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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2369/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa dell'8.9.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
15460/2022 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione
CP_ richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del 15.03.2022, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto, corredato di modello AP70, in data 21.09.2023 a mezzo posta elettronica alla Sede Legale dell' di Roma e alla CP_1
1 Sede Provinciale dell' di Napoli, e di aver notificato nuovamente il modello AP70 CP_1
all' sede territoriale di Giugliano in Campania (NA) a seguito di specifica richiesta CP_1
di quest'ultima, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 del
15.03.2024, alla liquidazione della prestazione e al pagamento di arretrati e rateo corrente il 02.04.2024. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite atteso l'inoltro dell'AP70 all' solo CP_2
in data 13.12.2023.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto dopo il termine di 120 giorni dall'inoltro del modello AP70, inviato all' già in data 21.09.2023, e dopo il deposito e la notifica CP_1
del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso
2 costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino in atti), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente nelle note sostitutive.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito giustificazioni al ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 05.03.2024 (cfr. pec in atti).
Né può assumere rilievo l'inoltro del Modello AP70 all' sede territoriale di CP_1
Giugliano in Campania, atteso che parte ricorrente aveva già provveduto a inviare tale modulo compilato all' sede provinciale in data 21.09.2024. CP_1
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda
3 di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2369/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, la ricorrente in epigrafe citava in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva: che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa dell'8.9.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
15460/2022 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione
CP_ richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del 15.03.2022, ma che l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato il predetto decreto, corredato di modello AP70, in data 21.09.2023 a mezzo posta elettronica alla Sede Legale dell' di Roma e alla CP_1
1 Sede Provinciale dell' di Napoli, e di aver notificato nuovamente il modello AP70 CP_1
all' sede territoriale di Giugliano in Campania (NA) a seguito di specifica richiesta CP_1
di quest'ultima, senza alcun esito.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo di aver provveduto con provvedimento TE08 del
15.03.2024, alla liquidazione della prestazione e al pagamento di arretrati e rateo corrente il 02.04.2024. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite atteso l'inoltro dell'AP70 all' solo CP_2
in data 13.12.2023.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto dopo il termine di 120 giorni dall'inoltro del modello AP70, inviato all' già in data 21.09.2023, e dopo il deposito e la notifica CP_1
del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso
2 costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. TE08 e stampa cassetto previdenziale del cittadino in atti), come del resto confermato dalla difesa di parte ricorrente nelle note sostitutive.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altro canto, non ha fornito giustificazioni al ritardato pagamento, intervenuto CP_1
dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 05.03.2024 (cfr. pec in atti).
Né può assumere rilievo l'inoltro del Modello AP70 all' sede territoriale di CP_1
Giugliano in Campania, atteso che parte ricorrente aveva già provveduto a inviare tale modulo compilato all' sede provinciale in data 21.09.2024. CP_1
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda
3 di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
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