TRIB
Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/11/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonella Viola parte ricorrente contro nato a [...] il Controparte_1
08/12/1961
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Valeria Ferri parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in HE (CR) il 2.6.1990 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE in data 24.2.2022.
Con ricorso del 3.4.2024, la ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione del il CP_1 quale ha aderito alla domanda.
All'udienza del 12.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo le parti anche raggiunto un accordo in ordine alle spese di lite.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: le parti hanno stipulato valido accordo di separazione ex art. 12 d.l. 132/2014 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile;
dalla stipula dell'accordo sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 595/ 2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
matrimonio
[...] Controparte_1 contratto in HE il 2.6.1990 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di HE al n. 7 Parte II anno 1990;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonella Viola parte ricorrente contro nato a [...] il Controparte_1
08/12/1961
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Valeria Ferri parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in HE (CR) il 2.6.1990 e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE in data 24.2.2022.
Con ricorso del 3.4.2024, la ha adito il presente Tribunale per la Parte_1 pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione del il CP_1 quale ha aderito alla domanda.
All'udienza del 12.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo le parti anche raggiunto un accordo in ordine alle spese di lite.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: le parti hanno stipulato valido accordo di separazione ex art. 12 d.l. 132/2014 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile;
dalla stipula dell'accordo sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 595/ 2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
matrimonio
[...] Controparte_1 contratto in HE il 2.6.1990 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di HE al n. 7 Parte II anno 1990;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HE;