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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5587/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025 da e Parte_1 [...]
entrambi con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA, per mandato Parte_2
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/05/2008, in
AM (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 1, dell'anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 05/07/2010), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1 il 12/02/1976, e , nato a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in data 31/05/2008 in AM (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno. Prende atto che i coniugi si sono obbligati a comunicarsi entro 30 giorni l'avvenuto mutamento della residenza.
2) Dispone che la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della sua salute, educazione, stile di vita ed istruzione.
3) Assegna la casa coniugale, sita in DO (UD) Via Vecchia Postale n.
29/5, di proprietà della IG , alla stessa, con tutta la mobilia in essa Pt_1 contenuta.
4) Nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Dispone che il sig. verserà alla IG , a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 16 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6) Prende atto che il sig. verserà inoltre alla IG la somma di Parte_2 Pt_1
€ 100,00 mensili, salva la possibilità di aumentare la rata in caso di aumento dello stipendio da egli percepito, a titolo di restituzione del prestito dalla stessa sottoscritto in suo favore e ciò fino a totale rimborso dell'importo di € 20.000.
2 7) Prende atto che il sig. si impegna al pagamento puntuale delle somme Parte_2 di cui sopra ed in particolare darà disposizione alla propria Banca di effettuare il bonifico permanente.
8) Le spese straordinarie di sono poste a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Udine al quale i coniugi si sono riportati integralmente nel ricorso.
9) Dà atto che l'assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG , Pt_1 rinunciando il sig. alla propria quota, anche eventuali e future Parte_2 detrazioni per la figlia saranno interamente a beneficio della IG . Pt_1
10) Dispone che il padre terrà con sé la figlia nella sua giornata di riposo settimanale dal lavoro, considerato la particolarità degli orari e giornate del mondo della ristorazione, nel rispetto degli impegni di studio e di riposo della minore;
le ferie estive saranno concordate con la madre e la ragazza entro il mese di maggio di ogni anno.
11) Prende atto che il sig. si impegna, in caso di decesso della Parte_2 IG , ad accollarsi ed estinguere interamente il debito relativo al Pt_1 finanziamento dalla stessa sottoscritto ed ottenuto a suo favore dalla Banca
Intesa San Paolo di cui alla premessa del ricorso.
12) Prende atto che, con la sottoscrizione del ricorso, i coniugi si sono riconosciuti di aver risolto ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorrente e hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
13) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5587/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025 da e Parte_1 [...]
entrambi con il proc. e dom. avv. CACITTI SONIA, per mandato Parte_2
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/05/2008, in
AM (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 1, dell'anno 2008;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 05/07/2010), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1 il 12/02/1976, e , nato a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in data 31/05/2008 in AM (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno. Prende atto che i coniugi si sono obbligati a comunicarsi entro 30 giorni l'avvenuto mutamento della residenza.
2) Dispone che la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno di comune accordo della sua salute, educazione, stile di vita ed istruzione.
3) Assegna la casa coniugale, sita in DO (UD) Via Vecchia Postale n.
29/5, di proprietà della IG , alla stessa, con tutta la mobilia in essa Pt_1 contenuta.
4) Nulla è dovuto dai coniugi reciprocamente a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Dispone che il sig. verserà alla IG , a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, entro il giorno 16 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6) Prende atto che il sig. verserà inoltre alla IG la somma di Parte_2 Pt_1
€ 100,00 mensili, salva la possibilità di aumentare la rata in caso di aumento dello stipendio da egli percepito, a titolo di restituzione del prestito dalla stessa sottoscritto in suo favore e ciò fino a totale rimborso dell'importo di € 20.000.
2 7) Prende atto che il sig. si impegna al pagamento puntuale delle somme Parte_2 di cui sopra ed in particolare darà disposizione alla propria Banca di effettuare il bonifico permanente.
8) Le spese straordinarie di sono poste a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Udine al quale i coniugi si sono riportati integralmente nel ricorso.
9) Dà atto che l'assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG , Pt_1 rinunciando il sig. alla propria quota, anche eventuali e future Parte_2 detrazioni per la figlia saranno interamente a beneficio della IG . Pt_1
10) Dispone che il padre terrà con sé la figlia nella sua giornata di riposo settimanale dal lavoro, considerato la particolarità degli orari e giornate del mondo della ristorazione, nel rispetto degli impegni di studio e di riposo della minore;
le ferie estive saranno concordate con la madre e la ragazza entro il mese di maggio di ogni anno.
11) Prende atto che il sig. si impegna, in caso di decesso della Parte_2 IG , ad accollarsi ed estinguere interamente il debito relativo al Pt_1 finanziamento dalla stessa sottoscritto ed ottenuto a suo favore dalla Banca
Intesa San Paolo di cui alla premessa del ricorso.
12) Prende atto che, con la sottoscrizione del ricorso, i coniugi si sono riconosciuti di aver risolto ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorrente e hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
13) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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