Versione
12 maggio 1961
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18 gennaio 1966
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31 maggio 1967
31 maggio 1967
Art. 3.
L' articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero ((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione)) nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che:
"L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".
L' articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero ((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione)) nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che:
"L' articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 , e' interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all' articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2016, n. 15633Provvedimento: […] tenuto conto che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 96 del 1955 l'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. era prevista solo per i lavoratori subordinati e che la successiva formulazione del citato art. 5 non ha comportato l'ampliamento dell'originaria portata del predetto beneficio, la cui limitazione ai lavoratori subordinati si desume anche dalla previsione - ad opera della legge n. 1424 del 1965 (interpretativa dell'art. 3 della legge n. 284 del 1961) - della commisurazione dei contributi figurativi accreditabili alla retribuzione della categoria e della qualifica professionale dei lavoratori perseguitati." Pertanto, il ricorso va accolto, non essendo utile, […]Leggi di più...
- fattispecie·
- accredito in favore dei perseguitati politici e razziali e loro superstiti·
- preesistenza di un rapporto assicurativo interrotto per gli atti persecutori·
- presupposto·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- contributi·
- figurativi