Accoglimento
Sentenza 10 giugno 2025
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FATTO E DIRITTO 1. Con istanza del 24 aprile 2018 la Maglione Scrigno s.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il rinnovo biennale del patentino per la vendita di generi di monopolio di cui era titolare presso il bar pizzeria "Sarni", sito nel centro commerciale "Lo scrigno" di Termoli. Con nota del 18 settembre 2018 l'amministrazione ha comunicato all'istante che risultavano pendenze fiscali non dichiarate. L'istante, quindi, dopo la predetta comunicazione, ha saldato o rateizzato i debiti in questione e con nota del 9 ottobre 2018 ha dichiarato all'amministrazione di rinunciare alla richiesta di rinnovo presentata nel mese di aprile. In data 19 novembre 2018 la società …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/06/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05023/2025REG.PROV.COLL.
N. 02878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2024, proposto da
ED di IA AU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05320/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellante l’avvocato Tommaso Perpetua;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la società odierna appellante, avvalendosi del patrocinio di un difensore, ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 70398 del 5 novembre 2015, e i relativi atti presupposti, con cui è stata disposta la sua cancellazione dall'elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il provvedimento di cancellazione è stato motivato con riferimento all’installazione di un numero di apparecchi superiore a quello consentito in rapporto alla superficie utile del locale accertata, come da sopralluogo effettuato, in mq. 19 rispetto a quella dichiarata di mq. 31, ritenuta non corrispondente a quella reale.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato accolto con Decreto del 12 novembre 2018, giusta il parere del Consiglio di Stato, II Sezione, n. 1765 del 9 luglio 2018.
Il parere del Consiglio di Stato ha affermato che i provvedimenti impugnati, oltre che affetti da vizi di illogicità, e adottati in carenza dei presupposti e in violazione del principio di tipicità delle sanzioni, sono fondati su un’inadeguata attività istruttoria e su una motivazione carente.
Si è rilevato nel parere “ come dal verbale [del sopralluogo] non risulti in alcun modo la metodologia di computo seguita, e dunque l’avvenuta esclusione delle superfici non destinate alla vendita; ma nemmeno è dato capire come sia avvenuto l’ipotizzato ‘contemperamento’ con la superficie minima di ingombro, ovvero se, effettivamente, esso abbia influito sulla misurazione, peraltro erroneamente ”.
In data 20 dicembre 2018, l’amministrazione ha notificato, tramite raccomandata, al sig. AU IA, rappresentante legale della società odierna appellante, copia del Decreto di accoglimento del Presidente della Repubblica e il relativo parere del Consiglio di Stato.
Con ricorso numero di registro generale 3675, notificato il 24 luglio 2019 e depositato il 20 settembre 2019, la ED IA AU ha domandato al Tar per la Campania il risarcimento dei danni subiti per effetto del provvedimento oggetto dell’intervenuto annullamento.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è dapprima costituita in giudizio e con memoria, depositata il 25 settembre 2019, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stante la ritenuta decadenza della ricorrente dall’azione risarcitoria per lo spirare del termine di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a. Nel merito, l’Agenzia ha dedotto l’infondatezza delle avverse pretese sostenendo l’assenza di responsabilità dell’Amministrazione.
All’esito del giudizio, l’adito Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, accogliendo l'eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione.
Il primo giudice, muovendo dall’esame della natura del ricorso straordinario al Capo dello Stato e valorizzando i profili che ne determinerebbero l’assimilazione al ricorso giurisdizionale, ha affermato che alla conseguente azione risarcitoria deve applicarsi l’art. 30, comma 5, c.p.a. “essendo il decreto del Consiglio di Stato idoneo a ‘passare in giudicato’ alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione ex art. 362 c.p.c.”
Di conseguenza, “[n] el caso oggetto del presente giudizio, dalla comunicazione del decreto del Consiglio di Stato, facendo decorrere i termini per il ricorso in Cassazione, il decreto sarebbe passato in giudicato, per la parte ricorrente decorsi 60 giorni, ossia il 25.2.2019” e, pertanto, “[f]acendo decorrere gli ulteriori 120 giorni per l’azione risarcitoria da tale data, il ricorso oggetto del presente giudizio è tardivo perché notificato il 24.7.2019, cioè 149 giorni dopo, comunque oltre il termine previsto dal comma 5 dell’art. 30 c.p.a. ”.
