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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4970/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Casaburo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 6307/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(pensione di inabilità civile ex L.118/71).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento;
motivo per il quale l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“La sig.ra portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
- Artrite reumatoide ed artrosi polidistrettuale
- BPCO
- Sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“La prima infermità diagnosticata è identificata alla voce tabellare 9303 (artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni) prevista con tasso di invalidità fisso al 50% + la seconda infermità, identificata alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti ed allegati al ricorso, applicando il criterio proporzionale riduttivo, ma considerando anche la concorrenza delle stesse è possibile affermare che le suddette patologie diano luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 60% (sessanta per cento).
La terza infermità diagnosticata è identificata per analogia alla voce tabellare 6455
(broncopneumopatia ostruttiva cronica, prevalente bronchite) prevista con un tasso di invalidità fisso del 75%. Tenuto conto di quanto emerso dallo studio degli Atti e dalle operazioni peritali, è possibile applicare il criterio proporzionale riduttivo e pervenire per tale infermità ad un tasso di invalidità pari al 43% (quarantatre per cento).
La quarta infermità diagnosticata è identificata alla voce tabellare 2205 (“sindrome depressiva endoreattiva lieve) prevista con tasso di invalidità fisso del 10%- Una valutazione del 10% (dieci per cento) appare congrua con quanto emerso dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti nonché dalle operazioni peritali. Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un “soggetto con Parte_1
invalidità pari al 74% (settantaquattro per cento).
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del
74%, negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario richiesto per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile.
Passando alle censure mosse da parte ricorrente, la prima ha ad oggetto l'errata attribuzione, da parte del perito, della percentuale di invalidità ad una delle patologie a carico dell'apparato osteo-articolare ossia' “anchilosi del rachide lombare”; patologia inquadrabile nel codice 7010 con tasso di invalidità dal 31 al 40%, alla quale però il consulente tecnico, nel caso di specie, attribuisce una percentuale di invalidità del 10%.
Sul punto, giova premettere che il ctu, in accordo con quanto emerge anche dalla nuova documentazione allegata al ricorso di opposizione (cfr. certificato reumatologico del
15.07.2024 e referti rx del 2.7.2024), sostanzialmente sovrapponibile ai precedenti certificati già in atti e compiutamente valutati dal ctu, ha accertato, attraverso un accurato esame obiettivo: “Scheletro ben sviluppato in relazione alla costituzione ed al sesso.
Rachide: spinalgie alla digitopressione sulla linea spondiloidea e sulle paravertebrali. La complessiva funzionalità articolare appare ridotta del 20%. Arti superiori: Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi (mobilizzazione spalle e gomiti) e piccole articolazioni (mobilizzazioni polsi e mani) per l'età. Buona la funzione prensile. Arti inferiori: L'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori (mobilizzazione anche ginocchia e caviglia) ha consentito di rilevare una lieve limitazione della complessiva articolarità delle coxo-femorali e delle ginocchia;
la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva pertanto appare limitata del 20%.) Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare delle restanti articolazioni degli arti inferiori. Stazione eretta tenuta in autonomia, passaggi posturali autonomi, da assisa ad ortostasi, dal lettino a quella assisa o ortostasi, deambulazione autonoma” formulando, infine, una diagnosi di “Artrite reumatoide ed artrosi polidistrettuale”.
Sulla scorta di tali valutazioni medico-legali, l'ausiliario del giudice, adoperando un criterio proporzionale riduttivo e considerando la concorrenza tra le patologie diagnosticate, ha attribuito un tasso complessivo di invalidità pari al 60% (l'applicazione di un criterio proporzionale riduttivo appare assolutamente ragionevole e condivisibile, non ricorrendo di fatto nella fattispecie alcuna anchilosi).
Per quanto concerne poi la contestazione relativa all'erronea attribuzione del tasso di invalidità alla patologia respiratoria, inquadrata nel codice 6455 (broncopneumopatia ostruttiva cronica, prevalente bronchite) con una percentuale di invalidità fissa del 75%, è necessario precisare che, nel corso del proprio esame obiettivo, il perito ha rilevato:
“Torace forma e volume normale con assenza di circoli collaterali patologici. Emitoraci simmetrici e normospansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso. All'auscultazione M.V. fisiologico apprezzabile sui campi polmonari nella loro interezza in assenza di rumori aggiunti.
Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per
l'espletamento della visita medica. SpO2=97% al saturimetro digitale in aria ambiente”.
In virtù di tali considerazioni, il consulente tecnico ha attribuito all'affezione respiratoria il codice tabellare 6455 riducendone però la percentuale di invalidità al 43% tenuto conto della lieve entità della patologia evincibile dalla documentazione medica esibita e, soprattutto, accertata in occasione della visita peritale.
Tale valutazione appare, tra l'altro, pienamente condivisibile considerato che anche dal test di funzionalità respiratoria del 17.06.2024, allegato al ricorso di opposizione, emerge, in effetti, una “Sindrome disventilatoria di tipo ostruttiva di lieve entità”.
Neppure appare fondata, altresì, la censura, già proposta nelle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, relativa all'erronea diagnosi della patologia psichica che, a detta della ricorrente, sarebbe da classificare come “sindrome depressiva endoreattiva media” sulla scorta del certificato neurologico del 21.03.2024.
Invero, tale certificato medico, dal tenore meramente descrittivo-anamnestico, risulta smentito dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u. il quale, all'esame obiettivo, ha riferito di un soggetto: “[…] curato nell'aspetto, nell'igiene e nell'abbigliamento. Eloquio fluente.
, lucida orientata nei canoni temporo-spaziali. Attenzione spontanea pronta. Assenza CP_2
di deficit di memoria, sia di fissazione che di rievocazione con una ricostruzione soddisfacente sia della propria storia clinica, sia per la descrizione dei sintomi e limitazioni attualmente presenti. Il giudizio, il ragionamento logico e l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui. Il soggetto si rende conto del significato e dell'importanza del colloquio;
non sono emerse idee deliranti o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Il tono dell'umore appare depresso” diagnosticando, dunque, una “sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Infine, la parte ricorrente contesta la mancata valutazione, da parte del ctu, del “diabete mellito” desumibile, a suo dire, dalle analisi del sangue del 12.07.2024, allegate al ricorso in opposizione, e dell'“ipertensione arteriosa” anch'essa evincibile dalla nuova documentazione medica depositata (cfr. certificato del 15.07.2024 e del 03.05.2024).
Rispetto alla patologia diabetica, è necessario precisare che in realtà le analisi poste a sostegno della diagnosi riporterebbero valori nella norma e non riferibili ad un soggetto affetto dalla patologia dedotta.
Relativamente alla patologia cardiaca, invece, il ctu, già in risposta alle osservazioni alla bozza, ha chiarito che: “E' stato allegato un certificato con diagnosi di cardiopatia ipertensiva (02/05/2024) in assenza di documentato danno d'organo e di esami diagnostici adeguati (ecocardiografia, scintigrafia etc etc)” escludendo, pertanto, la possibilità di diagnosticare l'asserita patologia in assenza di indagini strumentali necessarie ai fini di una corretta valutazione medico legale.
Orbene, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Per completezza si osserva che in allegato alle note di udienza, depositate il 26.06.2025, parte istante deposita ulteriore nuova documentazione medica che, a suo dire, attesterebbe un aggravamento del quadro patologico, senza adeguatamente argomentare in merito alla relativa incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante del soggetto.
Orbene, è sufficiente al riguardo rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata
l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
74%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso (invalidità pari al 74%);
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 1.7.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma