Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 427/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO presso la Corte d'Appello di Milano
Sezione terza civile composta dai magistrati dott. Laura Tragni Presidente dott. Antonio Corte Giudice rel. ing. Alberto Sartori Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 15.2.2022 da
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta “ Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti Beretta Ernesto e Beretta Laura, con elezione P.IVA_1
di domicilio in Corso Europa, 14 Milano, presso e nello studio dei difensori ricorrent e contro in persona del Presidente pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa in forza di Decreto del dirigente dell'U.O. Avvocatura di Regione Lombardia, assunto ai sensi dell'art. 28 lettera g) dello Statuto, dagli Avv.ti Maria Lucia Tamborino, Alessandra
Zimmitti e Alessandro Gianelli dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede in Milano, P.zza
Città di Lombardia 1, ha eletto domicilio
pro tempore con il patrocinio degli Avv.ti Canclini Massimo e Pedrana Luca Enrico, con elezione di domicilio in Via Cellini, 21, 20129 Milano presso e nello studio dell'avv. Canclini MASSIMO
resistenti
(C.F. e P. IVA ), rappresentata a difesa Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 dall'Avv. Renato Fedeli presso il cui studio in Milano, Via Griziotti 1, è elettivamente domiciliata;
(P. IVA ), rappresentata ed assistita dagli Controparte_4 P.IVA_6
Avv.ti Vincenzo Paltrinieri e Luca Paltrinieri, presso lo studio dei quali in Milano via Goldoni n. 1 ha eletto domicilio terze chiamate
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
CONCLUSIONI:
Per N PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA DITTA Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertato il persistente fenomeno dell'acqua alta nei seminterrati del fabbricato adibito all'attività della falegnameria “ ”; Pt_2
- considerato l'obbligo istituzionale della e, di competenza, della Comunità Controparte_1
Montana Alta Valtellina, di provvedere alla manutenzione del Fiume Adda e alla salvaguardia dei rischi e danni geofisici che possono derivare dalla situazione dei luoghi;
- ritenuto tardivo l'intervento risolutore disposto e attuato dalla unitamente alla Controparte_1
Comunità Montana Alta Valtellina;
- condannare, in via solidale, la e la Comunità Montana Alta Valtellina, in Controparte_1
persona dei legali rappresentati pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di parte attrice della somma di € 407.568,37, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i seguenti capitoli di prova:
2 - Cap.1: “Vero che i seminterrati della falegnameria “ ” sono rimasti allagati dal mese di Pt_2 agosto 2016 al mese di ottobre 2020”;
- Cap. 2: “Vero che l'attività della falegnameria “ ” è stata interrotta per lunghi periodi Pt_2 dall'estate 2016 all'estate 2018”;
- Cap. 3: “Vero che le apparecchiature della falegnameria “ ” sono state, in parte Pt_2 sostituite e, in parte traslocate, nella nuova struttura dell'azienda”:
- Cap. 4: “Vero che l'acqua alta presente nei seminterrati della falegnameria veniva aspirata con pompe idrovore a cura della falegnameria”.
Si indicano a testi i signori:
- C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Nazionale 52/a, Valdidentro, 23032 Sondrio;
- C.F , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Nazionale 41/c, Valdisotto 23030 Sondrio;
All'occorrenza, voglia disporre Consulenza Tecnica, al fine di:
individuare e descrivere le opere effettuate che hanno rimosso le cause e portato alla eliminazione del fenomeno infiltrativo nelle strutture della falegnameria, in particolare, gli interventi effettuati dalla Comunità Montana Alta Valtellina su approvazione di Controparte_1
in attuazione del decreto n. 778 del 23-01-2019;
accertare l'attuale situazione dei luoghi, per quanto concerne l'attuale assenza di acqua e/o di umidità nei locali già utilizzati dalla falegnameria “ ” in Bormio – Via Milano 121; Pt_2
quantificare le spese e i danni, diretti ed indotti, subiti da Parte Ricorrente anche in conseguenza del necessitato trasferimento dell'attività e della vendita del laboratorio per l'acqua alta presente nei locali del laboratorio, valutando la congruità delle componenti di danno elencate e quantificate alla voce “I danni subiti” alle pagine 12 e 13 del presente atto di citazione e nei documenti allegati.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
in relazione alla CTU:
- in via principale: si chiede di ritenere positivamente acquisiti i dati richiesti dalle parti, espungendo le parti aggiunte o modificate dalla relazione finale di CTU, in rapporto alla relativa bozza di perizia, trasmessa al CTP di parte attrice il 3 maggio 2024;
- in subordine:
3 disporre di nuova perizia, in accoglimento delle eccezioni di nullità della Relazione Finale, con sostituzione del CTU, confermando l'originario quesito;
nel merito: richiamate tutte le precedenti memorie e osservazioni di parte attrice, richiamate le conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio, si chiede: disporre nuova CTU per valutare la congruità dei danni subiti da parte attrice (supportati da fatture e idonee prove scritte), nominando CTU un commercialista, o un esperto contabile;
in via istruttoria: ammettere, all'occorrenza, le prove testimoniali richieste da parte attrice, con memoria istruttoria autorizzata del 5 dicembre 2022”.
Per Controparte_1
“Piaccia al di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: Pt_3
- in via preliminare: disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_6
, del e della Provincia;
[...] Controparte_7 CP_8
- in via principale: respingere il ricorso ex artt. 151 e 152 T.U. 11.12.1933 n. 1775 c.p.c per le ragioni illustrate in fatto e in diritto negli atti di difesa del giudizio;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice e nella denegata ipotesi che venga riconosciuta una qualche responsabilità per qualsivoglia titolo o ragione in capo alla accertato e dichiarato l'obbligo della Compagnia Controparte_1
di assicurazione di tenere indenne e manlevare la in merito alle Controparte_3 Controparte_1
domande svolte dai ricorrenti, condannare la stessa Compagnia assicuratrice al pagamento delle somme eventualmente dovute dall'Amministrazione ai ricorrenti, con piena liberazione di quest'ultima;
- condannare la stessa Compagnia assicuratrice al pagamento, altresì, delle spese legali sostenute dall'Amministrazione per le proprie difese nel presente giudizio;
- In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova di controparte in quanto irrilevanti e ininfluenti rispetto alla domanda;
ci si oppone altresì alla richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica.
Con vittoria di spese e onorari”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
4 NEL MERITO in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla Comunità Montana Alta
Valtellina con ogni conseguente statuizione in subordine: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio avanzato dal sig. perché, Parte_1
quantomeno per quel che concerne le pretese avanzate nei confronti di privo dei CP_9
presupposti necessari atti ad individuare gli elementi di diritto sottesi all'iniziativa giudiziaria da esso promossa, in violazione di quanto sancito dal disposto dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. in via ulteriormente subordinata: per la denegata (non creduta) ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni,
▪ rigettare ogni domanda di parte ricorrente, in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto;
ovvero
▪ per l'ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità in capo alla esponente, circoscrivere, limitare e ridurre il ristoro eventualmente spettante al ricorrente ai soli danni a questo effettivamente dovuti, così come accertati e debitamente provati in corso di giudizio, graduando le responsabilità di con quelle eventualmente concorrenti di e/o di altri soggetti in CP_9 Controparte_1 proporzione alle responsabilità e/o all'effettivo apporto di ciascuno di essi nella causazione dell'evento.
▪ Ciò, dichiarando tenuta e condannando , in persona del proprio legale CP_4 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne da quanto quest'ultima dovesse CP_9 essere tenuta a versare in esecuzione dell'emananda sentenza anche a titolo di spese di giudizio.
In ogni caso
▪ con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA solo occorrendo, per l'ipotesi di eventuale ammissione della prova per testi dedotta dal ricorrente, si chiede ammettersi, PROVA PER TESTI sui capitoli di cui alla propria memoria istruttoria
05.12.2022 con i testi ivi indicati”.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: Rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, il ricorso ex artt. 151
e 152 T.U. 11.12.1933 n. 1775 proposto dal Signor e, conseguentemente, respingere Parte_1
5 la domanda subordinata di manleva di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
mandando l'esponente terza chiamata conseguentemente assolta.
[...]
In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso nei confronti di e della domanda di quest'ultima nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
applicare le limitazioni di polizza, nonché massimali e franchigie contrattuali.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- Respingere ogni domanda formulata nei confronti di per Controparte_4
intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Comunità Montana Alta Valtellina per le ragioni in atti indicate.
Nel merito
- Respingere ogni domanda proposta nei confronti di dalla Controparte_4
Comunità Montana Alta Valtellina per la perdita del diritto all'indennizzo e alla garanzia ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., e comunque per inefficacia e/o inoperatività delle garanzie della polizza assicurativa invocata per le ragioni tutte in atti illustrate.
- Senza rinuncia alle predette eccezioni, respingere ogni domanda proposta nei confronti della dalla Comunità Montana Alta Valtellina per mancanza del Controparte_4 presupposto di responsabilità in capo a quest'ultima in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza di ogni domanda rivolta nei suoi confronti.
- In via di subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una responsabilità della
Comunità Montana Alta Valtellina ed in cui dovesse ritenersi valida ed operante la garanzia da quest'ultima azionata, darsi atto che la copertura prestata da opera a copertura della sola CP_4 quota di concreta accertata responsabilità dell'assicurata, opera sino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 e prevede l'applicazione delle franchigie e dello scoperto del 10% per i danni indiretti, con un minimo di € 1.000,00, contenendo in tali limiti l'obbligo di garanzia.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva e cnpa”.
6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 151 e 152 t.u. 11.12.1933 n. 1775 in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta “ ”, esercente lavorazione artigianale del legno, corrente in Bormio, conveniva in Pt_2
giudizio, davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e Controparte_1
Comunità Montana Alta Valtellina.
Esponeva che dall'estate del 2016, a causa dell'innalzamento della falda freatica, nei seminterrati della costruzione di Via Milano 121 iniziavano a manifestarsi copiose percolazioni di acqua e conseguenti allagamenti, che cagionavano danni agli impianti.
Informava degli accadimenti le istituzioni che potevano ritenersi interessate agli inconvenienti, segnatamente e Comunità Montana. CP_1
Con Decreto n. 778 del 23-1-2019 -unitamente alla Comunità Montana Alta Controparte_1
Valtellina- approvava, sia pure in ritardo, gli interventi e la relativa spesa per effettuare i lavori necessari a risolvere il problema della presenza dell'acqua nei seminterrati del fabbricato.
L'attività della falegnameria “ ” risultava però gravemente compromessa, tanto da Pt_2 costringere a trasferire l'attività lavorativa -con acquisizione, in affitto, di altro Parte_1
immobile, in data 1.6.2018- e a vendere, in data 29.6.2017, l'immobile a favore di una società che non aveva la necessità di utilizzare i piani seminterrati.
Chiedeva quindi il risarcimento dei danni conseguenti alla tardività dell'intervento risolutivo, che quantificava in € 407.568,37.
Il ricorso proposto avanti questo Tribunale instante per Consulenza Tecnica Preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., veniva respinto in quanto inammissibile con provvedimento del 21.7.2021.
Si costituiva chiedendo respingere il ricorso e, comunque, instando per la Controparte_1
chiamata in causa del proprio assicuratore, dal quale chiedeva di essere eventualmente manlevata.
La declinava una propria responsabilità nella causalità dei danni lamentati da CP_1 Pt_1
dando comunque atto di essere intervenuta per fronteggiare i disagi ambientali nell'area, sia finanziando i lavori di somma urgenza o di ordinaria manutenzione che le competevano, sia offrendo la propria collaborazione agli enti coinvolti dagli inconvenienti denunciati, sia autorizzando i nulla osta occorrenti per i lavori.
Si costituiva la Comunità Montana Alta Valtellina, chiedendo dichiarare la propria carenza di legittimazione processuale passiva, deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, e chiedendo respingere il ricorso e, comunque, instando per la chiamata in causa del proprio assicuratore, dal quale chiedeva di essere eventualmente manlevata.
7 Venivano autorizzate la chiamata in causa delle compagnie di assicurazioni
[...]
(chiamata dalla Comunità Montana) e (chiamata dalla Controparte_11 CP_3 CP_3
. CP_1
Entrambe si costituivano, chiedendo respingere le domande svolte nei confronti dei rispettivi assistiti, invocando in subordine le condizioni e limitazioni di cui alle polizze.
Il Giudice delegato, previa reiezione della richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da nei confronti dei e della Controparte_1 Controparte_12 CP_13
, ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica volta a una descrizione dei luoghi in
[...] relazione ai fatti dannosi denunciati dai ricorrenti, nominava CTU l'ing. Persona_1 conferendogli il seguente quesito: “Dica il c.t.u., letti gli atti e ispezionati i luoghi, quale sia
l'attuale stato dei luoghi in prossimità dell'immobile sito in Bormio, via Milano 121, avuto in particolare riguardo alle opere di risezionamento del canale e deviazione sponda destra dell'Adda realizzate in loco in esecuzione del decreto 778 del 23/1/2019. Descriva il c.t.u. i fenomeni di allagamento verificatisi in loco dal 2016 ad oggi, precisandone l'andamento e appurando, in caso di decrescita, se ciò possa ritenersi causalmente collegato alla esecuzione delle opere sopra descritte. Appuri altresì quale sia stata la causa degli allagamenti verificatisi presso l'immobile di cui sopra negli anni 2016/2018.”
In corso di esecuzione il consulente nominato dava atto della necessità di un approfondimento peritale in considerazione di recente evento alluvionale interessante i luoghi per cui è causa, attività che avrebbe potuto comportare l'elaborazione di nuova bozza, chiedendo una proroga, che il giudice autorizzava.
L'elaborato veniva infine depositato in data 13.6.2024.
All'udienza del 9.7.2024 il Giudice delegato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e rimetteva davanti al Collegio per la discussione, che si teneva il 27.11.2024, previo deposito delle memorie autorizzate. All'esito, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla trattazione del merito si deve premettere che in corso di causa, su richiesta di parte ricorrente, è stata ammessa CTU tecnica.
Nella discussione finale parte ricorrente chiedeva di espungere le parti aggiunte o modificate dalla relazione finale di CTU, in rapporto alla relativa bozza di perizia, trasmessa al CTP di parte attrice il 3 maggio 2024, o in subordine disporre nuova perizia con sostituzione del CTU.
La richiesta non può essere accolta.
8 Il CTU, all'esito di accertamenti compiuti nel più ampio contraddittorio, ha depositato un elaborato molto articolato, caratterizzato da approfondite motivazioni, che tengono conto delle considerazioni svolte dai consulenti tecnici di parte, puntualmente rispondendo a tutte le questioni sottopostegli e a tutti i dubbi sollevati dalle parti.
Si deve in particolare sottolineare che il consulente d'ufficio, previa autorizzazione del Tribunale, ha assunto l'iniziativa di estendere l'ambito degli accertamenti a due eventi alluvionali occorsi in corso d'opera, che hanno interessato i medesimi locali;
l'ampliamento dell'indagine era stata sollecitata anche da parte ricorrente (lo ricorda la memoria conclusiva, pag. 3), poiché il 2 novembre 2023 si era verificato un altro importante evento alluvionale che aveva interessato la stessa zona.