Infine, ha osservato il T.A.R. che, “ per giurisprudenza consolidata, non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, che costituisce un istituto di carattere eccezionale, poiché deroga alla regola fondamentale di perentorietà dei termini dell'impugnazione e, di conseguenza, l’art. 37 c.p.a. deve considerarsi quale norma di stretta interpretazione. Infatti, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'Amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato atto processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore ”.
Con ricorso notificato il 27 marzo 2024 e depositato l’8 aprile 2024, la ED IA AU ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento, la modifica e/o riforma, affidando tale domanda a nove motivi.
Con il primo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 170 C.P.C. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 45 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 111 COST.], l’appellante deduce che, anche ritenendo applicabile il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a., il ricorso sarebbe stato tempestivamente proposto.
Difatti, ad avviso dell’appellante, il Tar erroneamente avrebbe ritenuto che il decreto con cui è stato deciso il ricorso straordinario sarebbe passato in giudicato decorso il termine “breve” di sessanta giorni decorrente dalla notificazione di tale decreto. Difatti, tale notificazione è stata effettuata a mezzo raccomandata presso la residenza del legale rappresentante della società appellata, e non è stato notificato, ai sensi degli artt. 170 c.p.c e 45 c.p.a., al relativo difensore domiciliatario. Pertanto, ad avviso dell’appellante, dalla comunicazione del decreto poteva decorrere, al più, il termine lungo di sei mesi per la proposizione del ricorso per Cassazione.
L’appellante, pertanto, deduce la “intrinseca contraddittorietà che incrina la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si afferma che il decreto del Capo dello Stato avrebbe natura giurisdizionale ai fini della decorrenza del termine decadenziale stabilito dall'art. 30 c.p.a., e natura di atto amministrativo per la decorrenza di quello previsto dall'art. 325 c.p.c.”.
Con il secondo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, 13 E 14 DELLE PRELEGGI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 170 C.P.C. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 45 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 111 COST], l’appellante afferma che un’interpretazione dell'art. 30, comma 5, c.p.a, coerente con i principi costituzionali ed ordinamentali di adeguatezza dei termini per adire la giustizia, impone di escluderne l’applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame. Il dato letterale della norma citata - che fa decorrere il termine decadenziale dal “passaggio in giudicato” della “sentenza” di annullamento - ne precluderebbe l’applicazione alla ipotesi in cui l’azione di annullamento sia stata proposta con il rimedio alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che non è definito con sentenza, ma con decreto.
Altresì, ad avviso dell’appellante, anche l’interpretazione sistematica porta a tali conclusioni, perché la ristrettezza del termine decadenziale in esame è “compensata” dalla possibilità di esperire l’azione risarcitoria in sede giurisdizionale nel corso del giudizio di annullamento, possibilità che è invece preclusa alla parte che proponga il ricorso straordinario.
Con il terzo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, 13 E 14 DELLE PRELEGGI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 152 C.P.C.], l’appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente operato un’applicazione analogica della norma di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a. la quale, tuttavia, pone un termine di decadenza per l’esercizio di un’azione giurisdizionale e, pertanto, ha natura tassativa.
Con il quarto mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, 13 E 14 DELLE PRELEGGI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 112 C.P.A – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199], l’appellante afferma che l’applicazione del principio ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit , dimostra l’inconferenza del rilievo, posto a fondamento della sentenza impugnata, che il decreto del Presidente della Repubblica sarebbe compreso, all'art. 112 c.p.a., comma 1, lett. b), tra i provvedimenti esecutivi che legittimano la proposizione del ricorso per ottemperanza. Tale circostanza dimostra che, nella ipotesi in cui il Legislatore ha inteso attribuire al Decreto del Presidente della Repubblica i medesimi effetti della sentenza, lo ha fatto espressamente, contrariamente all’ipotesi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., non applicabile al caso in esame.
Con il quinto mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 14 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199], l’appellante deduce l’inapplicabilità alla fattispecie del termine decadenziale stabilito dall'art. 30, comma 5, c.p.a., atteso che, anche nella ipotesi in cui si accedesse alla tesi della natura formalmente e sostanzialmente giurisdizionale del provvedimento che definisce il ricorso straordinario, questo rimarrebbe comunque un Decreto, con la conseguente impossibilità di applicazione di un termine decadenziale circoscritto ai giudizi definiti con sentenza.
Con il sesto mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1702 C.C. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1391 C.C.], l’appellante deduce l'irrilevanza della comunicazione del Decreto effettuata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e la sua inefficacia al fine del decorso del termine decadenziale per la proposizione della azione risarcitoria. Ciò, in applicazione, oltre che dell'art. 170 c.p.c., anche delle disposizioni che disciplinano l'istituto del mandato con rappresentanza.
Con il settimo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10 D.P.R. 1199 DEL 1971], l’appellante deduce che il decreto non è stato notificato alla Sisal e al Ministero, anch’esse parti del procedimento introdotto con il ricorso straordinario, e, pertanto, il termine decadenziale non può essere spirato. Difatti, ad avviso dell’appellante, detto termine decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento per tutte le parti del giudizio, perseguendo lo scopo di garantire la definitività del rapporto.
Con l’ottavo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 37 C.P.A.], l’appellante censura la sentenza laddove non ha accolto la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, deducendo l’oscurità del dato normativo e la non prevedibilità dell’applicazione analogica dell’art. 30, comma 5, c.p.a. operata dal primo giudice.
Con l’ultimo mezzo [ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 C.P.A. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 37 C.P.A.], l’appellante deduce che la nota con cui è stato comunicato il decreto del 12 novembre 2018 è carente dell’indicazione, prevista dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, del termine e dell’Autorità dinanzi alla quale esercitare la facoltà di impugnazione. Ad avviso dell’appellante, l'espressione generica della norma impone, in questo caso, di ritenerla estesa ai termini per ricorrere stabiliti per tutte le azioni previste dal Codice del Processo Amministrativo, ivi compresa quella di condanna ex art. 30 c.p.a. L’appellante, inoltre, deduce l’ambiguità del comportamento dell’amministrazione, che aveva in precedenza inviato le comunicazioni relative al ricorso straordinario al difensore domiciliatario.
Da ultimo, l’appellante ripropone le deduzioni avanzate in primo grado e rimaste assorbite nella pronuncia del Tar dirette a sostenere la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita dapprima con atto di stile e, in data 14 aprile 2025, ha depositato una memoria con cui ha insistito per il rigetto dell’appello.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2025.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter esaminare in via assorbente il primo motivo con cui l’appellante sostiene che, anche a voler ritenere che sia applicabile al caso di specie il termine di decadenza di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., comunque nel caso di specie detto termine non sarebbe spirato stante l’inidoneità della notifica del decreto del 12 novembre 2018 cit. a far decorrere il termine breve di impugnazione avverso detto provvedimento.
Il motivo è fondato.
L’art. 30, comma 5, c.p.a. prevede che “[n]el caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”.
Il primo giudice, come si è detto, sul presupposto dell’applicabilità del detto termine di centoventi giorni anche al caso di specie, ha ritenuto lo stesso spirato dal momento che il decreto del 12 novembre 2018 sarebbe passato in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione in Cassazione, decorrente dall’avvenuta notificazione del provvedimento medesimo.
Detta notificazione è stata eseguita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al sig. AU IA personalmente, tramite raccomandata ricevuta in data 27 dicembre 2018, mentre il decreto non è stato notificato al procuratore che aveva proposto il ricorso straordinario nell’interesse della società odierna appellante.
Il Collegio ritiene che la notifica eseguita sia inidonea a far decorrere il termine breve, di cui all’art. 325 e 326 c.p.c., per proporre, se del caso, l’eventuale ricorso per cassazione avverso il decreto medesimo.
Difatti, tale notifica non soddisfa i criteri di cui al combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c. che prevedono che la notificazione della sentenza, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, debba farsi al procuratore costituito.
Il Collegio non condivide sul punto la motivazione della sentenza gravata ove afferma che l’art. 170 c.p.c. non sarebbe applicabile “in quanto la notifica del provvedimento segue le regole delle notifiche dei provvedimenti amministrativi, quindi al domicilio della parte e non presso il difensore che l’ha assistita in quello che è il ‘giudizio’ davanti al Consiglio di Stato”.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell’appellante, risulta contraddittorio ritenere, da un lato, che, ai fini dell’art. 30, comma 5, c.p.c., il decreto che decide il ricorso straordinario sia un provvedimento ricorribile per cassazione e idoneo a passare in giudicato e, dall’altro lato, escludere l’applicazione delle menzionate norme processuali che disciplinano la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione.
