Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/03/2021, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00363/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del -OMISSIS--OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituitasi in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti:
- l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, -OMISSIS-, non appellata e passata in giudicato, resa nel ricorso r.g. n. 440 del -OMISSIS-17 proposto da -OMISSIS- contro -OMISSIS-e la dott.ssa -OMISSIS-;
- l'annullamento di tutti gli atti della procedura selettiva per la chiamata di-OMISSIS-presso il -OMISSIS- – -OMISSIS-/-OMISSIS-(profilo: -OMISSIS-/-OMISSIS-), indetta con -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
- nonché l’annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti, ovvero del-OMISSIS-, con cui è stata approvata la proposta di chiamata della dott.ssa -OMISSIS- a -OMISSIS-/E1 – -OMISSIS-/-OMISSIS-di approvazione della chiamata, della nomina e dell'immissione in ruolo a far data dal -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio -OMISSIS-21 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’-OMISSIS- con bando del -OMISSIS-ha indetto una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre -OMISSIS-10, n. 240, per la chiamata di un -OMISSIS- per il settore concorsuale -OMISSIS-/-OMISSIS-ed in particolare per il profilo scientifico disciplinare -OMISSIS-/-OMISSIS-.
Al termine dei lavori della -OMISSIS- è stata individuata come vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-.
La seconda classificata dott.ssa -OMISSIS- con ricorso r.g. n. 440 del -OMISSIS-17 ha impugnato gli atti della procedura che sono stati annullati con sentenza di questa Sezione-OMISSIS-, passata in giudicato.
A seguito dell’accoglimento del ricorso, con decreto del -OMISSIS-, è stata riavviata la procedura con la nomina di una nuova -OMISSIS-.
A seguito della riedizione degli atti è stata dichiarata nuovamente vincitrice la dott.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- si è classificata al secondo posto.
Nel corso della procedura il -OMISSIS-, a cui l’esito della selezione era stato trasmesso per l’ulteriore seguito, con decreto n. -OMISSIS-, ha rinviato gli atti della procedura alla -OMISSIS- al fine della loro rinnovazione per emendarli da alcuni vizi formali consistenti nella mancata esplicitazione, nell’allegato C del verbale n. 3, dei giudizi su tutti i candidati e nella mancata adeguata valorizzazione della dimensione della valutazione comparativa tra i candidati ed all’insufficienza del punteggio numerico a far comprendere l’ iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi assegnati per le pubblicazioni scientifiche e per le attività di ricerca, per il curriculum e le attività istituzionali, gestionali organizzative e di servizio e l’attività didattica.
La -OMISSIS- ha quindi rinnovato le valutazioni corredando i giudizi delle motivazioni ritenute insufficienti o mancanti dai rilievi sollevati dal -OMISSIS-, confermando la graduatoria.
La dott.ssa -OMISSIS- con il ricorso in epigrafe impugna gli atti della procedura con quattro motivi.
Con il primo motivo sostiene che gli atti impugnati sono nulli ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per violazione del giudicato perché sono stati ripetuti i medesimi vizi posti a fondamento del precedente annullamento del concorso consistenti nella mancata predeterminazione dei criteri con riferimento al curriculum dei candidati, comprensivo delle attività gestionali, istituzionali e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri, e dell’attività didattica. La ricorrente deduce altresì che non è stata svolta la necessaria attività di specificazione, mediante il richiamo a sotto criteri, delle attività didattiche maggiormente qualificanti come richiesto dalla sentenza alla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre -OMISSIS-10, n. 240, nonché degli articoli 8 e 9 del bando e dell’art. 8 del regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, l’irragionevolezza derivante dalla mancata ponderazione dei criteri di valutazione, l’illogicità, la carenza di motivazione, lo sviamento nonché la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 della Costituzione.
Con questo motivo la ricorrente formula due gruppi di censure.
