Decreto cautelare 24 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 30 novembre 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2025REG.PROV.COLL.
N. 04327/2024 REG.RIC.
N. 04582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4327 del 2024, proposto da
EL UD in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 4582 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EL UD in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 1784/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di AD Agenzia delle Entrate Riscossione e di EL UD in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano per delega di Maddalena Aldegheri e dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Sono in trattazione gli appelli proposti dal Sig. EL UD (R.G. 4327/2024) e da A.G.E.A. (R.G. 4582/2024) per l’impugnazione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 1784/2023 di parziale accoglimento del ricorso promosso dall’agricoltore per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: (i) l’intimazione di pagamento AD n. 12420219000680501/000 del 14.10.2021, notificata il 29.10.2021, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto di AG, ha sollecitato il pagamento della somma di Euro 301.096,18 – su “residuo” ruolo AG ex D.L. 27/2019 – per “prelievi latte”, interessi e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento n. 12420080046899421000, in relazione alle annate lattiere 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2004/05; (ii) l’atto di iscrizione a ruolo e il ruolo posto a base della stessa; (iii) la cartella AG 12420080046899421000; il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del D.L. n. 27/2019; (iv) l’atto di pignoramento AD; (v) e per la richiesta di risarcimento danni.
2. Nel giudizio di primo grado, nel quale inizialmente né AG né AD si erano costituite, il Tar Veneto aveva accolto l’istanza cautelare ordinando alle Agenzie di depositare in giudizio, ciascuno per quanto di competenza, la cartella di pagamento con prova della notificazione, gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione, gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi presupposti agli atti impugnati con prova della regolare notifica, le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi ancora pendenti e ogni altro atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente fornendone la relativa prova.
2.1. In data 12 ottobre 2023, le Agenzie hanno depositato una relazione esplicativa e la relativa documentazione anche a comprova dell’avvenuta notificazione degli atti impugnati, in particolare della precedente cartella di pagamento del 2008, non impugnata, e dell’intimazione di pagamento AG del 2021, oggetto di impugnativa, e una serie di provvedimenti giudiziali pronunciati in procedimenti in cui AG si era difesa, tra cui la sentenza del Tar Veneto n. 971/2022 di annullamento degli atti impositivi della restituzione del prelievo per le consegne 2004/05, la sentenza Tar Lazio n. 468/2015 di rigetto del ricorso di EL averso la compensazione nazionale e imputazione del prelievo supplementare periodo 2002/03, la sentenza Tar Veneto n. 1901/2022 di declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo proposto contro la comunicazione AG 2016 dei debiti esigibili tra cui figura l’annata 2000/01, la sentenza Tar Lazio n. 1751/2012 di inammissibilità del ricorso di AT TI (primo acquirente) sulla compensazione nazionale quota anno 2000/01, la sentenza Tar Lazio n. 3191/2010 relativa all’intimazione di pagamento AG L. 33/09 cumulativa (e omnicomprensiva) del 19.6.2009, poi sostituita da nuova intimazione di pagamento AG del 8.7.2010, campagne dal 2000 al 2005, il tutto per dimostrare l’interruzione permanente.
2.2. Con la qui appellata sentenza il Tar Veneto ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria del Sig. EL relativo all’annata lattiera 2000/01 ritenendo assolta la prova sulla regolare notificazione sia della cartella di pagamento (in data 8.11.2008), non impugnata, sia dell’intimazione di pagamento (in data 29.10.2021) e per quest’ultima ha ritenuto raggiunto anche lo scopo; sempre per l’annata in questione il Tar ha dato atto dei seguenti atti interruttivi della prescrizione (i) della sentenza Tar Lazio n. 1751/2012 sulla compensazione nazionale periodo 2000/01; (ii) dell’intimazione di pagamento L. 33/09 iniziale (e omnicomprensiva) di AG del 2009 e l’intimazione di pagamento ex art. 8- quinquies , comma 5°, della L. n. 33/2009, comunicata in data 25.3.2016 relativa ad una quota parte dei crediti anno 2000/01; ( iii ) della sentenza Tar Veneto n. 1901/2022 su intimazione di pagamento n. 5615/2016; per il resto ha giudicato inammissibile la censura relativa alla prescrizione quadriennale o quinquennale tra intimazione del prelievo e notificazione della cartella divenuta definitiva e inoppugnabile e infondata l’eccezione di prescrizione decennale rispetto all’intimazione AD notificata il 29.10.2021 in forza dell’interruzione permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tar Lazio n. 1751 del 21.2.2012; ha ritenuto inammissibili di tutti i restanti rilievi di cui alle censure nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 sulla formazione del credito, sul ruolo e sulla cartella ormai preclusi e infondati i vizi propri sollevati con le censure nn. 4, 8, 9 e 10 riguardanti la sospensione e l’annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, comma 543 L. 228/2012 anche per non aver fornito la necessaria prova a supporto delle relative asserzioni e sui rilievi afferenti il quantum ; per le campagne 2001/02, 2002/03 invece, il Tar ha accolto il ricorso per intervenuta la prescrizione decennale tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione ritenendo, per tali annualità, non idonea la documentazione fornita a dimostrazione degli atti interruttivi della prescrizione; infine, per la campagna 2004/2005, il giudice di prime cure ha preso atto dell’intervenuto annullamento ad opera della sentenza del Tar Veneto n. 971/2022 degli atti di imputazione del prelievo supplementare.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il EL relativamente all’annata 2000/01 chiedendo la riforma della sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
I. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il T.a.r. del Veneto ha ritenuto inammissibile e comunque infondato l’assorbente motivo II del ricorso introduttivo in riferimento al prelievo 2000/2001 – omessa pronuncia – violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2934 e segg., ed in particolare degli artt. 2937, 293 e 2945 c.c. e degli artt. 35 e 64 c.p.a.” con riproposizione del motivo con cui aveva dedotto la prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento e della pretesa creditoria di AGEA;
II. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile il motivo III del ricorso introduttivo in riferimento al prelievo 2000/01” con riproposizione del motivo con cui aveva eccepito la nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione stessa – ex art. 21-septies, L. n. 241/90;
III. “Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità anche comunitaria, e comunque infondatezza della motivazione con cui il T.a.r. del Veneto ha ritenuto inammissibile il motivo VI del ricorso introduttivo in riferimento al prelievo 2000/2001” con riproposizione del motivo con cui aveva eccepito la nullità e/o illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione e dell’art. 4, co. 3, TUE (ex art. 10 TCE) - Violazione artt. 1, 6 e 13, CEDU;
IV. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque, infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto infondato il motivo IV in riferimento al prelievo 2000/0” con riproposizione del motivo teso a sollevare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543, L. n. 228/2012 - Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg. D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione;
V. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque, infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto infondato i motivi V e VII in riferimento al prelievo 2000/01” con riproposizione dei motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 ;
VI. “Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque, infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto infondato i motivi VIII in riferimento al prelievo 2000/01” con riproposizione del motivo con cui aveva eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero ;
VII. “ Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque, infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile, anche per genericità, il motivo IX in riferimento al prelievo 2000/01” con riproposizione del motivo con cui aveva lamentato illegittimità degli atti impugnati per indicazione a debito di somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, anche di mora, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e dell’art. 8-ter, L. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme;
VIII. “Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità, illegittimità, anche comunitaria, e comunque, infondatezza della motivazione con cui il Tar del Veneto ha ritenuto inammissibile, anche per genericità, il motivo X in riferimento al prelievo 2000/01” con riproposizione del motivo afferente la nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque l’illegittimità per indicazione a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, oltre che per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
3.1. Avverso la medesima sentenza hanno proposto appello anche AG e AD, articolando un unico motivo, di cui si dirà nel prosieguo, ritenendo errata e ingiusta la pronuncia con cui il Tar ha stabilito che è intervenuta la prescrizione estintiva in relazione ai crediti del 2001/02 e 2002/03. Non risulta invece impugnata la statuizione con cui il Tar Veneto ha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento AD per l’annata lattiera 2004/2005 in forza della sentenza definitiva del Tar Veneto 792/2022 di accoglimento del ricorso R.G. 2688/2005 vertente sul prelievo supplementare presupposto fondante della relativa posizione della cartella di pagamento.
3.2. Con ordinanza n. 2438/2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di AG e AD ai soli fini della sollecita trattazione del merito, fissando, a tale fine, l’udienza pubblica del 19 dicembre 2024.
3.2. Il 21 giugno 2024 si è costituito per resistere al ricorso in appello di AG il Sig. EL eccependo l’inammissibilità della documentazione prodotta dalle Agenzie e rilevando, in subordine, l’illegittimità sopravvenuta dell’intimazione AD impugnata in forza dell’annullamento dell’intimazione AG ex L. 33/09 del 8 luglio 2010 disposto con sentenza del Tar Lazio n. 10607/2023; ha riproposto, ancora in subordine, ex art. 101, comma 2, c.p.a., in relazione alle campagne 2001/02 e 2002/03, i motivi non esaminati in prime cure.
3.3. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 96, co. 1, c.p.a., la riunione del giudizio n. 4582/2024 R.G. al giudizio n. 4327/2024 R.G., in quanto hanno ad oggetto la medesima sentenza.
2. Per motivi di ordine logico si ritiene opportuno procedere prima allo scrutinio del ricorso n. 4582/2024 R.G. di AG e AD i quali deducono l’erroneità della sentenza di primo grado per aver sancito la prescrizione estintiva del credito relativo alle annate lattiere 2001/02 e 2002/03 nonostante il decorso della prescrizione fosse stato interrotto da atti giudiziari che avevano prodotto in giudizio ma che il Tar ha considerato non sufficientemente chiari nel contenuto da dimostrare in modo univoco che il credito fosse quello riferibile al presente giudizio, riguardo ai quali atti chiede al Collegio di acquisire ai sensi dell’art. 104, comma, 2 c.p.a. della documentazione integrativa proprio per chiarire meglio l’oggetto della sentenza del Tar Lazio n. 3191/10 e dell’atto assunto in sua ottemperanza, idonei a dimostrare con certezza l’interruzione permanente della prescrizione che riteneva di aver già sufficientemente comprovata in prime cure.
2.1. Parte appellata, richiamandosi ad alcuni precedenti di questa Sezione, in particolare alla Sentenza n. 4492/2024 che si sarebbe occupata di un caso del tutto speculare al presente, si oppone all’ammissibilità della prova documentale integrativa fornita in uno con il ricorso in appello da AG ritenendo che non possa ritenersi “indispensabile” in sede di appello la produzione documentale volta esclusivamente a sopperire alla mancata difesa della parte in primo grado e quindi non funzionale ad evidenziare un errore o una omissione del primo Giudice, il tutto per di più se, come nel caso di specie, il Tar abbia pienamente esercitato i propri poteri istruttori officiosi ex art. 63, comma 1, e 64, comma 4, c.p.a. e la parte appellante non abbia mosso alcuna specifica censura avverso il giudizio di insufficienza espresso dal giudice sul materiale probatorio acquisito.
2.2. A tale riguardo osserva il Collegio come in relazione all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di « nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ». Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art.104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “ nuovi documenti ” ( cfr ., ex multis , Con. di Stato, VI, 11 dicembre 2024 n. 9999, id. VI 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i ) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii ) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ ovvero ” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “ o ”, con lo stesso valore di “ oppure ”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (Con. Stato, Sez. VI, n. 9999/2024).
2.3. Alla luce di quanto esposto non possono condividersi le deduzioni dell’appellato atteso che, anche se AG aveva la disponibilità della documentazione e l’omessa produzione della stessa in primo grado era imputabile alla stessa, la documentazione può, comunque, essere acquisita ovvero ritenuta indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., a maggior ragione laddove il primo giudice non ha rilevato la mancanza totale di elementi di prova atti a dimostrare che vi siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione ma ha ritenuto tali atti non sufficientemente chiari ed univoci nel contenuto e in relazione ai quali avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti. Del resto, l’ordinamento non prevede eccezioni a tale regola per la sola circostanza che si tratta di materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Né può ritenersi che l’istanza integri ex se una condotta processualmente scorretta o dannosa sotto il profilo dei diritti di difesa in difetto di ulteriori elementi che possano sorreggere un simile giudizio (v., ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049), o lesiva del doppio grado di giudizio di merito che, invero, riguarda le domande e non il materiale probatorio, per il quale la disposizione esaminata consente, comunque, un’eventuale integrazione alle condizioni ivi previste.
2.4. Quanto esposto vale anche nel caso di specie, considerato che, se è vero che vi era stato un ordine istruttorio da parte del giudice di primo grado, lo stesso era stato adempiuto, seppur non in perfetto rispetto del termine imposto ma pur sempre nei termini di rito, sia da AG sia da AD, le quali in un quadro così complesso come quello che caratterizza questo contenzioso avevano comunque fornito evidenze sul fatto che vi erano stati giudizi in cui risultava costituta l’amministrazione intimata a difesa dell’intimazione cumulativa (e omnicomprensiva) di pagamento AG ex L. 33/09 del 2009, notificata il 21.07.2009, poi sostituita dalla intimazione ex L. 33/09 del 2010 e che poteva quindi dedursi intervenuta l’interruzione della prescrizione. Inoltre, va sottolineato come il presente giudizio riguardi l’intimazione di pagamento AD del 2021, e, quindi atto riferito a pregresse debenze già definitivamente accertate, come confermato anche dalla rituale produzione della cartella di pagamento e sua avvenuta notifica in data 8.11.2008, mai impugnata, riferita, a sua volta, ad atti impositivi di cui le parti appellate hanno disconosciuto l’esistenza, nonostante dalle produzioni di AG risulti evidente che le stesse erano a conoscenza e avevano, persino, proposto ricorsi giurisdizionali. L’ammissione della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio, peraltro costituita da atti di natura giudiziaria in massima parte (pensiamo alle sentenze) liberamente accessibili, ossia il ricorso cumulativo del giudizio RG 6913/2009 che consente con precisione l’individuazione dell’oggetto della sentenza del Tar Lazio n. 3190/2010 e della recente sentenza del Tar Lazio n. 10607/2023 e relativo ricorso cumulativo introduttivo, risulta, quindi, indispensabile per assicurare completezza ad un quadro istruttorio, già parzialmente integrato in prime cure dalle Agenzie e che consente al Collegio di assumere una decisione corretta in relazione alle vicende sostanziali e processuali relative alle pretese di pagamento di AG.
2.5. Passando, quindi, al merito dei due appelli che nella parte in cui vertono sulla questione della prescrizione possono essere congiuntamente esaminati, si rileva che risulta provato in atti che l’intimazione di pagamento AD 12420219000 680501/000 del 14.10.2021, notificata il 29.10.2021, riguardava le campagne 2000/01, 2001/02, 2002/03 e che la stessa aveva fatto seguito alla notificazione, in data 8.11.2008, della cartella di pagamento n. 12420080046899421000, non impugnata. La Sentenza del Tar Lazio n. 3191/2010, già prodotta in prime cure, è relativa ad un ricorso collettivo proposto anche dall’appellato EL che ha ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento di AG ex artt. 8 ter L. 33/09, notificata il 21.7.2009, per i prelievi supplementari già precedentemente accertati e iscritti a ruolo di cui alla suddetta cartella di pagamento del 2008, riguardante tra l’altro le annate 2000/01, 2001/02 e 2002/03. In quel giudizio AG si era difesa e il Tar ha rimesso i ricorrenti all’Agenzia affinché in sede amministrativa provvedesse ai necessari correttivi (le doglianze riguardavano tra l’altro la mancata considerazione da parte di AG di provvedimenti cautelari favorevoli ad alcuni ricorrenti e ed errori di altro tipo) accogliendo in tale senso i ricorsi. Dalla sentenza del Tar Lazio n. 10607/23, di cui l’appellato aveva perfetta conoscenza, invece emerge con maggiore chiarezza che AG in data 21.8.2010, per le campagne in questione, in seguito alla prima sentenza aveva notificato una nuova intimazione sostitutiva ex L. 33/09 che è stata impugnata al Tar Lazio con ricorso collettivo che in esito al giudizio ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti, tra cui l’odierno appellato, sulla illegittimità comunitaria stabilendo che “ risulta incontestabile che anche gli importi imputati da AGEA a seguito delle compensazioni nazionali a titolo di prelievo supplementare, per tutte le campagne cui si riferiscono le intimazioni di versamento qui impugnate (e di cui al procedimento di recupero straordinario dei prelievi latte imputati dal periodo 1995/1996 al periodo 2007/2008 di cui agli artt. 8-ter e segg., L. n. 33/2009), sono stati calcolati in maniera errata in aperta violazione del diritto comunitario, sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio (Consiglio di Stato: - Sentenza n. 1311/2021 e Consiglio di Stato sentenza n. 1306/2021)”. Il Tar Lazio ha specificato in sentenza che in mancanza di una nuova e autonoma istruttoria da parte di AGEA, la quale consideri gli sviluppi giurisprudenziali e si adegui al sopravvenuto quadro normativo di riferimento, il ricorso introduttivo deve essere accolto.
2.6. Le sentenze del Tar Lazio n. 1391/2010 e n. 10607/2023 consentono di ritenere infondata l’eccezione di prescrizione relativa alle pretese di pagamento AG per le campagne 2000/01 (oggetto dell’appello di EL) e 2001/02 e 2002/03 (oggetto di appello AG). Deve, infatti, considerarsi che la costituzione in giudizio di AG nei contenziosi indicati ha interrotto il decorso della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. Infatti, come osservato dalla Corte di Cassazione, “ la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 c.c., comma 2, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, c.c. ”(Cass. civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n.16470). Nei casi all’attenzione del Collegio, l’atto di costituzione in giudizio di AG è espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionato ed è stato, quindi, valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, co. 2, c.c., con effetti permanenti ex art. 2945, co. 2, c.c.
2.7. In ragione di quanto esposto, non può affermarsi la prescrizione né della sorte capitale né degli interessi relativi alla pretesa, non essendo decorsi i relativi termini, in ragione dell’effetto interruttivo permanente derivante dalla costituzione in giudizio di AG, con la conseguenza che la prescrizione ha iniziato a decorrere ex novo solo dal deposito della sentenza del Tar Lazio 10607/2023. A tale riguardo, anche in risposta ai motivi di appello del Sig. EL sui termini prescrizionali, si richiama l’orientamento maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n.2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche inconsiderazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
2.8. Scrutinato l’aspetto della prescrizione, va a questo punto dato atto, come richiesto anche nella memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a., della illegittimità sopravvenuta dell’intimazione di pagamento AD 2021 in conseguenza della sentenza, per quanto non passata in giudicata (ma impugnata in appello sebbene ad oggi provvisoriamente efficace in quanto non sospesa: v. ord. Cons. St., VI, n. 374/2024) del Tar Lazio n. 10607/2023 che ha sancito l’illegittimità dell’intimazione di pagamento del 2010 (campagne 2000/01, 2001/02 e 2002/03) – che, invero, si fonda su ruolo e cartella di pagamento del 2008 già definitivi - in accoglimento delle censure inerenti l’illegittimità comunitaria delle compensazioni nazionali che nel caso che ci occupa dovrebbero essere ormai intangibili. Si prende altresì atto della ivi acclarata necessità per AG di svolgere una nuova istruttoria per rideterminare l’esatto ammontare del “debito/credito” nel rispetto della normativa comunitaria che a giudizio di questo Collegio, contrariamente a quanto assunto dall’appellato, risulta tuttora munito di valido titolo in quanto riportato nella cartella di pagamento, ritualmente notificata nel 2008, non opposta, formatasi sui pregressi titoli legittimanti. Non risulta pertinente la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata dall’appellante che si riferisce all’annullamento dell’atto impositivo presupposto alla cartella di pagamento, posto che nel caso che ci occupa il Tar Lazio n. 10607/2023 ha invece dichiarato illegittima l’intimazione di pagamento AG ex L. 33/09 successiva all’iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento del 2008.
