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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1522/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS AN CO MA, Presidente
UR ND RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA RI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7429/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CANCELLAZIONE C TASSA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 10/11/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
9/12/2023, i germani Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Nominativo_1, quali proprietari di terreni agricoli rientranti nell'area di competenza del Consorzio_1, chiedevano di < cancellazione e lo stralcio dal catasto consortile dei fondi sopra indicati di proprietà dei Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, e dei nominativi di quest'ultimi dall'elenco dei contribuenti, dichiarare l'illegittimità di tutti i ruoli di riscossione trasmessi dal Consorzio di
Bonifica alla Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa nonché di ordinare a parte resistente di non formare per il futuro nuovi ruoli di riscossione a loro carico>>;
a tal fine, con PEC del 22/9/2023 avevano chiesto al Consorzio la cancellazione dei loro fondi dal catasto consortile e l'annullamento di tutti i ruoli di riscossione pregressi e la non emissione per il futuro di nuovi ruoli di riscossione a loro carico, ma detta richiesta era rimasta inevasa;
i ricorrenti evidenziavano che < condutture del Consorzio di Bonifica predetto, sia per ragioni tecniche, sia per la eccessiva onerosità delle opere necessarie per l'irrigazione, come da relazione tecnica giurata a firma del Dott.
Nominativo_3, che si deposita in atti>>, e chiedevano eventualmente a questa Corte di disporre perizia d'ufficio;
al ricorso sono allegati alcuni avvisi di pagamento per "contributo spese fisse" per l'anno 2022, ed una nota a firma del Consorzio del 23/11/2023 (in riscontro a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio) nella quale si dà atto che è stato disposto l'annullamento del tributo "spese fisse" per l'anno 2023 in quanto, nel corso di detto anno, la rete irrigua consortile <<è risultata non funzionante a causa di temporanei disservizi>>.
Il Consorzio_1 non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, per giurisprudenza ormai pacifica, la giurisdizione in tema di contributi dovuti ai
Consorzi di Bonifica spetta al Giudice Tributario.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno innanzitutto chiesto di < riscossione trasmessi dal Consorzio di Bonifica alla Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa>>; al ricorso viene allegata copia di alcuni avvisi di pagamento con scadenza 30/7/2022, dei quali non viene documentata né indicata la data di ricezione.
E' chiaro come detta domanda debba essere dichiarata inammissibile per assenza di specificità, non essendo neppure indicati gli estremi degli atti impugnati;
con riguardo agli avvisi con scadenza 30/7/2022, peraltro, non vi è prova della tempestività del ricorso (che pare prima facie tardivo, essendo stato esso notificato solo nel novembre 2023).
Anche la domanda dei ricorrenti di < di riscossione a loro carico>> va dichiarata inammissibile perché non conforme alla natura strettamente impugnatoria del rito.
Va a questo punto esaminata la domanda di < consortile dei fondi sopra indicati di proprietà dei Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3
e Ricorrente_4, e dei nominativi di quest'ultimi dall'elenco dei contribuenti>>; si tratta, sostanzialmente, di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dal Consorzio di Bonifica sulla istanza
(trasmessa con PEC del 22/9/2023) avente ad oggetto "istanza di recesso e cancellazione dal catasto consortile". Analoga questione era stata sottoposta al T.A.R. Roma (Lazio) sez. I, che, con sentenza del
29/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/10/2020), n.11080, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Come si legge nella parte motiva di detta sentenza, i ricorrenti avevano ricevuto una serie di cartelle di pagamento inerenti a quote consortili pretese dal locale Consorzio di Bonifica, ed avevano presentato al
Consorzio istanza di stralcio dei loro terreni dal Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili e dei loro nominativi dall'elenco dei contribuenti e, dunque, di non formare per il futuro nuovi ruoli di riscossione a loro carico. Stante il silenzio serbato dal Consorzio, i ricorrenti avevano presentato ricorso al TAR per sentir accertare l'inadempimento del Consorzio all'obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241 del
1990, chiedendo di condannare quest'ultimo a provvedere.
Il TAR ha ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, qualora la domanda sia diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica, la giurisdizione spetta al g.a., ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo (Cass. SS.UU., n. 18327 del
2010); diversamente, è devoluta alla cognizione del giudice tributario la domanda con cui si contesti l'esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione, sia la quantificazione del contributo eventualmente dovuto, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a conoscere del tributo in senso stretto ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992 (Cons. Stato, n. 4099 del 2020; Tar Campania,
Salerno, n. 1506 del 2019).
Nella sostanza, osserva il TAR, il petitum posto alla sua attenzione riguardava la debenza o meno del contributo consortile in relazione all'attività di bonifica di cui beneficerebbero i ricorrenti;
ad avviso di questi ultimi, infatti, essi non dovrebbero essere inclusi tra i soggetti tenuti alla contribuzione e, di conseguenza, il Consorzio dovrebbe astenersi per il futuro dal formare ruoli di riscossione a loro carico.
Come si legge in sentenza, < classifica per il riparto degli oneri consortili approvato con Delibera regionale n. …, lamentando il mancato stralcio dei terreni di loro proprietà da esso e "impugnando" pertanto il silenzio mantenuto dal Consorzio sulla relativa istanza da loro presentata. Non può quindi dubitarsi del fatto che i ricorrenti non contestino le modalità di esercizio del potere impositivo attribuito al Consorzio, ma censurino proprio il presupposto di imposta, affermando la non assoggettabilità al contributo in questione degli immobili di loro proprietà in ragione dell'erronea inclusione di essi nel Piano di classifica. In altri termini, contestando il presupposto del potere impositivo, individuato nell'inclusione degli immobili nel comprensorio del Consorzio, censurano la loro inclusione nella platea dei contribuenti, mirando in tal modo a non essere assoggettati a prestazioni di natura tributaria e, quindi, tutelando una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo>>.
Tanto premesso, conclude il TAR, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardante l'oggetto della giurisdizione tributaria, nella fattispecie la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice tributario.
Risultando così confermato che la domanda proposta dai ricorrenti rientra nella giurisdizione di questa Corte, osserva il Collegio che essa risulterebbe anche suffragata - in punto di fatto - dal contenuto della consulenza di parte a firma del dott. Nominativo_3 datata 25/9/2023, nella quale si dà atto della mancanza di alcun beneficio derivante dall'attività del Consorzio per i fondi dei ricorrenti;
al contrario, < hanno solo danni per la perdita di valore dei terreni ed imposizione di tasse non dovute>>, in quanto trattasi di terreni non irrigati o non irrigabili per questioni tecniche (tra cui la continua rottura di tubazioni non tempestivamente riparate ed il brevissimo periodo di irrigazione, cfr. nel dettaglio pag. 5 e 6 della consulenza).
Quanto sostenuto nella consulenza di parte trova indiretta conferma anche nella nota del Consorzio del 23/11/2023, con la quale si dà atto del malfunzionamento della rete irrigua nell'anno 2023 per ragioni non meglio precisate;
nella consulenza di parte, però, si dà atto che le tubazioni e relative bocchette < sono inutilizzate da decenni>>, essendo state peraltro danneggiate da recenti alluvioni (cfr. pagg. 4 e 5).
Non essendosi costituito in giudizio, il Consorzio non ha smentito in alcun modo il documentato assunto dei ricorrenti.
Tanto chiarito in punto di fatto, non ritiene però il Collegio che la pretesa dei ricorrenti sia attuabile, anche alla luce del testo del riformato art. 19 d.lgs. 546/1992 che ammette ora esplicitamente, alla lettera g-bis, la possibilità di impugnare il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela presentata ai sensi dell'art. 10 quater dello Statuto del Contribuente (quest'ultima norma fa riferimento ai casi di "manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione" a causa di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, ovvero sul presupposto di imposta;
nonché ai casi di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione, di mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, ed infine di mancanza di documentazione successivamente sanata dal contribuente).
Ed invero, a ben vedere, i ricorrenti invocano in questa sede l'intervento in autotutela dell'amministrazione, non avendo però impugnato i presupposti in generale della pretesa
(essenzialmente: il perimetro di contribuenza) né il singolo atto impositivo.
Occorre quindi ribadire un costante orientamento della Suprema Corte, formatosi nella vigenza dell'originario art. 19 d.lgs. 546/1992 al fine di sottolineare la eccezionalità del ricorso alla impugnazione del silenzio rifiuto, pena la illegittima compressione delle prerogative della Pubblica Amministrazione;
come chiarito da ultimo da Cass. Civ. sez. 5, n. 32529/25, < ammesso il sindacato sul diniego di autotutela, precisando però che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti un'indebita sostituzione dell'autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell'Amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela possa essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva (tra le più recenti Cass. n. 13216/2024; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022; Cass. n. 33610/2023; Cass. n.
25659/2023; Cass. n. 24652/2021)>>.
Si legge ancora in parte motiva che < autotutela non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, giacché fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo - stante la relativa discrezionalità - non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle
Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 3698/2009). Questa Corte, al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale alla rimozione dell'atto», ha rilevato che, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela, occorre che sia dedotto un interesse travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico, in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'Amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento, adottato anche in assenza di sollecitazione del privato (Cass. n. 4937/2019; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022)>>.
In definitiva, la Corte non può in questa sede delibare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, non essendo stato prospettato un "interesse generale alla rimozione dell'atto" (nella fattispecie: del silenzio rifiuto sulla istanza di cancellazione dai ruoli consortili) e non essendo comunque ipotizzabile un interesse travalicante quello dei ricorrenti.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese restano a carico dei ricorrenti, non essendosi costituito il Consorzio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Estensore
RE RS
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
RE RS
(firmato digitalmente)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA OS AN CO MA, Presidente
UR ND RI MASSIMO, Relatore
CASTORINA OSRIA RI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7429/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CANCELLAZIONE C TASSA CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 10/11/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
9/12/2023, i germani Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Nominativo_1, quali proprietari di terreni agricoli rientranti nell'area di competenza del Consorzio_1, chiedevano di < cancellazione e lo stralcio dal catasto consortile dei fondi sopra indicati di proprietà dei Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, e dei nominativi di quest'ultimi dall'elenco dei contribuenti, dichiarare l'illegittimità di tutti i ruoli di riscossione trasmessi dal Consorzio di
Bonifica alla Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa nonché di ordinare a parte resistente di non formare per il futuro nuovi ruoli di riscossione a loro carico>>;
a tal fine, con PEC del 22/9/2023 avevano chiesto al Consorzio la cancellazione dei loro fondi dal catasto consortile e l'annullamento di tutti i ruoli di riscossione pregressi e la non emissione per il futuro di nuovi ruoli di riscossione a loro carico, ma detta richiesta era rimasta inevasa;
i ricorrenti evidenziavano che < condutture del Consorzio di Bonifica predetto, sia per ragioni tecniche, sia per la eccessiva onerosità delle opere necessarie per l'irrigazione, come da relazione tecnica giurata a firma del Dott.
Nominativo_3, che si deposita in atti>>, e chiedevano eventualmente a questa Corte di disporre perizia d'ufficio;
al ricorso sono allegati alcuni avvisi di pagamento per "contributo spese fisse" per l'anno 2022, ed una nota a firma del Consorzio del 23/11/2023 (in riscontro a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio) nella quale si dà atto che è stato disposto l'annullamento del tributo "spese fisse" per l'anno 2023 in quanto, nel corso di detto anno, la rete irrigua consortile <<è risultata non funzionante a causa di temporanei disservizi>>.
Il Consorzio_1 non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, per giurisprudenza ormai pacifica, la giurisdizione in tema di contributi dovuti ai
Consorzi di Bonifica spetta al Giudice Tributario.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno innanzitutto chiesto di < riscossione trasmessi dal Consorzio di Bonifica alla Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa>>; al ricorso viene allegata copia di alcuni avvisi di pagamento con scadenza 30/7/2022, dei quali non viene documentata né indicata la data di ricezione.
E' chiaro come detta domanda debba essere dichiarata inammissibile per assenza di specificità, non essendo neppure indicati gli estremi degli atti impugnati;
con riguardo agli avvisi con scadenza 30/7/2022, peraltro, non vi è prova della tempestività del ricorso (che pare prima facie tardivo, essendo stato esso notificato solo nel novembre 2023).
Anche la domanda dei ricorrenti di < di riscossione a loro carico>> va dichiarata inammissibile perché non conforme alla natura strettamente impugnatoria del rito.
Va a questo punto esaminata la domanda di < consortile dei fondi sopra indicati di proprietà dei Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3
e Ricorrente_4, e dei nominativi di quest'ultimi dall'elenco dei contribuenti>>; si tratta, sostanzialmente, di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dal Consorzio di Bonifica sulla istanza
(trasmessa con PEC del 22/9/2023) avente ad oggetto "istanza di recesso e cancellazione dal catasto consortile". Analoga questione era stata sottoposta al T.A.R. Roma (Lazio) sez. I, che, con sentenza del
29/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 29/10/2020), n.11080, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Come si legge nella parte motiva di detta sentenza, i ricorrenti avevano ricevuto una serie di cartelle di pagamento inerenti a quote consortili pretese dal locale Consorzio di Bonifica, ed avevano presentato al
Consorzio istanza di stralcio dei loro terreni dal Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili e dei loro nominativi dall'elenco dei contribuenti e, dunque, di non formare per il futuro nuovi ruoli di riscossione a loro carico. Stante il silenzio serbato dal Consorzio, i ricorrenti avevano presentato ricorso al TAR per sentir accertare l'inadempimento del Consorzio all'obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241 del
1990, chiedendo di condannare quest'ultimo a provvedere.
Il TAR ha ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, qualora la domanda sia diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del Consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica, la giurisdizione spetta al g.a., ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo (Cass. SS.UU., n. 18327 del
2010); diversamente, è devoluta alla cognizione del giudice tributario la domanda con cui si contesti l'esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione, sia la quantificazione del contributo eventualmente dovuto, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a conoscere del tributo in senso stretto ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992 (Cons. Stato, n. 4099 del 2020; Tar Campania,
Salerno, n. 1506 del 2019).
Nella sostanza, osserva il TAR, il petitum posto alla sua attenzione riguardava la debenza o meno del contributo consortile in relazione all'attività di bonifica di cui beneficerebbero i ricorrenti;
ad avviso di questi ultimi, infatti, essi non dovrebbero essere inclusi tra i soggetti tenuti alla contribuzione e, di conseguenza, il Consorzio dovrebbe astenersi per il futuro dal formare ruoli di riscossione a loro carico.
Come si legge in sentenza, < classifica per il riparto degli oneri consortili approvato con Delibera regionale n. …, lamentando il mancato stralcio dei terreni di loro proprietà da esso e "impugnando" pertanto il silenzio mantenuto dal Consorzio sulla relativa istanza da loro presentata. Non può quindi dubitarsi del fatto che i ricorrenti non contestino le modalità di esercizio del potere impositivo attribuito al Consorzio, ma censurino proprio il presupposto di imposta, affermando la non assoggettabilità al contributo in questione degli immobili di loro proprietà in ragione dell'erronea inclusione di essi nel Piano di classifica. In altri termini, contestando il presupposto del potere impositivo, individuato nell'inclusione degli immobili nel comprensorio del Consorzio, censurano la loro inclusione nella platea dei contribuenti, mirando in tal modo a non essere assoggettati a prestazioni di natura tributaria e, quindi, tutelando una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo>>.
Tanto premesso, conclude il TAR, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardante l'oggetto della giurisdizione tributaria, nella fattispecie la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice tributario.
Risultando così confermato che la domanda proposta dai ricorrenti rientra nella giurisdizione di questa Corte, osserva il Collegio che essa risulterebbe anche suffragata - in punto di fatto - dal contenuto della consulenza di parte a firma del dott. Nominativo_3 datata 25/9/2023, nella quale si dà atto della mancanza di alcun beneficio derivante dall'attività del Consorzio per i fondi dei ricorrenti;
al contrario, < hanno solo danni per la perdita di valore dei terreni ed imposizione di tasse non dovute>>, in quanto trattasi di terreni non irrigati o non irrigabili per questioni tecniche (tra cui la continua rottura di tubazioni non tempestivamente riparate ed il brevissimo periodo di irrigazione, cfr. nel dettaglio pag. 5 e 6 della consulenza).
Quanto sostenuto nella consulenza di parte trova indiretta conferma anche nella nota del Consorzio del 23/11/2023, con la quale si dà atto del malfunzionamento della rete irrigua nell'anno 2023 per ragioni non meglio precisate;
nella consulenza di parte, però, si dà atto che le tubazioni e relative bocchette < sono inutilizzate da decenni>>, essendo state peraltro danneggiate da recenti alluvioni (cfr. pagg. 4 e 5).
Non essendosi costituito in giudizio, il Consorzio non ha smentito in alcun modo il documentato assunto dei ricorrenti.
Tanto chiarito in punto di fatto, non ritiene però il Collegio che la pretesa dei ricorrenti sia attuabile, anche alla luce del testo del riformato art. 19 d.lgs. 546/1992 che ammette ora esplicitamente, alla lettera g-bis, la possibilità di impugnare il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela presentata ai sensi dell'art. 10 quater dello Statuto del Contribuente (quest'ultima norma fa riferimento ai casi di "manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione" a causa di errore di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, ovvero sul presupposto di imposta;
nonché ai casi di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione, di mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, ed infine di mancanza di documentazione successivamente sanata dal contribuente).
Ed invero, a ben vedere, i ricorrenti invocano in questa sede l'intervento in autotutela dell'amministrazione, non avendo però impugnato i presupposti in generale della pretesa
(essenzialmente: il perimetro di contribuenza) né il singolo atto impositivo.
Occorre quindi ribadire un costante orientamento della Suprema Corte, formatosi nella vigenza dell'originario art. 19 d.lgs. 546/1992 al fine di sottolineare la eccezionalità del ricorso alla impugnazione del silenzio rifiuto, pena la illegittima compressione delle prerogative della Pubblica Amministrazione;
come chiarito da ultimo da Cass. Civ. sez. 5, n. 32529/25, < ammesso il sindacato sul diniego di autotutela, precisando però che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti un'indebita sostituzione dell'autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell'Amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. In altri termini, si è ritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela possa essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva (tra le più recenti Cass. n. 13216/2024; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022; Cass. n. 33610/2023; Cass. n.
25659/2023; Cass. n. 24652/2021)>>.
Si legge ancora in parte motiva che < autotutela non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, giacché fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo - stante la relativa discrezionalità - non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle
Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 3698/2009). Questa Corte, al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale alla rimozione dell'atto», ha rilevato che, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela, occorre che sia dedotto un interesse travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico, in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'Amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento, adottato anche in assenza di sollecitazione del privato (Cass. n. 4937/2019; Cass. n. 8211/2023; Cass. n. 13136/2022)>>.
In definitiva, la Corte non può in questa sede delibare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, non essendo stato prospettato un "interesse generale alla rimozione dell'atto" (nella fattispecie: del silenzio rifiuto sulla istanza di cancellazione dai ruoli consortili) e non essendo comunque ipotizzabile un interesse travalicante quello dei ricorrenti.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese restano a carico dei ricorrenti, non essendosi costituito il Consorzio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Estensore
RE RS
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
RE RS
(firmato digitalmente)