Con il primo gruppo sostiene che la -OMISSIS- ha errato:
- a limitarsi, nella predisposizione dei criteri, a recepire quelli già previsti dal bando senza prevedere per ciascuno di essi un peso o un punteggio diretto ad esplicitare l’ iter logico sotteso alla formulazione dei giudizi;
- ad indicare, per la valutazione dei lavori in collaborazione, che la determinazione dell’apporto dei singoli candidati sarebbe stata effettuata sulla base dell’ordine dei nomi valorizzando il primo nome e l’autore di corrispondenza ed escludendo l’ultimo nome;
- a non specificare un range di punteggio da attribuire ai diversi elementi di valutazione relativi ai sessanta punti previsti per le pubblicazioni e l’attività di ricerca, limitandosi sul punto a recepire meccanicamente le disposizioni del bando;
- a non prevedere, per le pubblicazioni, dei punteggi correlati a giudizi qualitativi, utilizzando i soli indicatori bibliometrici di tipo quantitativo.
Con il secondo gruppo di censure la ricorrente lamenta:
- la mancata predeterminazione di un punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione dell’attività di ricerca, che ha reso non comprensibili le ragioni dell’attribuzione di una preferenza in favore della controinteressata;
- la mancata specificazione di sotto criteri per rendere intellegibili la valutazione del curriculum , delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri;
- la genericità dei criteri relativi all’attività didattica riferiti a “ continuità, titolarità di corsi svolta dai candidati nell’ambito del settore -OMISSIS- 13, attività prestata anche all’estero ”, senza alcuna ulteriore specificazione o pesatura.
Con il terzo motivo la ricorrente afferma che i giudizi espressi nei confronti dei candidati sono illegittimi sia per vizi propri, che per illegittimità derivata dalla lacunosa predeterminazione dei criteri di valutazione evidenziata con i precedenti motivi, lamentando la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del -OMISSIS-10 e degli articoli 8 e 9 del bando. Deduce inoltre l’irragionevolezza derivante dalla mancata ponderazione dei criteri di valutazione, il travisamento, l’illogicità, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento e lo sviamento.
Con questo motivo la ricorrente in particolare lamenta:
- che dopo il rinvio degli atti alla -OMISSIS- disposta dal -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS-, le operazioni di valutazione avrebbero dovuto essere rinnovate, e invece, a seguito della ostensione degli atti conseguente all’accoglimento della domanda di accesso, risulta che i commissari hanno consultato la piattaforma informatica -OMISSIS- (-OMISSIS-) solo nel periodo -OMISSIS-;
- dal verbale delle operazioni concorsuali eseguite il 21 ottobre risulta che il lavori della -OMISSIS- sono durati dalle ore 16.00 alle ore 16.30, un tempo oggettivamente insufficiente a rinnovare la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati in ottemperanza al decreto del -OMISSIS-;
- i giudizi espressi sulla produzione scientifica sono sommari e generici, inidonei a far comprendere le ragioni sottese ai punteggi attribuiti;
- non è possibile distinguere il peso ponderale della valutazione della qualità delle pubblicazioni rispetto ai valori desunti dagli indicatori bibliometrici;
- è stato attribuito un voto globale alle 18 pubblicazioni oggetto di valutazione senza considerare nel merito ciascuna di esse in base ai criteri predeterminati;
- la -OMISSIS-, trattandosi del rinnovo di una parte delle operazioni concorsuali conseguente all’avvenuto annullamento in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto valutare gli indicatori bibliometrici riferiti alla data di inizio della procedura originaria nel -OMISSIS-, ed invece ha operato i calcoli riferendoli al mese di -OMISSIS-, alterando in modo significativo i risultati ottenibili, posto che, in base al numero di citazioni, i dati riferiti al -OMISSIS- sono in sostanziale parità o in leggero vantaggio per la ricorrente (citazioni totali per la ricorrente 587; per la controinteressata 567; indice Hirch pari a 14 per entrambe), mentre riferiti al -OMISSIS- favoriscono la controinteressata (citazioni totali per la ricorrente 925; per la controinteressata 1218);
- il numero delle citazioni medie per articolo degli ultimi dieci anni è erroneamente ottenuto dividendo le citazioni totali per il numero di anni anziché per il numero di articoli, contravvenendo ai parametri prestabiliti dalla stessa -OMISSIS- con il risultato di far apparire in favore della controinteressata un notevole divario che è in realtà insussistente (alla ricorrente viene attribuito un numero medio di citazioni erroneo di 37 anziché quello corretto di 19,58; alla controinteressata viene attribuito un numero medio di citazioni erroneo di 55, mentre quello corretto è 22,83);
- come emerge dalla lettura del verbale n. 5 dopo il rinnovo delle operazioni richiesto dal -OMISSIS-, ed a differenza di quanto eseguito originariamente secondo quanto risulta dal verbale n. 3, non vi è stata alcuna valutazione dell’apporto individuale dei candidati nei lavori di collaborazione, con l’eliminazione di ogni riferimento alla posizione dei nomi;
- nel valutare l’attività di ricerca la -OMISSIS- si è limitata ad una ricognizione dell’attività di ciascun candidato commettendo errori ed omissioni;
- è stata evidenziata la partecipazione della ricorrente a tre progetti locali, quando invece nel suo curriculum ne erano stati evidenziati quattro; manca ogni riferimento a due convenzioni di ricerca stipulate dalla ricorrente con un’azienda per il reperimento di finanziamenti per la ricerca, nonché all’attività di supervisione di dottorandi e assegnisti, ai finanziamenti ottenuti dalla ricorrente per assegni di ricerca e all’attività di valutatore di progetti di ricerca per istituzioni nazionali ed internazionali;
- in favore della controinteressata è stato dato rilievo alla responsabilità dalla stessa assunta in un progetto internazionale di cui però non c’è traccia nel curriculum presentato nella procedura comparativa, ed è stato dato rilievo alla partecipazione ad attività e a comitati organizzativi di convegni internazionali e nazionali che, oltre ad essere di minor rilievo, sono in parte stati svolti insieme alla ricorrente;
- le pubblicazioni delle candidate in entrambi i casi sono state valutate dal punto di vista qualitativo come “molto buone” e pertanto la rilevante differenza di punteggio di 17 punti (41 per la ricorrente e 58 per la controinteressata) è stata pressoché interamente determinata dai valori bibliometrici valutati come apprezzabili per la ricorrente, e come eccellenti per la controinteressata, e questi valori, come sopra visto, sono stati tuttavia calcolati in modo erroneo;
- in mancanza di sotto criteri e parametri è impossibile comprendere i giudizi espressi con riguardo al curriculum , alle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizi, e le motivazioni espresse nel verbale n. 5 in proposito sono scarne e non ragionevoli;
- la -OMISSIS- ha valorizzato, in favore della controinteressata, lunghi periodi all’estero (24 mesi) in enti di alta qualificazione scientifica e non i 12 mesi svolti dalla ricorrente in un’istituzione universitaria straniera più prestigiosa;
- non è stato dato rilievo al titolo di ricercatore universitario della ricorrente ma a quello di Assistent professor e poi di Associate professor presso il -OMISSIS-della controinteressata, senza che dal curriculum risultino tali posizioni accademiche (sono indicati i ruoli di Research Scientist II e Research Scientist III );
- viene indicato che la controinteressata sia associate editor di una rivista scientifica ad alto IF ( -OMISSIS- ) quando invece non ricopre un ruolo stabile nella rivista essendosi limitata a curarne un numero nel -OMISSIS--OMISSIS- in un periodo in cui tale rivista non aveva un alto IF;
- viene evidenziato che la controinteressata ha manifestato un talento nelle relazioni internazionali particolarmente significativo, nonostante abbia un numero di relazioni internazionali indicate nel curriculum inferiore a quello della ricorrente;
- è stata messa in risalto l’attività di organizzazione, servizio e coordinamento scientifico della controinteressata, nonostante non sia documentata nel curriculum ;
- alla controinteressata sono attribuiti 9 punti su -OMISSIS- per l’attività didattica con riferimento a tre insegnamenti in corsi universitari all’estero quando dal curriculum risulta solo che la stessa abbia impartito, in sostituzione del titolare del corso e solo per un anno, gli insegnamenti di-OMISSIS- solo in parte congruenti con il settore -OMISSIS-/13, con la conseguenza che in base ai criteri predeterminati della “continuità” e “titolarità” degli insegnamenti il punteggio attribuito risulta del tutto sproporzionato.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del -OMISSIS-10, degli articoli 8 e 9 del regolamento di Ateneo, il travisamento, lo sviamento, l’illogicità manifesta, la violazione dei principi di correttezza, buon andamento, imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle pratiche concorsuali e selettive. Con tale motivo la ricorrente deduce che il -OMISSIS-, in violazione dell’art. 9 del regolamento di Ateneo - il quale, in conformità con quanto già previsto dall’art. 5 del D.P.R. 23 marzo -OMISSIS-00, n. 117, demanda a tale organo il compito di accertare entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti compiuti dalla -OMISSIS- - ha rinviato gli atti alla -OMISSIS- sul presupposto della sanabilità delle riscontrate irregolarità: il -OMISSIS- avrebbe invece dovuto disporre l’annullamento della procedura a fronte della evidente insanabilità delle irregolarità dedotte con i primi tre motivi di ricorso, concernenti l’omessa completa predeterminazione dei criteri di valutazione in violazione della sentenza che aveva già annullato – per la stessa ragione - gli atti della precedente procedura, nonché la lacunosa ed insufficiente attività valutativa posta in essere a seguito del rinvio degli atti effettuato dal -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS-.
