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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2390/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in VIA LOMENI, 22, Parte_1 P.IVA_1
MAGENTA, 20013, MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONE MELINA (C.F.
, che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 21, 20121, MILANO, presso lo studio dell'avv. NORMAN
REGIS (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6776/2024 emessa il 03.07.2024, pubblicata il 05.07.2024, resa dal Tribunale di Milano,
R.G. n. 36891/2023, notificata in data 11.07.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Respingere la domanda avversaria in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, e competenze professionali di avvocato” e rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. in ogni caso con vittoria di spese legali e competenze professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione ed argomentazione, così giudicare:
In via principale:
Parte
- respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 6776/2024 pubblicata il 5 luglio 2024, RG 36891/2023 in ogni sua parte, con
Pa conseguente conferma della condanna di al pagamento a favore della Parte_1 dell'importo di Euro 96.673,90, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Parte
- condannare ai sensi dell'art.96 cpc nell'importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite oltre 15% rimb. forf., 4% Cassa e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 166 CCII dal curatore della Liquidazione giudiziale ha condannato alla Controparte_1 Parte_1 restituzione di €96.673,90, pari all'importo incassato dalla convenuta all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi intrapresa nei confronti di . Controparte_1
ha proposto appello, contestando la revocabilità del pagamento, siccome non eseguito dal Parte_1
debitore, bensì dal terzo debitore dell'esecutato. L'art. 166, comma 2, CCII, diversamente dall'art. 67
L.F., contiene, infatti, l'inciso “se compiuti dal debitore”, e, dunque, ad avviso dell'appellante, in discontinuità con la disciplina previgente, esclude la possibilità di revoca dei pagamenti effettuati da terzi (nel caso di specie, per ordine del giudice dell'esecuzione).
pagina 2 di 6 Si è costituita la Liquidazione giudiziale, contestando l'appello ex adverso proposto e insistendo per la conferma integrale della sentenza.
Parte All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno discusso in ordine alla richiesta di di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, richiesta che è stata rigettata con ordinanza emessa in pari data da questa Corte.
All'udienza collegiale del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte L'appello verte esclusivamente sulla possibilità, ammessa dal primo giudice e contestata da , di sottoporre a revocatoria ex art. 166, comma 2, CCII, anche i pagamenti eseguiti non dal debitore personalmente ma da terzi.
La tesi dell'appellante poggia sul raffronto tra il dato testuale di tale norma e quello dell'art. 67 L.F., evidenziando che, diversamente da quanto statuito dal precedente art. 67 della Legge Fallimentare -che prevede la revocabilità dei “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” e non indica nel debitore insolvente il soggetto che deve aver eseguito i pagamenti assoggettabili a revocatoria-, l'art. 166, comma 2, CCII, Parte si riferisce unicamente ai pagamenti “compiuti dal debitore”. Secondo tale aggiunta non potrebbe essere priva di significato e darebbe conto della la volontà del legislatore di restringere la portata della disciplina della revocatoria dei pagamenti, escludendo, diversamente dal passato, la possibilità di revoca di quelli effettuati da terzi.
Tale ricostruzione non convince.
In generale, va rammentato che, per ciò che concerne la revocatoria dei pagamenti, l'art. 67 L.F. è stato interpretato nel senso della revocabilità anche dei pagamenti (volontari o coattivi) del terzo, a condizione che detti pagamenti, ancorché effettuati da un soggetto diverso dal fallito, producano effetti diretti (negativi) sul suo patrimonio.
In tale prospettiva, si è sostenuto, ad esempio, che sono revocabili i pagamenti del terzo quando il solvens abbia eseguito la prestazione con denaro del fallito (Cass. civile, sez. I, ord. n.13165 del 30/06/2020; Cass. civile sez. I, 10/07/1999, n. 7275) o quando, avendo eseguito la prestazione con mezzi propri, abbia già esercitato la rivalsa contro il fallito, con recupero del relativo importo (Cass. civile sez. I, 10/01/2003, n. 142; Cass. civile sez. I, 23/11/2001, n. 14869): nel primo caso, la riconducibilità del pagamento al fallito è netta, essendo il pagamento stato effettuato direttamente con pagina 3 di 6 risorse facenti parte del patrimonio del fallito e, quindi, a scapito di esso;
nel secondo caso, la prestazione non è direttamente imputabile al fallito, perché il solvens ha saldato il debito con risorse proprie, e, tuttavia, il positivo esperimento della rivalsa prima della dichiarazione di fallimento ha comportato, nei fatti, una corrispondente diminuzione del patrimonio del fallito.
In perfetta coerenza con questa impostazione, la giurisprudenza ha sempre affermato che deve ritenersi revocabile anche il pagamento eseguito dal terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo (ex multis, Cass.civ., sez. 6, ord. n.25421 del 17/12/2015; Cass. civile sez. I, 12/01/2006, n. 463). Invero, anche in questo caso si verifica una diminuzione del patrimonio del debitore, che è insita proprio nel pagamento, in via preferenziale, di un suo creditore da parte del terzo assegnato (c.d. debitor debitoris), in spregio alle norme sul concorso. Il curatore può, dunque, legittimamente chiedere ed ottenere (sussistendo gli altri presupposti di legge, richiesti per la revocabilità degli atti di disposizione) la revoca di tale pagamento, perché nei confronti del debitor debitoris, proprio a fronte della riscossione del credito assegnato
(l'“esazione”, secondo l'art. 553 c.p.c.), non esiste più il corrispondente credito del fallito.
Ne discende, alla luce dei risultati della elaborazione giurisprudenziale in tema di revocabilità del pagamento del terzo, che anche nel sistema precedente alla modifica introdotta dal d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14 era consentita la possibilità di revoca dei soli pagamenti riferibili, comunque, e pur indirettamente, al debitore decotto, ossia dei soli atti satisfattivi comportanti un effetto depauperativo del suo patrimonio, che è il fondamento dell'azione recuperatoria del curatore.
Tanto chiarito, può, allora, osservarsi che l'inciso “compiuti dal debitore” contenuto nell'art. 166, comma 2, CCII, non ha innovato alcunché sotto il profilo della disciplina della revocatoria dei pagamenti per l'ipotesi di pagamento effettuato dal terzo, proprio perché, come si è visto, nemmeno il disposto contenuto nell'art. 67 L.F., laddove non individua in modo esplicito l'autore del pagamento assoggettabile a revocatoria, considerava il fatto obiettivo in sé dell'adempimento satisfattivo del credito, da chiunque compiuto ed ancorché non riferibile (neppure indirettamente) al fallito.
La tesi perorata dall'appellante, postulante una supposta portata dirompente dell'art. 166 CCII rispetto a quanto originariamente previsto, non trova conforto, peraltro, neppure nell'intentio legis sottesa al nuovo Codice della crisi, poiché né nella legge delega n. 155/2017, né nella relazione illustrativa al nuovo codice vi è evidenza della volontà del riformatore di innovare la disciplina della revocatoria fallimentare, apportando un quid novi sotto l'aspetto dei pagamenti di terzi. Al contrario, l'impianto normativo precedente non risulta affatto mutato, salvo per il fatto che, in base all'art. 166 CCII, il pagina 4 di 6 termine a ritroso per l'esercizio dell'azione (cioè per il computo del c.d. “periodo sospetto”) decorre non più dalla dichiarazione di fallimento, rectius, di apertura della liquidazione giudiziale, ma dal deposito della domanda cui segue l'apertura della procedura concorsuale, in conformità con quanto espressamente richiesto dall'art. 7, comma 4, lett. b), della legge delega n. 155, per il resto silente.
L'appello deve quindi essere respinto.
Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la sollecitata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (in questo senso,
Cass. ord. n. 19948/2023). Si osserva, peraltro, che le condotte abusive che la curatela attribuisce all'appellante attengono principalmente alla condotta tenuta nel giudizio di primo grado ed al rifiuto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal primo giudice, mentre la domanda ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio (cfr. Cass. n. 7620/2016; Cass. n. 1115/2016). Con specifico riferimento all'appello, ove invece rileva la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice o la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, la novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali editi non consentono di qualificare l'insistenza dell'appellante nella sua errata interpretazione dell'art. 166 CCII come condotta processuale avventata o addirittura abusiva.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate, del modulo decisorio adottato e dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6776/2024 pubblicata il Parte_1
05/07/2024 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
pagina 5 di 6 2. condanna a rifondere alla Giudiziale le spese del grado Parte_1 CP_1 CP_1 che liquida in €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
La consigliera est. Il Presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2390/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in VIA LOMENI, 22, Parte_1 P.IVA_1
MAGENTA, 20013, MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONE MELINA (C.F.
, che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 21, 20121, MILANO, presso lo studio dell'avv. NORMAN
REGIS (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6776/2024 emessa il 03.07.2024, pubblicata il 05.07.2024, resa dal Tribunale di Milano,
R.G. n. 36891/2023, notificata in data 11.07.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Respingere la domanda avversaria in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, e competenze professionali di avvocato” e rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. in ogni caso con vittoria di spese legali e competenze professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione ed argomentazione, così giudicare:
In via principale:
Parte
- respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 6776/2024 pubblicata il 5 luglio 2024, RG 36891/2023 in ogni sua parte, con
Pa conseguente conferma della condanna di al pagamento a favore della Parte_1 dell'importo di Euro 96.673,90, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Parte
- condannare ai sensi dell'art.96 cpc nell'importo ritenuto di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite oltre 15% rimb. forf., 4% Cassa e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 166 CCII dal curatore della Liquidazione giudiziale ha condannato alla Controparte_1 Parte_1 restituzione di €96.673,90, pari all'importo incassato dalla convenuta all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi intrapresa nei confronti di . Controparte_1
ha proposto appello, contestando la revocabilità del pagamento, siccome non eseguito dal Parte_1
debitore, bensì dal terzo debitore dell'esecutato. L'art. 166, comma 2, CCII, diversamente dall'art. 67
L.F., contiene, infatti, l'inciso “se compiuti dal debitore”, e, dunque, ad avviso dell'appellante, in discontinuità con la disciplina previgente, esclude la possibilità di revoca dei pagamenti effettuati da terzi (nel caso di specie, per ordine del giudice dell'esecuzione).
pagina 2 di 6 Si è costituita la Liquidazione giudiziale, contestando l'appello ex adverso proposto e insistendo per la conferma integrale della sentenza.
Parte All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno discusso in ordine alla richiesta di di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, richiesta che è stata rigettata con ordinanza emessa in pari data da questa Corte.
All'udienza collegiale del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte L'appello verte esclusivamente sulla possibilità, ammessa dal primo giudice e contestata da , di sottoporre a revocatoria ex art. 166, comma 2, CCII, anche i pagamenti eseguiti non dal debitore personalmente ma da terzi.
La tesi dell'appellante poggia sul raffronto tra il dato testuale di tale norma e quello dell'art. 67 L.F., evidenziando che, diversamente da quanto statuito dal precedente art. 67 della Legge Fallimentare -che prevede la revocabilità dei “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” e non indica nel debitore insolvente il soggetto che deve aver eseguito i pagamenti assoggettabili a revocatoria-, l'art. 166, comma 2, CCII, Parte si riferisce unicamente ai pagamenti “compiuti dal debitore”. Secondo tale aggiunta non potrebbe essere priva di significato e darebbe conto della la volontà del legislatore di restringere la portata della disciplina della revocatoria dei pagamenti, escludendo, diversamente dal passato, la possibilità di revoca di quelli effettuati da terzi.
Tale ricostruzione non convince.
In generale, va rammentato che, per ciò che concerne la revocatoria dei pagamenti, l'art. 67 L.F. è stato interpretato nel senso della revocabilità anche dei pagamenti (volontari o coattivi) del terzo, a condizione che detti pagamenti, ancorché effettuati da un soggetto diverso dal fallito, producano effetti diretti (negativi) sul suo patrimonio.
In tale prospettiva, si è sostenuto, ad esempio, che sono revocabili i pagamenti del terzo quando il solvens abbia eseguito la prestazione con denaro del fallito (Cass. civile, sez. I, ord. n.13165 del 30/06/2020; Cass. civile sez. I, 10/07/1999, n. 7275) o quando, avendo eseguito la prestazione con mezzi propri, abbia già esercitato la rivalsa contro il fallito, con recupero del relativo importo (Cass. civile sez. I, 10/01/2003, n. 142; Cass. civile sez. I, 23/11/2001, n. 14869): nel primo caso, la riconducibilità del pagamento al fallito è netta, essendo il pagamento stato effettuato direttamente con pagina 3 di 6 risorse facenti parte del patrimonio del fallito e, quindi, a scapito di esso;
nel secondo caso, la prestazione non è direttamente imputabile al fallito, perché il solvens ha saldato il debito con risorse proprie, e, tuttavia, il positivo esperimento della rivalsa prima della dichiarazione di fallimento ha comportato, nei fatti, una corrispondente diminuzione del patrimonio del fallito.
In perfetta coerenza con questa impostazione, la giurisprudenza ha sempre affermato che deve ritenersi revocabile anche il pagamento eseguito dal terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo (ex multis, Cass.civ., sez. 6, ord. n.25421 del 17/12/2015; Cass. civile sez. I, 12/01/2006, n. 463). Invero, anche in questo caso si verifica una diminuzione del patrimonio del debitore, che è insita proprio nel pagamento, in via preferenziale, di un suo creditore da parte del terzo assegnato (c.d. debitor debitoris), in spregio alle norme sul concorso. Il curatore può, dunque, legittimamente chiedere ed ottenere (sussistendo gli altri presupposti di legge, richiesti per la revocabilità degli atti di disposizione) la revoca di tale pagamento, perché nei confronti del debitor debitoris, proprio a fronte della riscossione del credito assegnato
(l'“esazione”, secondo l'art. 553 c.p.c.), non esiste più il corrispondente credito del fallito.
Ne discende, alla luce dei risultati della elaborazione giurisprudenziale in tema di revocabilità del pagamento del terzo, che anche nel sistema precedente alla modifica introdotta dal d.lgs. 12 gennaio
2019 n. 14 era consentita la possibilità di revoca dei soli pagamenti riferibili, comunque, e pur indirettamente, al debitore decotto, ossia dei soli atti satisfattivi comportanti un effetto depauperativo del suo patrimonio, che è il fondamento dell'azione recuperatoria del curatore.
Tanto chiarito, può, allora, osservarsi che l'inciso “compiuti dal debitore” contenuto nell'art. 166, comma 2, CCII, non ha innovato alcunché sotto il profilo della disciplina della revocatoria dei pagamenti per l'ipotesi di pagamento effettuato dal terzo, proprio perché, come si è visto, nemmeno il disposto contenuto nell'art. 67 L.F., laddove non individua in modo esplicito l'autore del pagamento assoggettabile a revocatoria, considerava il fatto obiettivo in sé dell'adempimento satisfattivo del credito, da chiunque compiuto ed ancorché non riferibile (neppure indirettamente) al fallito.
La tesi perorata dall'appellante, postulante una supposta portata dirompente dell'art. 166 CCII rispetto a quanto originariamente previsto, non trova conforto, peraltro, neppure nell'intentio legis sottesa al nuovo Codice della crisi, poiché né nella legge delega n. 155/2017, né nella relazione illustrativa al nuovo codice vi è evidenza della volontà del riformatore di innovare la disciplina della revocatoria fallimentare, apportando un quid novi sotto l'aspetto dei pagamenti di terzi. Al contrario, l'impianto normativo precedente non risulta affatto mutato, salvo per il fatto che, in base all'art. 166 CCII, il pagina 4 di 6 termine a ritroso per l'esercizio dell'azione (cioè per il computo del c.d. “periodo sospetto”) decorre non più dalla dichiarazione di fallimento, rectius, di apertura della liquidazione giudiziale, ma dal deposito della domanda cui segue l'apertura della procedura concorsuale, in conformità con quanto espressamente richiesto dall'art. 7, comma 4, lett. b), della legge delega n. 155, per il resto silente.
L'appello deve quindi essere respinto.
Non si ravvisano, tuttavia, i presupposti per la sollecitata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c., giacché “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (in questo senso,
Cass. ord. n. 19948/2023). Si osserva, peraltro, che le condotte abusive che la curatela attribuisce all'appellante attengono principalmente alla condotta tenuta nel giudizio di primo grado ed al rifiuto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal primo giudice, mentre la domanda ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio (cfr. Cass. n. 7620/2016; Cass. n. 1115/2016). Con specifico riferimento all'appello, ove invece rileva la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice o la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, la novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali editi non consentono di qualificare l'insistenza dell'appellante nella sua errata interpretazione dell'art. 166 CCII come condotta processuale avventata o addirittura abusiva.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate, del modulo decisorio adottato e dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6776/2024 pubblicata il Parte_1
05/07/2024 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
pagina 5 di 6 2. condanna a rifondere alla Giudiziale le spese del grado Parte_1 CP_1 CP_1 che liquida in €10.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
La consigliera est. Il Presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
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