Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2019, proposto da
AS AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 300 del 2.7.2019, prot. n. 31384 del 2.7.2019, con cui il Dirigente dell'area funzionale 4° del Comune di Nardò ha respinto la domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 9.8.2010 ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e, contestualmente, ha ordinato la demolizione delle opere realizzate sine titulo in località Torre Squillace, al lungomare Cristoforo Colombo;
- ove occorra, del preavviso ex art. 10 bis L.n. 241/1990 prot. n. 30268 del 28.10.2010;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente deduce che, con verbale n. 1/2009 il nucleo di polizia edilizia del Comune di Nardò accertava sul terreno di sua proprietà sito in località Torre Squillace, al lungomare Cristoforo Colombo, la realizzazione in assenza di titoli edilizi delle seguenti opere: n. 3 “trulli” o “pagliara” per una superficie coperta di mq. 52,00 circa; una tettoia con pilastrini in legno e tegole della superficie di circa mq. 41,00 a servizio e collegamento dei tre trulli.
Veniva conseguentemente adottata l’ordinanza di demolizione n. 222/2009. L’ordinanza veniva annullata con sentenza di questo T.A.R. n. 2859/2009.
Il Comune reiterava la sanzione demolitoria con ordinanza n. 172/2010. Parte ricorrente impugnava anche questo provvedimento. Il ricorso, tuttavia, veniva respinto con sentenza n. 1421/2018. In data 9.8.2010, parte ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Con il provvedimento n. 300 del 2.7.2019, prot. n. 31384 del 2.7.2019, il Comune ha respinto l’istanza e, contestualmente, ha ordinato la demolizione delle opere.
Con il ricorso in trattazione, il provvedimento in epigrafe, viene impugnato per i seguenti motivi:
A) con riguardo al diniego di accertamento di conformità:
1) Violazione e falsa applicazione art. 3 L.n. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Nardò. Violazione e falsa applicazione art. 36 del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Erroneità dei presupposti.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo, poiché non indicherebbe le norme in base alle quali è stata negata la sanatoria, i vincoli ed i beni paesaggistici che la impedirebbero, né la normativa tecnica del P.R.G. con cui la domanda sarebbe in contrasto.
2) Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L.n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione per altro motivo. Violazione e falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Nardò, art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e P.P.T.R./Puglia. Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 248/2010, D.Lgs. n. 42/2004, P.u.t.t./p., D.M. del 4.9.1975 e sentenze del Tribunale penale di Lecce del 26.1.2016 e 18.9.2014. Violazione del principio tempus regit actum.
Il diniego di sanatoria non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto. Non sarebbe rilevante la circostanza che tale preavviso fu emesso nel 2010 in occasione del primo diniego di sanatoria, essendo trascorsi 9 anni.
Ciò in quanto detto parere: a) si limita a richiamare l’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 senza indicare quali sarebbero i beni e vincoli paesaggistici che non consentirebbero la sanatoria delle opere; b) è stato emesso nel 2010 e successivamente è mutata la disciplina paesaggistica con l’entrata in vigore del P.P.T.R./Puglia. Anche qualora il P.P.T.R./Puglia avesse comportato inedificabilità assoluta, la preesistenza dell’opera avrebbe imposto al Comune, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sanatoria, un vaglio motivato di compatibilità (o di incompatibilità) dell’abuso con il regime vincolistico sopravvenuto.
Il vincolo paesaggistico statale indicato nel diniego impugnato (“D.M. del 4 settembre 1975 pubblicato sulla G.U. n. 119 del 06.05.1976”) sarebbe stato abrogato fin dal 2010 per effetto del D.P.R. n. 248/2010, come affermato dal Tribunale penale di Lecce con le sentenze del 26.1.2016 e del 18.9.2014, entrambe passate in giudicato. Inoltre, il D.M. del 4.9.1975 non sarebbe stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Nardò e, pertanto, sarebbe anche divenuto inefficace (Consiglio di Stato dell’11.2.2011, n. 917).
Non potrebbe affermarsi che le opere non sarebbe sanabili per il fatto di ricadere in zona tutelata dal P.P.T.R. non essendo dimostrato che l’area sia assoggettata a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
B) quanto all’ordinanza di demolizione:
3) Illegittimità derivata.
L’ordinanza di demolizione è, in primis, illegittima in via derivata per le censure formulate avverso il diniego di sanatoria.
4) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria.
La nuova ordinanza di demolizione non è stata anticipata da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Nardò, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza straordinaria del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Infondato è il primo motivo, atteso che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il provvedimento impugnato motiva in modo esaustivo sulle ragioni per le quali le opere sono ritenute non sanabili.
Per costante indirizzo, infatti, l’accertamento di conformità, essendo un provvedimento interamente vincolato è sufficientemente motivato qualora siano individuate le ragioni dell’assenza del presupposto della doppia conformità, ovvero delle ulteriori condizioni per la sua concessione, non rilevando che sia specificatamente indicato il riferimento normativo che osta alla sanatoria, laddove esso possa facilmente desumersi dalla descrizione degli abusi e delle condizioni che in concreto la impediscono, di modo che il richiedente sia posto in condizioni di comprendere le ragioni del provvedimento e valutare l’attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 30/12/2023, n.965 “Il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell'opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all'epoca di realizzazione dell'abuso sia a quella di presentazione dell'istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001: ciò determina che in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, attesa la finalità dell'istituto, secondo il quale il rilascio del permesso in sanatoria presuppone indefettibilmente la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria .”, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 02/07/2022, n.1565: “ Una volta accertata l'esistenza dell'aumento volumetrico, il diniego di compatibilità paesaggistica costituisce un atto dovuto, senza che l'Amministrazione debba fornire sul punto una motivazione rafforzata, volta a dimostrare l'asserito concreto pregiudizio cagionato al paesaggio .”).
