Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6801
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Sentenza 14 marzo 2025

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In tema di accise sui carburanti, il diritto all'agevolazione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 è subordinato alla presentazione della domanda annuale entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 692 del 1996, ovvero, tardivamente, entro quello ex art. 3, comma 2, dello stesso d.m.; il rispetto dei termini, finalizzato alla dimostrazione della pretesa del contribuente, è requisito non formale, bensì sostanziale, di accesso al beneficio, in conformità alla direttiva 2003/96/CE - che riconosce agli Stati membri il potere di fissare a livello interno le condizioni dell'applicazione delle esenzioni - e ai principi unionali di proporzionalità ed effettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato ad un'associazione sportiva dilettantistica il rimborso delle accise sul carburante impiegato nel primo semestre 2017 per l'utilizzo di velivoli adibiti ad attività didattica, a causa della mancata presentazione tempestiva della domanda di accesso al beneficio entro il mese di settembre 2016 e la non retroattività dell'ammissione ottenuta a partire dal semestre successivo, non essendo possibile una verifica dei parametri ammessi al beneficio dopo che i consumi erano già stati effettuati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6801
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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