Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0008349 emesso il 16 luglio 2025 dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il rigetto dell'istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l'assegnazione temporanea richiesta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10 dicembre 2025:
per l’annullamento:
- del provvedimento M_D A7C4352 REG2025 0013821 del giorno 11 novembre 2025 dallo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale, recante il riesame dell'istanza;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
e, indi, per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 22 settembre 2025 e depositato il successivo giorno 6 ottobre il ricorrente, militare in servizio a decorrere dal 28 agosto 2023 presso il Reggimento -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza del 27 giugno 2025 ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l’assegnazione temporanea presso una sede di servizio dislocata nella regione Campania.
Il diniego è stato espresso sul rilievo dell’occorrenza di non privare il reggimento di appartenenza del militare - già carente nel complessivo della categoria sottufficiali, con uno stato di alimentazione pari all’88% della forza prevista - dell’unico sottufficiale ivi effettivo con l’incarico di “ Comandante di plotone RA ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza cautelare n. 100/2025 questo T.A.R. ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
4. Con provvedimento dell’11 novembre 2025 il Ministero ha riesaminato la posizione del ricorrente respingendo nuovamente l’istanza.
Il diniego si è fondato sui seguenti rilievi:
- che il ricorrente è l’unico “ Comandante di plotone RA ” effettivo presso il reggimento -OMISSIS-;
- che l’ente di appartenenza del militare versa in una situazione deficitaria organica nel ruolo marescialli del 26%;
- che è oggettivamente impossibile sostituire il ricorrente con personale appartenente allo stesso ruolo;
- che l’aver trasferito in prima assegnazione l’istante presso il reggimento di attuale appartenenza dimostra in re ipsa l’importanza del suo impegno presso il reparto, da alimentare prioritariamente;
- le specifiche qualità professionali acquisite con la frequenza del corso di formazione specialistica per “ comandante di plotone trasporti e materiali ”;
- la particolare importanza del ruolo (assistenza logistica “ di aderenza e di sostegno ”) per la riuscita delle operazioni dell’intera brigata “Pozzuolo del Friuli”;
- il particolare momento storico e geopolitico, legato ai recenti accadimenti internazionali.
5. Con atto di motivi aggiunti notificato il 9 dicembre 2025 e depositato il giorno successivo il ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al sopravvenuto provvedimento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo accertarsi il suo diritto ad ottenere l’assegnazione temporanea richiesta.
Ha censurato il nuovo provvedimento sulla base delle seguenti considerazioni:
- che l’Amministrazione avrebbe omesso una motivazione concreta e coerente del diniego, limitandosi a formule generiche senza considerare le esigenze del figlio minore del ricorrente e della famiglia;
- che l’art. 45, comma 31- bis , del d.lgs. n. 95/2017, come modificato dal d.lgs. n. 172/2019, non è applicabile al caso di specie;
- che non è stata fornita alcuna motivazione sul presunto grave pregiudizio derivante dall’assegnazione temporanea richiesta, né sulle eccezionali esigenze di servizio della sede, ridotte a una mera carenza di personale del 26%;
- che durante le assenze del ricorrente, i suoi incarichi sono stati regolarmente coperti da altri sottufficiali, senza pregiudizio per l’Amministrazione;
- che la posizione di “ Comandante di Plotone Trasporti e Materiali ” è formalmente unica ma di fatto pienamente sostituibile, come dimostrano le assenze precedenti gestite senza criticità;
- che l’Amministrazione non ha seguito le indicazioni del Tribunale e non ha spiegato perché il trasferimento del ricorrente non possa essere disposto;
- che non è stata motivata l’impossibilità di impiegare il ricorrente in una sede della Campania;
- che le condizioni familiari e l’interesse del minore, pur non essendo presupposto diretto per il beneficio, devono essere considerate per valutarne la concedibilità.
6. All’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
7. Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo in quanto l’atto originariamente impugnato è stato superato da una successiva determinazione amministrativa, adottata all’esito del remand cautelare, sulla base di una rinnovata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Dunque, dall’eventuale annullamento del provvedimento di diniego del 16 luglio 2025 non potrebbe derivare alcuna utilità per il ricorrente, imponendosi per tale motivo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ciò posto, può procedersi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la (nuova) determinazione di segno negativo assunta dall’amministrazione l’11 novembre 2026.
8. I motivi aggiunti sono infondati.
8.1. L’art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 prevede che “ 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione .”.
L’assegnazione è quindi subordinata a:
- disponibilità di un posto vacante e di pari posizione retributiva;
- assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;
- motivazione rigorosa in caso di dissenso (“ casi o esigenze eccezionali ”).
La giurisprudenza ha ormai pacificamente:
- esteso l’applicabilità della norma anche al personale delle forze armate, per quanto l’art. 42- bis cit. non è espressamente menzionato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (T.A.R. Piemonte, n. 741/2023; Cons. di Stato, n. 2113/2016);
- chiarito che l’art. 45, comma 31- bis , d.lgs. n. 95/2017, limita la possibilità di diniego alle sole Forze di polizia, prevedendo come motivo di rifiuto le “ motivate esigenze organiche o di servizio ”, criterio meno rigoroso dei “ casi o esigenze eccezionali ” dell’art. 42- bis e risulta inapplicabile ai militari che non sono forze di polizia ( ex multis , T.A.R. F.V.G., n. 384/2025);
- ritenuto che, però, l’art. 1493, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 richiede di considerare il “particolare stato rivestito ”, consentendo criteri di valutazione meno rigorosi per la verifica della sussistenza di “ casi o esigenze eccezionali ” dell’art. 42- bis , tenuto conto dell’ambia discrezionalità che connota l’organizzazione militare.
Quanto alle condizioni per l’assegnazione temporanea nell’ambito dell’organizzazione militare si è osservato che (T.A.R. Piemonte, n. 816/2026) l’assenso delle amministrazioni è una valutazione ampiamente discrezionale basata su “ casi o esigenze eccezionali ”, con ponderazione delle esigenze della sede di provenienza e di destinazione con la precisazione che
1) nella valutazione delle esigenze organizzative della sede di provenienza l’Amministrazione deve considerare la specificità dei ruoli e funzioni costituzionalmente rilevanti, senza limitarsi alla mera scopertura di organico (Cons. Stato, n. 2636/2022);
2) le esigenze della sede di destinazione vanno valutate in rapporto alle professionalità acquisite dal dipendente, non solo alla qualifica formale, per considerare l’eventuale collocazione in posizioni diverse;
3) le esigenze che emergono devono essere valutate unitariamente, verificando la congruenza del bilanciamento degli interessi tra esigenze dell’amministrazione e diritto al “ricongiungimento familiare”;
4) la motivazione del diniego può riguardare sia la sede di provenienza sia quella di destinazione, ma non è obbligatoria su entrambi i profili se la situazione concreta consente decisioni determinate da uno solo dei due fattori.
8.2. Applicando al caso di specie i principi normativi ed ermeneutici sopra richiamati, il provvedimento adottato dal Ministero in data 11 novembre 2025 - con cui è stata nuovamente respinta l’istanza del ricorrente - risulta pienamente conforme alla disciplina in materia di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, così come interpretata dalla giurisprudenza, nonché alle indicazioni contenute nell’ordinanza n. 100/2025 di questo T.A.R..
8.3. In tale quadro, occorre verificare se l’Amministrazione abbia effettivamente dato conto della sussistenza di “ casi o esigenze eccezionali ” idonei a giustificare il diniego. Sul punto, il provvedimento impugnato espone una serie di motivazioni puntuali e circostanziate, che, come si dirà, risultano tra loro coerenti e convergenti nel dimostrare la legittimità della decisione.
8.4. Un primo e decisivo profilo riguarda l’unicità del ruolo ricoperto dal ricorrente, nel senso chiarito dal provvedimento, che ha così superato i rilievi formulati con l’ordinanza di remand . Il ricorrente è infatti l’unico “ Comandante di plotone RA ” effettivo presso il Reggimento -OMISSIS-. L’Amministrazione ha precisato che la sua sostituzione immediata non è possibile non solo per l’unicità numerica della posizione, ma soprattutto per la peculiarità delle funzioni svolte e per la limitata disponibilità di personale qualificato idoneo a ricoprirle.
A tale elemento si collega, rafforzandolo, il non trascurabile deficit di organico dell’ente nella qualifica del ricorrente: non è stato, infatti, adeguatamente contestato che il ruolo dei marescialli presenta una carenza pari al 26%. Questa circostanza rende oggettivamente critico il distacco di personale altamente qualificato e conferma, sul piano concreto, che la posizione del ricorrente non potrebbe essere utilmente coperta nell’immediato.
8.5. Proprio alla luce di tali elementi, risulta adeguatamente dimostrata l’impossibilità di una sostituzione interna immediata. L’Amministrazione ha infatti evidenziato l’assenza di militari, nel medesimo ruolo, in grado di sostituire il ricorrente senza compromettere la piena funzionalità operativa del reparto: ne deriva che il diniego non si fonda su valutazioni arbitrarie o aprioristiche, ma su specifiche e concrete difficoltà organizzative.
In questa stessa prospettiva si inserisce il richiamo al valore strategico della prima assegnazione presso il reggimento: si tratta di una valutazione discrezionale, non sindacabile in questa sede, che si pone in linea con i dati organizzativi sopra richiamati e che evidenzia l’importanza dell’impiego del ricorrente, nonché la necessità della sua permanenza per garantire la continuità operativa del reparto.
8.6. Le considerazioni fin qui svolte trovano ulteriore conferma nel rilievo attribuito dall’Amministrazione alle qualifiche professionali specialistiche del ricorrente. In particolare, la frequenza del corso per “ comandante di plotone trasporti e materiali ” gli conferisce competenze peculiari, che rendono ancora più difficile la sua sostituzione e rafforzano l’esigenza della sua permanenza nella sede attuale.
Coerentemente, è stato evidenziato anche il ruolo operativo di rilievo della funzione di assistenza logistica “ di aderenza e di sostegno ”, ritenuta strategica - sulla base di non sindacabili valutazioni discrezionali - per il successo delle operazioni della brigata “Pozzuolo del Friuli”. Tale profilo si collega direttamente ai precedenti, poiché dimostra che l’eventuale allontanamento del ricorrente non inciderebbe solo su un singolo incarico, ma sull’efficienza complessiva della struttura.
8.7. In continuità con quanto precede, assume rilievo anche il contesto storico e geopolitico attuale - correttamente valorizzato nel provvedimento impugnato - che richiede la massima efficienza delle unità operative e la stabilità dei ruoli chiave. Questo elemento rafforza ulteriormente le ragioni organizzative già rappresentate, poiché evidenzia come la temporanea rimozione del ricorrente potrebbe incidere direttamente sulla capacità di risposta della brigata.
Alla luce di tali considerazioni, non risultano fondate le doglianze attoree basate sulla temporanea sostituzione del ricorrente durante periodi di congedo o assenza. Tali sostituzioni, infatti, si collocano in un orizzonte limitato e fisiologico, finalizzato al rientro del titolare, e non incidono sull’ordinaria operatività del reparto. Diversamente, un’assenza prolungata è idonea a determinare, nel medio-lungo periodo, carenze funzionali non pienamente compensabili mediante l’impiego temporaneo di altri militari.
Ne consegue che la tesi attorea - secondo cui il reparto, avendo operato senza difficoltà per un periodo limitato, sarebbe in grado di farlo anche in futuro - non tiene conto della diversa natura e durata delle situazioni poste a confronto e, pertanto, è priva di reale valore dimostrativo.
8.8. Le conclusioni sin qui raggiunte non sono superate neppure dal richiamo attoreo alla presenza di posizioni organiche vacanti presso le sedi di Napoli e Serre, indicata nella circolare del 18 febbraio 2026 dello Stato Maggiore dell’Esercito. Tale circostanza, infatti, non incide sui profili critici sopra evidenziati con riferimento alla sede di provenienza.
In primis , perché la presenza di posti vacanti costituisce un dato meramente iniziale, che – come s’è visto - non esaurisce la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la quale deve considerare una pluralità di fattori organizzativi, operativi e funzionali. Nel caso di specie, come già evidenziato, tali fattori depongono in senso contrario all’accoglimento dell’istanza.
Inoltre, secondo la giurisprudenza più sopra richiamata (T.A.R. Piemonte, n. 816/2026), il diniego può legittimamente fondarsi anche su profili che riguardano la sola sede di attuale appartenenza (e non anche necessariamente quella di destinazione), qualora essi siano di per sé assorbenti. Ne deriva che, anche in presenza di posti disponibili nelle sedi richieste, l’Amministrazione può legittimamente negare, come nel caso di specie, il trasferimento valorizzando le sole esigenze organizzative della sede di appartenenza, senza dover fornire un’analitica motivazione anche con riguardo alla sede di destinazione.
Pertanto, il richiamo attoreo alla vacanza dei posti non è idoneo a scalfire il complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato.
8.9. In definitiva, tutti gli elementi esaminati - tra loro coerenti e reciprocamente rafforzanti - convergono nel dimostrare la legittimità del diniego impugnato. Il ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere rigettato in quanto complessivamente infondato.
9. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; i motivi aggiunti sono invece infondati.
Le spese di lite vanno compensate, alla luce dell’esito complessivo della controversia, tenuto conto che il provvedimento legittimo di diniego è stato adottato solo all’esito del remand cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
b) respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA DI de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LE IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LE IC | CA DI de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.