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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
RI IA d'RR Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA CO CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 291/2024 R.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d. lgs. n.
14/2019 e ss. mm., avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 13/2024 del 7.8.2024, di omologa di concordato minore, proposto da
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l. r. in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Francesca Tabasso, con domicilio come da pec da Registri di giustizia;
RECLAMATA
CON L'INTERVENTO DI
Avv. Giacinto Macchiarola, con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi
(OCC), INTERVENTORE
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
1 Per la reclamante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
a) in riforma della sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Campobasso, rigettare l'originaria domanda proposta dalla SI.ra ; Controparte_1
b) per l'effetto:
- dichiarare – ex art. 80 comma 5 CCII - l'inefficacia delle misure protettive accordate in occasione dell'apertura della procedura;
- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268
e ss. CCII
c) spese vinte.
Per la reclamata: rigettare il reclamo proposto da e confermare la sentenza di Parte_1 omologazione del concordato minore, emessa dal Tribunale di Campobasso n. 13/2014, con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipataria.
Per l'OCC: ritiene la proposta fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, in quanto non risultano motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far presupporre che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto;
attesta la veridicità dei dati esposti nel piano e nella documentazione con lo stesso prodotta;
esprime giudizio positivo circa la fattibilità della proposta formulata, dando atto che la stessa appare attendibile, sostenibile e coerente.
Per il procuratore generale: valutata la fondatezza delle ragioni addotte con riferimento al difetto dei requisiti soggettivi ex art. 33 co 4 del Decreto leg. N. 14/19, esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, con sentenza n. 13 del
7.8.2024, ha omologato la proposta di concordato minore formulata da CP_1
con ricorso del 20.12.2023, articolata in un piano liquidatorio con apporto di
[...] finanza esterna, che prevede: pagamento immediato delle spese prededucibili per un importo complessivo di € 4.550,00; messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 provenienti dalla proponente, quale corrispettivo della vendita dell'attività commerciale ed € 20.000,00 messi a disposizione dalla figlia della proponente , quale finanza esterna;
pagamento dei Controparte_2 creditori ipotecari con il 70% dell'importo di € 40.000,00, dei creditori privilegiati con il
25% e dei creditori chirografari con il 5% dello stesso importo.
2 Ha in primo luogo ritenuto sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura, in presenza delle condizioni di cui all'art. 74 c.c.i.i., esclusa la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 c.c.i.i.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, ha escluso la sussistenza di preclusioni all'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., per essere la già titolare di impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle CP_1 imprese, alla quale è riconducibile la maggior parte dell'esposizione debitoria, aderendo il Tribunale di Campobasso “all'opzione ermeneutica in base alla quale la previsione di inammissibilità debba essere circoscritta alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal registro delle imprese, non anche al caso che occupa dell'imprenditore individuale cessato”, in conformità di precedenti dello stesso tribunale e di altri giudici di merito.
Nel merito, esaminata la relazione dell'OCC in ordine all'esito delle operazioni di voto e rilevato il raggiungimento della maggioranza con applicazione del cram down, in considerazione del voto negativo dell'amministrazione finanziaria dell'istituto di previdenza, ha rigettato le osservazioni negative sulla convenienza della proposta formulate da alcuni creditori.
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., l Parte_1
di con ricorso depositato il 5.9.2024, sulla base di
[...] Parte_1 un unico motivo, insistendo nel rigetto della domanda.
si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto del reclamo. Controparte_1
Il P.G. ha conclusione chiedendo l'accoglimento del reclamo. Nel corso del procedimento è stata disposta l'integrazione della notifica del ricorso introduttivo all'OCC, che è intervenuto nella persona dell'Avv. Giancarlo Macchiarola, il quale ha ribadito le valutazioni espresse nel corso della procedura.
3. Il reclamo è affidato a unico motivo, con cui la reclamante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., sostenendo l'inammissibilità della domanda di concordato minore per difetto dei requisiti soggettivi dell'istante.
4. Il tribunale ha interpretato l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., come modificato dal primo correttivo di cui al D. lgs. n. 147/2020 (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”) nel senso che la norma debba intendersi riferita alla sola ipotesi di imprenditore collettivo cancellato dal Registro delle imprese, sulla base delle seguenti considerazioni, che si riportano testualmente:
a) la cessazione dell'attività dell'imprenditore individuale non corrisponde alla cancellazione dal registro delle imprese dell'imprenditore collettivo;
b) l'imprenditore individuale, data la confusione e coincidenza tra l'individuo- imprenditore e l'individuo-persona-fisica, sopravvive alla propria ditta, anche cessata;
c) la mera cessazione dell'attività imprenditoriale non può consentire la
“conversione” dell'obbligazione commerciale in obbligazione civile, con
3 conseguente duplice effetto distorsivo: per il solo fatto della cessazione dell'impresa, la ristrutturazione del debito imprenditoriale sarebbe sottratta alla manifestazione del voto da parte dei creditori, al pari dell'obbligazione consumeristica, che è soggetta solo al sindacato giudiziario;
si darebbe adito alla creazione, per via giurisprudenziale, di una categoria di debitori ai quali sia precluso l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi di tipo negoziale o para-negoziale, non liquidatoria;
d) occorre fornire un'interpretazione coerente con il disposto dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso ad una delle procedure negoziali
(ristrutturazione del consumatore o concordato minore), con effetti sospensivi sulla domanda del creditore di liquidazione controllata: tale possibilità, dunque,
"non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per
i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex art. 74 CCII";
e) al concordato minore possono accedere, escluso il consumatore, "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento", tra cui anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (art. 2 c.1 lett.
c), "quale certamente è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale";
f) se è vero che l'accesso al concordato minore, da parte dell'imprenditore individuale cessato, è ipotizzabile nella sola tipologia liquidatoria, l'apporto di risorse esterne in misura apprezzabile consente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto alla liquidazione controllata, per cui anche sotto il profilo della convenienza lo strumento dovrebbe essere ritenuto ammissibile.
4.1. L deduce l'erroneità dell'interpretazione adottata dal primo Parte_1 giudice, in quanto confliggente con l'inequivoco tenore letterale dell'art. 33 comma 4 c.c.i.i., che con assoluta chiarezza equipara, in tema di preclusione all'accesso, il concordato minore alle procedure negoziate maggiori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti); a tal proposito richiama il decreto n. 22699/2023 della Prima
Presidente della Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., proposto dalla Corte di appello di Firenze, anche sulla questione di diritto che direttamente interessa in questa sede, per difetto del requisito della novità. Il motivo è infondato.
4.2. Dal complesso delle argomentazioni sopra riportate si ricava che secondo il tribunale all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è consentito l'accesso al solo concordato minore di cui all'art. 74 comma 2 c.c.i.i., vale a dire a quello proposto fuori dai casi di cui al comma 1 (concordato con prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale), “quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori” (secondo la versione introdotta con il correttivo di cui al D. lgs. n. 136/2024, le risorse esterne devono incrementare in misura apprezzabile “l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”); il
4 tribunale riconosce, invece, l'impossibilità per lo stesso imprenditore di accedere al concordato minore che consente la prosecuzione dell'attività (art. 74 comma 1 c.c.i.i.).
L'interpretazione del tribunale, che nella sostanza ritiene l'art. 33 comma 4 c.c.i.i. applicabile anche all'imprenditore individuale cessato, salvo il caso di proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, merita conferma.
4.3. La lettera della predetta disposizione non consente, infatti, di limitare l'ambito della sua applicazione ai soli imprenditori collettivi cancellati dal registro dalle imprese, dal momento che l'intero articolo, sin dalla sua intitolazione, si riferisce alla cessazione dell'attività in generale degli imprenditori, senza operare alcuna distinzione tra impresa individuale e impresa collettiva: la portata generale della norma in questione è vieppiù confermata dal comma 1-bis, introdotto dal correttivo ter, che attribuisce al solo imprenditore individuale persona fisica cancellato la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione, a conferma del fatto che quando il legislatore ha inteso riferirsi al solo imprenditore individuale lo ha fatto espressamente.
Plurimi elementi convergono, tuttavia, nel far ritenere che alla regola generale della preclusione all'accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese faccia eccezione il caso del concordato minore di cui all'art. 74 comma 2 c.c.i.i.
4.4. La norma suddetta costituisce la codificazione di un principio affermato dalla
Cassazione con riferimento al concordato preventivo.
Secondo Cass., n. 4329/2020 l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può “richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”; nello stesso senso
Cass., n. 21286/2015, riferita alla società cancellata dal registro delle imprese;
in entrambi i casi si trattava di imprenditore cancellato di cui, entro l'anno dalla cancellazione, era stato domandato il fallimento.
L'esistenza di continuità tra l'interpretazione riportata è ben posta in evidenza nel decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26.7.2023, che, proprio in relazione a tale continuità, ha escluso la sussistenza di caratteri di novità nella questione sollevata ex art. 363 bis
c.p.c.