Il Collegio osserva che, anche per il decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove lo si ritenga impugnabile per cassazione, devono trovare applicazione le citate disposizioni del codice di rito che ricollegano il termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, del provvedimento, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria consistente nella notificazione dello stesso effettuata al procuratore costituito della controparte (si veda la giurisprudenza della Cassazione che ritiene inidonea a far decorrere il termine breve la notifica eseguita alla parte personalmente, tra tante Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 30 settembre 2020, n. 20866; Cass. civ., Sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12898).
Del resto, la Corte di cassazione ha ritenuto che le norme che disciplinano la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione del provvedimento - “intesa nel senso di piena legale conoscenza del provvedimento, ottenuta nei modi per esso previsti dal codice di rito” - si applichino, di regola e in assenza di diverse previsioni, anche per i ricorsi per cassazione proposti, ex art. 111, comma 7, Cost., averso i provvedimenti, diversi dalle sentenze, aventi contenuto decisorio e definitivo (così Cass. civ., Sez. Unite, 8 giugno 1998, n. 5615; più di recente cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord., 25 giugno 2019, n. 16938).
Del pari, la notifica al procuratore costituito è ritenuta necessaria anche con riguardo a procedimenti che non richiedono necessariamente la difesa tecnica, ove la parte si sia comunque avvalsa del patrocinio di un legale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27773, secondo cui, nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte).
Pertanto, in mancanza di una diversa disciplina legislativa, la norma ricavabile dagli artt. 170 e 285 c.p.c. deve applicarsi anche ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione per Cassazione, ove ritenuta proponibile, del decreto che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di specie, non essendo intervenuta una notifica idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, il Decreto del 12 novembre 2018 è, se del caso, passato in giudicato con lo spirare del termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Pertanto, il ricorso proposto davanti al Tar contenente la domanda risarcitoria, notificato il 24 luglio 2019, è stato proposto nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a.
Ne discende l’erroneità della pronuncia del primo giudice che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado omettendo così di esaminare nel merito la domanda ivi articolata ed è, quindi, fondato il primo motivo di appello.
In base al criterio della ragione più liquida, i restanti motivi possono essere assorbiti. Ciò esime il Collegio dal dover affrontare la questione, veicolata con alcuni di tali motivi, circa l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a. all’azione risarcitoria proposta a seguito dell’accoglimento della domanda di annullamento avanzata con il ricorso straordinario, questione che implica valutazioni circa la natura del detto ricorso straordinario (su cui si veda Cons. St., ad plen. 7 maggio 2024, n. 11, che ne ha escluso la natura giurisdizionale) e del termine decadenziale medesimo.
Quanto alle conseguenze processuali dell’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, deve seguirsi, mutatis mutandis , l’indirizzo esegetico di Cons. St., Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16, che ha ritenuto che rientri tra i motivi di nullità della sentenza sussumibili nell’art. 105, comma 1, c.p.a. anche il caso in cui “la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”. Tale previsione, per identità di ratio , deve ritenersi applicabile anche al presente caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso effettuata dal primo giudice sul presupposto dell’intervenuto decorso di un termine di decadenza. Anche in tale ultima fattispecie, analogamente a quella esaminata dall’Ad. plen. n. 16/2024 cit. (cfr. in particolare il punto 11.8), non vi è alcun esame del merito da parte del primo giudice, né vi è la possibilità di ottenerlo riassumendo il giudizio davanti ad altro giudice di primo grado.
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’errore in cui è incorso il Tar sia da ritenersi tale da giustificare la rimessione della causa al primo giudice nei sensi esposti dall’Ad. Plen. n. 16/2024. Difatti, si è in presenza di un errore di giudizio nell’applicazione delle puntuali disposizioni del codice di procedura civile, sopra richiamate, che disciplinano, anche a tutela del diritto di difesa, le modalità con le quali deve essere eseguita la notificazione idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione. Pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto decisa, il giudice di prime cure non si è confrontato con la pertinente giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, giungendo così ad una conclusione che irragionevolmente frustra il diritto di difesa. Ne consegue la sussistenza del carattere palese dell’errore.
Di conseguenza, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
In ragione della definizione in rito, le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al primo giudice.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO