Art. 3.
L' articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero ((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione)) nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che:
"L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".
L' articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero ((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione)) nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che:
"L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".