Rigetto
Sentenza 25 gennaio 2012
Parere definitivo 12 marzo 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2012REG.PROV.COLL.
N. 04237/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di ST
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2011, proposto da:
Azienda Agricola ZZ BR, Azienda Agricola IN AU, Azienda Agricola TA PE ed NR Ora La Dorita di TA NR, Azienda Agr. "Agricola PI Societa' Produzione e Vendita di PI DA e NE S.s., Azienda Agricola Aversa Anna Mirella, Azienda Agricola CE GI e AU S.s., Azienda Agricola De Bonis Domenico, Azienda Agricola F.Lli Bonaldo Giulio- Bruno- Alfredo, Azienda Agricola Fattoria di Bonito, Azienda Agricola Massacesi Giancarlo, Azienda Agricola Massacesi PE Claudio, Azienda Agricola Mattia Fabrizio, Azienda Agricola Mazzoni Carlo, Azienda Agricola Menin Rosanna, Azienda Agricola Migliorelli Alfonso, Azienda Agricola Minutilli Danilo, Azienda Agricola Minutilli Massimiliano, Azienda Agricola Pgms Societa' Semplice di AG PE e RI, Azienda Agricola Ragagnin Agostino, Azienda Agricola Santopietro Gianni, Azienda Agricola Scavazza Sandro, Azienda Agricola Sibilio Adriano, Azienda Agricola Vagni Clemente, Azienda Agricola NI GI e OL Ora Agri-Leo di NI AL e RG Soc.Sempl. Agricola, Azienda Agricola Caresana Carlo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli 5;
contro
Societa' Cooperativa Comilat - Coop. Miglioramento Latte Soc. Coop. Agricola, Coop. Latte Padano Soc. Coop. a r.l., Societa' Cooperativa Coal Allevatori Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello ST, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 04095/2010, resa tra le parti, concernente QUOTE LATTE - PRELIEVO SUPPLEMENTARE PERIODO 2004/2005
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Tonachella su delega di Tomaselli e l’avvocato dello ST Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Le Aziende agricole appellanti sono produttrici di latte e soggette al regime del prelievo supplementare.
Con comunicazione di AGEA, prot. DPAU.2500.4002, ricevuta il 29 luglio 2005, è stato loro intimato il versamento entro il 15 agosto 2005 del prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2004-2005, pena l’esecuzione esattoriale.
- Con la sentenza appellata il TAR Lazio ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta intimazione, affermando la legittimità del contestato criterio seguito da AGEA nella ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori per l’annata in questione, che ha privilegiato i produttori in regola coi versamenti, ritenendolo compatibile col quadro normativo comunitario, tenuto conto dell’ampia discrezionalità lasciata al legislatore nazionale nell’individuare le priorità nella restituzione e della avvenuta consultazione della Commissione europea ( cfr. nota dell’8.3.2006, che ha ritenuto la disciplina italiana introdotta con l. 119/2003 “in tutto e per tutto conforme ai regolamenti comunitari”).
- Le aziende appellanti denunciano l’erroneo riferimento nel provvedimento impugnato a regolamento comunitario abrogato; l’iniqua e discriminatoria imposizione solo a carico di una piccola parte di produttori responsabili dello sforamento, in contrasto con l’art. 4 del Reg. CE 1788/2003 e con l’art. 17 Reg. CE 595/2004, secondo cui il prelievo supplementare deve essere ripartito interamente tra i produttori responsabili dell’esubero; lamentano, viceversa, la mancata applicazione dei criteri e delle priorità di cui all’art. 13 Reg. Ce 1788/2003 cit. e all’art. 16 reg. 595/2004 cit.; denunciano l’assenza di controlli da parte delle Regioni; contestano l’applicazione del criterio introdotto dall’art. 2 c. 3 d.l. 157/2004, convertito in l. 3.8.2004 n. 1-----, a campagna già iniziata da alcuni mesi; affermano che è possibile effettuare la restituzione solo del contributo effettivamente riscosso dai produttori in somme superiori al prelievo dovuto; contestano l’inutilizzabilità per l’annata 2004-2005 del criterio di cui al D.L. 157/2004 perché non vi è stato alcun versamento del prelievo in eccesso, ma soltanto una imputazione di prelievo; denunciano l’assenza di verifiche della produzione lattiera nell’annata considerata, come dimostrerebbe la relazione di approfondimento della Commissione di indagine amministrativa del 15 aprile 2010; sottolineano la grave violazione del principio di parità di trattamento; rilevano che la responsabilità per mancato pagamento dei prelievi supplementari alla UN non è addebitabile allo ST membro ma ai produttori.