Successivamente con motivi aggiunti la ricorrente impugna, per le medesime censure già proposte con il ricorso introduttivo, il verbale del -OMISSIS--OMISSIS- con cui è stata approvata la proposta di chiamata della controinteressata a -OMISSIS- e la delibera n. 77 dell’8 aprile -OMISSIS--OMISSIS- del Consiglio di amministrazione dell’Università di approvazione della chiamata, di nomina e di immissione in ruolo.
In fatto con i motivi aggiunti la ricorrente sottolinea che nel corso dei lavori di approvazione del -OMISSIS-due componenti hanno espresso il proprio parere sfavorevole a causa dell’erronea valutazione dei dati bibliometrici al -OMISSIS- anziché al -OMISSIS- e, più in generale, delle irregolarità commesse nel corso della procedura.
Si è costituita in giudizio l’Università replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
La controinteressata, a cui il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono stati ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 27 gennaio -OMISSIS-21, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza di alcune delle censure proposte con il terzo ed il quarto motivo.
Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la nullità degli atti della procedura per violazione del giudicato costituito dalla sentenza di questa Sezione-OMISSIS-, non è fondato.
Infatti, come correttamente eccepito dall’Università, tale pronuncia non ha disposto l’annullamento degli atti della procedura per l’omessa predeterminazione, in termini generali, dei criteri di valutazione - il che, se fosse vero, avrebbe effettivamente implicato lo svolgimento di un’attività diversa da quella posta in essere da parte della nuova commissione - ma per l’omessa predeterminazione dei criteri sotto un profilo specifico.
In quella sede la commissione aveva omesso di dare applicazione al regolamento di Ateneo pubblicato il 25 ottobre -OMISSIS- in data successiva al bando del 26 settembre -OMISSIS-, ma immediatamente applicabile anche alle procedure in corso per effetto della norma transitoria di cui all’art. 13.
L’art. 8 del nuovo regolamento imponeva di valutare i curricula dei candidati con riguardo anche alle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri e la commissione si era limitata a disporre che “ per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del -OMISSIS-/13 anche a livello internazionale ”.
Quindi la sentenza ha disposto l’annullamento della procedura per il mancato recepimento tra i criteri di valutazione delle “ attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri ” previste dal regolamento sopravvenuto.
L’annullamento inoltre è stato disposto sotto un secondo profilo con riguardo all’attività didattica perché la commissione si era limitata a prevedere, quale unico criterio di valutazione, “ l’esperienza didattica maturata nel -OMISSIS-/13 ”, senza effettuare alcuna ulteriore specificazione sulle attività maggiormente qualificanti.
Orbene, è sufficiente la mera giustapposizione del verbale n. 1 del -OMISSIS- gennaio -OMISSIS-17 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) e del verbale n. 1 del 18 giugno -OMISSIS- (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) per constatare che questi specifici vizi censurati dalla sopra citata sentenza, non sono stati ripetuti.
Infatti i nuovi criteri predisposti dalla -OMISSIS- prevedono ora espressamente che debbano essere oggetto di valutazione del curriculum vitae , anche le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso -OMISSIS- ed enti di ricerca italiani e stranieri (cfr. pag. 2 del verbale) e specificano altresì gli elementi oggetto di valutazione dell’attività didattica individuandoli nella “ continuità, titolarità di corsi svolta dai candidati nell’ambito del settore -OMISSIS-13, attività prestata anche all’estero ”.
Pertanto l’assunto secondo il quale in sede di riedizione dell’attività amministrativa posta in essere in esecuzione della sentenza di questa Sezione-OMISSIS-, l’Università avrebbe ripetuto i medesimi vizi già censurati, è privo di riscontri.
Conseguentemente il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la nullità degli atti della procedura per violazione o elusione del giudicato, si rivela infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata articolazione dei criteri in sotto criteri e l’omessa fissazione di un range di punteggi e sub punteggi per ogni criterio e sub criterio.
Infatti nel caso di specie la -OMISSIS- nella prima seduta ha svolto l’attività prodromica di predeterminazione dei criteri e il giudizio finale non ha carattere meramente numerico, circostanza questa che avrebbe effettivamente richiesto, come preteso dalla parte ricorrente, un’analitica predisposizione dei criteri e dei sub criteri, dei punteggi e dei sub pesi necessaria a rendere intellegibili le ragioni del maggior punteggio attribuito ad una candidata rispetto all’altra.
Il voto numerico finale complessivo attribuito a ciascun candidato, dopo le integrazioni motivazionali espresse dalla -OMISSIS- a seguito del rinvio degli atti operata dal -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS-, costituisce l’esito di una valutazione resa con motivazione espressa in forma discorsiva e letterale per ognuna delle macro voci ed accompagnata dall’espressione di un giudizio complessivo anch’esso reso in forma discorsiva.
Pertanto, posto che la questione della sufficienza ed adeguatezza della motivazione non può valutarsi in astratto, ma deve essere esaminata caso per caso, va rilevato che nella procedura in esame la predisposizione di criteri seguita dal ricorso a delle motivazioni esplicite rese in forma discorsiva e letterale per ciascuna voce, rende intellegibili quali siano gli elementi che la -OMISSIS- ha ritenuto oggetto di maggiore preferenza e quali siano invece, comparativamente, quelli ritenuti meno rilevanti.
Poiché i giudizi sono corredati da una motivazione e fanno riferimento ad elementi oggettivamente riscontrabili in base alle domande presentate, le censure volte a lamentare la mancata predisposizione di analitici e stringenti criteri e sub criteri, accompagnati da pesi e sub pesi, si rivelano infondate.
Il terzo motivo è fondato nella parte in cui la ricorrente lamenta l’erroneità delle operazioni di valutazione e conseguentemente l’illegittimità di alcuni dei giudizi espressi che per la loro incidenza sul giudizio finale sono idonei ad inficiare l’esito della procedura.
Come descritto dalla ricorrente e riportato nella parte narrativa in fatto, è infatti comprovato che la -OMISSIS-, anziché considerare gli indici bibliometrici riferiti al -OMISSIS-, come sarebbe stato necessario perché l’Amministrazione operava in sede di rinnovo parziale delle operazioni concorsuali a partire dalla nomina della -OMISSIS-, ha valutato i predetti indici riferendoli al -OMISSIS-, stravolgendo gli esiti che erano stati prima ricavati e che vedevano una posizione di sostanziale parità tra le candidate o una leggera prevalenza in favore della ricorrente. Tal modus operandi contravviene al principio che i requisiti richiesti, così come i titoli valutabili, sono solo quelli conseguiti o riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, termine diretto a garantire la par condicio tra i concorrenti, e viola anche i criteri predeterminati dalla -OMISSIS- (cfr. il verbale n. 1 del 18 giugno -OMISSIS-, di cui al doc. 4 allegato al ricorso) i quali, con riguardo ai parametri bibliometrici, prevedono in modo espresso che la commissione si sarebbe avvalsa degli indicatori “ riferiti alla data di inizio della procedura ”.
Nell’economia della valutazione comparativa tra le candidate un tale errore ha avuto un indubbio rilievo.
Infatti nel giudizio complessivo alla controinteressata vincitrice è stato riconosciuto il punteggio di 85/100, e alla ricorrente, seconda classificata, di 76/100.
Per le pubblicazioni scientifiche e l’attività di ricerca alla controinteressata è stato riconosciuto il punteggio di 58/100 ed alla ricorrente di 41/100.
La differenza del punteggio per le pubblicazioni scientifiche, come dedotto nel ricorso, è effettivamente riconducibile agli indici bibliometrici: infatti, come si ricava dai giudizi espressi in forma discorsiva (cfr. il verbale -OMISSIS--OMISSIS- di cui al doc. 7 allegato al ricorso), nella valutazione di carattere qualitativo delle pubblicazioni entrambe le candidate hanno riportato un giudizio di attività scientifica “molto buona”, e deve pertanto ritenersi comprovato che sul giudizio finale i parametri bibliometrici abbiano avuto un peso decisivo.
Rispetto a tale vizio l’Università replica che le valutazioni della -OMISSIS- risultanti dal verbale devono intendersi come l’affermazione della mancanza di una contraddizione tra i valori attuali e quelli del -OMISSIS-; non può essere riconosciuto un rilievo probatorio alla tabella di raffronto degli indici bibliometrici al -OMISSIS- e al -OMISSIS- di cui al doc. 12 allegato al ricorso, perché redatta da un professore che non avrebbe i titoli per partecipare ad una -OMISSIS- per questa tipologia di concorso; in ogni caso la vincitrice prevale anche considerando la posizione del nome nelle pubblicazioni in collaborazione.
Nessuno di tali rilievi è idoneo a confutare la fondatezza della censura proposta dalla ricorrente posto che, come risulta da un raffronto tra gli indici bibliometrici del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, che può essere agevolmente effettuato mettendo a confronto i dati dei relativi verbali, il riferimento al -OMISSIS- ha comportato uno stravolgimento dell’esito dei calcoli a favore della controinterssata; la tabella allegata al ricorso è ricavata mediante la semplice estrapolazione di parametri di tipo quantitativo da una banca dati e tale operazione non richiede il possesso di particolari competenze; non può essere valorizzato in sede processuale per la prima volta un dato che non è stato considerato dalla -OMISSIS- nel corso della valutazione dei titoli. Infatti con riguardo all’ultima delle eccezioni sollevate dall’Università va osservato che, come dedotto nel ricorso - e ciò costituisce un autonomo vizio che si rivela fondato - nonostante i criteri predeterminati prevedessero la necessità di valutare per le pubblicazioni scritte in collaborazione l’apporto individuale dei singoli candidati in base alla posizione dei nomi, nella valutazione conseguita al rinnovo delle operazioni disposto dal -OMISSIS-, è scomparso ogni riferimento alla valutazione di tale criterio (cfr. il verbale -OMISSIS--OMISSIS-, di cui al doc. 7 allegato al ricorso) che invece era presente prima dell’intervento del -OMISSIS- (cfr. il verbale n. 3 del 18 -OMISSIS-, di cui al doc. 8 allegato al ricorso).
I giudizi espressi in ordine alle pubblicazioni risultano pertanto affetti dai vizi dedotti nel ricorso sia per l’errata parametrazione degli indici bibliometrici al -OMISSIS-, sia per l’omessa valutazione del ruolo svolto dai candidati nelle opere in collaborazione.
Il terzo motivo si rivela fondato anche sotto altri profili.
Infatti i criteri predeterminati prevedevano che oggetto di valutazione dovesse essere il “ numero medio di citazioni per pubblicazione ” degli ultimi 10 anni, ma questo dato – come lamenta la ricorrente - è stato ottenuto dividendo il numero di citazioni non per il numero di pubblicazioni, come previsto dai criteri, ma per il numero di anni, favorendo anche sotto questo profilo la controinteressata. Va rilevato in particolare che dal verbale n. 5 del 21 ottobre -OMISSIS- (di cui al doc. 6 allegato al ricorso) risulta che per la ricorrente vengono indicate 19 pubblicazioni, con 372 citazioni e la presenza di 37 citazioni medie per articolo: applicando correttamente i criteri il dato relativo al numero delle pubblicazioni risulta pari a 19,58 e il calcolo delle citazioni medie risulta errato. Parimenti errati, alla luce dei criteri invocati dalla ricorrente, risultano il computo effettuato con riguardo alla controinteressata, le cui pubblicazioni vengono indicate nel numero di 24 – anziché nel numero corretto di 22,83 - con 548 citazioni totali, e il numero di citazioni medie per articolo, erroneamente indicato in 55.
Il divario per questa voce tra le due candidate è quindi significativamente inferiore a quello a cui erroneamente ha fatto riferimento la -OMISSIS- nell’esprimere i propri giudizi.
Parimenti fondata è la censura con la quale la ricorrente lamenta che nella valutazione del curriculum della controinteressata viene valorizzata la circostanza che la dott.ssa -OMISSIS- “ è stata responsabile di un progetto internazionale ed ha partecipato ad un altro progetto internazionale ”. Tale dato, come dedotto nel ricorso, effettivamente non emerge dalla lettura del curriculum presentato dalla controinteressata alla domanda di partecipazione al concorso (cfr. doc. 18 allegato al ricorso, pag. 6), dove si legge solamente della partecipazione ad un progetto finanziato dalla National Science Foundation ma non nel ruolo di responsabile.
Parimenti fondata è la censura con la quale la ricorrente lamenta che non è stato correttamente evidenziato il ruolo rivestito dalla controinteressata di Associate Editor di una rivista scientifica internazionale ad alto impact factor “ -OMISSIS- ”. Quello ricoperto infatti non è un ruolo stabile, come emerge dal curriculum allegato dalla controinteressata alla domanda di partecipazione al concorso (cfr. doc. 18 allegato al ricorso, pag. 5 e la relativa documentazione alla voce “certificati vari” di cui al doc. 19 allegato al ricorso) ove è chiaramente indicato che si tratta di un’attività non continuativa svolta solamente nell’anno -OMISSIS--OMISSIS-. Pertanto ne esce significativamente ridimensionato anche sotto questo profilo il giudizio favorevole riconoscibile alla controinteressata per questa voce, tanto più che la data alla quale riferirsi per valutare l’ impact factor della rivista è il -OMISSIS--OMISSIS-, e non quella attuale.
Per quanto riguarda la didattica la -OMISSIS- ha attribuito alla controinteressata nove punti su venti sul presupposto che abbia impartito tre insegnamenti come titolare in corsi universitari all’estero. I criteri di valutazione predisposti per la didattica valorizzano la “titolarità” e la “continuità” dei corsi. In realtà, come dedotto nel ricorso, dalla documentazione prodotta dalla controinteressata per il concorso, risultano per un solo anno gli insegnamenti di-OMISSIS- presso la -OMISSIS- , e non è indicato in alcun documento che si tratti di corsi svolti da titolare (cfr. il curriculum , i certificati della didattica e i contratti per attività di ricerca di cui, rispettivamente, ai documenti 18, 21 e 22 allegati al ricorso). Tali insegnamenti non risultano pertanto valorizzabili in modo significativo in base ai criteri della titolarità e della continuità.
Alla luce di tali censure si rivelano quindi fondati il terzo motivo perché la -OMISSIS- ha compiuto molteplici errori che hanno reso complessivamente inattendibili i giudizi espressi, ed il quarto motivo, perché, alla luce di tali rilievi, il -OMISSIS- avrebbe dovuto utilizzare i poteri di controllo e di autotutela di cui è titolare per porre rimedio a tali illegittimità, e sono parimenti fondati i motivi aggiunti per l’illegittimità in via derivata degli atti con gli stessi impugnati. Devono invece ritenersi assorbite le ulteriori censure proposte nell’ambito del terzo motivo non espressamente esaminate.
In conclusione, per effetto dell’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ai sensi e nei limiti di quanto sopra stabilito, deve essere disposto l’annullamento delle operazioni di attribuzione dei giudizi a partire dal verbale n. 2, con l’esclusione degli atti con i quali sono stati predeterminati i criteri di valutazione e delle deliberazioni del -OMISSIS- -OMISSIS- e del -OMISSIS--OMISSIS-.
Poiché nell’ambito della presente procedura la -OMISSIS- è dotata di ampia discrezionalità e vi è un numero esiguo di candidati da valutare, al fine di assicurare l’imparzialità, la rinnovazione della procedura richiede la nomina di una nuova commissione in diversa composizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 2.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 27 gennaio -OMISSIS-21 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.