La ratio alla base delle sopra richiamate pronunce era chiaramente quella di impedire l'abuso dello strumento concordatario volto alla continuazione dell'attività di impresa da parte di chi, cancellandosi dal registro delle imprese, aveva posto volontariamente fine alla propria attività di impresa, rispetto alla quale, pertanto, non poteva porsi un problema di risoluzione della crisi e, quindi, di continuazione dell'attività; tale esigenza, evidentemente, era limitata al caso del concordato con continuità e non sussisteva nel
5 caso di concordato liquidatorio, per il quale i pericoli di abuso evidenziati non si ponevano.
È possibile, quindi, affermare che la continuità tra l'interpretazione della Suprema corte e l'art. 33 comma 4 c.c.i.i., a cui ha fatto riferimento la Prima Presidente, sia limitata al caso del concordato con prosecuzione dell'attività, al quale soltanto si riferiva la giurisprudenza di legittimità richiamata, con la conseguenza che il concordato di tipo liquidatorio non può considerarsi oggetto della previsione normativa.
Conferma di tale conclusione si trae dal rilievo che la disposizione in esame accomuna al concordato preventivo e al concordato minore (accessibili, rispettivamente, dall'impresa sopra soglia e da quella sotto soglia) l'accordo di ristrutturazione, per sua natura funzionale a risolvere la crisi d'impresa mediante continuazione dell'attività: da tale considerazione unitaria in ordine alle possibilità di accesso alle procedure si può arguire che anche per il concordato preventivo e per quello minore la preclusione all'accesso per l'imprenditore cancellato sia riferita alle modalità che prevedono la continuità aziendale.
In aggiunta alle argomentazioni che precedono va osservato che dall'evoluzione della disciplina ricavabile dai correttivi al codice della crisi è possibile ricavare una volontà del legislatore di ampliare le possibilità di tutela dell'imprenditore persona fisica cancellato, da ultimo con l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 33, che prevede la possibilità per l'imprenditore individuale cancellato di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (non esistendo per lui l'ostacolo rappresentato dall'estinzione della società conseguente alla cancellazione) e, quindi, di conseguire l'esdebitazione alla chiusura della procedura, e comunque dopo tre anni dalla sua apertura.
In un sistema caratterizzato dal progressivo ampliamento delle tutele per l'imprenditore individuale cancellato non avrebbe senso escludere lo stesso imprenditore dalla soluzione negoziata del concordato minore, tanto più che i principi informatori del codice della crisi vedono un chiaro disfavore per le ipotesi liquidatorie.
Negare all'imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese la possibilità di accedere al concordato minore liquidatorio comporterebbe un vulnus non compatibile con il sistema e non emendabile con il riconoscimento quale unico strumento a sua disposizione della liquidazione controllata, la quale consente di risolvere il sovraindebitamento soltanto attraverso la liquidazione integrale del patrimonio;
con il concordato minore liquidatorio è, invece, offerta all'imprenditore la possibilità di articolare un piano senza alcun vincolo e di ottenere l'esdebitazione immediata, senza necessità di attendere il termine di tre anni, con evidente migliore garanzia del principio di matrice comunitaria della seconda chance.
Va considerato, poi, che l'interpretazione qui accolta è quella più conforme al principio costituzionale di uguaglianza, evitando ingiustificate disparità di trattamento dell'imprenditore individuale cessato (che, in caso contrario, non potrebbe accedere ad alcuno strumento negoziale di risoluzione della crisi da sovraindebitamento), rispetto ad altre figure, quali il professionista cancellato dall'albo, l'ex piccolo imprenditore irregolare
6 non iscritto nel registro delle imprese e il piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese, tutte sicuramente nell'ampia previsione residuale di cui all'art. 1 lett. c) dl c.c.i.i., riguardante “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Per completezza deve rilevarsi come la giurisprudenza di merito successiva al decreto della Prima Presidente n. 22699/2023, a cui non può attribuirsi lo stesso valore nomofilattico delle pronunce della Cassazione, ha continuato ad orientarsi, anche in tempi recenti, nel senso dell'ammissibilità del concordato minore liquidatoria per l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese (tra le ultime Trib. Vicenza,
13.3.2025; Trib. Modena, 7.4.2025; Trib. Rimini, 23.7.2025; Corte appello Napoli, n. 63 del 14.7.2025).
5. La situazione di incertezza interpretativa relativa alla questione oggetto del reclamo, determinata anche dalla pronuncia del decreto n. 22699/2023 della Prima Presidente, induce a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di reclamo.
Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sul reclamo ex art. 51 d. lgs. n. 14/2019, proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 5.9.2024, nei confronti di ,
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 13/2024 del 7.8.2024, così provvede;
• rigetta il reclamo;
• dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di reclamo.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA CO CC RI IA d'RR
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