Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 24.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6208/2024,
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Giorgio a Cremano alla via Verdi n. 24, cod. fisc.: - C.F._1 elett. dom.to in 80143 Napoli al Centro Direzionale Is. C/2 presso lo studio dell'Avv. Grazia Esposito, cod fisc.: , dal quale è C.F._2 rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_1
Stefano (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito.
1
1
5.497,94. L' ha invece ritenuto sussistente l'indebito e ha domandato il rigetto del CP_2 ricorso. La causa è stata poi decisa ex art 127 ter cpc all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_2 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_2 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_2 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della comunicazione dell' CP_2
4 Quanto ai fatti, è pacifico che la parte ricorrente è stata titolare dell'assegno di invalidità civile;
che, presentata domanda di aggravamento il 19.10.2022, è stata sottoposta a visita medica il 21.11.2023 e riconosciuta dalla Commissione medica invalida al 46 % dal 19/10/2022. Con lettera datata 27.12.2023, l' ha informato il ricorrente di avere CP_2 effettuato il ricalcolo della prestazione, attribuendogli per il periodo dal gennaio 2022 al gennaio 2024 un debito di euro 5.497,94. Dalla verifica della variazione della prestazione contenuta nella stessa lettera, invero, si evince che l' ha ritenuto non dovuti i ratei dell'assegno dal 01.11.2022 al 01.2024. CP_2
Occorre, dunque, verificare se le somme pretese dall' siano indebite e CP_2 ripetibili. 5 Quanto alle norme, va osservato che il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 3-ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la
Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla dati della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione espressa del comma 4 dell'art. 11 l. 24 dicembre 1993, n. 537. Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. di delegificazione), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti, si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, nel testo successivamente modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca, nelle parti che interessano, le seguenti disposizioni:
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre 2000, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'“autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 1996, n. 425, il Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma rimanendo impregiudicate le azioni dell'amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate, altresì, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Parimenti, l'art 42, comma 4, DL 269/2003, convertito con modificazioni in L 326/2003, ha disposto che “…Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica…”. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo, preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti, derogata solo, in peius per gli assistiti, dalla norma contenuta nell'art. 11, comma 4, l. 537/1993, peraltro abrogata in tempi relativamente brevi. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del 1993, il quadro normativo precedente risulta innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l. 323/1996, retroagisce alla data della verifica). 6 Conformemente alle pronunce della suprema Corte n. 29419-2018, 4668-2011 e 24180-2022, deve ritenersi che, in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'articolo 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della suprema Corte (cfr., tra le piu' recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si e' delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilita' all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'articolo 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte piu' debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter gia' consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito e' tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'articolo dal Decreto Legge 20 giugno 1996, n. 323, articolo 4, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile e di indennita' di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilita'" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo evidenziato come la legge vuole evitare CP_2 che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". L'indebito (assistenziale) che si e' determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, pertanto, “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. 24180/2022). Cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Va rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore e' rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilita' e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui cio' possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Dalle citate pronunce dei Giudici di legittimità, dunque, è possibile trarre i seguenti principi:
• la ripetizione è collegata alla visita di revisione e non già alla revoca formale della prestazione in godimento;
• la data della visita di revisione segna il momento in cui è stato deliberato il venir meno del requisito sanitario;
• dalla data della visita di revisione non deriva tout court la legittimità della pretesa restitutoria da parte dell' , se è tutelabile il legittimo affidamento CP_2 del percipiente;
• il legittimo affidamento del percipiente sussiste nell'arco temporale tra la data della visita e la comunicazione al pensionato del suo esito, per cui i ratei vanno restituiti dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, a meno di configurare -con onere a carico dell CP_2
l'assenza del legittimo affidamento e/o il dolo del percipiente. 7 In applicazione dei principi illustrati, occorre esaminare la controversia in esame. Il ricorrente, percettore dell'assegno di invalidità civile, ha presentato domanda di aggravamento in data 19 ottobre 2022 e dopo oltre un anno è stato visitato (precisamente in data 21 novembre 2023).
Non vi è prova della comunicazione al ricorrente del verbale della commissione medica che lo ha riconosciuto invalido al 46%. Quanto poi alla allegata lettera datata 27 dicembre 2023, con cui l' ha CP_2 ritenuto indebiti i ratei corrisposti dal novembre 2022, non vi è prova della comunicazione: invero, il ricorrente ha fatto risalire tale nota al giorno 14 Marzo 2024, ma tale data non risulta provata né appare corretta, essendo stata enunciata nel ricorso introduttivo depositato dal ricorrente in data antecedente ovvero in data 12 Marzo 2024. Ciò premesso, non vi è dubbio che, alla luce della normativa prima individuata, i ratei corrisposti al ricorrente nel periodo compreso tra la domanda di aggravamento (19.10.2022) e la visita di revisione (21.11.2023) non possono essere chiesti dall'ente in restituzione. Quanto invece ai ratei corrisposti dalla visita di revisione, in difetto di prova di comunicazione della insussistenza del requisito sanitario per la permanenza dell'assegno, deve ritenersi che i medesimi non sono ripetibili. 8 Va, pertanto, dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 5.497,94, percepita a titolo di assegno di invalidità civile dal 1.11.22 al 01.2024. 9
Va poi dichiarata la inammissibilità della domanda di condanna dell' alla CP_2
“eventuale restituzione di somme eventualmente detratte” per difetto di interesse, non essendo stato allegato e provato che l'ente abbia già provveduto a trattenere le somme. 10 Le spese di lite, per la complessità della questione e la difformità degli orientamenti, vanno compensate nella misura della metà, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 5.497,94, percepita a titolo di assegno di invalidità civile dal 1.11.22 al 01.2024;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna dell' alla CP_2
“eventuale restituzione di somme eventualmente detratte”;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' CP_2 al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 25/04/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante