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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 11158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11158 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11158 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/04/2023 1.SE FA ha agito nei confronti del Comune di San GO d’IP assumendo che, a causa della rottura della condotta fognaria, che ha allagato il suo terreno, dapprima sono state danneggiate le reti per la raccolta delle olive, ed in seguito è morta una mucca, caduta in un fossato, causato proprio dalla fuoriuscita fognaria. 2.-Il Comune di San GO d’IP si è costituito ed ha contestato la domanda, eccependo in particolare la mancanza di prova della proprietà del bovino, del nesso tra la fuoriuscita fognaria e la creazione del fossato, della stessa prova dell’ammontare del danno. 3.-Il Giudice di pace ha accolto la domanda, mentre, su appello del Comune, il Tribunale di Vibo Valentia l’ha rigettata, sul presupposto che, quanto al danno per la perdita del bovino, non v’era prova che il fossato si era creato a causa del riversamento fognario, e quanto alla perdita delle reti, che non era provato il danno, in mancanza di una fattura di acquisto, e sulla base del solo preventivo riferito ad anno successivo. 4.-Questa sentenza è qui impugnata da GI FA con quattro motivi di ricorso, illustrati da ulteriore memoria, di cui chiede il rigetto il Comune di San GO di IP con controricorso. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che 5.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe pronunciato sul nesso di causalità (tra il versamento fognario e l’apertura del fosso in cui è caduta la mucca) senza che sul punto vi fosse stato appello. Ossia: in primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto provato quel nesso di causa, ma il Comune, che ha proposto appello soltanto sul caso fortuito, non ha censurato la decisione quanto al nesso di causa, che dunque è, relativamente a tale aspetto, diventata inoppugnabile. Il motivo è infondato. 3 Infatti il Comune, sia in primo grado che in appello, ha dedotto che il fossato si era creato non per il versamento fognario, ma per le piogge torrenziali di quel periodo, come attestato dal verbale di Polizia Municipale: la questione posta dal Comune dunque attiene proprio al nesso di causa, non al caso fortuito, nel senso che allegando che il fossato si è creato per via della pioggia, si mirava ad escludere che potesse essersi formato per altra causa, ossia quella addotta dall’attore ed imputabile al Comune. Il giudice di secondo grado ha dunque correttamente e non ultra petita accertato che la causa non era il versamento fognato, bensì una causa diversa, come allegato dal Comune. 6.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. e si sostiene che l’affermazione secondo cui il fossato non si è formato per via del versamento fognario non è adeguatamente motivata ed è apodittica, con conseguente motivazione apparente. Il motivo è infondato. Il giudice di appello, fatta la premessa che dalle prove era emerso che le piogge si erano verificate a dicembre del 2009 e che la mucca era perita nel fossato a marzo del 2010, ne ha dedotto, e lo ha detto, che il fossato non poteva essersi creato così tardi, ossia mesi dopo: si tratta di una induzione, ossia di una inferenza logica, tratta dalle risultanze processuali. La decisione è dunque motivata sulla base di tale inferenza, che peraltro qui non è contestata: non si dice cioè che quella inferenza è errata, e che, ad esempio, pur dopo diversi mesi dal versamento, ben si poteva formare il fossato. Si è quindi difronte ad un accertamento in fatto, effettuato su base induttiva, il cui procedimento logico, ossia il corretto ricorso alla presunzione, non è censurato, e del resto , appare corretto, essendo il fatto allegato dalla parte (la causa del formarsi del fossato) escluso sulla base di un elemento indicativo (il decorso del tempo dal versamento fognario) e sulla base di una massima di esperienza valida (se il fosso si crea per il versamento, si crea subito, e non dopo mesi). 7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. 4 Il ricorrente sostiene che il fossato si era formato in realtà immediatamente, come era emerso dalle risultanze istruttorie. Sostiene dunque che il giudice avrebbe travisato tali prove. Il motivo è inammissibile. Si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie, peraltro solo quelle testimoniali, rispetto alla lettura data dal giudice di merito, senza però censurarla sotto gli unici aspetti deducibili in Cassazione: difetto di motivazione assoluto ed errore percettivo. Non è come assume il ricorrente: che si tratta di accertare solamente che le risultanze probatorie contrastano con la decisione del Tribunale, in quanto l’accertamento di tale contrasto presuppone proprio che si rivalutino le prove diversamente da come ha fatto il Tribunale: dunque si chiede un giudizio qui inammissibile. 8.- Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c Il ricorrente, oltre al danno da perdita della mucca, ha lamentato anche quello di perdita delle reti utilizzate per la raccolta delle olive: il Tribunale ha ritenuto non provato il danno, in quanto la prova offerta era costituita solo da un preventivo dell’anno successivo (2010), mentre il costo di cui si chiedeva risarcimento era stato sostenuto un anno prima (nel dicembre del 2009). Sostiene il ricorrente che il preventivo è prova astrattamente idonea a dimostrare la spesa sostenuta, che peraltro era stata confermata dal venditore e dalle foto in atti. Il motivo è infondato. Infatti, ciò che ha indotto il giudice di merito a ritenere non provato il danno, o meglio il suo ammontare, è che la prova verteva sulla spesa effettuata nel 2010 (preventivo e sua conferma da parte del venditore): dalla prova che nel 2010 la spesa era quella, non si poteva ricavare che anche nel 2009 era stata di medesimo ammontare. Si tratta di un giudizio che non attiene al valore probatorio di certi atti: il preventivo o la sua conferma, ma al valore probatorio di quegli atti riferiti ad un anno successivo, ad un acquisto diverso da quello oggetto di causa. 5 Quindi si tratta di una valutazione della prova, che il giudice di merito ha ritenuto insufficiente in quanto non diretta, ossia ricavabile indirettamente da elementi non idonei a fondarla. Dunque, anche in tal caso, si tratta di un giudizio , quello del giudice di merito, qui non sindacabile, poiché non è riferito alla astratta valenza probatoria della fattura o del preventivo, bensì alla riferibilità di quel determinato preventivo a quella determinata spesa. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1600,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 30.3.2023 L’estensore Il Presidente
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1600,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 30.3.2023 L’estensore Il Presidente