Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 1522
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di specificità degli atti impugnati

    La domanda è inammissibile per assenza di specificità, non essendo indicati gli estremi degli atti impugnati e non essendovi prova della tempestività del ricorso per gli avvisi con scadenza 30/7/2022.

  • Inammissibile
    Domanda non conforme alla natura impugnatoria del rito

    La domanda è inammissibile perché non conforme alla natura strettamente impugnatoria del rito.

  • Inammissibile
    Impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di recesso

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti invocano l'intervento in autotutela dell'amministrazione senza aver impugnato i presupposti della pretesa (perimetro di contribuenza) né il singolo atto impositivo, e senza prospettare un 'interesse generale alla rimozione dell'atto' che travalichi il loro interesse individuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 1522
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1522
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo