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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 3499 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'Avv. Iannelli Arturo (C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
Reclamante
E
(C.F. ), difesa dall'Avv. Leozappa Controparte_1 P.IVA_1
Patrizio (C.F. ); C.F._3
Reclamato
Oggetto: reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale n. 416/2024;
1 FATTO E DIRITTO
§1. Con decreto n. 416/2024, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della sulla base delle seguenti Controparte_1
argomentazioni:
- L'istanza era stata avanzata, con ricorso depositato il 20.2.2024, da sul Parte_1
presupposto:
• di essere socio della società – avendo acquistato le quote dal precedente socio e creditore di quest'ultima per € 45.000 a titolo di “finanziamento soci” e Parte_2 di € 3.458,74 a titolo di spese legali liquidate dal tribunale nel procedimento ex art. 700 cpc intentato dal precedente socio per l'accesso agli atti societari;
• che l'amministratore aveva posto in essere comportamenti ostruzionistici nei CP_2
confronti del suo dante causa e suoi personali;
• che dalla consultazione dei documenti, acquisisti solo grazie ad un procedimento cautelare ex art. 700 cpc, era emerso che: a) gli immobili di titolarità della società, in
“via Emilio Lepido 46” e in “ Largo Michele Unia n.6” , erano stati venduti nel 2021 ad un valore inferiore alle stime appostate in bilancio ( rispettivamente di € 215.000 ed € 223.000) ingenerando delle minusvalenze di € 25.174,00, perdita di bilancio di €
17.705,00 e patrimonio netto negativo di € 5.475,00; b) erano stati eseguiti vari pagamenti privi di autorizzazione;
c) nonostante il patrimonio netto negativo, non erano stati adottati i provvedimenti conseguenti ed il suo credito era rimasto inadempiuto.
-La società convenuta aveva eccepito la sua natura di “impresa minore” ed il difetto di legittimazione attiva dell'istante.
-L'eccezione di “impresa minore” doveva essere respinta essendo fondata esclusivamente sui bilanci del 2021-2022 e 2023, gli ultimi due dei quali approvati il
3.4.2024 in pendenza della procedura di liquidazione, e che, sia per le modalità di convocazione del socio minoritario ( il ricorrente) che per l'assenza di ulteriori elementi di supporto, erano da ritenersi privi di efficacia probante.
-L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante era fondata, posto che il credito vantato, in quanto a titolo di “finanziamento soci”, era di natura postergata ex art. 2467 cc e che, ai sensi dell'art. 49 ccii, condizione di apertura della liquidazione giudiziale è un ammontare di debiti scaduti superiore ai 30.000 €.
2 ha presentato reclamo sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
- l' esigibilità del credito azionato ex art. 2467 cc., posto che a) la postergazione dipendeva dalla sussistenza di altri crediti e creditori non dimostrata dalla società; b) ciò era di fatto smentito dal pregresso rimborso da parte della società ai precedenti soci
( BEMA e IMMOBILPLANET); c) la regola della postergazione è strettamente legata alle ragioni del finanziamento ed opera solo nei casi in cui il finanziamento era stato fatto in condizioni squilibrio di bilancio e non sussiste quando tale situazione di crisi aziendale sia venuta meno.
La , costituitasi, contestava le argomentazioni di controparte Controparte_1
e avanzava reclamo incidentale con i seguenti motivi:
- erroneità della motivazione sul difetto del presupposto soggettivo dell'”impresa minore”, alle luce dei dati emergenti dai bilanci, della corretta convocazione del reclamante e della mancata impugnazione dei bilanci benché approvati in pendenza del procedimento ( il 3.4.2024);
- omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto oggettivo dell'insolvenza, in ogni caso non provato da parte reclamante nel ricorso introduttivo;
- inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che il reclamante aveva sin dall'inizio dedotto di essere cessionario del credito di finanziamento soci da parte del precedente socio , e solo in corso di Pt_2
procedimento aveva prodotto non meglio precisato documento datato 7.6.2023, attestante cessione di “quota di credito” per finanziamento soci da parte di Per_1
notificato alla società il 6 maggio 2024 (dopo l'udienza in primo grado) e
[...]
dunque inopponibile – per incertezza di data ed indeterminatezza- alla società;
- L'infondatezza del reclamo.
La causa veniva trattata all'udienza dell'8.11.2024.
§2. Il reclamo è infondato e non può essere accolto.
Il reclamo per cui è causa si concentra eminentemente sulla dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del reclamante da parte del Tribunale di prime cure.
Le conclusioni raggiunte sul punto nella decisione gravata vanno esenti da censura e risultano ampiamente condivisibili alla luce delle seguenti argomentazioni.
Va preliminarmente evidenziato che parte reclamante aveva proposto domanda di
3 apertura di liquidazione giudiziale della assumendosi Controparte_1 creditore di € 48.458,74, a titolo di finanziamento soci ( € 45.000) e spese legali liquidate nel procedimento ex art. 700 cpc ( € 3.458,74), quale cessionario delle quote sociali del precedente socio . Pt_2
La titolarità dei suddetti crediti come rivenienti dalla cessione delle quote sociali dal al non trova conferma nell'atto di cessione agli atti ( v. allegato n. 13 Pt_2 Pt_1 al reclamo), in cui l'oggetto del trasferimento tra le parti si compendia nelle sole quote sociali di titolarità del primo per un valore di € 3.400.
Ed invero, solo nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del
6.5.2024, parte ricorrente (odierno reclamante) ha depositato un documento, in forma di scrittura privata datata 7.6.2023, relativo ad una cessione da parte del ED (
della non meglio precisata propria quota del credito di Euro 45.000,00 che Per_1
le parti avevano verso la società (v. allegato n. Controparte_1
27 al reclamo)
La notifica alla società di tale cessione risulta agli atti come eseguita il 6.5.2024, nel giorno dell'udienza innanzi al giudice di prime cure, dunque a procedimento di liquidazione giudiziale inoltrato ( v. allegato n. 28 al reclamo).
È, inoltre, incontestato tra le parti che tale credito abbia la natura di finanziamento soci.
Ciò premesso, rispetto al credito verso la società azionato dal (vale a dire quello Pt_1 per finanziamento soci) e allegato a supporto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, alla luce delle risultanze istruttorie, è dato osservare che:
- è assolutamente incerta l'origine e l'entità del credito azionato, nel ricorso introduttivo integralmente ascritto al precedente socio ed all'acquisto per cessione delle Pt_2
sue quote sociali, in corso di causa – a seguito dell'eccezione di parte convenuta- ascritto, invece, ad una scrittura privata intercorsa con la -con identica data Per_1
della cessione delle quote sociali dal (7.6.2023) ma notificata alla società in Pt_2
pendenza del giudizio di prime cure ( il 6.5.2024)-, in cui la cessione sembrerebbe riguardare solo una quota – imprecisata- del finanziamento soci essendo stata l'altra parte sostenuta dal direttamente;
circostanza quest'ultima che, al di là di quanto Pt_1
genericamente rappresentato nel citato documento, non risulta dettagliatamente circostanziata e provata.
-Tale credito, per come rappresentato da ultimo con la scrittura privata, era, dunque,
4 prima del ricorso ed al momento del ricorso medesimo giuridicamente inopponibile alla società, in virtù del disposto dell'art. 1264 cc, secondo cui La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Il che presenta anche l'evidente riflesso della non configurabilità dell'asserito inadempimento della società ad un'obbligazione verso il ad essa estranea e, Pt_1 dunque, genericamente sull'insolvenza della società.
-La finalità di “finanziamento soci”, incontestata tra le parti, attribuisce al credito in questione, una esigibilità postergata rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali ai sensi dell'art. 2467 cc e ciò nonostante la fuoriuscita del socio finanziatore originario, secondo il principio per cui In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467
c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire. ( v. Cassaz. N. 21422 del 06/07/2022- in massima).
Tuttavia, parte reclamante, pur instando per l'apertura di liquidazione giudiziale della società, reclama l'immediata soddisfazione del proprio credito sul presupposto del precedente rimborso dei finanziamenti eseguiti da altri due soci originari (BEMA e
IMMOBILPLANET) e della sussistenza di questo unico credito sociale ancora inevaso.
L'argomentazione non solo non è condivisibile ma non appare neanche coerente con l'impianto difensivo e con la ratio dell'azione giudiziale intrapresa.
A fronte di un asserito stato di insolvenza societaria, presupposto imprescindibile del presente procedimento azionato dal , non vi è da parte di quest'ultimo Pt_1
allegazione in merito alla sussistenza di altri debiti (creditori) sociali, quale necessariamente inferibile da un asserito stato di crisi economico- patrimoniale della società convenuta, e, ai fini dell'esigibilità del credito azionato, del loro pieno soddisfacimento.
D'altronde, non possono considerarsi valide argomentazioni in favore della tesi del reclamante a) né il fatto che siano stati precedentemente soddisfatti gli altri
“finanziamenti soci” erogati da soci fuoriusciti, che, pur mantenendo natura postergata
5 in base ai menzionati principi, potrebbero essere stati comunque pagati nonostante la sussistenza di altri creditori sociali;
ciò secondo anche il principio giurisprudenziale per cui In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta ( v.
Cassaz. n. 15196 /2024);
b) né dal fatto che quello del è rimasto l'unico debito societario in atto, dal Pt_1 momento che non solo, come poc'anzi evidenziato, tale credito era addirittura inopponibile alla società, ma anche che tale circostanza è incoerente con il quadro di conclamata insolvenza della società su cui il reclamante intenderebbe fondare la presente azione liquidatoria.
Il che trova ulteriore conferma nella carenza allegativa e probatoria di parte reclamante proprio con riguardo ad elementi indicatori dello stato di “insolvenza”, da intendersi come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 ccii), presupposto imprescindibile per l'apertura di una liquidazione giudiziale, non potendosi considerare sufficiente a tal fine il mero riferimento a condotte di mala gestio da parte dell'amministratore, suscettibili di azioni di responsabilità più che di procedure concorsuali, e ai disavanzi di bilancio della società ( peraltro fino al 2021, dal momento che i bilanci 2022 e 2023 sono stati allegati dalla società solo in corso di procedimento), inidonei in quanto tali ad escludere la possibile natura transeunte di un eventuale stato di crisi.
Il difetto di allegazione e prova sul presupposto principe dello stato di insolvenza della società convenuta induce a ritenere assorbita la questione sui limiti dimensionali di assoggettabilità a liquidazione giudiziale di quest'ultima.
Dunque, alla luce delle suddette considerazioni, si osserva che, come già rilevato dal giudice di prime cure, le carenze di certezza ed entità del credito azionato, la inopponibilità alla società dell'asserito credito per “finanziamento soci” del nei Pt_1
confronti della società certamente al momento dell'introduzione del ricorso di apertura
6 della liquidazione giudiziale, il difetto di prova delle condizioni di esigibilità del credito avente natura postergata ai sensi dell'art. 2467 cc e di prova della sussistenza di altri debiti già scaduti di ammontare superiore ai 30.000 € come richiesto dall'art. 49 ccii, oltre che la carenza di elementi indicativi di un conclamato stato di insolvenza della società, inducono a concludere per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ed il difetto dei presupposti di apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo deve, dunque, essere respinto e la sentenza gravata deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte, visto l'art. 50 ccii, così provvede:
- Respinge il reclamo;
- Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.500 oltre ai rimborsi di legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 10.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
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