3. Può quindi passarsi ai motivi di impugnazione riproposti in via principale dal Sig. EL relativamente all’annata lattiera 2000/01 (R.G. 4327/2024) e, in via subordinata, nella memoria difensiva ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per le campagne 2001/02 e 2002/03 (R.G. 4582/2024), nella misura in cui non risultino superati, per un verso, dalle considerazioni già svolte sulla prescrizione e atti interruttivi permanenti e, per l’altro, dalla pronuncia del Tar Lazio n. 10607/2023, tesi a far valere la nullità e/o illegittimità, sotto profili ulteriori e dagli effetti più radicali, dell’intimazione di pagamento AD (e atto di pignoramento presso terzi) e suoi atti presupposti.
3.1. A tale riguardo il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse ad un esame dei motivi di appello ancora residui in conseguenza della sentenza del Tar Lazio n. 10607/2023 che ha riflessi diretti anche sull’intimazione AD, oggetto del presente giudizio di appello, che per effetto della declaratoria di illegittimità dell’intimazione AG ex L. 33/09 del 2010 è rimasta sostanzialmente priva di oggetto e di efficacia.
3.2. Il ricorso è comunque infondato, per quanto ancora residua d’interesse, per il resto. Il Collegio condivide le statuizioni di prime cure in ordine alla regolarità della notifica aderendo al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente. Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (vd. Cass., sez. V, ord. n. 21071/2018; Id. Sez. V, n. 8374/15).
Va poi evidenziato che oggetto del presente giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma intimazioni di pagamento AD volte a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito. Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte , nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, le intimazioni sono relative a pregresse debenze già accertate, e non costituiscono, quindi, autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata già avviata con la notifica dell’atto di pignoramento, impugnabili unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti al ruolo e pregresso l’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Per questa ragione vanno confermate tutte le statuizioni sull’inammissibilità dei rilievi sollevati con i motivi originari n. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 sulla formazione del credito, sul ruolo e sulla cartella in quanto ormai preclusi e va altresì confermata l’infondatezza dei vizi propri sollevati con le censure nn. 4, 8, 9 e 10 riguardanti la sospensione e l’annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, comma 543 L. 228/2012 anche per genericità dei motivi e carenza di prove a supporto delle asserzioni e sui rilievi afferenti il quantum.
4. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello di AG e AD (4582/2024 R.G.) deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato che il diritto di credito di AG anche con riguardo alle campagne 2001/02 e 2002/03, così come già accertato in prime cure per la campagna 2000/01, non era prescritto. Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso introduttivo sulla campagna 2001/02 e 2002/03. Restano salvi gli effetti ad oggi derivanti dalla Sentenza del Tar Lazio n. 10607/2023 anche sulle intimazioni oggetto del presente giudizio e gli eventuali adempimenti che AG dovrà compiere in ordine al siffatto pronunciamento. Va invece dichiarato improcedibile per carenza di interesse e, comunque infondato, il ricorso in appello del Sig. EL (4327/2024 R.G.).
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in applicazione della regola della soccombenza prevalente e in considerazione dell’accoglimento dell’appello di AG e AD, vanno poste a carico del ricorrente originario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, previa loro riunione e con rinvio alla motivazione, così dispone:
- accoglie l’appello proposto da AG e AD (annate 2001/02 e 2002/03);
- in parte dichiara improcedibile e in parte respinge l’appello proposto da EL UD (annata 2000/01);
- e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e disattesi i motivi qui riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a., respinge il ricorso di primo grado con riferimento alle annate 2001/02 e 2002/03 e lo dichiara improcedibile con riferimento all’annata 2000/01;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di AG e AD, che complessamente si liquidano in euro 6.000,00 (seimila/00), più accessori di legge se ed in quanto dovuti.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO