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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/01/2024, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12.01.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3134/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc.; CP_1 Org_1 Org_2
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. ALLOCCA PASQUALE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (pec indicata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 CP_2 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale di Avellino, (PEC indicata: CP_1
t ) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, 6° co. c.p.c. in data
30.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATPO, conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74%.
1 2. Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso e riteneva, in particolare, la incongruenza della relazione peritale relativamente alle patologie di otite media catarrale bilaterale e rinopatia cronica vasomotoria, nonché l'omessa valutazione della documentazione medica sopravvenuta, depositata in atti successivamente al ricorso previa autorizzazione del giudice procedente.
3. Deducendo, poi, la mancata considerazione del complesso patologico sofferto dalla ricorrente, allegava C.T.P., ritenendo il proprio diritto al riconoscimento di una invalidità permanente pari al 75% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
4. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione. Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 21.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario e, rilevato che le contestazioni attoree involgevano le conclusioni del C.T.U., dott.ssa per omessa valutazione del certificato del 17.5.2021, già acquisito Per_2 alla precedente fase sommaria (cfr. decreto del GdL del 26 maggio 2021), veniva disposta integrazione della C.T.U. alla luce del contenuto del ricorso in opposizione, della certificazione suddetta unitamente alle considerazioni del CTP dott. Per_3
6. Il consulente depositava l'elaborato integrativo il 24.04.2023.
7. All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
8. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 30.11.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3.11.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
9. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
10. Vale premettere che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso,
2 avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
11. Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti al CTU, dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_4
12. Al riguardo, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di ATP. Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del CTU, che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
13. Ciò detto, nella relazione depositata il 24.04.2023 si legge: " Non si ritiene indispensabile nuovo esame clinico della paziente ma utili delle puntualizzazioni come richiesto dal Giudice, dal legale e medico di parte ricorrente.
La documentazione sanitaria sopraggiunta successivamente previa autorizzazione del Giudice consta di due visite specialistiche psichiatriche come di seguito riportato:
•Visita psichiatrica eseguita il 04.02.2021 presso dipartimento di salute mentale Org_3
dott.ssa E . (…depressione persistente grave, ad oggi non presenta
[...] Pt_2 miglioramenti significativi. A tratti manifesta intemperanze comportamentali…)
•Visita psichiatrica eseguita il 17.05.2021 presso dipartimento di salute mentale Org_3
dott.ssa (… in trattamento da vari anni presso questo ambulatorio,
[...] Per_5 presenta segni e sintomi da riferire a depressione endoreattiva grave, scarsamente rispondente ai trattamenti…)
Tale documentazione sanitaria, che correda ulteriormente la storia clinica della sindrome depressiva della ricorrente circa la necessità di periodico controllo specialistico, terapia farmacologica effettuata, risposta terapeutica ecc., era stata esaminata e non menzionata per mera dimenticanza ma di essa si era tenuto conto per la valutazione d ella patologia nella forma grave COD. 2206 (40%).
All'elenco delle patologie si aggiungono episodi ricorrenti di otite catarrale come individuato dal medico di parte ma in merito a tale patologia si precisa quanto segue:
3 Nelle tabelle dell'invalidità civile della G.U. n° 47 del 26.02.1992 esistono due codici tabellari per l'otite cronica, in particolare se il deficit uditivo è dovuto a otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente la percentuale di invalidità pari a 10% se il deficit uditivo è bilaterale il cod. è 4201 con percentuale di invalidità pari a 20%.
L'otite cronica è una flogosi persistente dell'orecchio medio con drenaggio suppurativo cronico e compromissione del sistema timpano ossiculare, con rottura della membrana del timpano, ipoacusia fino a processi erosivi a carico del temporale.
Nella diagnostica di tale patologia si impongono varie indagini strumentali come la
TAC per escludere eventuale neoplasia rinofaringea, rinofaringoscopia per la valutazione della normalità degli osti tubarici e test uditivi come esame audiometrico
e impedenzometrico per valutare la tipologia dell'ipoacusia (sempre presente) se di tipo trasmissivo o percettivo e tanto altro. Orbene nel caso della sig.ra alla Pt_1 documentazione sanitari a allegata al fascicolo elettronico si rileva la diagnosi di episodi ricorrenti di otite media acuta (non di otite cronica bilaterale con rottura della membrana del timpano e otorrea persistente con conseguente deficit uditivo) da una unica certificazione medica non specialistica non suffragata da nessuna indagine strumentale e in particolare nessun test uditivo che documenti l'ipoacusia, pertanto si ritiene di poter valutare tale patologia solo per analogia con il cod. 4201 con una percentuale non su periore a 10%.
Riassumendo quindi le patologie da cui risulta affetta la sig.ra Parte_1 risultano essere:
1. Sindrome depressiva endoreattiva grave COD. 2206 (40%)
2. Episodi ricorrenti di otite media catarrale bilaterale per analogia COD. 4201 (10%)
3. Sinusite fronto-mascellare-cronica COD. 6012 (15%)
4. Rinopatia cronica vasomotoria in esiti di frattura nasale COD. 6011 (10%)
5. Poliartralgie in poliartrosi COD. 7010 (30%)
Le patologie malformative e funzionali a carico dell'apparato respiratorio ed uditivo
(2-3-4 in elenco) sono concorrenti per cui possono essere valutate complessivamente con il calcolo Salomonico con una percentuale pari a 30%.
Valutando tutte le infermità riscontrate (IP1= 40, IP (2-3-4) = 30%, IP5= 30%) con il
4) = 30%, IP5= 30%) con il calcolo riduzionistico a scalare secondo si Org_4 conclude che la sig.ra è Invalida con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa pari a 70%”.
4 14. In definitiva, nonostante il rilevato peggioramento del quadro clinico a carico di parte ricorrente, il complesso patologico valutato non risulta di gravità tale da determinare una diminuzione della capacità lavorativa in percentuale utile al riconoscimento del beneficio richiesto.
15. Le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. in ordine all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità non possono che essere condivise (anche in relazione alle osservazioni mosse da parte ricorrente), perché immuni da vizi logici o scientifici e coerenti con le risultanze della documentazione esaminata.
16. In conclusione, alla luce delle su esposte emergenze, la domanda deve essere respinta, dovendosi ritenere l'insussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari volti al conseguimento della prestazione richiesta.
17. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. fascicolo telematico di parte opponente).
18. Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, rimangono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di
Gennaro definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) dichiara la non ripetibilità delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di Org_5
Così deciso in Avellino, il 12.01.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12.01.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3134/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - - etc.; CP_1 Org_1 Org_2
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. ALLOCCA PASQUALE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (pec indicata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 CP_2 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale di Avellino, (PEC indicata: CP_1
t ) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, 6° co. c.p.c. in data
30.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATPO, conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74%.
1 2. Esponeva, al riguardo, di aver presentato dichiarazione di dissenso e riteneva, in particolare, la incongruenza della relazione peritale relativamente alle patologie di otite media catarrale bilaterale e rinopatia cronica vasomotoria, nonché l'omessa valutazione della documentazione medica sopravvenuta, depositata in atti successivamente al ricorso previa autorizzazione del giudice procedente.
3. Deducendo, poi, la mancata considerazione del complesso patologico sofferto dalla ricorrente, allegava C.T.P., ritenendo il proprio diritto al riconoscimento di una invalidità permanente pari al 75% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
4. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione. Nel merito, il resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 21.03.2023 veniva disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario e, rilevato che le contestazioni attoree involgevano le conclusioni del C.T.U., dott.ssa per omessa valutazione del certificato del 17.5.2021, già acquisito Per_2 alla precedente fase sommaria (cfr. decreto del GdL del 26 maggio 2021), veniva disposta integrazione della C.T.U. alla luce del contenuto del ricorso in opposizione, della certificazione suddetta unitamente alle considerazioni del CTP dott. Per_3
6. Il consulente depositava l'elaborato integrativo il 24.04.2023.
7. All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
8. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 30.11.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 3.11.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
9. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
10. Vale premettere che la specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso,
2 avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
11. Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti al CTU, dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_4
12. Al riguardo, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di ATP. Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di "dubbio" sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del CTU, che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
13. Ciò detto, nella relazione depositata il 24.04.2023 si legge: " Non si ritiene indispensabile nuovo esame clinico della paziente ma utili delle puntualizzazioni come richiesto dal Giudice, dal legale e medico di parte ricorrente.
La documentazione sanitaria sopraggiunta successivamente previa autorizzazione del Giudice consta di due visite specialistiche psichiatriche come di seguito riportato:
•Visita psichiatrica eseguita il 04.02.2021 presso dipartimento di salute mentale Org_3
dott.ssa E . (…depressione persistente grave, ad oggi non presenta
[...] Pt_2 miglioramenti significativi. A tratti manifesta intemperanze comportamentali…)
•Visita psichiatrica eseguita il 17.05.2021 presso dipartimento di salute mentale Org_3
dott.ssa (… in trattamento da vari anni presso questo ambulatorio,
[...] Per_5 presenta segni e sintomi da riferire a depressione endoreattiva grave, scarsamente rispondente ai trattamenti…)
Tale documentazione sanitaria, che correda ulteriormente la storia clinica della sindrome depressiva della ricorrente circa la necessità di periodico controllo specialistico, terapia farmacologica effettuata, risposta terapeutica ecc., era stata esaminata e non menzionata per mera dimenticanza ma di essa si era tenuto conto per la valutazione d ella patologia nella forma grave COD. 2206 (40%).
All'elenco delle patologie si aggiungono episodi ricorrenti di otite catarrale come individuato dal medico di parte ma in merito a tale patologia si precisa quanto segue:
3 Nelle tabelle dell'invalidità civile della G.U. n° 47 del 26.02.1992 esistono due codici tabellari per l'otite cronica, in particolare se il deficit uditivo è dovuto a otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente la percentuale di invalidità pari a 10% se il deficit uditivo è bilaterale il cod. è 4201 con percentuale di invalidità pari a 20%.
L'otite cronica è una flogosi persistente dell'orecchio medio con drenaggio suppurativo cronico e compromissione del sistema timpano ossiculare, con rottura della membrana del timpano, ipoacusia fino a processi erosivi a carico del temporale.
Nella diagnostica di tale patologia si impongono varie indagini strumentali come la
TAC per escludere eventuale neoplasia rinofaringea, rinofaringoscopia per la valutazione della normalità degli osti tubarici e test uditivi come esame audiometrico
e impedenzometrico per valutare la tipologia dell'ipoacusia (sempre presente) se di tipo trasmissivo o percettivo e tanto altro. Orbene nel caso della sig.ra alla Pt_1 documentazione sanitari a allegata al fascicolo elettronico si rileva la diagnosi di episodi ricorrenti di otite media acuta (non di otite cronica bilaterale con rottura della membrana del timpano e otorrea persistente con conseguente deficit uditivo) da una unica certificazione medica non specialistica non suffragata da nessuna indagine strumentale e in particolare nessun test uditivo che documenti l'ipoacusia, pertanto si ritiene di poter valutare tale patologia solo per analogia con il cod. 4201 con una percentuale non su periore a 10%.
Riassumendo quindi le patologie da cui risulta affetta la sig.ra Parte_1 risultano essere:
1. Sindrome depressiva endoreattiva grave COD. 2206 (40%)
2. Episodi ricorrenti di otite media catarrale bilaterale per analogia COD. 4201 (10%)
3. Sinusite fronto-mascellare-cronica COD. 6012 (15%)
4. Rinopatia cronica vasomotoria in esiti di frattura nasale COD. 6011 (10%)
5. Poliartralgie in poliartrosi COD. 7010 (30%)
Le patologie malformative e funzionali a carico dell'apparato respiratorio ed uditivo
(2-3-4 in elenco) sono concorrenti per cui possono essere valutate complessivamente con il calcolo Salomonico con una percentuale pari a 30%.
Valutando tutte le infermità riscontrate (IP1= 40, IP (2-3-4) = 30%, IP5= 30%) con il
4) = 30%, IP5= 30%) con il calcolo riduzionistico a scalare secondo si Org_4 conclude che la sig.ra è Invalida con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa pari a 70%”.
4 14. In definitiva, nonostante il rilevato peggioramento del quadro clinico a carico di parte ricorrente, il complesso patologico valutato non risulta di gravità tale da determinare una diminuzione della capacità lavorativa in percentuale utile al riconoscimento del beneficio richiesto.
15. Le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. in ordine all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità non possono che essere condivise (anche in relazione alle osservazioni mosse da parte ricorrente), perché immuni da vizi logici o scientifici e coerenti con le risultanze della documentazione esaminata.
16. In conclusione, alla luce delle su esposte emergenze, la domanda deve essere respinta, dovendosi ritenere l'insussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari volti al conseguimento della prestazione richiesta.
17. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. fascicolo telematico di parte opponente).
18. Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, rimangono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di
Gennaro definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) dichiara la non ripetibilità delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di Org_5
Così deciso in Avellino, il 12.01.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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