Nel caso di specie, il provvedimento descrive puntualmente i vincoli gravanti sull’area e le ragioni per le quali la sanatoria non è assentibile ( “Visto che in data 9/08/2010 con protocollo n. 30268/10 la sig.ra CC TA ha presentato istanza diretta ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell'art.36 D.P.R.380/01;
Visto che il tecnico istruttore in data 16/9/2010 ha espresso il seguente parere: "contrario visto l'art.181 del D.LGSL. N. 42/04 e considerato che la costruzione da sanare costituisce realizzazione di superfici e volumi non assentibili" ).
3. Con riguardo alle censure di tipo sostanziale contenute nel secondo motivo, erra parte ricorrente nell’affermare che il D.M. del 4 settembre 1975 pubblicato sulla G.U. n. 119 del 06.05.1976, impositivo del vincolo di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/2004 sarebbe stato abrogato fin dal 2010 per effetto del D.P.R. n. 248/2010.
L’assunto non è condivisibile alla luce del disposto di cui al comma 2 dell’art. 1, del d.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
L’art. 1 così dispone: “Dall’entrata in vigore del presente decreto le disposizioni regolamentari elencate nell’allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4-ter, della legge23 agosto 1988, n. 400.
Restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo elencate nell’allegato al presente decreto”.
Esso, dunque, distingue “le disposizioni regolamentari” che sono o restano abrogate e “gli effetti provvedimentali ” dei provvedimenti indicati nell’allegato, che “restano fermi ”.
Nell’allegato, al n. 105676 dell’elenco, è indicato il decreto ministeriale 4 settembre 1975 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in Comune di Nardò”.
Il decreto ministeriale in questione è privo di contenuto normativo, essendo privo dei caratteri dell’astrattezza e generalità che connotano gli atti normativi, limitandosi a dichiarare il notevole interesse pubblico di alcune zone del Comune di Nardò.
Esso, dunque, avendo natura provvedimentale, è da ritenersi ancora in vigore ai sensi del comma 2 dell’articolo 1. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, nella sentenza della Vi Sezione, n. 1523/2015 del 20 marzo 2015.
4. Per le ragioni esposte nella suddetta pronuncia del giudice d’appello, va disattesa anche la censura secondo cui il vincolo sarebbe divenuto inefficace poiché il D.M. del 4 settembre 1975 non sarebbe mai stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune. Come ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1523/2015, l’efficacia del vincolo non dipende dalla pubblicazione all’Albo pretorio comunale, ma dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
“L’orientamento espresso dalla sentenza richiamata, che fa discendere l’efficacia del vincolo dalla sola pubblicazione all’albo del comune interessato, non può essere condiviso.
Le norme che disciplinavano, ratione temporis, la fattispecie erano gli articoli 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.1357.
Le norme, alle quali si rinvia, disponevano, in estrema sintesi, che il decreto ministeriale, con il quale si approvava l’elenco delle località di cui ai n. 3 e 4dell’art. 1 della legge, fosse pubblicato nella gazzetta ufficiale e fosse affisso, per tre mesi, all’albo dei comuni interessati.
Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati avevano la facoltà di ricorrere al Governo del Re, che si pronunciava, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell’educazione nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia aveva carattere di provvedimento definitivo.
La pronuncia del Consiglio di Stato, richiamata da parte appellante, porta all’inevitabile conclusione di rendere improduttiva di qualsiasi effetto la pubblicazione del decreto ministeriale nella gazzetta ufficiale, poiché l’efficacia del provvedimento viene ancorata alla sola affissione all’albo del comune.
Questo collegio ritiene di poter ricostruire la vicenda normativa riconoscendo, al contrario, alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale l’elemento della serie procedimentale che attribuisce piena efficacia al decreto stesso, mentre solo dall’affissione all’albo decorrono i tempi per lo studio (i primi tre mesi) e perla presentazione del ricorso al Governo (i secondi tre mesi).”.
Il vincolo paesaggistico sull’area, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è, dunque, ancora vigente ed efficace.
5. Tanto premesso il diniego di sanatoria delle opere oggetto del provvedimento impugnato è conseguenza necessaria della non sanabilità delle opere aventi rilevanza volumetrica in area paesaggistica. L’art. 167, comma 4, D.Lgs. 42/2004, infatti, consente, in via eccezionale, la sanatoria delle seguenti tipologie di intervento: “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.
Tenuto conto della natura vincolata del potere esercitato, stante l’incontestata rilevanza volumetrica delle opere oggetto di istanza di sanatoria, il provvedimento non può essere annullato per l’omesso preavviso di rigetto dell’istanza, atteso che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6. Anche l’ordine di demolizione è esente dai vizi dedotti, atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale l’ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione di avvio del procedimento. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 02/04/2025, n. 2816 “La natura vincolata e doverosa, in presenza dei presupposti di legge, dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento, stante che nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto.” ).
7. In conclusione, il ricorso è infondato.
8. Nulla è a disporsi quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio, svoltasi da remoto con modalità telematica, del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO