Sentenza 14 marzo 2025
Massime • 1
In tema di accise sui carburanti, il diritto all'agevolazione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 è subordinato alla presentazione della domanda annuale entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, del d.m. 692 del 1996, ovvero, tardivamente, entro quello ex art. 3, comma 2, dello stesso d.m.; il rispetto dei termini, finalizzato alla dimostrazione della pretesa del contribuente, è requisito non formale, bensì sostanziale, di accesso al beneficio, in conformità alla direttiva 2003/96/CE - che riconosce agli Stati membri il potere di fissare a livello interno le condizioni dell'applicazione delle esenzioni - e ai principi unionali di proporzionalità ed effettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato ad un'associazione sportiva dilettantistica il rimborso delle accise sul carburante impiegato nel primo semestre 2017 per l'utilizzo di velivoli adibiti ad attività didattica, a causa della mancata presentazione tempestiva della domanda di accesso al beneficio entro il mese di settembre 2016 e la non retroattività dell'ammissione ottenuta a partire dal semestre successivo, non essendo possibile una verifica dei parametri ammessi al beneficio dopo che i consumi erano già stati effettuati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2025, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso in data 11 dicembre 2024