Art. 13.
Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.
Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.