Ne è conseguito un elaborato che, partendo dall'esame dei dati obiettivi, ha potuto anche verificarne
“sul campo” la congruenza, trovando in definitiva un riscontro fattuale a quelle che erano le conclusioni già individuate in via teorica.
La doglianza in ordine ad un preteso difetto di contraddittorio è del tutto pretestuosa.
Il CTU ha scadenzato gli adempimenti, indicando un primo termine per il deposito della bozza di relazione, un termine per le osservazioni, e un termine per l'elaborato finale.
A seguito della proroga di sei mesi per il deposito dell'elaborato finale, concessa con provvedimento dell'11.12.2023 dal Giudice delegato al fine di consentire il richiesto approfondimento in considerazione di altro recente evento alluvionale, la nuova bozza di relazione viene inviata alle parti entro il previsto termine del 3.5.2024. L'elaborato finale, depositato il
13.6.2024, prende in considerazione, come precisato dallo stesso Consulente, “le principali osservazioni dei CTP e rivede le elaborazioni alla luce delle nuove evidenze legate soprattutto ai richiamati eventi di piena ed alluvionali ed allagamenti”.
Le risposte alle osservazioni delle parti vengono infine analiticamente illustrate con documento separato depositato il 14.6.2024.
La domanda proposta da parte ricorrente non è fondata.
in proprio e quale titolare della ditta “ ”, chiedeva il risarcimento del danno Parte_1 Pt_2
conseguente ad un asseritamente tardivo intervento risolutore da parte degli enti pubblici convenuti
“nell'avvio delle opere di contenimento del fiume Adda”.
Prospetta in particolare che e Comunità Montana, in esecuzione del Decreto n. 778 del 23- CP_1
1-2019, eseguivano “opere di risezionamento del canale e deviazione sponda destra dell'Adda”, e che tali opere “risolvevano il problema dell'acqua alta” nei locali seminterrati della falegnameria.
9 La prospettazione di parte ricorrente si fonda sulla constatazione che, dopo i lavori del 2019, gli allagamenti sarebbero cessati, ed imputa tale cessazione alle (tardive) opere intraprese dalla e dalla Comunità Montana, affermando che “l'innalzamento dell'acqua di falda non era un CP_1
fenomeno naturale incontrollabile, atteso che, a seguito dei lavori da ultimo eseguiti, è scomparso dall'ottobre 2020”.
Si deve però osservare che la circostanza, vale a dire, la constatazione di una regressione degli allagamenti in loco -oltre che smentita in due recenti occasioni, sulle quali si tornerà a breve- sarebbe comunque logicamente neutra.
È infatti evidente che l'oscillazione della falda freatica dipende da innumerevoli elementi, e segnatamente dalla consistenza degli apporti idrici che la alimenta, dunque in primo luogo le piogge;
oltre che dagli apporti meteorici diretti, l'oscillazione del livello dipende anche dagli apporti del reticolo idrografico, dalla fusione del sovrastante manto nevoso, dall'evapotraspirazione.
Le opere di contenimento e drenaggio sono irrilevanti, perché il terreno in zona è alluvionale, dunque ampiamente permeabile, di talchè lo sbarramento apposto all'afflusso dell'acqua in un punto, o l'eventuale drenaggio, viene pressochè immediatamente aggirato e dunque vanificato.
I calcoli operati dal CTU sulla scorta dei modelli teorici sono stati confermati dall'osservazione in loco.
Ricorda infatti condivisibilmente il CTU che le varie opere di drenaggio e gli interventi in genere che ci occupano non sono in grado di spiegare le oscillazioni della falda ogni volta che questa scende al disotto della loro quota, e questo si verifica annualmente, ed è verificato ogni volta che dai dreni realizzati non viene più acqua, come osservato per alcuni di essi e verbalizzato nel caso del sopralluogo peritale del 18/3/2023.
Quel che rileva conclusivamente è soprattutto che sono state segnalate due circostanze (31 ottobre e
1 dicembre 2023), almeno, in cui gli allagamenti si sono verificati anche in presenza delle opere stesse o in cui al loro ripristino a seguito di malfunzionamenti non è corrisposta una decrescita, anzi il livello è salito;
le stesse considerazioni valgono anche per l'andamento del livello misurato nel pozzo SECAM.
Si deve quindi affermare che la risalita della falda nel luogo ove insta l'immobile di parte ricorrente
è fatto naturale, che non viene (e non può essere) influenzato da opere di contenimento e drenaggio,
e che dunque gli interventi ritenuti da risolutivi (“opere di risezionamento del canale Parte_1
e deviazione sponda destra dell'Adda”) tali non erano stati, e dunque il loro lamentato ritardo non ha avuto rilevanza causale coi danni che il medesimo lamenta.
Si consideri, nello stesso senso, che dalla Concessione Edilizia 9.6.1998 Prot. 6442 del capannone/laboratorio del ricorrente (doc. 14 fasc. di primo grado della Comunità montana) si
10 evince chiaramente come il problema di eventuali infiltrazioni d'acqua ai piani interrati (stante le caratteristiche topografiche e idrogeologiche dell'area nella zona della Capitania) fosse presente ed ampiamente conosciuto sin da prima dell'1.1.2014, data in cui il ricorrente assume di aver intrapreso la propria attività imprenditoriale in loco.
Al punto 12 è infatti riportato “si evidenzia ai singoli proprietari il problema di eventuali infiltrazioni d'acqua ai piani interrati, che dovrà essere risolto con particolari accorgimenti progettuali e di cantiere per la realizzazione degli stessi”.
Si deve osservare quindi che sin dal rilascio della concessione edilizia, che risale al 1998, era evidente che una costruzione in quella zona sarebbe stata esposta fisiologicamente ad allagamenti nei piani interrati;
veniva chiarito inequivocamente che se il costruttore non adottava tutti “i particolari accorgimenti progettuali e di cantiere”, vale a dire se costruiva senza predisporre idonea impermeabilizzazione, la costruzione sarebbe stata perennemente interessata da allagamenti.
Questo è quanto poi effettivamente verificatosi, ma era un'eventualità nota sin dal 1998, di talchè non può dolersene per episodi occorsi tra il 2016 e il 2019. Pt_1
S'impone quindi la reiezione del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo quanto disposto dall'art. 185 RD 1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dell'oggetto e del numero delle contestazioni e delle questioni trattate, considerato lo scaglione azionato.
Le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia all'esito del rigetto della domanda principale vanno poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguato fondamento nel principio di causalità, che governa la materia in parola (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11; id.. sez. II, 17/9/2019, n. 23123).
Tale conclusione è stata affermata anche in relazione alle ipotesi in cui l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (id. nn. 2492/16 e 19181/03) e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (id. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04).
Nel caso di specie l'iniziativa dei rispettivi chiamanti non risulta palesemente infondata né arbitraria, considerato che –quantomeno sulla base di un giudizio puramente virtuale– essa non appare del tutto sfornita di fondamento.
Si ricordi in particolare che non viene smentita l'esistenza delle polizze. Meramente si chiede che si tenga eventualmente conto di quelli che sono i limiti in esse contrattualmente previsti.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono parimenti essere poste a carico di parte ricorrente.
11
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando,
- respinge il ricorso proposto nell'interesse di in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
”; Pt_2
- condanna nelle qualità dette, a rifondere a Comunità Montana Parte_1 Controparte_1
Alta Valtellina, , le spese processuali, che liquida CP_3 CP_3 Controparte_4
in favore di ciascuna parte per compensi defensionali in € 14.317,00, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA.;
- pone a carico di , nelle qualità dette, le spese di CTU, che vengono liquidate con Parte_1
separato provvedimento.
Così deciso in Milano, 27/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
12