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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 TRENTO N°2 09086 SAMUGHEO ITALIA Difeso dall'avv. GARAU ANTONELLO (c.f.
) con studio in VIA LORU, 4 CAGLIARI C.F._2
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3 TRENTO N° 2 09086 SAMUGHEO ITALIA Difeso dall'avv. COLOMO ORIANA (c.f. , C.F._4 con studio in CORSO UMBERTO I, 83 GHILARZA
– Controparte –
Ruolo: n. 1030/2022 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 11 luglio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
: Parte_1 come da citazione
— 1 — Parte_2
1) Rigettare le avverse domande infondate in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare in via riconvenzionale che CP_1
risulta creditrice del della somma complessiva pari ad €
[...] Pt_1 12.831,32, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore Pt_1 della di tale somma, di cui € 8.332,55 per spese straordinarie, sa- Pt_2 nitarie e scolastiche della minore, nonché pellet per utilizzo stufa dell'intero fabbricato adibito ad abitazione familiare, € 3.130,10 per re- siduo vecchia rottamazione, € 1.146,63 per adeguamento Istat dell'as- segno di mantenimento fino a marzo 2024, € 222,04 per parcella Com- mercialista, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà meglio determinata dal Tribunale all'esito del procedimento 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2 30 luglio 2005. Hanno una figlia, La famiglia viveva a Samu- Per_1 gheo, in abitazione di proprietà esclusiva del sig. Pt_1 Si sono separati in via consensuale con decreto del 4 aprile 2016, per quel che qui interessa, a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione preva- Per_1 lente presso la madre;
2) frequentazioni calendarizzate e ristrette tra padre e figlia;
3) divisione in natura della casa familiare a spese del sig. Pt_1 con assegnazione di una porzione alla sig.ra e ripartizione a metà Pt_2 dei costi per le utenze;
4) obbligo per il sig. di versare 400 € al mese alla sig.ra Pt_1 per il mantenimento di somma soggetta a rivalutazione Pt_2 Per_1 Istat annuale, oltre metà spese straordinarie concordate oppure urgenti e documentate;
5) obbligo per il sig. di continuare a farsi carico in via Pt_1 esclusiva del debito contratto per l'acquisto di un minivan e di un mutuo
— 2 — fondiario, con obbligo di rimborsare alla sig.ra 25.000 € da lei pa- Pt_2 gati a quest'ultimo titolo, 15.000 € entro il 2016 e 10.000 € dopo il ri- lascio dell'abitazione familiare;
6) divisione delle licenze per autonoleggio, con attribuzione di una per ciascuno;
7) ripartizione paritaria dei debiti della società tra loro contratta. Il 23 settembre 2022 la sig.ra ha notificato al sig. un Pt_2 Pt_1 precetto per 24.828,30 €, per un credito pari, in linea capitale, a 24.500
€, oltre accessori. Il credito, a sua volta, è composto dalle seguenti voci: 15.000 € per la cessione dell'attività commerciale;
8.500 € per il rim- borso dei debiti previdenziali della società; 1.000 € per il saldo e stralcio di una procedura tributaria. Il 3 ottobre 2022 il sig. ha notificato una citazione in oppo- Pt_1 sizione, per i motivi che saranno di seguito illustrati, pretendendo a sua volta il pagamento di alcuni crediti. Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha chiesto la condanna al pagamento di somme ulteriori in via ri- Pt_2 convenzionale. A questo punto, si rende necessario esaminare voce per voce le pretese delle parti.
2. Le somme pretese dalla sig.ra Pt_2
2.1. Il rimborso del mutuo fondiario.
La prima voce di credito, quantificata in 15.000 €, è dalla sig.ra imputata a titolo di rimborso della somma da lei pagata per il rim- Pt_2 borso del mutuo fondiario. Il punto 5 dell'accordo sopra riportato prevedeva che il sig. Pt_1 si facesse carico in via esclusiva di tale mutuo e rimborsasse una prima rata di 15.000 € alla sig.ra entro il 2016. Pt_2
2.2. Il rimborso dei debiti previdenziali.
La seconda voce di credito, quantificata in 8.500 €, è dalla sig.ra imputata a titolo di rimborso dei debiti previdenziali della società Pt_2 tra loro contratta. Il sig. in sede di opposizione, ha contestato Pt_1 che tale credito derivi dal titolo esecutivo costituito dall'accordo.
— 3 — L'opposizione, relativamente a questa voce, è infondata. I debiti della società sono indicati in linea generale nel punto 7 dell'accordo sopra indicato. In sede di comparsa, la sig.ra ha pre- Pt_2 cisato e documentato che la società aveva debiti a tale titolo che sono stati oggetto di due rateazioni: la prima per 18.836,24 € e la seconda per 6.846,23 €, per un totale di 25.682,47 €, ossia 12.841,23 € a testa. Avendo indicato in sede di precetto solo la quota riferibile alla prima cartella, la sig.ra in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna al Pt_2 pagamento della quota riferibile anche alla seconda cartella. La domanda riconvenzionale deve essere integralmente accolta. Non solo in punto di mero accertamento, essendo risultata documentata la seconda rateazione qui azionata, ma anche di condanna, dal momento che, ancorché la somma sia coperta dal titolo esecutivo, esso non è co- stituito da un provvedimento giurisdizionale di condanna.
2.3. Il rimborso dei debiti tributari.
La terza voce di credito, quantificata in 1.000 €, è dalla sig.ra Pt_2 imputata a titolo di saldo e stralcio di una procedura tributaria. Il sig.
in sede di opposizione, ha contestato che tale credito derivi dal Pt_1 titolo esecutivo costituito dall'accordo, e la voce non è stata oggetto di alcuna precisazione in sede di comparsa di risposta. L'opposizione, relativamente a questa voce, deve quindi essere accolta.
2.4. Le spese straordinarie per . Per_1
Voce di credito del tutto nuova, non oggetto di precetto ma di domanda riconvenzionale, quantificata dopo varie rettifiche in 8.332,55
€, è dalla sig.ra imputata a titolo di rimborso delle spese straordi- Pt_2 narie sostenute per la figlia per sette anni, ossia: 1.800 € all'anno per le attività sportive;
500 € all'anno per spese scolastiche;
700 € all'anno per spese sanitarie;
250 € all'anno per lezioni di musica;
250 € all'anno per gite scolastiche. A ciò aggiunge 560 € spesi per un tablet per con- sentire alla figlia di seguire le lezioni a distanza durante la fase più acuta delle misure di contenimento di contrasto al Covid19 e 1.350 € all'anno per cinque anni di riscaldamento acqua per l'intero fabbricato mediante stufa a pellet. I crediti in questione non sono stati documentati, ma nemmeno
— 4 — oggetto di contestazione: nulla è stato detto alla prima udienza e nulla di preciso è stato detto in prima memoria, se non un vago «si chiede il rigetto, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto». La do- manda riconvenzionale deve quindi essere accolta.
3. Le somme pretese dal sig. Pt_1
3.1. Il totale precettato.
In via preliminare, occorre prendere posizione sulla contestazione fatta dal sig. in ordine al totale precettato. Sostiene, infatti, che Pt_1 non siano stati conteggiati 10.000 € da lui pagati precedentemente, di cui pure nel precetto stesso si dà atto. La contestazione è del tutto strumentale, e finge di ignorare che è il precetto stesso a giungere al totale di 24.500 € dopo aver detratto 10.000 € da un precedente totale di 34.500 €.
3.2. Le somme pagate in corso di causa.
È pacifico tra le parti che tra la notificazione del precetto e quella dell'opposizione, il sig. ha spontaneamente pagato altri 10.000 Pt_1
€. Il giudice ne prende atto.
3.3. Le bollette per le utenze domestiche.
Il sig. ha a sua volta azionato l'accordo per opporre in com- Pt_1 pensazione le spese da lui stesso sostenute per le utenze dell'abitazione familiare da febbraio 2016 a maggio 2021, per un totale di 10.137,87 €, attribuendone metà alla sig.ra Pt_2 La sig.ra ha contestato genericamente la spesa, ritenendola Pt_2 non documentata, salvo poi ammettere che il frazionamento del fabbri- cato non è avvenuto, ancorché per inadempimento del sig. Pt_1 L'opposizione, relativamente a questa voce, è fondata. Il credito, infatti, è documentato in modo estremamente detta- gliato, col che la contestazione generica della sig.ra equivale a una Pt_2 non contestazione. Peraltro, la circostanza trova conferma indiretta nel
— 5 — fatto che il frazionamento della casa familiare non è avvenuto, il che ha lasciato in comune le utenze.
4. Conclusioni sulle somme reciprocamente pretese.
A fronte delle considerazioni sopra svolte, nessuna rilevanza hanno le risposte date dalle parti in sede di interrogatorio formale e i fatti su cui hanno deposto i testimoni, in quanto nulla hanno aggiunto in ordine a ciò che poteva già ritenersi acquisito in virtù della non con- testazione. A questo punto, è utile fare un riepilogo delle somme reciproca- mente pretese e che questo giudice ritiene fondate:
— 24.828,30 € di somma precettata;
— 10.000 € rimborsati tra il precetto e l'opposizione, con totale che scende a 14.828,30 €;
— 1.000 € che non discendono dal titolo esecutivo, con totale che scende a 13.828,30 €;
— 3.423,11 € dovuti dal sig. alla sig.ra con totale che Pt_1 Pt_2 sale a 17.251,41 €;
— 5.068,93 € dovuti dalla sig.ra al sig. con totale che Pt_2 Pt_1 scende a 12.182,48 €;
— 8.332,55 € dovuti dal sig. alla sig.ra con totale che Pt_1 Pt_2 sale a 20.515,03 €. In definitiva, questa è la somma che il sig. dovrà pagare Pt_1 alla sig.ra Pt_2
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che il valore definitivamente accertato è pari a 30.515,03 € (ritenuto di non decurtare i 10.000 € pagati in corso di causa, che non incidono sul valore originario della controversia) e che la sua complessità è stata minima in tutte le sue fasi. Essendo la sig.ra difesa a spese dello Stato, il rimborso deve Pt_2 essere disposto in favore dell'Erario.
— 6 — Dispositivo
Il Tribunale, in accoglimento parziale dell'opposizione e della do- manda riconvenzionale: 1. condanna a pagare a 20.515,03 Parte_1 Parte_2
€
2. per il resto, rigetta l'opposizione
3. condanna al rimborso delle spese processuali Parte_1 in favore dell'Erario, che si liquidano in 3.809 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
11 luglio 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 7 —