Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Crevoladossola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 16 luglio 2021, n. 8/R - regolamento regionale recante: “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (Legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26), compreso l'Allegato A, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte;
- della deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 18-3505 “Approvazione Regolamento regionale recante: contenuti e modalità di redazione del Rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2021 della Regione Piemonte;
- di ogni altro atto prodromico e consequenziale o comunque connesso al regolamento e alla deliberazione di cui sopra, ivi compreso (i) il parere favorevole in merito alla proposta di regolamento della Giunta regionale recante “Contenuti e modalità di redazione del rapporto di fine concessione (legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26)” reso dalla commissione consiliare competente (V Commissione seduta congiunta con la III Commissione) nella seduta del 5 luglio 2021 nonché (ii) la determinazione dirigenziale 22 luglio 2021, n. 466, ed il relativo allegato contenente, tra l'altro, le specifiche tecniche necessarie al caricamento sul cloud regionale di tutta la documentazione prevista per il rapporto di fine concessione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Comune di Crevoladossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. NL Di VI e lette le richieste di passaggio in decisione depositate dalla società ricorrente e dal Comune di Crevoladossola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Enel Green Power Italia s.r.l., operativa nella produzione di energia idroelettrica e titolare di concessioni di grande derivazione (GD) con durata fino al 2029 di acqua per uso idroelettrico ubicate nel territorio della Regione Piemonte, impugna il regolamento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe relativi alla disciplina del rapporto di fine concessione, adottati in attuazione degli artt. 5 e 6 della L. Reg. n. 26 del 2020, secondo cui:
- art. 5: “Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'articolo 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione” ;
- art. 6: “1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.
2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente”.
Va precisato che, come evidenziato nel ricorso, il c.d. “rapporto di fine concessione” è funzionale ad inventariare le opere inerenti, distinguendosi all’uopo tra “opere bagnate” ed “opere asciutte”, al fine di regolare il trasferimento dei beni al nuovo gestore, determinare l’eventuale indennizzo dovuto al gestore uscente ed avviare le procedure di gara per l’affidamento delle concessioni di GD.
La descritta normativa regionale intende dare attuazione alla nuova disciplina statale in materia, costituita dall’art. 11- quater del D.L. n. 135 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019 che, al fine di definire un assetto normativo efficiente e coerente con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, ha innovato la previgente disciplina di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999.
In particolare, la nuova regolamentazione ha previsto specifici criteri per determinare l’indennità dovuta al concessionario uscente alla scadenza della concessione, distinguendo tra:
- opere c.d. “bagnate” ex art. 25, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1933 (es. traverse, dighe, bacini, opere di contenimento e/o sostegno di pendici e scarpate dei bacini o di altre opere afferenti all’impianto) per le quali si prevede, tra l’altro, il passaggio gratuito in proprietà delle Regioni e un indennizzo limitato dovuto al concessionario uscente solo se ha effettuato investimenti a proprie spese durante la concessione, purché autorizzati o previsti dall'atto, calcolato in relazione al valore residuo non ammortizzato al momento della riassegnazione;
- opere c.d. “asciutte” ex art. 25, comma 2, del R.D. n. 1775 del 1933 (es. ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione), per le quali si prevede che il prezzo è fissato, al netto dei beni ammortizzati, dal bando sulla base di criteri del regolamento della Giunta regionale con un calcolo al netto degli ammortamenti, tenendo conto dell’eventuale impiego di beni mobili ed immobili a seconda che siano utilizzati o no.
In sintesi, la ricorrente si duole che il legislatore regionale, conformandosi alla legislazione nazionale, abbia previsto in favore del concessionario uscente il pagamento di un indennizzo di gran lunga inferiore rispetto alla precedente disciplina (a partire dalla L. n. 1643/1962) che aveva previsto a favore degli aventi diritto il pagamento di un indennizzo calcolato tenendo conto del valore di mercato delle concessioni in essere e basato sul principio di onnicomprensività del ramo di azienda. La nuova disciplina determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra il gestore uscente – che ha effettuato ingenti investimenti confidando nella possibilità di ammortizzarli nel tempo - e il gestore entrante e un conseguente vantaggio concorrenziale a favore del secondo, nella misura in cui tale soggetto può acquisire la piena titolarità del complesso dei beni facenti parte del compendio aziendale relativo alle concessioni senza corrispondere un equo compenso, commisurato ai costi di realizzazione sostenuti.
Dopo aver dato conto della evoluzione normativa in materia di concessioni idroelettriche (R.D. n. 1775 del 1933, L. n. 1643 del 1962, D.Lgs. n. 79 del 1999, L. n. 266 del 2005, D.L. n. 83 del 2012, D.L. n. 135 del 2018, L. Reg. Piemonte n. 26 del 2020), la parte ricorrente articola i motivi di diritto di seguito compendiati:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 79/1999, come modificato dall’art. 11- quater D.L. n. 135/2018, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L. Reg. Piemonte n. 26/2020, eccesso di potere: si lamenta l’illegittimità della normativa statale e di quella regionale (che della prima costituisce mera trasposizione) per mancata valorizzazione del principio di omnicomprensività del trasferimento del ramo d’azienda, relativo cioè all’esercizio della concessione di grande derivazione idroelettrica comprensivo di tutti i rapporti giuridici relativi, che non è espressamente richiamato nell’art. 11- quater del D.L. n. 135 del 2018 e nella disciplina regionale; pertanto, l’istante ritiene che, nel caso delle c.d. “opere bagnate”, l’indennizzo dovrebbe essere corrisposto per tutti gli investimenti attuati dal concessionario uscente per la piena efficienza e per lo sviluppo degli impianti, anche in assenza di formale atto autorizzativo del concedente (come invece richiede la norma), dovendosi riconoscere un corrispettivo per il trasferimento del ramo d’azienda nella sua interezza, relativo cioè all’esercizio della concessione comprensiva di tutti i rapporti giuridici, in coerenza con la disciplina in materia di azienda introdotta dal codice civile; a conferma di tale esegesi la parte ricorrente riporta le diverse prescrizioni che impongono al concessionario l’obbligo di garantire il regolare funzionamento degli impianti;
- con riguardo alle c.d. “opere asciutte”, si censura la disposizione contenuta nel nuovo art. 12, secondo cui il prezzo da corrispondere deve essere quantificato al netto dei beni ammortizzati, in quanto recante un criterio di stima deteriore rispetto a quello della disciplina previgente che recava riferimento al valore di mercato, inteso come “valore di ricostruzione a nuovo”, diminuito nella misura dell’ordinario degrado;
- in via subordinata, si deduce l’illegittimità costituzionale della normativa nazionale (art. 11- quater del D.L. n. 135 del 2018) e regionale (L. Reg. n. 26 del 2020) per violazione: a) dell’art. 77 Cost. per carenza di comunanza contenutistica tra le diverse previsioni contenute nell’art. 11- quater (in materia di credito alle imprese, etichettatura, processo civile, appalti pubblici); b) dell’art. 3 Cost. in quanto la nuova disciplina ha previsto una drastica riduzione dell’indennizzo spettate al concessionario uscente che, per le “opere bagnate”, può arrivare ad essere soppresso, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento della società e del principio generale di irretroattività delle norme ex art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; c) degli artt. 41 e 42 Cost. per violazione dei principi in materia di proprietà e libera iniziativa privata per il pregiudizio arrecato dalle nuove disposizioni al recupero degli investimenti effettuati dal gestore uscente; d) dei principi di concorrenza e di pari trattamento degli operatori economici ex art. 3 Cost. in quanto la previsione di metodi di valorizzazione dei cespiti palesemente inadeguati o addirittura l’esclusione di ogni forma di valorizzazione degli stessi sarebbero idonee a rendere meno allettante l’esercizio dell’attività d’impresa e non potrebbero dirsi, in ogni caso, giustificate da esigenze di interesse pubblico; e) dell’art. 117, comma 1, lett. e), Cost., in quanto la legge regionale ha previsto una causa di esclusione non prevista dalla normativa statale vigente per il caso di mancata trasmissione da parte del gestore uscente del rapporto di fine concessione nel termine indicato dalla Regione o di non conformità dei suoi contenuti alle indicazioni della Giunta; f) dei princìpi comunitari affermati dalla direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni e, in particolare, dell’art. 43 che individua le ipotesi tassative in cui è consentito apportare modifiche alle concessioni in essere, ivi incluse quelle che alterano l’equilibrio economico – finanziario della concessione, g) dell’art. 117, comma 3, Cost., della disciplina regionale per avere interamente demandato la definizione del contenuto del rapporto di fine concessione a un regolamento della Giunta, senza fornire a quest’ultima puntuali direttive e per avere la norma regionale invaso la sfera di competenza riservata allo Stato nella materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di annullamento degli atti impugnati e, in subordine, di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni sollevate e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE per i profili evidenziati nel gravame.
Si sono costituite le amministrazioni intimate che eccepiscono il difetto di giurisdizione in quanto la causa andrebbe devoluta alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.
Nel merito, le resistenti oppongono che l’art. 11- quater del D.L. n. 135/2018 è volto a superare le criticità della precedente normativa sull’obbligo della cessione dell’intero “ramo d’azienda” al nuovo concessionario, su cui si erano incentrate le censure della Commissione europea e dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). Sottolineano che l’attuale disciplina rappresenta l’approdo di un percorso legislativo volto a garantire maggiore apertura al mercato, superando un sistema sbilanciato a favore dei concessionari uscenti, poiché nel sistema precedente il trasferimento oneroso dell’intero ramo d’azienda costituiva una elevata barriera economica all’entrata e un vantaggio competitivo significativo per il gestore uscente e, per superare tali criticità, il D.L. n. 135 del 2018 ha previsto il trasferimento gratuito delle "opere bagnate" alle Regioni e un indennizzo a favore del concessionario uscente per il solo valore non ammortizzato degli investimenti, disciplinando separatamente la cessione onerosa delle "opere asciutte".
Evidenziano poi che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente sono state già negativamente vagliate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con diverse pronunce indicate nelle memorie, secondo cui: I) il legislatore può incidere sui rapporti di durata, specialmente in un settore di interesse economico generale, purché ciò trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, come nel caso di specie, dove il passaggio a un sistema concorrenziale giustifica la modifica delle condizioni per i concessionari che hanno già beneficiato di lunghi periodi di gestione; II) vanno esclusi profili di violazione degli artt. 41 e 42 Cost., essendo legittimi interventi normativi che bilanciano l'iniziativa economica privata con l'interesse pubblico alla gestione efficiente e concorrenziale di una risorsa demaniale limitata.
Il Comune intimato eccepisce il difetto di legittimazione passiva escludendo di rivestire la qualità di soggetto controinteressato in quanto la contestata disciplina regolamentare introdotta dalla Regione Piemonte è diretta a disciplinare in termini generali la fase di cessazione del rapporto di concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica per scopi idroelettrici, prescindendo dalla posizione dei singoli enti locali sul cui territorio sono ubicati tali impianti.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 3.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Coglie nel segno l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti.
L'art. 143, comma 1 lett. a), R.D. n.1775 del 1933 stabilisce che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione “in materia di acque pubbliche".
In mancanza di ulteriori precisazione del testo normativo, si è formato un orientamento consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (tra cui, n. 4061 del 2024), secondo cui devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque.
Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass. Sez. Un. n. 2710 del 2020; n. 18977 del 2017; n. 21593 del 2013; n. 24154 del 2013; n. 8509 del 2009; n. 23070 del 2006; n. 14095 del 2005).
Appartengono, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque (Cass. Sez. Un. n. 21593 del 2013; n. 9149 del 2009; n. 10845 del 2009), oppure alla organizzazione, da parte delle Autorità competenti, del servizio idrico (Cass. Sez. Un. n. 18639 del 2022) o ancora in caso di prevalenza in concreto, nel provvedimento impugnato, della tutela di interessi pubblicistici diversi, di tipo ambientale, urbanistico o di gestione del territorio, rispetto a quelli coinvolti dal regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. Un. n. 2710 del 2020; n. 18976 del 2017).
In particolare, si è specificato che ricorre la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (Cass. Sez. Un. n. 8776 del 2023; n. 2155 del 2021; n. 15105 del 2018; n. 24154 del 2013), concorrendo in concreto a disciplinare direttamente "la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti" (Cass. Sez. Un. n. 19293 del 2005).
In applicazione di tali criteri, la presente controversia va devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Difatti, nel caso specifico, la società ricorrente ha contestato, tra l’altro, la legittimità del regolamento regionale che disciplina il rapporto di fine concessione, cioè la fase terminale del rapporto concessorio, con specifico riferimento alle prescrizioni che attengono all’indennizzo dovuto al gestore uscente alla scadenza della concessione di grande derivazione, ciò che presenta una diretta incidenza sulla gestione delle acque pubbliche, al fine di regolare il trasferimento dei beni al nuovo gestore.
Il rapporto di fine concessione (sulla cui disciplina si appuntano gli strali della ricorrente), infatti, è l'atto che disciplina la fase terminale del rapporto concessorio e pone le basi per la futura gestione della risorsa idrica. Esso è preordinato all’inventario e alla valutazione di tutti i beni, impianti e opere afferenti alla concessione, distinguendosi in materia tra “opere bagnate” e “opere asciutte”, al fine di regolare il trasferimento dei beni al nuovo gestore e la determinazione dell'eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente.
La regolazione di tale rapporto incide direttamente e immediatamente sulla gestione del demanio idrico, sulle modalità di sfruttamento del bene e sulla stessa struttura economica della concessione. Ne consegue che rientrano nella medesima sfera tutte le controversie relative all’utilizzazione del bene demaniale, comprendendo anche il profilo dell’indennizzo alla scadenza, poiché esso influisce inevitabilmente sulle forme di sfruttamento del bene da parte del concessionario e sulle opere che questi è chiamato a realizzare e gestire a tal fine.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4061 del 2024, il tema dell'indennizzo alla scadenza o cessazione unilaterale della concessione non può non incidere sulle modalità di sfruttamento del bene da parte concessionario e giustifica, dunque, la devoluzione al predetto giudice speciale.
Come rilevato dalle amministrazioni resistenti, la natura del provvedimento impugnato (atto normativo generale), l'oggetto della disciplina (la fase terminale del rapporto di concessione e la sorte dei beni), la sua incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e la posizione di interesse legittimo della ricorrente concorrono in modo inequivocabile a radicare la giurisdizione in capo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito Plesso, rientrando la causa nella cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi al quale potrà essere riassunta nel termine di legge ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
In applicazione del criterio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Piemonte che si liquidano in dispositivo in ragione del valore e della complessità della causa mentre, con riguardo al Comune convenuto, può disporsi la compensazione, tenendo conto dell’attività difensiva svolta e del ruolo di secondo piano rivestito nella complessa fattispecie procedimentale.
Infine, la sezione ritiene di applicare al ricorso introduttivo la disciplina prevista dal vigente art. 13- ter dell’allegato II delle disposizione di attuazione del c.p.a..
Tale articolo prevede ai commi 5 e 5- bis che:
“ 5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata”.
L’Adunanza Plenaria n. 3 del 2025 ha affermato che la disposizione in esame ha natura processuale e attribuisce al giudice un “potere valutativo in ordine all’incidenza del superamento, non autorizzato, dei limiti dimensionali degli atti processuali, sul celere e spedito andamento del giudizio” .
La Plenaria ha inoltre precisato che tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025 (in cui sono entrate in vigore le modifiche operate dalla L. n. 207 del 2024).
Nel giudizio in esame il libello introduttivo è composto da complessive 48 pagine e consta di 98.897 caratteri (spazi esclusi), considerando le parti dell’atto che si computano nel calcolo del limite dimensionale (art. 4 del decreto P.C.S. n. 167/2016). Risulta così superato, in misura non trascurabile, il limite dimensionale per la redazione del ricorso previsto dall’art. 3, lett. b), del decreto P.C.S. n. 167/2016 richiamato dall’art. 13-ter citato, di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8), in assenza di autorizzazione presidenziale (art. 6 del decreto P.C.S. n. 167/2016).
Ad avviso del Collegio ricorrono quindi gli estremi per applicare la sanzione di cui all’art. 13- ter cit. il cui importo si reputa di stabilire nella misura congrua pari ad euro 1.300,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’Autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Condanna la Enel Green Power Italia S.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, in favore della Regione Piemonte.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Crevoladossola.
Condanna altresì la ricorrente, ai sensi degli artt. 13- ter , commi 5 e 5- bis e 15, dell’allegato II delle disposizioni di attuazione del c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.300,00 (milletrecento) da versare al bilancio dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
NL Di VI, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL Di VI | LE RI |
IL SEGRETARIO