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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1116 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1116 del 02/12/2022, relativo all'anno d'imposta 2017 e all'importo complessivo di € 1.408,63.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che l'atto impugnato doveva considerarsi carente, insufficiente e contraddittorio nella motivazione, poiché il Comune si era limitato a richiamare la delibera di Giunta n. 171/2017 senza indicare il valore venale al mq effettivamente attribuito all'area edificabile oggetto di imposizione (Fg. 109, part. 1472), impedendo al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che l'avviso ha determinato un valore dell'area edificabile del tutto incongruo, pari a € 150,45/mq, superiore di oltre il 300% rispetto al valore dichiarato e accettato dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di successione del 2013, e che l'estensione dell'area imponibile
è stata erroneamente indicata in mq 2.623, mentre la superficie effettivamente edificabile non supererebbe i mq 1.000, essendo la restante parte destinata a parco, strada e verde privato.
Con un terzo motivo, la difesa ha contestato l'erronea determinazione della percentuale di possesso attribuita al ricorrente (11,11%) per gli immobili siti in Indirizzo_1, evidenziando che gli eredi della dante causa erano quattro e che la quota corretta spettante a ciascuno era pari all'8,33%.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità derivante da difetto di motivazione, erronea determinazione del valore imponibile e inesatta individuazione della quota di possesso, con vittoria di spese.
§§§§§
Nonostante la ritualità del ricorso, il Comune di Caltagirone riteneva di non doversi costituire i giudizio.
§§§§§
In data 09.09.2025 parte ricorrente depositava memorie con le quali chiedeva attribuirsi rilevanza ai fini probatori alla mancata costituzione del Comune di Caltagirone, producendo a sostegno una sentenza della
Sesta Sezione della C.T.P. di Catania.
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto alla mancata costituzione del Comune resistente non può attribuirsi alcun effetto ai fini probatori in termini di 'non contestazione' né, tanto meno, di riconoscimento delle ragioni del ricorrente.
Il precedente di merito prodotto dalla difesa del ricorrente (sentenza n.5152/19 della Sesta Sezione della
C.T.P. di Catania) è irrilevante in quanto la decisione di accoglimento, a ben vedere, è fondata sul fatto che le ragioni del ricorso in tema di ICI - con contestazioni sulla estensione dell'immobile e della quantificazione del valore – erano fondate su una C.T.P. i cui risultati, anche in mancanza di controdeduzioni dell'Ente territoriale non costituito, sono state condivise dal Collegio. §§§§§
Ciò posto, i primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, il riferimento alla 'delibera di G.M. N.171 del 15/12/2017, che fissa i valori medi di mercato delle aree edificabili ubicate nel territorio di Caltagirone' deve ritenersi sufficiente trattandosi di atto che ha avuto una propri adeguata pubblicità tramite affissione all'albo on line del Comune ed era agevolmente consultabile.
Il attribuito al metro quadrato, ricavabile dall'atto impugnato, costituisce elemento sufficiente per ritenere adeguata la motivazione tanto che lo stesso ricorrente, avendolo individuato (euro 150,45 al mq), lo ha espressamente censurato con il secondo motivo.
Tuttavia non può condividersi la sostenuta sproporzione ('…fuori dalla realtà, in quanto di ben oltre il 300% rispetto a quello dichiarato ed accettato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Dichiarazione di Successione
n. 4996 vol. 9990') in quanto la evidenziata 'accettazione' in sede di dichiarazione di successione resta del tutto irrilevante nella regolamentazione dei rapporti fra contribuente ed Ente locale ai fini della imposta in questione.
D'altra parte, nessun sostegno di tipo tecnico, vale a dire nessuna specifica valutazione di tipo tecnico è stata offerta dal ricorrente a sostegno del diverso valore da attribuire all'immobile.
Allo stesso modo deve dirsi per la sostenuta differente quantificazione della superficie effettivamente edificabile, che secondo il ricorrente non supererebbe i mq 1.000, essendo la restante parte destinata a parco, strada e verde privato;
ed invero, anche a tal riguardo deve evidenziarsi come le ragioni esposte con il ricorso non risultino in alcun modo sostenute da valutazioni di tipo tecnico ed oggettivo utilizzabili ai fini della decisione.
§§§§§
Diversamente deve ritenersi con riguardo al terzo motivo.
Ed invero, il ricorrente ha documentato che, nell'anno 2017, una delle sorelle (Nominativo_1) era già deceduta (nel 2012); pertanto, alla morte della madre Nominativo_2 erano succeduti solo quattro figli con la conseguenza che la porzione originariamente in proprietà della madre (33%), dovendosi dividere in parti eguali fra i quattro figli, deve considerarsi in capo ad Ricorrente_1 (in mancanza di evidenze in senso contrario) pari all'8,33% e non all'11,11 %.
Pertanto, l'avviso va parzialmente annullato nella parte eccedente la quota dell'8,33%.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, al parziale accoglimento del ricorso nei limiti di cui si è detto ed alla infondatezza degli altri motivi, tenuto conto della contumacia del Comune, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alla differenza fra la quota dell11,11% attribuita al ricorrente e quella effettiva pari all'8,33%; rigetta per il resto;
spese irripetibili.
Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE VA AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1116 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1116 del 02/12/2022, relativo all'anno d'imposta 2017 e all'importo complessivo di € 1.408,63.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che l'atto impugnato doveva considerarsi carente, insufficiente e contraddittorio nella motivazione, poiché il Comune si era limitato a richiamare la delibera di Giunta n. 171/2017 senza indicare il valore venale al mq effettivamente attribuito all'area edificabile oggetto di imposizione (Fg. 109, part. 1472), impedendo al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che l'avviso ha determinato un valore dell'area edificabile del tutto incongruo, pari a € 150,45/mq, superiore di oltre il 300% rispetto al valore dichiarato e accettato dall'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di successione del 2013, e che l'estensione dell'area imponibile
è stata erroneamente indicata in mq 2.623, mentre la superficie effettivamente edificabile non supererebbe i mq 1.000, essendo la restante parte destinata a parco, strada e verde privato.
Con un terzo motivo, la difesa ha contestato l'erronea determinazione della percentuale di possesso attribuita al ricorrente (11,11%) per gli immobili siti in Indirizzo_1, evidenziando che gli eredi della dante causa erano quattro e che la quota corretta spettante a ciascuno era pari all'8,33%.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per illegittimità derivante da difetto di motivazione, erronea determinazione del valore imponibile e inesatta individuazione della quota di possesso, con vittoria di spese.
§§§§§
Nonostante la ritualità del ricorso, il Comune di Caltagirone riteneva di non doversi costituire i giudizio.
§§§§§
In data 09.09.2025 parte ricorrente depositava memorie con le quali chiedeva attribuirsi rilevanza ai fini probatori alla mancata costituzione del Comune di Caltagirone, producendo a sostegno una sentenza della
Sesta Sezione della C.T.P. di Catania.
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto alla mancata costituzione del Comune resistente non può attribuirsi alcun effetto ai fini probatori in termini di 'non contestazione' né, tanto meno, di riconoscimento delle ragioni del ricorrente.
Il precedente di merito prodotto dalla difesa del ricorrente (sentenza n.5152/19 della Sesta Sezione della
C.T.P. di Catania) è irrilevante in quanto la decisione di accoglimento, a ben vedere, è fondata sul fatto che le ragioni del ricorso in tema di ICI - con contestazioni sulla estensione dell'immobile e della quantificazione del valore – erano fondate su una C.T.P. i cui risultati, anche in mancanza di controdeduzioni dell'Ente territoriale non costituito, sono state condivise dal Collegio. §§§§§
Ciò posto, i primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, il riferimento alla 'delibera di G.M. N.171 del 15/12/2017, che fissa i valori medi di mercato delle aree edificabili ubicate nel territorio di Caltagirone' deve ritenersi sufficiente trattandosi di atto che ha avuto una propri adeguata pubblicità tramite affissione all'albo on line del Comune ed era agevolmente consultabile.
Il attribuito al metro quadrato, ricavabile dall'atto impugnato, costituisce elemento sufficiente per ritenere adeguata la motivazione tanto che lo stesso ricorrente, avendolo individuato (euro 150,45 al mq), lo ha espressamente censurato con il secondo motivo.
Tuttavia non può condividersi la sostenuta sproporzione ('…fuori dalla realtà, in quanto di ben oltre il 300% rispetto a quello dichiarato ed accettato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Dichiarazione di Successione
n. 4996 vol. 9990') in quanto la evidenziata 'accettazione' in sede di dichiarazione di successione resta del tutto irrilevante nella regolamentazione dei rapporti fra contribuente ed Ente locale ai fini della imposta in questione.
D'altra parte, nessun sostegno di tipo tecnico, vale a dire nessuna specifica valutazione di tipo tecnico è stata offerta dal ricorrente a sostegno del diverso valore da attribuire all'immobile.
Allo stesso modo deve dirsi per la sostenuta differente quantificazione della superficie effettivamente edificabile, che secondo il ricorrente non supererebbe i mq 1.000, essendo la restante parte destinata a parco, strada e verde privato;
ed invero, anche a tal riguardo deve evidenziarsi come le ragioni esposte con il ricorso non risultino in alcun modo sostenute da valutazioni di tipo tecnico ed oggettivo utilizzabili ai fini della decisione.
§§§§§
Diversamente deve ritenersi con riguardo al terzo motivo.
Ed invero, il ricorrente ha documentato che, nell'anno 2017, una delle sorelle (Nominativo_1) era già deceduta (nel 2012); pertanto, alla morte della madre Nominativo_2 erano succeduti solo quattro figli con la conseguenza che la porzione originariamente in proprietà della madre (33%), dovendosi dividere in parti eguali fra i quattro figli, deve considerarsi in capo ad Ricorrente_1 (in mancanza di evidenze in senso contrario) pari all'8,33% e non all'11,11 %.
Pertanto, l'avviso va parzialmente annullato nella parte eccedente la quota dell'8,33%.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio, al parziale accoglimento del ricorso nei limiti di cui si è detto ed alla infondatezza degli altri motivi, tenuto conto della contumacia del Comune, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente alla differenza fra la quota dell11,11% attribuita al ricorrente e quella effettiva pari all'8,33%; rigetta per il resto;
spese irripetibili.
Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE VA AR