Sentenza 11 maggio 1977
Massime • 1
L'eccezione d'inadempimento del contratto sottostante, intercorso fra l'emittente ed il primo prenditore di una cambiale, puo essere opposta a quest'ultimo, ovvero al giratario che sia soggetto alle eccezioni inerenti ai rapporti con il precedente portatore (nei casi previsti dagli artt 21-25 della legge cambiaria), non solo dallo emittente, ma anche da chi abbia assunto obbligazione cambiaria solidale con l'emittente stesso, omettendo la dichiarazione 'per avallo' od altra equivalente. In tale ipotesi, infatti, il principio dell'autonomia delle obbligazioni cartolari non osta a detta opponibilita, trovando applicazione le norme che regolano il debito solidale o la fideiussione (artt 1297 e 1945 cod civ). ( V 2901/72, mass n 360631).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1977, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1977 |
Testo completo
L'eccezione d'inadempimento del contratto sottostante, intercorso fra l'emittente ed il primo prenditore di una cambiale, puo essere opposta a quest'ultimo, ovvero al giratario che sia soggetto alle eccezioni inerenti ai rapporti con il precedente portatore (nei casi previsti dagli artt 21-25 della legge cambiaria), non solo dallo emittente, ma anche da chi abbia assunto obbligazione cambiaria solidale con l'emittente stesso, omettendo la dichiarazione 'per avallo' od altra equivalente. In tale ipotesi, infatti, il principio dell'autonomia delle obbligazioni cartolari non osta a detta opponibilita, trovando applicazione le norme che regolano il debito solidale o la fideiussione (artt 1297 e 1945 cod civ). ( V 2901/72, mass n 360631).*