- Si sono costituiti in giudizio L’AGEA e il Ministero delle politiche agricole, ed è intervenuta la Regione Lombardia, insistendo per il rigetto dell’appello.
- All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
- L’appello non è fondato.
- Questo Consiglio si è già occupato della questione di diritto oggi all’esame, concernente essenzialmente la legittimità del criterio di preferenza, nella restituzione del prelievo supplementare versato in eccesso, dei produttori che hanno regolarmente effettuato i versamenti mensili del prelievo anticipato, con decisioni da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, (cfr. per tutte Consiglio ST , sez. VI, 20 maggio 2009 , n. 3100) .
- Le aziende appellanti contestano, in primis, l’applicazione, nella fattispecie, alla procedura di compensazione, di una normativa comunitaria abrogata ( reg. CE 1392/2001 art. 9) e l’assenza di motivazione al riguardo della sentenza impugnata.
Invero, le disposizioni del regolamento CE 1788/2003, applicabili ratione temporis, ed in relazione alle quali il TAR ha valutato la compatibilità con l’ordinamento comunitario dei criteri applicati da AGEA nella fattispecie, assorbono in ampia misura le disposizioni del regolamento CE 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 abrogato, richiamato nel documento “sequenza operativa relativa alle modalità di restituzione” allegato al provvedimento impugnato.
L’erroneo riferimento normativo, peraltro, non ha effetto invalidante laddove, seguendo le generali regole di interpretazione dettate dall'art. 1362 e ss., c.c., per le quali occorre tener conto del contenuto complessivo dell'atto, del rapporto tra premesse e dispositivo, dell'intento dell'Amministrazione e degli effetti in concreto prodotti, sia stata correttamente applicata la disciplina dettata per la fattispecie (Consiglio ST , sez. V, 24 marzo 2011 , n. 1783).
- Con i successivi motivi, le appellanti denunciano il contrasto del provvedimento impugnato con l'articolo 4 del Reg. CE n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, il quale prevede che “il prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2" , nonché il contrasto con l’art. 17 del regolamento CE 595/2004, secondo cui “ gli stati membri adottano tutte le misure necessarie affinchè l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento”. Denunciano che nell’annata in questione le aziende che hanno contribuito al superamento ammontano a 15.698; mentre l’imposizione del prelievo è stata ripartita su 1.222 aziende.
Secondo gli appellanti, circa i criteri obiettivi per la ripartizione del prelievo, lo ST avrebbe applicato in maniera distorta i principi imposti dalla normativa comunitaria, introducendo autonomamente una categoria di produttori privilegiati, senza alcuna consultazione con la Commissione.
Avrebbe, inoltre, errato il Tar Lazio nel ritenere che il criterio applicato risultasse comunicato alla Commissione; nulla ha statuito con riguardo alla ulteriore circostanza che è possibile la restituzione solo del “contributo riscosso dai produttori”, mentre l’interpretazione secondo cui è soggetto alla disciplina degli importi pagati in eccesso anche il prelievo materialmente non corrisposto dai produttori non è coerente col regolamento comunitario. Si rischierebbe altrimenti di introdurre una categoria di produttori privilegiati che non hanno mai materialmente corrisposto il prelievo ma lo hanno avuto trattenuto semplicemente dall’acquirente.
I motivi sono infondati.
Il Tar ha individuato in modo corretto il parametro normativo comunitario, che è l'art. 13 del Reg. CEE n. 1788/2003, che riguarda proprio gli importi pagati in eccesso o non pagati, e non l'art. 4, che disciplina il contributo dovuto.
Come più volte chiarito da questo Consiglio, il regime delle "quote latte", introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della disciplina comunitaria, è finalizzato alla riduzione del divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari, in modo da disincentivare le eccedenze strutturali e conseguire un miglior equilibrio del mercato.
Il meccanismo è fondato sull'imposizione di un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che superano un determinato limite, fissato per ciascuno ST membro come quantitativo di riferimento nazionale.
Ciascuno ST membro diventa così debitore nei confronti della UN del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale, che a sua volta è ripartito, all'interno degli Stati, tra i produttori.
Ad ogni singolo produttore viene, quindi, assegnato un quantitativo massimo di produzione consentita (quantitativo di riferimento individuale) e viene imposto un prelievo supplementare per il quantitativo eccedente.
Il pagamento del prelievo per i quantitativi eccedenti avviene mensilmente attraverso un meccanismo, in cui gli acquirenti provvedono a comunicare alle regioni e all'Agea i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore e a versare all'Agea gli importi trattenuti.
Si tratta però di un versamento in sostituzione dei produttori, che restano i reali debitori e che è caratterizzato da trattenute anticipate dell'intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore.
Infatti, tenuto conto che il prelievo viene (o quanto meno dovrebbe) essere versato mensilmente, all'esito dei conteggi e delle compensazioni finali può risultare un prelievo imputato in eccesso ai produttori.
Per la restituzione di tale prelievo versato in eccesso, il legislatore italiano ha introdotto un criterio di priorità, di cui beneficiano in primo luogo i produttori in regola con i versamenti.
Non è in discussione che le aziende appellanti non rientrino in tale categoria.
La compatibilità di tale criterio con la disciplina comunitaria è stata ritenuta dal Tar in base al raffronto con l'art. 13 del citato regolamento CE, che disciplina appunto gli importi pagati in eccesso o non pagati.
Il primo comma di tale disposizione stabilisce che qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono: a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o b) ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo ST membro in base a criteri obiettivi e a un termine da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una situazione.
È proprio questo il caso in esame.
Solo in caso di prelievo interamente non dovuto il successivo comma 2 dell’art. 13 reg. CE cit. prevede l'incondizionata restituzione degli anticipi riscossi (ma le appellanti non hanno dedotto di rientrare in tale ipotesi).
Ribadito che il debitore del prelievo è il produttore e che l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, si osserva che il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo ST debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati.
Poiché tutto il meccanismo si fonda sul sistema degli anticipi e di conteggi e compensazioni finali, il mancato pagamento degli anticipi non può restare senza conseguenze per i produttori, che sono i debitori (e per gli acquirenti per le eventuali sanzioni).
Da tale ricostruzione emerge che, anche se il prelievo non è stato versato dagli acquirenti (e quindi dai produttori), al momento del conteggio finale, l'eventuale prelievo in eccesso (anche se in concreto non ancora corrisposto) è soggetto alla disciplina degli importi pagati in eccesso, potendo quindi essere non imputato al produttore soltanto se ricorrono i presupposti per la restituzione (anche può non trattarsi di una vera e propria restituzione, ma di procedere, o meno, al recupero).
Una diversa interpretazione condurrebbe a privilegiare, o quanto meno a porre sullo stesso piano, chi non versa (direttamente o per il tramite degli acquirenti) gli importi dovuti anche se come anticipi, rispetto a chi esegue regolarmente i pagamenti. Anzi, se si prevede di diminuire i quantitativi in eccesso, sarebbe più conveniente non versare il prelievo, in modo da non essere soggetto al riparto in sede di restituzione; ma in tal modo, il complesso e delicato sistema rischia di "saltare", con gravi ripercussioni, sia finanziarie che di responsabilità verso la UE, per lo ST.
Chiarito, quindi, il meccanismo del prelievo supplementare disciplinato dall'art. 13, comma 1, del Reg. CEE n. 1788/2003, si deve ora verificare se la contestata disciplina interna sia compatibile con tale disposizione e con le relative norme comunitarie di attuazione.
Il Collegio ritiene, in accordo con la giurisprudenza di questo Consiglio, che non sussista contrasto ( cfr. Consiglio ST , sez. VI, 20 maggio 2009 , n. 3100).
Infatti, il citato art. 13 lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità sia inerenti la destinazione del prelievo eccedente, che può essere utilizzato anche per finanziare l'indennità da versare per l'abbandono della produzione lattiera, sia con riguardo ai criteri di restituzione.
Viene, quindi, smentita la tesi sostenuta dalla parte appellante della necessaria proporzionalità delle modalità di restituzione del prelievo.
Il citato art. 13 del Reg. CEE n. 1788/2003 si limita a fare riferimento a criteri obiettivi, cha a loro volta sono specificati dall'art. 16 del Reg. CE n. 595/2004 del 30 marzo 2004 (Regolamento della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).
Il citato art. 16 prevede che "gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi: a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello ST membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata; b) l'ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica; d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5% o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50% della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale; f) altri criteri oggettivi adottati dallo ST membro previa consultazione della Commissione".
Ciò significa che gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nell'individuare i criteri per le restituzioni, che sono elencati nell'art. 16 citato senza alcun ordine di priorità.
Del resto, nel considerando n. (5) del regolamento, è esplicitata la volontà di lasciare agli Stati membri ampia "flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie".
La lettera f), relativa agli altri criteri obiettivi, non assume, quindi, valore sussidiario in caso di residua disponibilità di somme da restituire a seguito dell'utilizzo dei criteri precedenti, ma costituisce una delle possibilità che lo ST membro può scegliere.
Legittimamente, quindi, lo ST italiano ha optato per introdurre quale criterio obiettivo quello della preferenza per i "produttori in regola con i pagamenti".
Tale criterio risulta peraltro comunicato alla Commissione, che ne ha anche condiviso la coerenza con il diritto comunitario (v. comunicazione del 27 giugno 2003 del testo del D.L. n. 49/2003, conv. in legge n. 119/03 e la nota della Commissione europea dd. 8-3-2006, in cui, benché in risposta ad una singola segnalazione, viene esaminata la disciplina italiana introdotta con la legge n. 119/03, che è ritenuta "in tutto e per tutto conforme ai regolamenti comunitari").
Ancorchè in via indiretta, dunque, il sistema italiano ha ricevuto l’approvazione della Commissione con la nota citata, di cui dà contezza la decisone del TAR appellata.
Si tratta, peraltro, di un criterio ragionevole posto a vantaggio dei produttori che pagano regolarmente il prelievo, evitando di trattarli in modo uguale a chi non è in regola con i pagamenti.
Le disposizioni di cui si tratta risultano di chiara interpretazione, in modo tale da non lasciare incertezze, come dimostra anche la condivisione da parte degli organi comunitari della compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana.
- Devono a questo punto essere esaminati gli ulteriori motivi di appello:
L'infondatezza di alcuni di tali motivi costituisce conseguenza di quanto evidenziato in precedenza e, comunque, deriva dalle seguenti considerazioni:
sul motivo sub 4- circa l’imputazione del prelievo-: si è detto sopra che il meccanismo “dell’imputazione del prelievo”, anzicchè della riscossione effettiva, non contrasta con i principi della “restituzione” in favore, prioritariamente, di chi fosse in regola con i versamenti, in quanto in sede di conteggio finale è irrilevante che l'eventuale prelievo in eccesso non sia stato ancora in concreto corrisposto e va soggetto comunque alla disciplina degli importi in eccesso da “restituire”; ovvero il meccanismo può comportare solo operazioni “virtuali”, ma ciò che rileva è che si tenga conto adeguatamente di chi versa correntemente gli anticipi;
sul motivo sub 5- circa la verifica del prelievo-: vero è che i risultati della Commissione ministeriale del 15.4.2010 sollevano consistenti ombre sulla attendibilità dei risultati dei controlli e dei dati dichiarati in L1 e utilizzati da AGEA anche per la campagna 2004/2005; tuttavia, in assenza di prove certe e di individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni, non è possibile annullare le operazioni di calcolo effettuate da AGEA, atti presupposti a quelli impugnati peraltro non espressamente gravati.
Sul motivo sub 6 - circa la violazione del principio di parità di trattamento -:per quanto già esposto non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza e discriminazione di situazioni analoghe; al contrario, il criterio appare ragionevole, posto a vantaggio dei produttori che pagano regolarmente il prelievo, evitando di trattarli in modo uguale a chi non è in regola con i pagamenti.
Sul motivo sub 7 – circa la responsabilità dello ST membro- : il criterio di riparto contestato non introduce alcuna responsabilità per fatto altrui, in quanto - come già precisato - gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo e a cui va imputata ogni omissione; la responsabilità del pagamento è addebitata allo ST membro, anche se non è lo ST debitore del prelievo supplementare, ma lo sono soltanto i produttori, nei cui confronti vanno recuperate le somme dovute. La censura secondo cui la sentenza appellata non avrebbe tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia della UN Europea sull’argomento è, pertanto, priva di pregio.
- In conclusione, l'appello va rigettato.
- Tenuto conto della complessità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di ST in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012
IL SEGRETARIO