartelle presupposte non esplicitamente impugnate;
l'infondatezza dei motivi di opposizione in presenza di cartelle regolarmente notificate nonché di ulteriori atti notificati successivamente.
Concludeva chiedendo “- Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito agli atti indicati ed in favore del giudice del lavoro;
- Dichiarare la definitività degli atti non impugnati dal ricorrente in tale sede e sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca;
Nel merito: - Rigettare il ricorso presentato dalla parte istante, in quanto del tutto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra precisati;
- Condannare, in ogni caso, Parte Attrice al pagamento delle spese del giudizio”.
Il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente quanto all'eccezzione di difetto di giurisdizione, è pacifico che, con riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle n.01720090001629970000 (contributi INPS) e n.01720130004072158000
(sanzioni ispettorato del lavoro), ricorre la giurisdizione del Giudice del lavoro.
Quanto alle altre cartelle, non è esatto che l'impugnazione della comunicazione preventiva sia stata limitata solo ad alcun delle cartelle ivi contenute.
In ricorso compare un'analitica elencazione di alcune delle cartelle ma solo nell'ambito di una specifica eccezione di prescrizione del tributo o di sanzioni ed interessi. Ciò nondimeno l'impugnazione, con riferimento agli altri motivi, appare riferita a tutti i titoli posti a base della comunicazione e non già solo a quelli elencati puntualmente.
Ciò premesso e venendo al primo motivo d'impugnazione (al quale la domanda è stata circoscritta con le memorie integrative), sostiene il Ricorrente_1 di non avere diritto di proprietà o altro diritto reale su alcun immobile ma solo un diritto di abitazione non ipotecabile.
Effettivamente il diritto di abitazione non può essere gravato da iscrizione ipotecaria in quanto, pur avendo l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73 la sola funzione di garantire il credito iscritto a ruolo, essa è comunque preordinata e strumentale alla successiva esecuzione forzata. Ne consegue che, poiché il diritto di abitazione non può essere oggetto di espropriazione, non è legittimo gravare di ipoteca un diritto reale non espropriabile.
Nella specie il Ricorrente_1 documenta mediante certificato catastale in data 11.12.2024, di essere titolare solo di diritto di abitazione su fabbricati.
Ciò posto e mancando un immobile ipotecabile, la comunicazione preventiva, pacificamente impugnabile, dev'essere annullata.
Ricorrono gravi motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento a tutti gli avvisi di addebito e alle cartelle n.01720090001629970000 (contributi INPS) e n.01720130004072158000 (sanzioni ispettorato del lavoro); 2) Accoglie il ricorso per il resto;
3) Compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
OT IA, OR
ARGENIO GIULIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0177620240000096000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013294156000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130010848222000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140004111260000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento in data 07.01.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di preavviso di ipoteca n. 01776202400000960000 per un importo complessivo di euro 96.931,37, notificata il 4-11-2024.
Eccepiva preliminarmente di non essere proprietario di immobili ma titolare di meri diritti di abitazione sugli immobili siti in Benevento alla c.da luogo_1 snc, in NCEU Fol.numero_1 Sub 2, 3, 4 e 5 e che detto diritto non era ipotecabile
Nel merito contestava la prescrizione del tributo con riferimento alle cartelle asseritamente notificate tra il
2009 e il 2014, di sanzioni e interessi per le cartelle notificate dal 2009 al 2019.
Eccepiva il difetto di motivazione e allegazione degli atti richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'onere della prova della pretesa gravante su AGENZIA.
Concludeva chiedendo “1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'atto oggetto di impugnazione per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;
2. accertare e dichiarare, per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato, come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi compresi le sanzioni e gli interessi applicati;
3. condannare la resistente al rimborso delle somme che il ricorrente sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensione della riscossione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi e spese come per legge;
4. condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti difensori antistatari, avendone fatta anticipazione”.
Regolarmente costituita AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rilevava preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento ad avvisi di addebito e due cartelle rientranti nella giurisdizione del giudice del lavoro;
la definitività delle cartelle presupposte non esplicitamente impugnate;
l'infondatezza dei motivi di opposizione in presenza di cartelle regolarmente notificate nonché di ulteriori atti notificati successivamente.
Concludeva chiedendo “- Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito agli atti indicati ed in favore del giudice del lavoro;
- Dichiarare la definitività degli atti non impugnati dal ricorrente in tale sede e sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca;
Nel merito: - Rigettare il ricorso presentato dalla parte istante, in quanto del tutto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra precisati;
- Condannare, in ogni caso, Parte Attrice al pagamento delle spese del giudizio”.
Il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data 15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente quanto all'eccezzione di difetto di giurisdizione, è pacifico che, con riferimento agli avvisi di addebito e alle cartelle n.01720090001629970000 (contributi INPS) e n.01720130004072158000
(sanzioni ispettorato del lavoro), ricorre la giurisdizione del Giudice del lavoro.
Quanto alle altre cartelle, non è esatto che l'impugnazione della comunicazione preventiva sia stata limitata solo ad alcun delle cartelle ivi contenute.
In ricorso compare un'analitica elencazione di alcune delle cartelle ma solo nell'ambito di una specifica eccezione di prescrizione del tributo o di sanzioni ed interessi. Ciò nondimeno l'impugnazione, con riferimento agli altri motivi, appare riferita a tutti i titoli posti a base della comunicazione e non già solo a quelli elencati puntualmente.
Ciò premesso e venendo al primo motivo d'impugnazione (al quale la domanda è stata circoscritta con le memorie integrative), sostiene il Ricorrente_1 di non avere diritto di proprietà o altro diritto reale su alcun immobile ma solo un diritto di abitazione non ipotecabile.
Effettivamente il diritto di abitazione non può essere gravato da iscrizione ipotecaria in quanto, pur avendo l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73 la sola funzione di garantire il credito iscritto a ruolo, essa è comunque preordinata e strumentale alla successiva esecuzione forzata. Ne consegue che, poiché il diritto di abitazione non può essere oggetto di espropriazione, non è legittimo gravare di ipoteca un diritto reale non espropriabile.
Nella specie il Ricorrente_1 documenta mediante certificato catastale in data 11.12.2024, di essere titolare solo di diritto di abitazione su fabbricati.
Ciò posto e mancando un immobile ipotecabile, la comunicazione preventiva, pacificamente impugnabile, dev'essere annullata.
Ricorrono gravi motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento a tutti gli avvisi di addebito e alle cartelle n.01720090001629970000 (contributi INPS) e n.01720130004072158000 (sanzioni ispettorato del lavoro); 2) Accoglie il ricorso per il resto;
3) Compensa le spese.